Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 4056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4056 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'udienza del 22.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 3244/2023
TRA
(c.f. ) nato il [...] a Parte_1 CodiceFiscale_1
C.Mare di Stabia, ivi residente a [...], rapp.to e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Leopoldo Spedaliere (c.f.
[...]
) e dall'Avv. Luciano Spedaliere (c.f. C.F._2 C.F._3
), coi quali elett.te domicilia c/o
[...] Controparte_1
(c.f. ) in Portici al Corso Garibaldi 85; P.IVA_1
Ricorrente CONTRO
p.iva , con sede in Napoli al Controparte_2 P.IVA_2
Corso Garibaldi n. 387, in persona del Presidente del C.d.A. CP_3
, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Esposito [Cod. Fisc.
[...]
che la rappresenta e difende, giusta procura in calce C.F._4 alla memoria difensiva;
Convenuta E
C.F. – Controparte_4 P.IVA_3
P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore – P.IVA_4 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di Stefano ( ), C.F._5 giusta procura generale alle liti del 23.01.2023 Repertorio n.37590 Raccolta n.7131, a rogito notaio in FIUMICINO-distretto Persona_1 notarile di Roma - ed elettivamente domiciliato in presso l'Avvocatura dell'Istituto con il quale elettivamente domicilia in Napoli, presso l'Ufficio
1
t. Email_1 convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: mansioni superiori.
1 La domanda, introdotta con ricorso depositato il 20.2.23, concerne il riconoscimento invocato dal ricorrente - dipendente della convenuta con profilo di collaboratore di ufficio, Area Professionale 3^ Amministrazione e Servizi, parametro 175 da dicembre 2017 e di specialista tecnico amministrativo, Area Professionale 2^ - Area Operativa: Amministrazione e
Servizi, par. 193 da gennaio 2020 - del diverso parametro 230 attribuito al Capo unità organizzativa amm./tecnica o al Professional, relativi all'Area professionale 1ª, mansioni gestionali e professionali, ed il pagamento delle consequenziali differenze di retribuzione oltre il risarcimento del danno sulla base dell'assunto svolgimento delle relative mansioni dal 1.1.2020. Ha resistito la convenuta con articolata memoria, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Si è costituito, altresì, l' che, previo accertamento sulla fondatezza della CP_4 domanda, ha chiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento della relativa contribuzione nei limiti della prescrizione. Escussi i testi e depositate note a cura delle parti, la causa è decisa con sentenza contestuale pubblicamente letta.
2 Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla società convenuta, essendo stati delineati compiutamente la causa petendi ed il petitum.
3 La fattispecie sottoposta all'attenzione di questo giudicante è disciplinata non già dall'art. 2103 c.c., ma dall'art. 18 R.D. 148/1931 in forza del principio di specialità (Cass. lav., 04/09/2015, n. 17630: “Al rapporto di lavoro dei dipendenti da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto non è applicabile
l'art. 2103 c.c. bensì la disposizione dell'art. 18 dell'allegato A al r.d. n. 148 del 1931, sicché, in caso di reggenza di posti da coprirsi mediante esame, non si verifica la promozione cd. automatica”). Di conseguenza, i presupposti per l'acquisizione definitiva della categoria e del livello di inquadramento superiori non corrispondono a quelli previsti dall'art. 2103, co. 7, c.c. (svolgimento di mansioni superiori e decorso del tempo previsto dal CCNL o dalla norma – 6 mesi), ma si identificano in quelli contemplati dal già richiamato art. 18 dell'Allegato A del R. D. n. 148/1931 2 (“Il direttore dell'azienda può adibire temporaneamente gli agenti stabili a funzioni di grado superiore a quello di cui sono provvisti, ma è tenuto, dopo trascorsi sei mesi di reggenza in un anno, a deliberare la promozione effettiva, sempre che vi sia la vacanza del posto. Durante la reggenza è dovuta un'indennità pari alla differenza tra la paga o stipendio inerente alla qualifica del grado superiore e la paga o stipendio effettivamente percepito dall'agente. Non è considerata reggenza, agli effetti del presente articolo, la sostituzione di agenti di grado superiore assenti per malattia od in aspettativa. Per i posti da coprirsi mediante esame, la reggenza non dà diritto alla nomina e deve essere limitata al periodo strettamente necessario per l'espletamento del concorso”) e, segnatamente: svolgimento effettivo di mansioni superiori;
ordine scritto proveniente dal direttore dell'azienda; vacanza del posto a cui è adibito l'interessato; assenza di sostituzione di altro dipendente;
