TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 19/12/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. n. 20015 / 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG 20015/2020, viste le note di trattazione depositate telemati . EP Melazzo, nell'interesse dell'opponente Arch. n. q. e dall'avv. Caterina Tomasello e Controparte_1
[...]
Controparte_2 regolamentazione dell'udienza del 13.11.2025 adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 24.06.2025, fissata per la discussione con provvedimento del 18.10.2021 poi reiterato, pronuncia la seguente
SENTENZA tra
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._1
(ME), il 28 agosto 1956, residente in [...] legale rappresentante del lido balneare “Rapa Nui”, sito nel Comune di TA Maria di NA (ME), Via Barone snc, rappresentato e difeso, dall'avv. EP Melazzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in , Via E. CP_2
Geraci, n. 23, is. 78 - opponente - CONTRO Controparte_2
(P.IVA ) in persona del Direttore Generale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, Dott. con sede in , Viale CP_3 CP_2
Giostra – Cittadella della Salute, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Giancarlo Niutta e Carmela Puglisi, ed elettivamente domiciliata presso la sede in – Via La Farina, 263, pec: CP_2
- opposta- Email_1
Oggetto: Opposizione avverso ordinanza di ingiunzione n. 09/20, emessa dall' in data 06.02.2020 e Controparte_4 notificata in data 11.02.2020; Pag. 1 a 11 R. G. n. 20015 / 2020
In fatto ed in diritto
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con ricorso ex art. 22 L. 689/1981 depositato in data 10.03.2020, CP_1
nella qualità di legale rappresentante del lido balneare “Rapa Nui”,
[...] conveniva in giudizio l' , per ottenere Controparte_2
l'annullamento e/o la revoca dell'ordinanza di ingiunzione n. 09/20, emessa in data 06.02.2020 e notificata in data 11.02.2020, per la violazione dell'art. 6 co. 3 punto 2 D. Lgs. n. 193/2007. Più in dettaglio, il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma (N.A.S.) dei Carabinieri di Catania con il prodromico verbale di illecito amministrativo n. 3/202, elevato in data 03.08.2015, sanzionava il FR per “aver attivato un deposito scorte alimenti ove insistono n. 2 celle frigo prefabbricate contenenti alimenti in uno stabilimento già registrato, ma omettendo di comunicare all'autorità competente l'aggiornamento della registrazione (deposito suddetto illecitamente attivato priva prescritta registrazione/autorizzazione)”. Conseguentemente, con l'ordinanza n. 09/2020, l'
[...]
, ingiungeva il pagamento della Controparte_2 somma complessiva di €. 1.014,00 (millequattordici/00) di cui €. 14,00 (quattordici/00) per spese del procedimento. A fondamento della propria opposizione, il contestava la legittimità della CP_1 predetta ordinanza deducendo in primo luogo il difetto di legittimazione passiva dell'odierno ricorrente, sostenendo che la titolarità del suddetto lido, appartiene alla Società FR s.r.l., che esercita attività di ristorazione e somministrazione, a sua volta, socio unico della “PROGETTO EOLIE S.A.S.”. Rappresentava, inoltre, la violazione dell'art. 24. Cost., stante la mancata notificazione del verbale di illecito amministrativo, la violazione dell'art. 2, terzo comma, e art. 3 legge n. 241/1990 in combinato disposto con l'art. 18, comma secondo, della legge 689/1981, e l'insussistenza della violazione dell'art. 6, co. 3 secondo punto del D.L.gs. n. 193/2007.
