TRIB
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/05/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Donatella
Parla, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2257 dell'anno 2019, del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
L'Avv. LO RE ANTONINO (C.F. ) elettivamente C.F._1
domiciliato presso il suo studio in Caltavuturo, via Doria n. 7, rappresentato e difeso da sé stesso
ATTORE
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
; C.F._2
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
); C.F._3
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
; C.F._4
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_3
); C.F._5
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_4
); C.F._6
nato a [...] il [...] (C.F. CP_2 Pt_1
); C.F._7
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_5 C.F._8
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_6
); C.F._9
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_7
; C.F._10
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_8
); C.F._11
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_8
) C.F._12
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_9
). C.F._13
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: usucapione bene immobile
CONCLUSIONI: all'udienza del 13/12/2023 parte attrice ha concluso come da verbale in pari data, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'Avv. Antonino Lo Re conveniva in giudizio Controparte_1 Parte_1 Pt_2 Pt_8 [...]
, Parte_3 Parte_4 Controparte_3 Parte_5 [...]
(13 novembre 1971), Parte_6 Parte_7 Parte_8
(10 agosto 1953) e per sentire accertare e Parte_8 Parte_9
dichiarare l'avvenuto acquisto della proprietà per usucapione del fondo agricolo con annessa costruzione rurale (realizzata in data anteriore al 1967 e non censita) sito nel
Comune di Caltavuturo, contrada Costa d'Orlando, in catasto dei terreni censito al foglio 9, particella 315 e del fondo agricolo sito nel Comune di Caltavuturo, contrada
Costa d'Orlando, in catasto dei terreni censito al foglio 9, particella 472, deducendo di averli posseduti uti dominus in modo pacifico e ininterrotto per oltre ventidue anni.
I convenuti, sebbene regolarmene citati, non si costituivano in giudizio.
Con ordinanza resa il 30/06/2020 veniva ammessa la prova testimoniale articolata da parte attrice e all'udienza del 15/1172021 veniva escusso il teste . Testimone_1
Esaurita l'attività istruttoria, l'attore precisava le conclusioni riportandosi ai propri atti difensivi e la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.c.
***
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_1
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
,
[...] Controparte_3 Parte_5 Parte_6 Parte_7
(13 novembre 1971), (10
[...] Parte_8 Parte_8
agosto1953) e i quali, sebbene regolarmente citati nel presente Parte_9
giudizio, non si sono costituiti.
Le domande attrici sono infondate e, pertanto, devono essere rigettate.
L'art. 1158 c.c. disciplina l'usucapione ordinaria dei beni immobili prevedendo che la proprietà e gli altri diritti reali di godimento sui beni immobili si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.
Si tratta di uno strumento di acquisto a titolo originario della proprietà, il cui presupposto è l'esercizio del potere di fatto su un bene, c.d. corpus, accompagnato dal c.d. animus possidendi, ossia l'intenzione di tenere la cosa come propria mediante l'esercizio di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
Va sottolineato che l'animus possidendi non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di un altro diritto sulla cosa), bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non
è un requisito del possesso utile ai fini dell'usucapione, ma solamente, nel concorso di altre condizioni, una ragione di abbreviazione dei relativi termini (Cass. civ.
24/03/1997 n. 4565). Si ritiene che, quando sussista il cosiddetto corpus possessionis, vale a dire venga esercitato un potere di fatto uti dominus pubblico ed indisturbato per il tempo necessario ad usucapire il bene, ciò fa presumere, a norma dell'art. 1141 c.c., anche l'esistenza del relativo animus (Cass. civ. Sez. II 15/02/2002 n. 10230). La ricorrenza dell'indicato requisito soggettivo impone di effettuare un attento esame delle situazioni concrete, tenendo presente che esso, riguardando un atteggiamento dell'animo umano, può essere desunto solo in via presuntiva.
Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessario la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (cfr. ex multis Cass.
18/02/1999 n. 1367; Cass. 15/06/2001 n. 8152; Cass. 20/09/2007 n. 19478; Cass.