assenza di necessità di copertura del posto mediante esame o concorso. L'onere della prova di siffatti presupposti ricade sul lavoratore, ma la prova può essere raggiunta anche a mezzo di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c., ossia desumendo la sussistenza dei presupposti suindicati attraverso la prova di altri elementi, ad esempio attraverso la prova dello svolgimento di mansioni superiori per un periodo di tempo particolarmente prolungato (Cass. lav., 08/06/2012, n. 9344: “Nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, in tema di svolgimento di mansioni superiori, pur non applicandosi l'art. 2103 c.c. sulla cosiddetta promozione automatica, ma vigendo ancora l'art. 18 dell'allegato A del r.d. n. 148 del 1931, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore è elemento presuntivo della relativa vacanza, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle superiori mansioni. Ne consegue che, in linea con l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione e col graduale avvicinamento della sua disciplina a quella del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può riconoscersi, in ragione del suddetto elemento indiziario, il diritto al superiore inquadramento”). Nello stesso senso, cfr. Cass. n. 24830/2024, 18660/2020, n.22491/2019, n. 22364/2019. Questo giudicante condivide siffatta impostazione interpretativa, anche perché costituzionalmente orientata ex art. 3 Cost;
di conseguenza, il lavoratore del settore del trasporto pubblico che dimostri lo svolgimento pluriennale di mansioni superiori può ottenere in via giudiziale, oltre alle differenze retributive, la condanna del datore all'inquadramento nel livello corrispondente. La suprema Corte si è da tempo occupata del peculiare rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri regolato da una disciplina speciale. In particolare, con riguardo al tema del riconoscimento delle mansioni superiori, si è detto (Cass.
3 n. 12601/2016) che nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, in tema di svolgimento di mansioni superiori, pur non applicandosi l'art. 2103 c.c. sulla cd. promozione automatica, ma vigendo ancora l'art. 18 dell'allegato A del R.D. n. 148 del 1931, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore costituisce elemento presuntivo della relativa vacanza, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle mansioni superiori, sicché, in linea con l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione in graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all'inquadramento superiore. E' stato affermato, infatti, che il prolungato affidamento di mansioni superiori, non rispondendo di per sè ad un'esigenza temporanea di cui R.D. n. 138 del 1931, art. 18, all. A, implica necessariamente da parte del datore di lavoro - o se si vuole da parte del Direttore - un giudizio di idoneità del lavoratore all'espletamento di siffatte mansioni e risponde, quindi, all'esigenza di assicurare che il servizio pubblico sia svolto da personale idoneo anche senza prova selettiva. 4 Ciò premesso, appare opportuno premettere la declaratoria del livello di inquadramento delineata dal CCNL Autoferrotranvieri, con riferimento sia al livello di appartenenza che a quello richiesto dal ricorrente. Con l'Accordo Nazionale del 27 novembre 2000, art. 2, comma 16), lett. B) è stato aggiornato ed integrato il CCNL degli autofiloferrotranvieri, attraverso l'introduzione di una nuova classificazione delle mansioni, divisa per area e per profili e parametri. Secondo il richiamato Accordo appartengono all'Area Professionale 3^ Amministrazione e Servizi appartengono “I lavoratori che, in possesso delle relative abilitazioni ove richieste, svolgono funzioni richiedenti adeguate conoscenze tecniche o teorico-pratiche, anche coordinando e controllando l'attività di altri lavoratori. Operano sulla base di procedure e direttive di massima, con un'autonomia operativa circoscritta nelle attività specifiche dell'area operativa di appartenenza”. Sono collaboratori di ufficio, par 175 i ““Lavoratori che in possesso di adeguata capacità professionale, svolgono compiti tecnico-amministrativi di contenuto significativo”. Al parametro 193, Area professionale 2^ Area operativa: amministrazione e servizi, con profilo di Specialista tecnico/amministrativo, attribuito al ricorrente da gennaio 2020 a seguito di selezione interna, appartengono i “Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e/o amministrative svolgono, con autonomia operativa e in via continuativa, compiti di notevole contenuto professionale nell'ambito di direttive di massima”.
4 Viceversa, nell'invocata Area Professionale 1ª Mansioni gestionali e professionali si rinviene la figura del Capo unità organizzativa amm./tecnica (230), attribuita ai “Lavoratori che gestiscono, con margini di discrezionalità ed autonomia, strutture organizzative e relative risorse, pianificando attività ed interventi, controllando l'andamento degli stessi e dei relativi risultati con notevoli competenze in merito alla soluzione di problemi connessi alla gestione delle risorse umane, tecniche e/o finanziarie a loro affidate”. Tale figura si caratterizza, dunque, da notevole complessità gestionale e/o tecnica, ampi margini di discrezionalità ed autonomia e raggiungimento degli obiettivi aziendali. Nella medesima area professionale 1ª, si rinviene anche la figura del Professional (230), attribuita ai “Lavoratori che, con un'elevata competenza professionale, operano con ampi margini di autonomia per la soluzione di problemi di notevole complessità”. 5 Dall'espletata istruttoria giudiziale, sia orale che documentale, è emerso un complessivo quadro probatorio che conferma le circostanze poste a sostegno del ricorso. E' pacifico che con OdS 686 del 25/10/17 è stata soppressa la
[...]