, pertanto, proponeva ricorso avverso l'ordinanza n. 09/2020 Controparte_1 chiedendo di “1.= In via del tutto preliminare, sussistendone i necessari requisiti di legge, disporre, con provvedimento emesso inaudita altera parte, l'immediata Pag. 2 a 11 R. G. n. 20015 / 2020
sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza - ingiunzione n. 09/2020, emessa dall' di in data 06.02.2020 e notificata in data 11.02.2020; 2.= Contr CP_2
Sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l' illegittimità della condotta dell' resistente;
3.= Conseguentemente, ritenere CP_5
e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'assoluta illegittimità e/o inammissibilità e/o inesistenza e/o nullità e/o inefficacia ed, in ogni caso, infondatezza in fatto ed in diritto dell'ordinanza -ingiunzione n. 09/2020 del 06.02.2020 notificata in data 11.02.2020 e, per l'effetto, disporre l'annullamento e/o la revoca dell'atto in oggetto e del verbale di illecito amministrativo n. 3/202, elevato in data 03.08.2015 dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri di Catania, nonché di tutte le sanzioni ivi comminate nei confronti dell'odierno ricorrente;
4.= Nel merito, ritenere e dichiarare ammissibile e fondato, per i motivi esposti in narrativa, il presente atto e, per l'effetto, accogliere tutte le domande ivi espletate;
5.= Conseguentemente ed in ogni caso, ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che nessuna pretesa creditoria scaturente dal summenzionato titolo può essere vantata dall'Ente nei confronti dell'Arch. e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che Controparte_1 nessuna somma è dovuta dallo stesso nei confronti dell' ; 6.= Controparte_4
Con vittoria di spese e compensi di giudizio”. Con comparsa del 03.09.2020 si costituiva l' Controparte_2
chiedendo al Tribunale adito di “Rigettare tutte le eccezioni formulate
[...] ex adverso, ivi compresa la domanda di sospensione, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto dichiarare legittima l'ordinanza di ingiunzione di pagamento n. 09/20. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”. Il Giudice ritenuto che la causa potesse essere decisa sulla base della documentazione prodotta, rinviava “… per la discussione alla udienza del 16.05.2022 concedendo alle parti termine per depositare note fino a dieci giorni prima di detta udienza”. Dopo alcuni rinvii, determinati dal carico di ruolo, era quindi rimessa all'udienza del 13.11.2025, per il medesimo adempimento, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Giova premettere che in applicazione del principio processuale della "ragione
Pag. 3 a 11 R. G. n. 20015 / 2020
più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c” (Cass Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cassazione, sezione civile V, sentenza 11 maggio 2018, n. 11458; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 28 maggio 2014, n. 12002). Sul punto, di recente, la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza del 06.09.2022 ha ribadito: “il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'articolo 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata
– senza che sia necessario esaminare previamente le altre”. L'opposizione va rigettata. Partendo dal primo motivo addotto a supporto della stessa, si rileva del tutto infondata l'eccezione sollevata dal ricorrente del difetto di legittimazione passiva dello stesso. Secondo la tesi del ricorrente, l'Ente Impositore ha errato nel notificargli l'ingiunzione, in quanto l'illecito doveva essere contestato e notificato alla Società FR s.r.l., titolare del lido, a sua volta socio unico della “PROGETTO EOLIE S.A.S.”, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore;
pertanto, la notifica doveva essere indirizzata alle due società. Nel caso in esame, l'ordinanza di ingiunzione correttamente identifica il CP_1 quale destinatario, in quanto amministratore e legale rappresentante della società esercente l'attività ristorativa e quindi responsabile dell'andamento della struttura. Occorre evidenziare in diritto che “nel sistema introdotto dalla legge 24
Pag. 4 a 11 R. G. n. 20015 / 2020
novembre 1981, n. 689, fondato sulla natura personale della responsabilità, autore dell'illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto, e non anche un'entità astratta, come società o enti in genere, la cui responsabilità solidale per gl'illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui. Il criterio d'imputazione di tale responsabilità è chiaramente individuato dall'art. 6 della legge n. 689 cit., il quale, richiedendo che l'illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto ed il limite della responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente” (cfr. Cass. n. 3879 del 12/03/2012; tra le tante conformi cfr. Cass. n. 9880 del 28/04/2006, Cass. n. 12497 del 21/09/2000). Inoltre, spetta all'amministrazione decidere se avvalersi del vincolo di solidarietà, contestando l'illecito pure all'obbligato in solido ed emettendo l'ordinanza ingiunzione anche nei suoi confronti, oppure se procedere nei confronti del solo trasgressore persona fisica (cfr. Cass. n. 16661 del 27/07/2007, Cass. n. 10798 del 29/10/1998). Nel caso di specie l'illecito è stato contestato al solo , il quale, in qualità CP_1 di amministratore, all'epoca dei fatti, ha “attivato un deposito scorte alimenti ove insistono n. 2 celle frigo prefabbricate contenenti alimenti in uno stabilimento già registrato, ma omettendo di comunicare all'autorità competente l'aggiornamento della registrazione (deposito suddetto illecitamente attivato priva prescritta registrazione/autorizzazione)” (cfr. verbale di contestazione in atti). Ciò ritenuto, rispetto all'ambito oggettivo della disposizione, riguardo al diverso tema dei soggetti tenuti al rispetto della disposizione, il D. Lgs. n 193/2007 offre taluni elementi testuali per determinare chi sia la persona fisica o giuridica su cui incombe l'obbligo di registrazione. Invero, il testo della norma è espressamente riferito, a dispetto del “chiunque” contenuto nella parte iniziale, al soggetto che “ (…) essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo
Pag. 5 a 11 R. G. n. 20015 / 2020
controllo (…). In linea con la suddetta contestazione, ha emesso l'ordinanza CP_4 ingiunzione nei confronti del solo FR. Quest'ultimo è chiamato a rispondere dell'illecito in qualità di trasgressore e tale qualità emerge dal verbale di contestazione, che fa fede sino a querela di falso di quanto accertato dai pubblici ufficiali che lo hanno redatto ed è espressamente richiamato nell'ordinanza. Peraltro, proprio perché l'illecito è consistito nella mancata presentazione, presso l'Autorità competente, della richiesta di registrazione dell'attività, è evidente che l'autore dell'illecito non può che essere l'amministratore della società, tra i cui compiti vi è sicuramente quello di procedere agli adempimenti amministrativi necessari per il legittimo espletamento dell'attività imprenditoriale svolta dall'ente o, comunque, quello di verificare, prima dell'inizio dell'attività, che i suddetti adempimenti siano stati effettuati. A detta conclusione, peraltro, milita anche il contenuto dell'art. 16 del medesimo D.Lgs. n. 193/2007 secondo cui: “(…) ai fini dell'applicazione del presente articolo, per "operatore del settore alimentare" si intende la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo. In definitiva, l'art. 6, co. 3, d.lgs n. 193/2007 sanziona la condotta omissiva della persona fisica o giuridica, responsabile dell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo, che essendovi tenuto non effettua la notifica all'Autorità competente. La contestazione è quindi coerente con i principi che regolano l'applicazione della sanzione amministrativa per i quali l'autore della violazione può essere il soggetto individuato in relazione al ruolo rivestito nella società. Nel caso in esame, il FR si identifica, in qualità di rappresentante legale del lido , come l'unico soggetto destinatario sia del verbale di illecito CP_6 amministrativo che dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento. Con il secondo motivo e il terzo motivo di opposizione l'odierno ricorrente rileva che la sua presenza in sede di accertamento non avrebbe dovuto escludere la successiva notificazione, sia del verbale quanto dell'ordinanza di ingiunzione al soggetto destinatario dell'asserita violazione. In tema di contestazione e notificazione dell'illecito amministrativo, l'art. 14
Pag. 6 a 11 R. G. n. 20015 / 2020
della legge n. 689/1981 dispone che la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Qualora la contestazione non possa essere immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio dello Stato entro il termine di novanta giorni dalla conclusione dall'accertamento dell'illecito. Dalla documentazione in atti emerge che l'ispezione è stata svolta alla presenza del che ha sottoscritto il verbale di sopralluogo n. 3/202 del 03.08.2015. CP_1
La sottoscrizione ad opera del ricorrente attesta la sua conoscenza dell'addebito con la conseguenza che al ricorrente non è stato affatto precluso di richiedere l'audizione nel corso del procedimento sanzionatorio. Essendo, la contestazione immediata, alternativa alla notificazione non era necessario che l'Amministrazione provvedesse alla notificazione del verbale entro 90 giorni, pena l'estinzione della pretesa sanzionatoria. Per completezza espositiva, tra la data di commissione della violazione (03.08.2015) e la data di notifica dell'ordinanza ingiunzione (11.02.2020), non si può dichiarare compiuto il termine di prescrizione. Sulla base di ciò non può che ritenersi infondata la contestazione dell'emissione dell'ordinanza di ingiunzione atteso che l'amministrazione ha agito entro il termine del quinquennio previsto dall'art. 28 del D.lgs. 689/81. Sul punto, l'art. 28 della L. n. 689/1981, prevede testualmente quanto segue: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.” Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la carenza di motivazione dell'ordinanza opposta in violazione dell'art. 18 della legge 689/81 e dell'art. 3 della legge 241/90. È sufficiente leggere l'ordinanza per comprendere che il provvedimento è più che sufficientemente motivato sulla specifica sanzione applicata, riportando l'articolo di legge violato e la relativa condotta che ha integrato la fattispecie incriminatrice. La censura non merita accoglimento alla luce del costante indirizzo della
Pag. 7 a 11 R. G. n. 20015 / 2020
giurisprudenza di legittimità secondo il quale“… L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte “per relationem” dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente…” (Cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 35025 del 14 dicembre 2023. Si segnalano anche i seguenti conformi precedenti Cass. Civ. Sez. II, 31 luglio 2021, n. 21924, Cass. civ. Sez. VI, 30 luglio 2020, n. 16316). Ad abundantiam, “Relativamente al profilo di censura di difetto di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto occasione di puntualizzare che "Il contenuto dell'obbligo imposto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 18, comma 2, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione;
