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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 09/05/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G.482/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 482/2023
ATTORE Parte_1
e
CONVENUTO Controparte_1
Oggi 9 maggio 2025 innanzi alla dott.ssa Antonella Lupis, sono comparsi:
Per Parte 1 l'avv. Zangari per delega dell'avv. Caterina Romeo.
Nessuno è presente per il convenuto Controparte_1
Il Giudice invita a precisare le conclusioni.
L'attore precisa come da atto introduttivo e successivi verbali di causa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, ritiratosi in camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art.281 sexies cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Antonella Lupis
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 482/2023 promossa da:
,nato a [...] il [...] e residente in [...]1 ( C.F. 1
(RC), via Dromo II n. 121, elettivamente domiciliato in Bovalino Marina, Via Garibaldi n. 94, presso lo studio legale dell'Avv. Caterina Romeo, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti;
ATTORE
contro
,in persona del legale rappresentante p.t. con sede a CP 1 presso la Controparte_1 casa municipale;
CONVENUTO-CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte attrice precisa come da atto introduttivo e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Parte 1 conveniva in giudizio il CP 1
[...] rappresentando che Il giorno 17.05.2021, alle ore 12:45 circa, l'attore, alla guida del
,
motociclo Yamaha tg. EV26619 (di proprietà di e assicurato con la società Parte 2
polizza N. 24h61.598445) transitava sulla Via Ternicola di CP 1 con direzione di CP 2
marcia mare - monte. Giunto in prossimità del numero civico 39, il centauro, a causa dell'invasione della corsia di marcia di sua pertinenza da parte di un'autovettura proveniente dall'opposto senso di marcia (monte-mare) e rimasta non identificata, era costretto, per evitare lo scontro, a spostarsi sulla destra e, a causa di una buca esistente sul manto stradale perdeva il controllo del seguito del mezzo e cadeva rovinosamente per terra, finendo contro un palo posto sulla destra. sinistro l'attore veniva soccorso e accompagnato presso l'Ospedale di Locri dove i sanitari del pronto soccorso accertavano "fratture apofisi spinose D7 - D8 e D9” e, pertanto, gli veniva prescritto l'utilizzo di busto con spallacci.
Le lesioni riportate e guarite con postumi invalidanti comportavano un danno biologico quantificato al 16% oltre inabilità, quantificando così un danno complessivo di €. 35.222,65 sulla base di una consulenza di parte allegata in atti.
I CP 1 non si costituiva e con decreto ex art. 171 bis cpc il giudice dichiarava la sua contumacia.
Espletata l'attività istruttoria mediante assunzione di una prova testimoniale, all'udienza odierna l'attore ha precisato come da domanda le rispettive conclusioni e la causa, dopo discussione orale,
è stata assunta in decisone ex art.281 sexies cpc.
La domanda attorea va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Dall'esame complessivo della prova, si ritiene che sia stato in primo luogo dimostrato il fatto storico, ovvero che il giorno 17 maggio 2021 si sia verificato l'incidente per cui è causa su quel tratto di strada. La prova testi ha confermato anche le modalità dell'incidente. Il teste Tes 1
[...] riferiva: “Ho visto l'incidente per cui è causa perché mi trovavo sul posto vicino a dove
è accaduto. Era il 17.5.2021 verso le ore 12.00 a CP_1 via Ternicola e ho visto una macchina che scendeva ed una motocicletta che saliva, quando la motocicletta prendeva con la ruota anteriore una buca presente sulla strada e il conducente perdeva il controllo e andava a sbattere su un palo di cemento posto a destra della carreggiata." Le medesime modalità sono confermate anche dal teste ed entrambi hanno dato prova di conoscere i luoghi di Testimone 2
,
causa, indicando durante la loro audizione, il punto in cui gli stessi si trovavano al momento della caduta dell'attore, dalle fotografie allegate.