, nell'ambito della quale erano state collocate Controparte_5 la assegnata al responsabile Dr. e la CP_6 Persona_2 [...]
assegnata alla d.ssa entrambi qualificati dal par. 250. CP_5 Per_3
L'ordine in esame ha precisato che le attività e le funzioni delle due citate e sono ricondotte nella retta CP_6 CP_5 Controparte_7 dal Dirigente Ing. CP_8
Con OdS n. 690 del 25.10.17, la nuova organizzazione è stata trasfusa nel grafico aziendale e specificata per attività di competenza: al vertice vi è la Presidenza; alla casella sottostante la U.O. Direzione Generale; al di sotto la e, di seguito, la U.O. Sistemi di Gestione Integrati, Controparte_7 entrambe rette dal da quest'ultima dipendono la e la CP_8 CP_6 [...]
CP_5
Con OdS 35/18 del 16/1/18, a parziale modifica dell'ODS 690/17, la U.O. Sistemi Gestione Integrati è stata cancellata dall'organigramma. La CP_6
sotto la direzione del ha continuato a svolgere le proprie
[...] Per_2 funzioni ed attività nell'ambito della Controparte_7
Con OdS n. 799 del 28/12/2018, ad oggetto “Attività/Funzioni/ Responsabilità delle UU.OO. non dirigenziali di staff al Presidente/CdA”, nell'organigramma aziendale è stata reinserita la U.O. Sistemi Gestione Integrati, affidata alla responsabilità del Dr. in Staff al Presidente. In tale OdS sono state Per_2 individuate le funzioni e gli obiettivi dell' Controparte_9
appresso riportati:
[...]
“Responsabile: Persona_2
5 In collegamento con l'Organo Amministrativo da cui dipende e sotto il suo diretto controllo:
sviluppa tutta la documentazione prevista per il Sistema di Gestione Integrato;
coordina tutte le attività per la preparazione e l'aggiornamento delle analisi ambientali, analisi dei rischi e del Contesto Aziendale;
coordina e assiste le UU.OO. aziendali nella stesura e modifica delle procedure previste dal Sistema di Gestione Integrato e nell'individuazione degli obiettivi in materia di Qualità e Ambiente;
predispone e coordina le attività per il monitoraggio e riesame del Sistema di Gestione Integrato;
predispone il programma annuale degli audit interni per la verifica della conoscenza, della corretta applicazione e della conformità documentale di quanto predisposto dalle procedure relative alle certificazioni dei sistemi della Qualità UNI EN ISO 9001 e Ambiente UNI EN ISO 14001 per tutti i settori aziendali e definisce il programma degli audit di seconda parte per la sorveglianza a campionamento della catena di fornitura;
gestisce gli audit di terza parte atti al mantenimento delle certificazioni dei sistemi Qualità e Ambiente e ne analizza i risultati per definire strategie di aggiornamento e adeguamento”. L era, dunque, un'organizzazione complessa che si occupava di CP_9 Cont e il dott. responsabile della Sistemi Integrati – CP_10 Per_2 con la nota del 1.10.2020 – ha informato la dirigenza della ripartizione interna all'u.o. delle attività lavorative, affidando la responsabilità sulle attività relative agli Audit di Sistema al dott. “con margini di Parte_1 autonomia”. Cont Inoltre, è pacifico che il ricorrente al rientro in dopo un distacco in Acamir, ha svolto alcuni corsi di formazione (a febbraio 2018 come da doc 2 e Contr 3 allegati da ) per poi ricoprire il ruolo ispettivo nell'ambito dell'audit. Quanto alle attività di audit, è pacifico che, secondo la definizione fornita dall'Ente nazionale italiano di unificazione, è un controllo di dati e procedure e consiste in una verifica ispettiva nell'ambito aziendale finalizzata a controllare l'esistenza o la persistenza dei presupposti per tenere o conservare la certificazione di qualità. Col termine audit si intende una valutazione indipendente effettuata all'interno dell'azienda e su disposizione dell'imprenditore (audit di prima parte) ovvero presso i fornitori (audit di seconda parte) o richiesto dall'ente certificatore (audit di terza parte), nella specie SGS Italia, che investe, a campione, tutte le attività, i servizi, i beni, le strutture, le infrastrutture ed ogni settore aziendale, volta ad ottenere prove (evidenze) e valutarle con obiettività, al fine di stabilire se i criteri prefissati dalla normativa di riferimento siano stati rispettati e/o soddisfatti.