27/07/2009 n. 17462; Cass. 01/03/2010 n. 4863), non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale perché comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa (Cass. 11/08/2005 n.
16841).
Ciò posto, occorre procedere all'esame della domanda formulata da parte attrice, avente ad oggetto la dichiarazione, in suo favore, di intervenuta usucapione dei fondi sopra indicati, sulla base degli atti prodotti e della prova testimoniale, per accertare se l'avv. Antonino Lo Re abbia assolto l'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.
Ed invero, ai sensi della norma in esame, chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto che faccia valere in via d'azione o di eccezione deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto e, quindi, tutti gli elementi o requisiti per legge necessari alla nascita dello stesso, che costituiscono le condizioni positive della pretesa.
Nel condurre detto accertamento non assume rilievo la contumacia dei convenuti poiché “il Giudice deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio, in quanto condizione per l'accoglimento della domanda a prescindere dal fatto che il convenuto – il quale può anche rimanere contumace senza che, perciò, l'attore sia esonerato dal fornire la prova della ricorrenza dei presupposti del vantato diritto – abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna, con l'ulteriore conseguenza per cui, ove il protrarsi del possesso per il necessario periodo non risulti univocamente accertato all'esito della compiuta istruttoria, il giudice, quand'anche tale carenza non sia stata dedotta dalla controparte (e anche nella contumacia di questa), non può esimersi dal rilevare, ex actis, il difetto di una condizione di accoglibilità della domanda" (Cass. civ. sez. II,
18/03/2004 n. 5487).
I fatti allegati da parte attrice a sostengo della propria domanda ed i risultati dell'istruttoria non consentono di ritenere provati gli elementi costitutivi dell'usucapione e, in particolare, la volontà dell'attore di tenere la cosa come propria con esclusione di altri.
L'attore ha affermato di possedere da ventidue anni i fondi oggetto di causa nei quali
“vi ha impiantato un uliveto di circa cinquanta alberi, provvede personalmente, o anche dando incarico a terzi, a effettuare la potatura degli alberi, la raccolta delle olive, lo sfalcio dell'erba, lo smaltimento di ramaglie e fogliame, l'esecuzione dell'aratura, la manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato” (cfr. pag. 2 atto di citazione).
La giurisprudenza di legittimità è ormai pacifica nel ritenere che “la sola coltivazione di un fondo agricolo non è sufficiente ad integrare possesso utile ai fini dell'usucapione” (cfr. Cass. civ.
Sez. II, ord. n. 1121 dell'11/01/2024), e ciò in quanto la mera coltivazione “è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà” (cfr. Cass. civ. ord. n. 1796 del 20/01/2022).
L'ulteriore circostanza allegata dall'avv. Antonino Lo Re a sostegno della domanda, ossia il possesso delle chiavi del fabbricato rurale, è priva di rilievo atteso che nulla è stato dedotto e provato in ordine al possesso “esclusivo” delle chiavi quale elemento idoneo a dimostrare l'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di “ius excludendi alios”.
La sola prova testimoniale resa da , peraltro assolutamente generica, Testimone_1
non può assumere rilevanza in mancanza di valide argomentazioni ed elementi di riscontro probatorio tali da ritenere e dichiarare la sussistenza in capo all'attore dei requisiti necessari per il maturarsi dell'usucapione e, in particolare, della sussistenza dell'animus possidendi, poiché non ha dimostrato di essersi comportato come legittimo proprietario del bene.
Alla luce delle superiori considerazioni, deve ritenersi che nessuna prova è stata fornita dall'attore del possesso esclusivo, pacifico, pubblico ed incontrastato dei fondi de quibus e, pertanto, la domanda attorea deve essere rigettata.
