Articolo 21 della Legge 7 marzo 2001, n. 62
Articolo 20
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5 aprile 2001
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1 gennaio 2019
Art. 21. (Disposizione transitoria e abrogazioni) 1. Sono abrogati gli articoli 9 e 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , nelle parti in cui dispongono rispettivamente l'obbligo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria - Ufficio per l'editoria e la stampa di comunicare all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni le tirature dei giornali quotidiani e l'espressione di un parere su tali tirature da parte della commissione tecnica consultiva di cui allo stesso articolo 54. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70)) .
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 29 , 30 , 31 e 33 della legge n. 416 del 1981 , fatto salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della presente legge.

Entrata in vigore il 1 gennaio 2019
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