l'obbligo di motivazione non si estende, invece, alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati dall'autorità ingiungente per liquidare l'obbligazione, atteso che al giudice dell'opposizione, eventualmente investito della questione della congruità della sanzione, è espressamente attribuito il potere di determinarla, applicando direttamente i criteri di legge" (cfr. Cass. 22 luglio 2008 n. 20189)." (Cass. n. 6901/2009). Quanto all'ultimo motivo di opposizione. L'ordinanza ingiunzione opposta, avente numero di protocollo 09/2020 del 06.02.2020, ed emessa dall' , a seguito Controparte_2 del verbale di illecito amministrativo n. 3/202 del 03.08.2015 elevato dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma (N.A.S.) dei Carabinieri di Catania, si fonda
Pag. 8 a 11 R. G. n. 20015 / 2020
sulla disposizione ex art. 6 comma 3° D. Lgs. 193/2007, che trova piena applicazione nel caso di specie. Ed invero. Il Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari - adottato in data 29.04.2004 ed applicabile successivamente al 1° gennaio 2006
- introduce nuove norme, generali e specifiche, in materia di igiene, al fine di
“garantire un elevato livello di protezione dei consumatori per quanto riguarda la sicurezza alimentare”. Lo stesso regolamento, all'art. 1, evidenzia l'ambito di applicazione delle relative disposizioni, “a tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e alle esportazioni, fatti salvi requisiti più specifici in materia di igiene alimentare” nonché, al II co., gli ambiti non applicazione, affermando che: “Il presente regolamento non si applica: (A) produzione primaria per uso domestico privato;
(B) la preparazione, la manipolazione o la conservazione domestica di alimenti per il consumo domestico privato;
(C) la fornitura diretta, da parte del produttore, di piccole quantità di prodotti primari al consumatore finale ad esercizi locali di vendita al dettaglio che riforniscono direttamente il consumatore finale;
(D) centri di raccolta e concerie che rientrano nella definizione di impresa alimentare solo perché trattano materia prima per la produzione di gelatina o collagene”. Al FR è stata contestata la violazione dell'art. 6, co. 3 D.Lgs. 193/2007 che dispone quanto segue: “Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione è sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento della registrazione.” Il Regolamento CE n. 852/2004, all'art. 2 lett. c), definisce “stabilimento” ogni unità di un'impresa del settore alimentare;
all'art. 3 stabilisce che “gli operatori del settore alimentare garantiscono che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo
Pag. 9 a 11 R. G. n. 20015 / 2020
soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati nel presente regolamento”; all'art. 6 commi 2 e 3 stabilisce che “in particolare, ogni operatore del settore alimentare notifica all'opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento. Gli operatori del settore alimentare fanno altresì in modo che l'autorità competente disponga costantemente di informazioni aggiornate sugli stabilimenti, notificandole, tra l'altro, qualsivoglia cambiamento significativo di attività nonché ogni chiusura di stabilimenti esistenti”. Si comprende pertanto che per “ciascuno stabilimento” con il quale il titolare dell'impresa alimentare provveda alla “distribuzione di alimenti” deve intendersi ogni unità di cui disponga e per la quale è tenuto alla notifica, ai fini della registrazione, dell'inizio, oltre che di ogni successiva variazione significativa. Nel caso in esame, tale violazione è stata contestata all'odierno opponente per l'aver attivato un deposito di scorte alimentari nel quale insistono n. 2 celle frigo prefabbricate senza aver provveduto alla comunicazione all'autorità competente dell'aggiornamento della registrazione, trattandosi di variazione/aggiornamento rispetto ad uno stabilimento che - per quanto sopra detto - avrebbe dovuto ritenersi registrato, restando a carico dell'esercente curarne l'aggiornamento, come nel caso di creazione di un deposito, cosa non avvenuta. Sul punto, il FR ha dedotto di aver provveduto a presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), presso Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), producendo in atti la notifica avvenuta in data 24.08.2015, ai fini della registrazione ex art. 6 del Reg. CE, protocollata al S.U.A.P. di TA Maria di NA (all. 3 parte opponente). Tale comunicazione è intervenuta, però, dopo la contestazione della violazione di cui si controverte. Ne consegue che la condotta successiva del trasgressore che ha ottemperato a tali prescrizioni non vale ad escludere la sanzione comminata. Non può, quindi, che ritenersi integrata, all'epoca dell'accertamento, la fattispecie di mancata effettuazione della notifica ex art. 6 comma 3° D. Lgs.
Pag. 10 a 11 R. G. n. 20015 / 2020
193/2007. Ne discende conclusivamente che il provvedimento opposto del tutto conforme alle previsioni procedimentali e precettive del D.Lgs. n. 193/2007 contestato, va integralmente confermato, anche nella misura economica della sanzione comminata, nonchè per la sua esecutività. Sulla base di quanto esposto, l'opposizione va pertanto rigettata con conferma del provvedimento impugnato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi delle tabelle in vigore, individuati secondo il valore della domanda (€. 1.014,00) in quello fino a €. 1100.00, tenuto conto dello sviluppo estremamente contratto del procedimento - che non ha richiesto l'assunzione di prove orali ed è stato definito su base documentale - e della serialità delle questioni di diritto implicate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. 20015/2020 R. G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la opposizione proposta con ricorso depositato il 10- 11/03/2020 e, per l'effetto, conferma l'Ordinanza Ingiunzione protocollo n. n. 09/20 del 06.02.2020 emessa dall'
[...]