6 Quindi, il processo complessivo di audit parte dalla raccolta dei dati e delle informazioni all'interno dei singoli settori dell'impresa interessati dalla certificazione, che servono a verificare il rispetto dei protocolli e dei parametri ai fini della certificazione e che, infine, vengono valutati ed utilizzati per pianificare eventuali interventi tesi a migliorare il rispetto dei protocolli interni e della normativa, sempre ai fini del rilascio e/o conservazione della certificazione di qualità. Alla luce della prova testimoniale raccolta, il teste ha Persona_2 dichiarato di avere rivestito, dall'agosto 2018, la funzione di responsabile dei sistemi di gestione qualità e ambiente nell'area del Presidente e, da dicembre 2018, quella di responsabile della qualità e ambiente dei sistemi integrati, ove sono state accorpate diverse attività che provenivano da diverse aree. Il teste ha riferito che il ricorrente dal 2018 è passato definitivamente al settore audit previa partecipazione, con altre persone, ad un corso di formazione. Ha confermato di avere coordinato due aree quella audit e quella sistemi;
di avere affidato al ricorrente il ruolo di responsabile di tutte le attività inerenti l'audit e all'ing la responsabilità della redazione di Controparte_12 documentazione di tutte le attività ovvero del settore sistemi. Ha specificato che “Come responsabile, il ricorrente si è occupato di pianificazione degli audit, programmazione degli audit, stilando un programma che veniva inviato da lui alla Alta direzione ovvero ai dirigenti di eav;
in piena autonomia ha gestito le attività di audit”. Quanto agli specifici compiti svolti dal ricorrente, il teste ha riferito che
“Quanto ai programmi di audit, il ricorrente li definiva prendendo in considerazione gli obiettivi organizzativi, i fattori interni ed esterni rilevanti, le esigenze e le aspettative delle parti interessate. Il ricorrente, che doveva per la sua funzione conoscere ogni settore, in applicazione delle proprie scelte, (con valutazione strategica da me effettuata), procedeva alla programmazione degli audit di prima parte, così da garantire il superamento di quelli di terza parte, richiesti da SGS Italia e necessari per la conservazione della certificazione di qualità. Prima dell'esecuzione di ogni audit il ricorrente elaborava la check list, con raccolta di dati ed informazioni. La check list, veniva elaborata, considerando osservazioni derivanti dai suoi stessi precedenti audit interni o da audit dell'ente di certificazione e su altri criteri di audit. Il ricorrente, se si accorgeva di difformità ed inadempimenti, iniziava l'indagine, ponendo in essere interviste ai responsabili di impianto, verifiche tecniche, così integrando la check list di ulteriori criteri inizialmente non previsti. In caso di valutazione di “non conformità”, operata dal ricorrente, non vi era nessun controllo superiore, ad eccezione del confronto con me. Il Dr. era responsabile della gestione delle procedure per la Pt_1 risoluzione delle non conformità di sistema, individuando le professionalità tenute all'intervento, identificato anche nel contenuto, ed i relativi tempi di 7 realizzazione. Solo il ricorrente poteva valutare e decidere se una conformità potesse ritenersi corretta e superata;
dopo la sua decisione, il ricorrente mi comunicava;
invero vi era un confronto con me, ma io accettavo sempre le sue decisioni. Il ricorrente esaminava e riesaminava il pianificato programma di audit, anche modificandolo per intervenute evenienze ed urgenze, inserendo audit straordinari. La programmazione, così come la pianificazione, non era subordinata ad alcuna autorizzazione superiore, provvedendovi esclusivamente il ricorrente, in piena autonomia. Il ricorrente era l'unico Contr referente di nei riguardi delle società fornitrici e di tutte quelle che avevano rapporti commerciali con la convenuta, sotto il profilo della gestione degli audit, di concerto con l'ufficio approvvigionamento. Il ricorrente si è occupato delle attività di audit, su tutta la rete di CP_13
Gli audit relativi alla manutenzione sono disposti in riferimento a guasti e alle condizioni di scadenza chilometrica o temporale stabilita dalla specifica normativa e riguardano treni, autobus, linee aeree, armamento, sottostazioni, ecc. Quanto alla gestione del personale, gli audit possono riguardare le scadenze delle licenze ed abilitazione del personale, in riferimento al rispetto dei termini per le visite di idoneità per la regolarità, per esempio, delle patenti di guida;
l'audit, in parte, è eseguito presso l'ufficio del traporto automobilistico;
nell'eventualità di non riscontro, nel sistema in dotazione all'ufficio, di determinate informazioni, il ricorrente estendeva il proprio accesso alle risorse umane. Quanto alla gestione delle informazioni alla clientela, il ricorrente acquisiva l'evidenza del funzionamento dei totem, del sito istituzionale www.eavsrl.it, degli avvisi e cartelli luminosi, della corretta diffusione acustica di annuncio dei treni, dei servizi di messaggistica (telegram). Controllava la gestione dell'informazione, in riferimento a tempestività, immediatezza e diffusione anche in riguardo della platea destinataria della stessa (per esempio utenti diversamente abili). Quanto alla erogazione dei servizi ferroviari ed automobilistici e funiviari, Contr
gestiva linee ferroviarie (circumvesuviane, flegree, suburbane e metropolitane) con infrastrutture aventi caratteristiche differenti. Lo stesso per il trasporto automobilistico e funiviario. Il Dr. , quindi, doveva Pt_1 studiare, valutare e verificare la conformità dell'elemento auditato in riferimento a quella specifica disciplina anche procedurale interna. Quale responsabile della gestione degli Audit, il ricorrente doveva perseguire la qualità dei processi e l'impatto che questi avevano con l'ambiente. In via esemplificativa e con specifico riguardo agli aspetti amministrativi, l'audit che riguarda la gestione del magazzino è finalizzato, per esempio, ad avere evidenza della presenza del materiale risultante dal programma;
se il ricorrente riscontra una falsa giacenza, deve ricercare le cause della stessa e valutare se si tratta di un'anomalia della procedura, sulla quale intervenire a 8 monte, così da risolvere la non conformità, o di un errore umano;
se questo deriva da un'anomalia della formazione in riferimento alla specifica procedura aziendale o da altro. Se l'audit riguarda il settore acquisti, il ricorrente deve riscontrare l'evidenza del rispetto delle norme poste dalle Contr procedure di per gare sottosoglia comunitaria, per accordi quadro, per assegnazione di bandi, ecc.. Il ricorrente ha poi partecipato nella realizzazione della procedura Sistemi Contr per la Sicurezza delle Informazioni (norma ISO 2700 1), per la quale è in fase di acquisizione della relativa certificazione. Il Dr. , nel gruppo di Pt_1 lavoro, era l'unica unità operativa qualificata come impiegato. Egli era il redattore della EAV.PR.SEC.11 “Procedura di gestione degli audit al SGSI, delle non conformità e delle azioni correttive e preventive”, datata 4/5/22. Il ricorrente ha redatto anche i modelli a corredo della procedura (EAV.PR.SEC.11A Piano di Audit;
11B Rapporto di Audit;
11C Rapporto di non conformità; 11D Registro delle non conformità; EAV.TN. SEC.00A Check list audit interno SGSI). La procedura ed i modelli sono tutti sottoscritti dal ricorrente, quale componente del gruppo di lavoro e redattore. Il ricorrente, inoltre, si interfacciava con la società BTinkeeng, di cui era Contr unico referente per , per disposizione mia. Le firme digitali del responsabile Sistemi, del Dirigente Sposito e del Controparte_12
Presidente De Gregorio, attestavano unicamente la data di entrata in applicazione della procedura. Anche i programmi annuali di audit, successivamente al 2018, sono stati elaborati, redatti e sottoscritti dal ricorrente quale responsabile della gestione degli audit, controfirmati da me per verifica e dal Presidente , CP_3 per approvazione (che tuttavia doveva intendersi come mera visione)”. Il teste ha poi precisato che “Tanto il ricorrente quanto il negli CP_12 ambiti di rispettiva competenza, avevano pari responsabilità e funzioni”; ha riferito che “I modelli di audit sono stati rielaborati dal ricorrente. Come responsabile degli audit, il ricorrente si avvaleva di altri auditor ma non provvedeva alla loro formazione”. Ha aggiunto che tutte le mansioni descritte sono state svolte dal ricorrente dall'1/1/2019, quotidianamente e continuativamente, in piena autonomia decisionale ed operativa. Il teste ha, poi, anche dichiarato di avere definito l'ordine di servizio Per_2 volto a costituire, all'interno della UO Sistemi di gestione integrati e conformità ambientale, la “Gestione audit” distinta da “Sistemi di gestione”, Cont affidate da da settembre 2022 la prima al responsabile e la Per_4 seconda al responsabile Capuano. Le dichiarazioni del teste sono state, poi, confermate anche dal teste Per_2 che, dal 2017 al 2018, nella gestione Audit diretta dall'ing. Testimone_1
ha svolto le funzioni audit per la sicurezza, partecipando a corsi di CP_8 formazione per essere abilitato ad auditor, e dal 9.2022 è stato responsabile
9 della “gestione Audit”. Tale teste ha anche specificato che “Dal settembre 2022 io svolgo le mansioni che prima sono state affidate al ricorrente”. 6 Dalle prove raccolte risulta, dunque, che il ricorrente ha svolto dal gennaio 2019 al settembre 2022 il ruolo di responsabile delle attività di audit, divenuta unità operativa solo nel periodo successivo a seguito di determina aziendale. Nel periodo in cui il ricorrente ha svolto il ruolo di responsabile, invero, la società non aveva individuato formalmente tale area come unità organizzativa, ma il dottor responsabile della , aveva ritenuto di separare Per_2 CP_9 le attività Audit rispetto a quelle di individuando due distinti CP_5 responsabili, nel primo caso il , nel secondo caso il Pt_1 CP_12
Il ruolo di responsabile delle attività audit ha consentito al ricorrente di prendere in considerazione gli obiettivi organizzativi, i fattori interni ed esterni rilevanti nonché di valutare ogni settore in ogni sua articolazione ed aspetto, procedendo alla programmazione degli audit di prima parte così da garantire il superamento di quelli di terza parte. Egli ha, dunque, programmato gli audit su base annuale e semestrale;
ha elaborato la check list, considerando osservazioni e spunti di miglioramento derivanti da precedenti audit interni o da audit dell'ente di certificazione, previo studio puntuale e specifico con analisi documentale e verifica dell'adeguatezza dei protocolli rispetto alla normativa interessata. In caso, inoltre, di non conformità, la valutazione del Vollono non era sottoposta ad alcun controllo superiore, ad eccezione del mero confronto con il dottor era, dunque, il ricorrente responsabile della gestione Per_2 Pt_1 delle procedure per la risoluzione delle non conformità di sistema, individuando le professionalità tenute all'intervento ed i tempi di realizzazione;
anche in tal caso, solo il ricorrente poteva valutare e decidere se una conformità avrebbe potuto ritenersi corretta e superata. In altri termini, seppur l'audit veniva svolto di concerto coi responsabili delle UO auditate o coinvolte, il ricorrente esponeva l'inadempienza riscontrata e la norma violata e procedeva ad una valutazione autonoma e indipendente, potendo anche non condividere le determinazioni del responsabile della UO audita, rilevando eventualmente la inadeguatezza o non fattibilità in quanto in contrasto coi regolamenti o norme. Anche in caso di non conformità, tuttavia, il ricorrente seguiva l'evoluzione fino al superamento della stessa e alla sua archiviazione, in tal modo garantendo la collaborazione con i Sistemi integrati per lo sviluppo e la implementazione delle procedure, sempre con finalità della loro ottimizzazione. La programmazione, come la pianificazione, poi non era subordinata ad alcuna autorizzazione superiore, provvedendo esclusivamente il ricorrente in piena autonomia;
d'altronde, il ricorrente era l'unico referente di Cont nei riguardi delle società fornitrici e di tutte quelle che avevano rapporti commerciali con la convenuta sotto il profilo della gestione degli audit.
10 Deve, poi, osservarsi che le funzioni svolte dal ricorrente da gennaio 2019 al settembre 2022 sono state descritte nell'ODS 411/2022, con cui è stato attribuito al dottor la responsabilità della UO Gestione degli Testimone_1 audit, ruolo che fino ad allora era stato proprio del ricorrente. Per tale disposizione aziendale, quindi, il Responsabile della Gestione Audit:
“-cura la redazione e l'attuazione del Programma Annuale di Audit definendone le priorità gli obiettivi in coerenza con gli indirizzi strategici aziendali, in supporto alla Politica dei Sistemi di Gestione Integrati Aziendali e in conformità ai principi e linee guida della norma UNI EN ISO 19011:2018;
-cura, nel corso degli audit di prima e seconda parte, la verifica della conformità dei sistemi di gestione integrata ai requisiti legali (legislativi o regolamentari), ai requisiti delle norme UNI EN ISO 9001 e ISO 14001 o di eventuali nuove certificazioni, al Manuale del Sistema Integrato, alla Carta della Mobilità, alle esigenze ed aspettative degli stakeholder, alle politiche, alle procedure, alle istruzioni di lavoro, agli obblighi contrattuali, al Contratto di Servizio, ecc.;
-cura il processo di gestione delle non conformità rilevate in sede di audit definendo, di concerto con i dirigenti e/o i responsabili delle U.O. Interessate, le cause e i tempi di risoluzione;
-cura il monitoraggio dell'efficacia della correzione/azione correttiva eseguita a fronte di non conformità o di spunti di miglioramento e valuta l'efficacia delle azioni per affrontare i rischi e le opportunità dei sistemi di gestione integrati aziendali;
-cura, a seguito degli audit aziendali di terza parte, la verifica dell'efficacia delle azioni intraprese dai referenti aziendali per la risoluzione delle eventuali non conformità, delle osservazioni e spunti di miglioramento rilevati dall'ente di certificazione;
-cura l'attuazione degli audit di seconda parte al fine di valutare la catena di fornitura in relazione all'appendice A della norma UNI EN ISO 19011;
-collabora alla stesura e all'aggiornamento di tutti i documenti dei Sistemi di Gestione Integrati (Manuale del Sistema Integrato, Procedure, Istruzioni Operative, Analisi Ambientali di Sito, ecc.) in relazione ai contenuti della norma UNI EN ISO 19011”. Le mansioni descritte, svolte dal ricorrente dal gennaio 2019 e sino al settembre 2022, rientrano pienamente nella declaratoria di 1^ Area. A tale proposito:
-il livello di professionalità impiegato dal ricorrente e richiestogli non è solo
“adeguato”, come per la 2^ e la 3^ Area professionale, né solo adeguate sono le competenze tecniche e/o amministrative, indicate per il par. 193, specialista tecnico-amministrativo e per il par. 175, collaboratore di ufficio;
-invero, l'elevato grado di competenza tecnica e/o gestionale – organizzativa, richiamato dalla 1^ Area Professionale, è quello che il ricorrente ha impiegato
11 per la programmazione annuale/semestrale degli audit e per la loro pianificazione individuale, ottenuto attraverso lo studio di ogni normativa e procedura a regolamentazione di ciascun elemento auditato, sia esso attività, prodotto, servizio ecc., in riferimento a tutti i settori aziendali, siano essi tecnici, amministrativi, gestionali ecc.;
-in tale ambito si è inserita anche l'organizzazione logistica, di mezzi e di uomini, indispensabile per coordinare l'audit con le esigenze lavorative e di servizio dei fornitori e degli enti aziendali auditati e dei loro responsabili (si pensi ad un audit che riguardi il controllo del sistema antincendio di una stazione ferroviaria ad alta frequenza di utenza, che coinvolge il responsabile del servizio, gli operatori addetti, la ditta esterna che fornisce i mezzi di intervento etc.);
-le funzioni di rilevante importanza e responsabilità sono quelle che il ricorrente ha impiegato per la verifica delle conformità, per il rilievo delle non conformità e per la loro risoluzione, attraverso il confronto tecnico e normativo con i responsabili degli enti, attraverso la valutazione delle cause, la proposizione di suggerimenti migliorativi, la verifica della soluzione ed il superamento della non conformità. Solo il ricorrente, in piena ed assoluta autonomia decisionale, libero ed indipendente da qualsiasi ingerenza, anche superiore, ha stabilito se una non conformità possa considerarsi risolta, disponendone l'archiviazione;
- il fine perseguito è quello dell'acquisizione e della conservazione delle certificazioni di qualità, necessarie alla continuazione del contratto con la ad oggetto la concessione del servizio del pubblico Controparte_14 trasporto;
dunque, non può dubitarsi che col proprio lavoro il ricorrente abbia svolto una funzione di rilevante importanza e responsabilità al fine del raggiungimento degli obiettivi aziendali, dovendosi intendere tra questi appunto la continuazione del Contratto di Servizio. Quanto alla definizione della struttura in esame, le competenze e le attività che definiscono la “Gestione degli Audit”, struttura che impatta su ogni ente, che trasversalmente investe e coinvolge tutte le unità organizzative ed anche più contemporaneamente, che ha un rilievo esterno di assoluta importanza, anche per l'indipendenza che le deve essere ontologicamente garantita rispetto ad ogni altro entità aziendale, anche dirigenziale (un audit funziona solo se oggettivo e senza condizionamenti), integra in concreto gli estremi di una vera e propria struttura organizzativa, dal contenuto sia tecnico che amministrativo, Contr di fondamentale rilievo strategico. Di tanto è ben consapevole che, da settembre 2022, ha costituito la UO Gestione Audit, Responsabile Dr. Per_4 distinguendola dalla UO Sistemi, Responsabile Ing. ponendole CP_12 entrambe in derivazione alla UO Parte_2
Ambientale. Con tale atto, dunque, è stata confermata la valutazione del dr. che, Per_2 già nel 2019, aveva ritenuto di separare le aree e istituendo, di CP_6 CP_5
12 fatto, due Unità Operative ed assegnandole, rispettivamente, ai responsabili e del resto, pur avendo avuto comunicazione di tale Pt_1 CP_12 risoluzione, la società non ha frapposto alcun ostacolo. E', dunque, fondata la domanda attorea volta ad ottenere il par. 230, profilo di capo unità organizzativa amm./tecnica, atteso che nel lavoro del ricorrente sono presenti gli ampi margini di autonomia e la più che significativa discrezionalità nella pianificazione e progettazione di attività ed interventi, nel controllo sull'andamento degli stessi ai fini dell'ottenimento del risultato che, nella specie, è il superamento dell'audit finalizzato a conservare le certificazioni di qualità. Le sue competenze, che devono spaziare in diversi ed estremamente ambiti normativi, regolamentari e procedurali in continua evoluzione, devono inoltre qualificarsi complesse, sia per qualità che per quantità. Dalla pluriennale copertura del posto attinente alle mansioni superiori rivendicate, protrattasi sin dal gennaio 2019, senza soluzione di continuità, vanno poi desunti sia la vacanza del posto e l'assenza di una volontà datoriale di ricoprirlo mediante procedura concorsuale, sia l'idoneità del ricorrente all'esercizio delle mansioni corrispondenti alla qualifica superiore. Quanto alla comunicazione dell'1/10/2020, prot. n. 23917/20, indirizzata al Presidente del CdA, Dr. , e al Direttore Operativo Controparte_3
Centrale, Ing. , ad oggetto “Attribuzione di funzioni di Persona_5 responsabilità attività lavorative”, il firmatario Responsabile U.O. Sistemi Integrati, dott. ha dichiarato che, “al fine di coordinare al meglio le Per_2 attività dell'Unità Organizzativa , che prevedono tra le altre il CP_9 mantenimento ed il rinnovo delle Certificazioni Qualità ISO UNI EN
9001:2015 e Ambiente ISO UNI EN 14001:2015, il sottoscritto ha delegato all'agente matr. 400993, in forza a questa Unità Parte_1
Organizzativa da dicembre 2017, la responsabilità con margini di autonomia sulle attività relative agli Audit di Sistema”. E' vero che il Responsabile U.O. Sistemi Integrati, dott. non ha Per_2 avuto il potere formale di attribuire qualifiche superiori ai dipendenti, in quanto la procedura aziendale richiede che, nel caso sopraggiungano particolari esigenze, i singoli Responsabili delle U.O. espongano le nuove e/o diverse esigenze all'U.O. Risorse Umane e Organizzazione, affinché venga attivata la procedura per la selezione dell'unità personale adatta all'incarico, seguendo i criteri e modalità di selezione di volta in volta ritenuti idonei per rispondere alle esigenze emerse (in termini è anche l'ordine di servizio del 22.4.22 del Responsabile delle Risorse Umane). Il mancato potere al responsabile di assegnare formalmente mansioni Per_2 superiori, tuttavia, non impedisce di rilevare che, una volta informati tanto il Presidente quanto il Direttore operativo centrale, non sono stati da questi ultimi adottati comportamenti volti ad impedire il prosieguo dell'attività di responsabile Audit da parte del ricorrente.
13 In definitiva, va dichiarato il diritto dell'istante all'inquadramento nell'Area Professionale 1ª Mansioni gestionali e professionali con qualifica di Capo unità organizzativa amm./tecnica (parametro 230), a decorrere dal 01.07.2019 (dopo 6 mesi dall'adibizione continuativa) ed alle conseguenti differenze retributive a decorrere dal 01.01.2019, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, con condanna della parte convenuta al relativo pagamento e al versamento dei contributi.
7 L'accoglimento della domanda relativa all'inquadramento nel parametro superiore assorbe la valutazione della domanda di risarcimento del danno per perdita di chance formulata per il periodo compreso tra settembre 2022 ed il deposito della sentenza.
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Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta nella misura liquidata in dispositivo. Tenuto conto della natura della decisione, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese nei confronti dell' CP_4
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nell'Area
Professionale 1ª Mansioni gestionali e professionali con qualifica di Capo unità organizzativa amm./tecnica (parametro 230), a decorrere dal 01.07.2019 ed alle conseguenti differenze retributive a decorrere dal 01.01.2019, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme e degli accessori indicati al precedente capo;
- condanna la parte convenuta al versamento, in favore dell' dei CP_4 relativi contributi;
- condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 4.700,00, oltre spese di contributo unificato (€ 259,00), oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori di parte ricorrente dichiaratisi anticipatari;
- compensa le spese di lite nei confronti dell CP_4
Napoli, 22.05.2025 Il Giudice del lavoro d.ssa Monica Galante
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