Quanto alle spese di lite, le stesse devono essere dichiarate irripetibili nei confronti dei convenuti rimasti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda;
dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti dei convenuti contumaci
Così deciso Termini Imerese, in data 16/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Parla
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Donatella
Parla, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2257 dell'anno 2019, del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
L'Avv. LO RE ANTONINO (C.F. ) elettivamente C.F._1
domiciliato presso il suo studio in Caltavuturo, via Doria n. 7, rappresentato e difeso da sé stesso
ATTORE
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
; C.F._2
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
); C.F._3
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
; C.F._4
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_3
); C.F._5
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_4
); C.F._6
nato a [...] il [...] (C.F. CP_2 Pt_1
); C.F._7
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_5 C.F._8
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_6
); C.F._9
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_7
; C.F._10
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_8
); C.F._11
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_8
) C.F._12
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_9
). C.F._13
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: usucapione bene immobile
CONCLUSIONI: all'udienza del 13/12/2023 parte attrice ha concluso come da verbale in pari data, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'Avv. Antonino Lo Re conveniva in giudizio Controparte_1 Parte_1 Pt_2 Pt_8 [...]
, Parte_3 Parte_4 Controparte_3 Parte_5 [...]
(13 novembre 1971), Parte_6 Parte_7 Parte_8
(10 agosto 1953) e per sentire accertare e Parte_8 Parte_9
dichiarare l'avvenuto acquisto della proprietà per usucapione del fondo agricolo con annessa costruzione rurale (realizzata in data anteriore al 1967 e non censita) sito nel
Comune di Caltavuturo, contrada Costa d'Orlando, in catasto dei terreni censito al foglio 9, particella 315 e del fondo agricolo sito nel Comune di Caltavuturo, contrada
Costa d'Orlando, in catasto dei terreni censito al foglio 9, particella 472, deducendo di averli posseduti uti dominus in modo pacifico e ininterrotto per oltre ventidue anni.
I convenuti, sebbene regolarmene citati, non si costituivano in giudizio.
Con ordinanza resa il 30/06/2020 veniva ammessa la prova testimoniale articolata da parte attrice e all'udienza del 15/1172021 veniva escusso il teste . Testimone_1
Esaurita l'attività istruttoria, l'attore precisava le conclusioni riportandosi ai propri atti difensivi e la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.c.
***
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_1
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
,
[...] Controparte_3 Parte_5 Parte_6 Parte_7
(13 novembre 1971), (10
[...] Parte_8 Parte_8
agosto1953) e i quali, sebbene regolarmente citati nel presente Parte_9
giudizio, non si sono costituiti.
Le domande attrici sono infondate e, pertanto, devono essere rigettate.
L'art. 1158 c.c. disciplina l'usucapione ordinaria dei beni immobili prevedendo che la proprietà e gli altri diritti reali di godimento sui beni immobili si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.
Si tratta di uno strumento di acquisto a titolo originario della proprietà, il cui presupposto è l'esercizio del potere di fatto su un bene, c.d. corpus, accompagnato dal c.d. animus possidendi, ossia l'intenzione di tenere la cosa come propria mediante l'esercizio di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
Va sottolineato che l'animus possidendi non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di un altro diritto sulla cosa), bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non
è un requisito del possesso utile ai fini dell'usucapione, ma solamente, nel concorso di altre condizioni, una ragione di abbreviazione dei relativi termini (Cass. civ.
24/03/1997 n. 4565). Si ritiene che, quando sussista il cosiddetto corpus possessionis, vale a dire venga esercitato un potere di fatto uti dominus pubblico ed indisturbato per il tempo necessario ad usucapire il bene, ciò fa presumere, a norma dell'art. 1141 c.c., anche l'esistenza del relativo animus (Cass. civ. Sez. II 15/02/2002 n. 10230). La ricorrenza dell'indicato requisito soggettivo impone di effettuare un attento esame delle situazioni concrete, tenendo presente che esso, riguardando un atteggiamento dell'animo umano, può essere desunto solo in via presuntiva.
Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessario la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (cfr. ex multis Cass.
18/02/1999 n. 1367; Cass. 15/06/2001 n. 8152; Cass. 20/09/2007 n. 19478; Cass.
27/07/2009 n. 17462; Cass. 01/03/2010 n. 4863), non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale perché comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa (Cass. 11/08/2005 n.
16841).
Ciò posto, occorre procedere all'esame della domanda formulata da parte attrice, avente ad oggetto la dichiarazione, in suo favore, di intervenuta usucapione dei fondi sopra indicati, sulla base degli atti prodotti e della prova testimoniale, per accertare se l'avv. Antonino Lo Re abbia assolto l'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.
Ed invero, ai sensi della norma in esame, chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto che faccia valere in via d'azione o di eccezione deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto e, quindi, tutti gli elementi o requisiti per legge necessari alla nascita dello stesso, che costituiscono le condizioni positive della pretesa.
Nel condurre detto accertamento non assume rilievo la contumacia dei convenuti poiché “il Giudice deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio, in quanto condizione per l'accoglimento della domanda a prescindere dal fatto che il convenuto – il quale può anche rimanere contumace senza che, perciò, l'attore sia esonerato dal fornire la prova della ricorrenza dei presupposti del vantato diritto – abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna, con l'ulteriore conseguenza per cui, ove il protrarsi del possesso per il necessario periodo non risulti univocamente accertato all'esito della compiuta istruttoria, il giudice, quand'anche tale carenza non sia stata dedotta dalla controparte (e anche nella contumacia di questa), non può esimersi dal rilevare, ex actis, il difetto di una condizione di accoglibilità della domanda" (Cass. civ. sez. II,
18/03/2004 n. 5487).
I fatti allegati da parte attrice a sostengo della propria domanda ed i risultati dell'istruttoria non consentono di ritenere provati gli elementi costitutivi dell'usucapione e, in particolare, la volontà dell'attore di tenere la cosa come propria con esclusione di altri.
L'attore ha affermato di possedere da ventidue anni i fondi oggetto di causa nei quali
“vi ha impiantato un uliveto di circa cinquanta alberi, provvede personalmente, o anche dando incarico a terzi, a effettuare la potatura degli alberi, la raccolta delle olive, lo sfalcio dell'erba, lo smaltimento di ramaglie e fogliame, l'esecuzione dell'aratura, la manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato” (cfr. pag. 2 atto di citazione).
La giurisprudenza di legittimità è ormai pacifica nel ritenere che “la sola coltivazione di un fondo agricolo non è sufficiente ad integrare possesso utile ai fini dell'usucapione” (cfr. Cass. civ.
Sez. II, ord. n. 1121 dell'11/01/2024), e ciò in quanto la mera coltivazione “è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà” (cfr. Cass. civ. ord. n. 1796 del 20/01/2022).
L'ulteriore circostanza allegata dall'avv. Antonino Lo Re a sostegno della domanda, ossia il possesso delle chiavi del fabbricato rurale, è priva di rilievo atteso che nulla è stato dedotto e provato in ordine al possesso “esclusivo” delle chiavi quale elemento idoneo a dimostrare l'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di “ius excludendi alios”.
La sola prova testimoniale resa da , peraltro assolutamente generica, Testimone_1
non può assumere rilevanza in mancanza di valide argomentazioni ed elementi di riscontro probatorio tali da ritenere e dichiarare la sussistenza in capo all'attore dei requisiti necessari per il maturarsi dell'usucapione e, in particolare, della sussistenza dell'animus possidendi, poiché non ha dimostrato di essersi comportato come legittimo proprietario del bene.
Alla luce delle superiori considerazioni, deve ritenersi che nessuna prova è stata fornita dall'attore del possesso esclusivo, pacifico, pubblico ed incontrastato dei fondi de quibus e, pertanto, la domanda attorea deve essere rigettata.
Quanto alle spese di lite, le stesse devono essere dichiarate irripetibili nei confronti dei convenuti rimasti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda;
dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti dei convenuti contumaci
Così deciso Termini Imerese, in data 16/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Parla