; Controparte_2
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' l , liquidate, secondo i Controparte_2 criteri indicati, nella misura di € 258,00, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a, se dovuta, come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto 19.12.2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico got CO RA
Pag. 11 a 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG 20015/2020, viste le note di trattazione depositate telemati . EP Melazzo, nell'interesse dell'opponente Arch. n. q. e dall'avv. Caterina Tomasello e Controparte_1
[...]
Controparte_2 regolamentazione dell'udienza del 13.11.2025 adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 24.06.2025, fissata per la discussione con provvedimento del 18.10.2021 poi reiterato, pronuncia la seguente
SENTENZA tra
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._1
(ME), il 28 agosto 1956, residente in [...] legale rappresentante del lido balneare “Rapa Nui”, sito nel Comune di TA Maria di NA (ME), Via Barone snc, rappresentato e difeso, dall'avv. EP Melazzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in , Via E. CP_2
Geraci, n. 23, is. 78 - opponente - CONTRO Controparte_2
(P.IVA ) in persona del Direttore Generale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, Dott. con sede in , Viale CP_3 CP_2
Giostra – Cittadella della Salute, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Giancarlo Niutta e Carmela Puglisi, ed elettivamente domiciliata presso la sede in – Via La Farina, 263, pec: CP_2
- opposta- Email_1
Oggetto: Opposizione avverso ordinanza di ingiunzione n. 09/20, emessa dall' in data 06.02.2020 e Controparte_4 notificata in data 11.02.2020; Pag. 1 a 11 R. G. n. 20015 / 2020
In fatto ed in diritto
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con ricorso ex art. 22 L. 689/1981 depositato in data 10.03.2020, CP_1
nella qualità di legale rappresentante del lido balneare “Rapa Nui”,
[...] conveniva in giudizio l' , per ottenere Controparte_2
l'annullamento e/o la revoca dell'ordinanza di ingiunzione n. 09/20, emessa in data 06.02.2020 e notificata in data 11.02.2020, per la violazione dell'art. 6 co. 3 punto 2 D. Lgs. n. 193/2007. Più in dettaglio, il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma (N.A.S.) dei Carabinieri di Catania con il prodromico verbale di illecito amministrativo n. 3/202, elevato in data 03.08.2015, sanzionava il FR per “aver attivato un deposito scorte alimenti ove insistono n. 2 celle frigo prefabbricate contenenti alimenti in uno stabilimento già registrato, ma omettendo di comunicare all'autorità competente l'aggiornamento della registrazione (deposito suddetto illecitamente attivato priva prescritta registrazione/autorizzazione)”. Conseguentemente, con l'ordinanza n. 09/2020, l'
[...]
, ingiungeva il pagamento della Controparte_2 somma complessiva di €. 1.014,00 (millequattordici/00) di cui €. 14,00 (quattordici/00) per spese del procedimento. A fondamento della propria opposizione, il contestava la legittimità della CP_1 predetta ordinanza deducendo in primo luogo il difetto di legittimazione passiva dell'odierno ricorrente, sostenendo che la titolarità del suddetto lido, appartiene alla Società FR s.r.l., che esercita attività di ristorazione e somministrazione, a sua volta, socio unico della “PROGETTO EOLIE S.A.S.”. Rappresentava, inoltre, la violazione dell'art. 24. Cost., stante la mancata notificazione del verbale di illecito amministrativo, la violazione dell'art. 2, terzo comma, e art. 3 legge n. 241/1990 in combinato disposto con l'art. 18, comma secondo, della legge 689/1981, e l'insussistenza della violazione dell'art. 6, co. 3 secondo punto del D.L.gs. n. 193/2007.
, pertanto, proponeva ricorso avverso l'ordinanza n. 09/2020 Controparte_1 chiedendo di “1.= In via del tutto preliminare, sussistendone i necessari requisiti di legge, disporre, con provvedimento emesso inaudita altera parte, l'immediata Pag. 2 a 11 R. G. n. 20015 / 2020
sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza - ingiunzione n. 09/2020, emessa dall' di in data 06.02.2020 e notificata in data 11.02.2020; 2.= Contr CP_2
Sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l' illegittimità della condotta dell' resistente;
3.= Conseguentemente, ritenere CP_5
e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'assoluta illegittimità e/o inammissibilità e/o inesistenza e/o nullità e/o inefficacia ed, in ogni caso, infondatezza in fatto ed in diritto dell'ordinanza -ingiunzione n. 09/2020 del 06.02.2020 notificata in data 11.02.2020 e, per l'effetto, disporre l'annullamento e/o la revoca dell'atto in oggetto e del verbale di illecito amministrativo n. 3/202, elevato in data 03.08.2015 dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri di Catania, nonché di tutte le sanzioni ivi comminate nei confronti dell'odierno ricorrente;
4.= Nel merito, ritenere e dichiarare ammissibile e fondato, per i motivi esposti in narrativa, il presente atto e, per l'effetto, accogliere tutte le domande ivi espletate;
5.= Conseguentemente ed in ogni caso, ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che nessuna pretesa creditoria scaturente dal summenzionato titolo può essere vantata dall'Ente nei confronti dell'Arch. e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che Controparte_1 nessuna somma è dovuta dallo stesso nei confronti dell' ; 6.= Controparte_4
Con vittoria di spese e compensi di giudizio”. Con comparsa del 03.09.2020 si costituiva l' Controparte_2
chiedendo al Tribunale adito di “Rigettare tutte le eccezioni formulate
[...] ex adverso, ivi compresa la domanda di sospensione, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto dichiarare legittima l'ordinanza di ingiunzione di pagamento n. 09/20. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”. Il Giudice ritenuto che la causa potesse essere decisa sulla base della documentazione prodotta, rinviava “… per la discussione alla udienza del 16.05.2022 concedendo alle parti termine per depositare note fino a dieci giorni prima di detta udienza”. Dopo alcuni rinvii, determinati dal carico di ruolo, era quindi rimessa all'udienza del 13.11.2025, per il medesimo adempimento, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Giova premettere che in applicazione del principio processuale della "ragione
Pag. 3 a 11 R. G. n. 20015 / 2020
più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c” (Cass Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cassazione, sezione civile V, sentenza 11 maggio 2018, n. 11458; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 28 maggio 2014, n. 12002). Sul punto, di recente, la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza del 06.09.2022 ha ribadito: “il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'articolo 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata
– senza che sia necessario esaminare previamente le altre”. L'opposizione va rigettata. Partendo dal primo motivo addotto a supporto della stessa, si rileva del tutto infondata l'eccezione sollevata dal ricorrente del difetto di legittimazione passiva dello stesso. Secondo la tesi del ricorrente, l'Ente Impositore ha errato nel notificargli l'ingiunzione, in quanto l'illecito doveva essere contestato e notificato alla Società FR s.r.l., titolare del lido, a sua volta socio unico della “PROGETTO EOLIE S.A.S.”, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore;
pertanto, la notifica doveva essere indirizzata alle due società. Nel caso in esame, l'ordinanza di ingiunzione correttamente identifica il CP_1 quale destinatario, in quanto amministratore e legale rappresentante della società esercente l'attività ristorativa e quindi responsabile dell'andamento della struttura. Occorre evidenziare in diritto che “nel sistema introdotto dalla legge 24
Pag. 4 a 11 R. G. n. 20015 / 2020
novembre 1981, n. 689, fondato sulla natura personale della responsabilità, autore dell'illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto, e non anche un'entità astratta, come società o enti in genere, la cui responsabilità solidale per gl'illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui. Il criterio d'imputazione di tale responsabilità è chiaramente individuato dall'art. 6 della legge n. 689 cit., il quale, richiedendo che l'illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto ed il limite della responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente” (cfr. Cass. n. 3879 del 12/03/2012; tra le tante conformi cfr. Cass. n. 9880 del 28/04/2006, Cass. n. 12497 del 21/09/2000). Inoltre, spetta all'amministrazione decidere se avvalersi del vincolo di solidarietà, contestando l'illecito pure all'obbligato in solido ed emettendo l'ordinanza ingiunzione anche nei suoi confronti, oppure se procedere nei confronti del solo trasgressore persona fisica (cfr. Cass. n. 16661 del 27/07/2007, Cass. n. 10798 del 29/10/1998). Nel caso di specie l'illecito è stato contestato al solo , il quale, in qualità CP_1 di amministratore, all'epoca dei fatti, ha “attivato un deposito scorte alimenti ove insistono n. 2 celle frigo prefabbricate contenenti alimenti in uno stabilimento già registrato, ma omettendo di comunicare all'autorità competente l'aggiornamento della registrazione (deposito suddetto illecitamente attivato priva prescritta registrazione/autorizzazione)” (cfr. verbale di contestazione in atti). Ciò ritenuto, rispetto all'ambito oggettivo della disposizione, riguardo al diverso tema dei soggetti tenuti al rispetto della disposizione, il D. Lgs. n 193/2007 offre taluni elementi testuali per determinare chi sia la persona fisica o giuridica su cui incombe l'obbligo di registrazione. Invero, il testo della norma è espressamente riferito, a dispetto del “chiunque” contenuto nella parte iniziale, al soggetto che “ (…) essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo
Pag. 5 a 11 R. G. n. 20015 / 2020
controllo (…). In linea con la suddetta contestazione, ha emesso l'ordinanza CP_4 ingiunzione nei confronti del solo FR. Quest'ultimo è chiamato a rispondere dell'illecito in qualità di trasgressore e tale qualità emerge dal verbale di contestazione, che fa fede sino a querela di falso di quanto accertato dai pubblici ufficiali che lo hanno redatto ed è espressamente richiamato nell'ordinanza. Peraltro, proprio perché l'illecito è consistito nella mancata presentazione, presso l'Autorità competente, della richiesta di registrazione dell'attività, è evidente che l'autore dell'illecito non può che essere l'amministratore della società, tra i cui compiti vi è sicuramente quello di procedere agli adempimenti amministrativi necessari per il legittimo espletamento dell'attività imprenditoriale svolta dall'ente o, comunque, quello di verificare, prima dell'inizio dell'attività, che i suddetti adempimenti siano stati effettuati. A detta conclusione, peraltro, milita anche il contenuto dell'art. 16 del medesimo D.Lgs. n. 193/2007 secondo cui: “(…) ai fini dell'applicazione del presente articolo, per "operatore del settore alimentare" si intende la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo. In definitiva, l'art. 6, co. 3, d.lgs n. 193/2007 sanziona la condotta omissiva della persona fisica o giuridica, responsabile dell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo, che essendovi tenuto non effettua la notifica all'Autorità competente. La contestazione è quindi coerente con i principi che regolano l'applicazione della sanzione amministrativa per i quali l'autore della violazione può essere il soggetto individuato in relazione al ruolo rivestito nella società. Nel caso in esame, il FR si identifica, in qualità di rappresentante legale del lido , come l'unico soggetto destinatario sia del verbale di illecito CP_6 amministrativo che dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento. Con il secondo motivo e il terzo motivo di opposizione l'odierno ricorrente rileva che la sua presenza in sede di accertamento non avrebbe dovuto escludere la successiva notificazione, sia del verbale quanto dell'ordinanza di ingiunzione al soggetto destinatario dell'asserita violazione. In tema di contestazione e notificazione dell'illecito amministrativo, l'art. 14
Pag. 6 a 11 R. G. n. 20015 / 2020
della legge n. 689/1981 dispone che la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Qualora la contestazione non possa essere immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio dello Stato entro il termine di novanta giorni dalla conclusione dall'accertamento dell'illecito. Dalla documentazione in atti emerge che l'ispezione è stata svolta alla presenza del che ha sottoscritto il verbale di sopralluogo n. 3/202 del 03.08.2015. CP_1
La sottoscrizione ad opera del ricorrente attesta la sua conoscenza dell'addebito con la conseguenza che al ricorrente non è stato affatto precluso di richiedere l'audizione nel corso del procedimento sanzionatorio. Essendo, la contestazione immediata, alternativa alla notificazione non era necessario che l'Amministrazione provvedesse alla notificazione del verbale entro 90 giorni, pena l'estinzione della pretesa sanzionatoria. Per completezza espositiva, tra la data di commissione della violazione (03.08.2015) e la data di notifica dell'ordinanza ingiunzione (11.02.2020), non si può dichiarare compiuto il termine di prescrizione. Sulla base di ciò non può che ritenersi infondata la contestazione dell'emissione dell'ordinanza di ingiunzione atteso che l'amministrazione ha agito entro il termine del quinquennio previsto dall'art. 28 del D.lgs. 689/81. Sul punto, l'art. 28 della L. n. 689/1981, prevede testualmente quanto segue: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.” Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la carenza di motivazione dell'ordinanza opposta in violazione dell'art. 18 della legge 689/81 e dell'art. 3 della legge 241/90. È sufficiente leggere l'ordinanza per comprendere che il provvedimento è più che sufficientemente motivato sulla specifica sanzione applicata, riportando l'articolo di legge violato e la relativa condotta che ha integrato la fattispecie incriminatrice. La censura non merita accoglimento alla luce del costante indirizzo della
Pag. 7 a 11 R. G. n. 20015 / 2020
giurisprudenza di legittimità secondo il quale“… L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte “per relationem” dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente…” (Cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 35025 del 14 dicembre 2023. Si segnalano anche i seguenti conformi precedenti Cass. Civ. Sez. II, 31 luglio 2021, n. 21924, Cass. civ. Sez. VI, 30 luglio 2020, n. 16316). Ad abundantiam, “Relativamente al profilo di censura di difetto di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto occasione di puntualizzare che "Il contenuto dell'obbligo imposto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 18, comma 2, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione;
l'obbligo di motivazione non si estende, invece, alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati dall'autorità ingiungente per liquidare l'obbligazione, atteso che al giudice dell'opposizione, eventualmente investito della questione della congruità della sanzione, è espressamente attribuito il potere di determinarla, applicando direttamente i criteri di legge" (cfr. Cass. 22 luglio 2008 n. 20189)." (Cass. n. 6901/2009). Quanto all'ultimo motivo di opposizione. L'ordinanza ingiunzione opposta, avente numero di protocollo 09/2020 del 06.02.2020, ed emessa dall' , a seguito Controparte_2 del verbale di illecito amministrativo n. 3/202 del 03.08.2015 elevato dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma (N.A.S.) dei Carabinieri di Catania, si fonda
Pag. 8 a 11 R. G. n. 20015 / 2020
sulla disposizione ex art. 6 comma 3° D. Lgs. 193/2007, che trova piena applicazione nel caso di specie. Ed invero. Il Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari - adottato in data 29.04.2004 ed applicabile successivamente al 1° gennaio 2006
- introduce nuove norme, generali e specifiche, in materia di igiene, al fine di
“garantire un elevato livello di protezione dei consumatori per quanto riguarda la sicurezza alimentare”. Lo stesso regolamento, all'art. 1, evidenzia l'ambito di applicazione delle relative disposizioni, “a tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e alle esportazioni, fatti salvi requisiti più specifici in materia di igiene alimentare” nonché, al II co., gli ambiti non applicazione, affermando che: “Il presente regolamento non si applica: (A) produzione primaria per uso domestico privato;
(B) la preparazione, la manipolazione o la conservazione domestica di alimenti per il consumo domestico privato;
(C) la fornitura diretta, da parte del produttore, di piccole quantità di prodotti primari al consumatore finale ad esercizi locali di vendita al dettaglio che riforniscono direttamente il consumatore finale;
(D) centri di raccolta e concerie che rientrano nella definizione di impresa alimentare solo perché trattano materia prima per la produzione di gelatina o collagene”. Al FR è stata contestata la violazione dell'art. 6, co. 3 D.Lgs. 193/2007 che dispone quanto segue: “Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione è sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento della registrazione.” Il Regolamento CE n. 852/2004, all'art. 2 lett. c), definisce “stabilimento” ogni unità di un'impresa del settore alimentare;
all'art. 3 stabilisce che “gli operatori del settore alimentare garantiscono che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo
Pag. 9 a 11 R. G. n. 20015 / 2020
soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati nel presente regolamento”; all'art. 6 commi 2 e 3 stabilisce che “in particolare, ogni operatore del settore alimentare notifica all'opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento. Gli operatori del settore alimentare fanno altresì in modo che l'autorità competente disponga costantemente di informazioni aggiornate sugli stabilimenti, notificandole, tra l'altro, qualsivoglia cambiamento significativo di attività nonché ogni chiusura di stabilimenti esistenti”. Si comprende pertanto che per “ciascuno stabilimento” con il quale il titolare dell'impresa alimentare provveda alla “distribuzione di alimenti” deve intendersi ogni unità di cui disponga e per la quale è tenuto alla notifica, ai fini della registrazione, dell'inizio, oltre che di ogni successiva variazione significativa. Nel caso in esame, tale violazione è stata contestata all'odierno opponente per l'aver attivato un deposito di scorte alimentari nel quale insistono n. 2 celle frigo prefabbricate senza aver provveduto alla comunicazione all'autorità competente dell'aggiornamento della registrazione, trattandosi di variazione/aggiornamento rispetto ad uno stabilimento che - per quanto sopra detto - avrebbe dovuto ritenersi registrato, restando a carico dell'esercente curarne l'aggiornamento, come nel caso di creazione di un deposito, cosa non avvenuta. Sul punto, il FR ha dedotto di aver provveduto a presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), presso Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), producendo in atti la notifica avvenuta in data 24.08.2015, ai fini della registrazione ex art. 6 del Reg. CE, protocollata al S.U.A.P. di TA Maria di NA (all. 3 parte opponente). Tale comunicazione è intervenuta, però, dopo la contestazione della violazione di cui si controverte. Ne consegue che la condotta successiva del trasgressore che ha ottemperato a tali prescrizioni non vale ad escludere la sanzione comminata. Non può, quindi, che ritenersi integrata, all'epoca dell'accertamento, la fattispecie di mancata effettuazione della notifica ex art. 6 comma 3° D. Lgs.
Pag. 10 a 11 R. G. n. 20015 / 2020
193/2007. Ne discende conclusivamente che il provvedimento opposto del tutto conforme alle previsioni procedimentali e precettive del D.Lgs. n. 193/2007 contestato, va integralmente confermato, anche nella misura economica della sanzione comminata, nonchè per la sua esecutività. Sulla base di quanto esposto, l'opposizione va pertanto rigettata con conferma del provvedimento impugnato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi delle tabelle in vigore, individuati secondo il valore della domanda (€. 1.014,00) in quello fino a €. 1100.00, tenuto conto dello sviluppo estremamente contratto del procedimento - che non ha richiesto l'assunzione di prove orali ed è stato definito su base documentale - e della serialità delle questioni di diritto implicate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. 20015/2020 R. G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la opposizione proposta con ricorso depositato il 10- 11/03/2020 e, per l'effetto, conferma l'Ordinanza Ingiunzione protocollo n. n. 09/20 del 06.02.2020 emessa dall'
[...]
; Controparte_2
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' l , liquidate, secondo i Controparte_2 criteri indicati, nella misura di € 258,00, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a, se dovuta, come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto 19.12.2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico got CO RA
Pag. 11 a 11