Invero, la documentazione fotografica rappresenta sia il tipo di buca causata da un evidente rattoppo del manto stradale non perfettamente completato al bordo della strada, così da causare un evidente avvallamento che rappresenta un pericolo. Il luogo di causa riconosciuto dai testi dalle fotografie prodotte, evidenzia anche che la strada in quel tratto, non è rettilinea ma anticipa una semicurva che limita ovviamente la visibilità. Ne consegue che appare molto probabile che l'attore, per evitare il sinistro con l'autovettura che procedeva in senso opposto, si spostava più al bordo della strada non potendo quindi evitare la buca presente.
L'ente manutentore della strada è ritenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. responsabile di una cattiva manutenzione, tranne che sia in grado di dimostrare che lo slittamento si sia verificato a causa di imperizia e irresponsabilità del conducente nella condotta del mezzo. Nella fattispecie che ci occupa, nessuna prova è stata fornita in tal senso, posto che il CP_1 non si costituito e, sempre in applicazione dell'art. 2051 c.c, non si paventa alcuna ipotesi di caso fortuito o che l'evento si sia verificato per eccessiva velocità con cui il conducente procedeva.
Per tale ragione, non appare plausibile neppure che ricorra l'ipotesi di applicabilità del principio di autoresponsabilità di cui all'art. 1227 c.c., non sussistendo elementi idonei, come tracce sull'asfalto di frenata, a dimostrare o quantomeno a far presumere, al contrario, una guida condotta in modo spericolato o a velocità eccessiva da parte dell'attore.
La Suprema Corte, già nel 2013 (sent. N. 14856 del 13.06.2013), ha avuto modo di precisare e ribadire un principio ormai costante in giurisprudenza, ovvero che la responsabilità ex art.2051
c.c. sussiste in relazione a tutti i danni cagionati, sia per la sua intrinseca natura e sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale- anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno (cfr. Cass.,
13.07.2011 n.15375).
Sotto il profilo del quantum debeatur, la CTU medico-legale non contestata ha accertato la sussistenza del nesso eziologico tra l'evento riportato dall'attore e i danni subiti, quantificando Il danno biologico globalmente stimabile in misura pari a 8(otto)%., con una inabilità temporanea assoluta pari a giorni trenta;
una incapacità temporanea parziale al 75% pari a giorni trentacinque, una incapacità temporanea parziale al 50% pari a giorni quaranta, una incapacità temporanea parziale al 25% pari a giorni cinquanta. Spese mediche in atti ritenute congrue pari ad euro 402.00.
L'importo totale è pertanto pari ad €.20.260, 18 di cui €. 15.357,63 per danno biologico permanente ed €.4.902,55 per inabilità. Nulla a titolo di danno morale non avendo l'attore allegato fatti specifici incidenti sull'attività dinamico-relazionale.
A tale somma va aggiunto l'importo di €.402,00 a titolo di danno patrimoniale per spese sanitarie riconosciute dal CTU.
Sulla somma dovuta vanno aggiunti -trattandosi di obbligazione extracontrattuale, avente natura di debito di valore- gli interessi cd da "lucro cessante", avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del danneggiato, mentre gli interessi hanno funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro. Questi ultimi, da individuarsi al tasso legale, nelle varie epoche di riferimento, vanno computati sulla minor somma ottenuta dalla devalutazione e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dalla data del sinistro a quella di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sez un. 1712/1995; Cass. 492/2001).
Le spese, ivi comprese le spese di CTU, del giudizio seguono la soccombenza. Vanno liquidate applicando i valori minimi della tariffa forense vigente stante la contumacia dell'ente convenuto.
P.Q.M.
Parte 1 conIl Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da atto ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Controparte_1a) accoglie la domanda attrice e per l'effetto condanna il in persona del legale rappresentante p.t, al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di
€.20.662,18 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi come indicato in parte motiva;
b) condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 2.540,00 per compensi ed €.518,00 per spese vive, oltre spese generali, iva (se dovuta) e cap come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato dell'attore che ne ha fatto richiesta;
c) pone a carico del convenuto le spese di CTU che liquida come da separato decreto.
Così deciso in Locri all'esito della camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis