Decreto ingiuntivo 12 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, decreto ingiuntivo 12/10/2022, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/10/2022
N. 01074/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
Il Giudice delegato
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso per decreto ingiuntivo numero di registro generale 1074 del 2022, proposto da
IO CA, rappresentato e difeso dall’avvocato Sergio Caporotundo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Arnesano;
per il pagamento
della somma di € 5.604,65, oltre interessi dalla richiesta di restituzione al soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt.:
- 118 e 133, comma 1, lett. f) c.p.a.;
- 633 ss. c.p.c.
Vista la documentazione prodotta a sostegno della domanda giudiziale.
Considerato che:
- al sig. IO CA è stato rilasciato il permesso di costruire n. 54 del 18.11.2020;
- in relazione al suddetto permesso di costruire n. 54 del 18.11.2020 il sig. IO CA ha corrisposto oneri concessori per € 5.604,65;
- successivamente il Comune di Arnesano ha disposto la decadenza del detto permesso di costruire a causa dell’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche ai sensi dell’art. 15, comma 4, D.P.R. n. 380/2001;
- con pec del 12.04.2022 è stata chiesta la restituzione di quanto versato e non più dovuto in assenza di modificazioni del territorio e, dunque, in assenza del titolo posto a fondamento del pagamento degli oneri concessori;
- il Comune è rimasto silente in ordine alla richiesta di restituzione degli oneri concessori.
Ritenuto che:
- sussistono i presupposti per ingiungere il pagamento della somma richiesta - senza clausola di provvisoria esecutività, di cui non si rinvengono i presupposti -, essendo il credito basato su prove scritte, nonché certo, liquido ed esigibile;
- le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Ingiunge al Comune di Arnesano, in persona del l.r. pro tempore , il pagamento in favore del sig. IO CA delle somme indicate in epigrafe, oltre interessi dalla richiesta di restituzione al soddisfo, nel termine di quaranta giorni dalla notifica del presente decreto, con l’avvertenza che nel medesimo termine potrà essere proposta opposizione e che in difetto si procederà ad esecuzione forzata.
Non concede l’esecuzione provvisoria del decreto.
Condanna il Comune di Arnesano al pagamento in favore del ricorrente dell’ulteriore somma di euro 500,00 (cinquecento/00) per spese di giudizio, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato eventualmente versato, alle condizioni di legge.
Così deciso in Lecce il giorno 11 ottobre 2022.
| Il Giudice delegato |
| Alessandro Cappadonia |
IL SEGRETARIO