Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 05/06/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2534/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 28/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 31/5/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato IRENE Parte_1 C.F._1
SABA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Pisa (PI), via Zamenhof n. 8, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ISABELLA SABA Parte_2 C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Pisa (PI), via Zamenhof n.8, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto, liberi di fissare la residenza dove vorranno;
2) le figlie che sono maggiorenni ma non economicamente indipendenti, vivranno con la madre nella casa familiare di S. Andrea di Compito, Capannori (LU), Via della Torre n. 16, che viene assegnata alla madre, di comune accordo tra i coniugi;
3) la nuda proprietà della casa familiare sita in S. Andrea di Compito, Capannori (LU), Via della
Torre n. 16, rappresentata al NCEU del Comune di Capannori al foglio 134, mappale 19, categoria
A 4, classe 4, vani 8,5, rendita € 388,07 con terreno di pertinenza rappresentato al NCT dello stesso Comune al foglio 133, mappale 87 mq 98, reddito dominicale € 0,38 e reddito agrario 0,38. Il tutto
1
(che si allega) viene dal padre che ne è proprietario intestata alle figlie Parte_2 CP_1
, nata in [...] il [...], CF: e ,
[...] C.F._3 Controparte_2 nata in [...] il [...], CF: , nella misura del 50% ciascuna. Il Sig. C.F._4 conserverà l'usufrutto sull'immobile concedendolo altresì alla moglie, Parte_2 Pt_1
Si chiede, quindi che il Tribunale effettui il trasferimento della nuda proprietà alle figlie e la
[...] costituzione del diritto reale di usufrutto in capo ad i coniugi, ordinando al Conservatore dei RRII la trascrizione nei medesimi della sentenza di trasferimento e costituzione di detti diritti;
4) Il Sig. corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di mantenimento della moglie Pt_2
l'importo mensile di € 1.000,00 e per le figlie verserà alla moglie l'importo mensile di € 400,00 per ciascuna figlia, per un totale complessivo di € 1.800,00, tutti importi rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno tutte le spese straordinarie relative alle figlie che, sulla scorta del Protocollo del Tribunale di Lucca del 07/10/2020, si qualificano come segue: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: a 1) Spese mediche sanitarie: Spese mediche urgenti e necessarie;
trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (a titolo esemplificativo psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche- compresi occhiali da vista e lenti a contatto-, ortopediche, acustiche); a2) Spese scolastiche: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici di ogni ordine e grado;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche didattiche organizzate anche se solo in ambito giornaliero;
trasporto pubblico (tessera abbonamento, autobus, treno, metro e/o carburante per il mezzo utilizzato dal figlio – es. motorino); spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
a3) Spese extrascolastiche: spese per tempo prolungato pre-scuola, dopo scuola e baby sitter (se già esistente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio ovvero quando la sua esigenza è sorta successivamente a causa dell'impossibilità anche dell'altro genitore e/o di altre alternative gratuite da preferire, come ad esempio i nonni); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o autocarrozzeria) relativa ai mezzi di locomozione (bicicletta, bici elettrica, mini car, ciclomotore, motociclo, auto), imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole, laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
spese per regali dei compagni di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: b1)Spese sanitarie non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture non pubbliche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal SS;
, esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
analisi cliniche, cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati scelti di comune accordo da entrambi i genitori;
b2) Spese scolastiche: lezioni private (ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto dello strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero, spese per alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post universitari (master), gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; scuole e università private;
b3) Spese extra scolastiche: Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente
2 dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative
(centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per Comunione, Cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/ padrino ecc.)” Tutte le spese straordinarie, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere documentate. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, email, fax pec ecc..), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto (tramite sms, email, fax, pec ecc..) entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro, il silenzio si intenderà come consenso alla spesa;
il rimborso delle spese straordinarie è dovuto pro quota al genitore che le ha anticipate, previa esibizione di idonea documentazione, entro quindici giorni dalla richiesta. Nel caso in cui l'importo delle spese sia già conosciuto da uno dei genitori, questo stesso potrà richiedere almeno sette giorni prima dell'esborso, il pagamento della quota parte all'altro genitore. Il genitore che avrà percepito in anticipo la quota parte dall'altro fornirà documentazione dell'avvento pagamento il giorno stesso in cui verrà sostenuta la spesa. Le spese straordinarie sono detraibili ai fini Irpef nella misura del 50% per ciascuno dei genitori, così come nella stessa misura, beneficeranno anche degli eventuali rimborsi o sussidi disposti dallo Stato e/o da Enti pubblici e/o privati, per spese scolastiche e/o sanitarie del figlio. Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori.
7) I coniugi dichiarano di aver provveduto alla divisione dei beni comuni e di non avere denaro ed altri beni mobili comuni da dividersi ed assegnarsi, dando atto di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 6/9/2003, durante il quale hanno adottato le figlie (nata il [...]) e (nata il [...]), entrambe maggiorenni Controparte_1 CP_2 ma non economicamente autosufficienti - hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 404/2024 pubblicata il 25/10/2024, passata in giudicato in data
5/5/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate.
Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza – sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte – del
28/5/2025.
Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
3 Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse delle figlie, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Lucca (LU) in data 6/9/2003, debitamente trascritto nel Registro degli Atti Parte_2 di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 159, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2003;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 28/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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