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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 28/05/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di DI Sezione civile
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di DI, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, coadiuvato, nell'ambito dell'Ufficio del Processo, dal Giudice Onorario dott.ssa Vittoria Uggenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 516/2022 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace” e vertente tra
, , rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Di Summa Parte_1 C.F._1 presso il cui studio a Francavilla Fontana in via Arciprete Quaranta 24 è elettivamente domiciliata;
appellante contro
, nella persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Passarelli, presso il cui studio a DI in Corso Umberto I n. 56 è elettivamente domiciliata;
appellata
e
e , entrambi residenti a [...]; CP_2 CP_3
appellati contumaci
*******
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 dinanzi al Giudice di Pace di DI , e CP_2 CP_3 Controparte_1 rispettivamente quali proprietario, conducente ed istituto assicuratore per la r.c.a. del veicolo targato DL060BW, chiedendo la loro condanna al pagamento della somma di 4.035,00 euro a titolo di risarcimento dei danni asseritamente subiti il 25.07.2018 quando, mentre stava percorrendo a piedi via Conciliazione in abitato di Francavilla Fontana, sarebbe stata investita dal predetto veicolo, causandole lesioni personali.
Costituitasi in giudizio, in persona del rappresentante legale Controparte_1 p.t, ha contestato la domanda attorea chiedendone il rigetto sia nell'an sia nel quantum. Gli altri convenuti sono rimasti contumaci.
1 La causa, iscritta al n. 1977/2019 R.G., è stata istruita mediante l'esame dei testimoni S_ e e l'espletamento della c.t.u. medico-legale. All'esito, con la sentenza
[...] Testimone_2 n. 76/2022 il Giudice di Pace ha rigettato la domanda introduttiva, condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della società di assicurazione costituita.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, contestandone in ogni sua parte Parte_1 la motivazione, in particolare per carenza di motivazione ovvero per aver interamente disatteso le risultanze delle prove testimoniali nonché della espletata c.t.u. medico legale, che aveva acclarato la compatibilità dell'evento infortunistico in questione. Ha chiesto quindi la riforma della decisione, con conseguente riconoscimento dei diritti rivendicati in atti da parte attrice.
Costituitasi in giudizio, la compagnia di assicurazioni ha contestato l'assunto attoreo, chiedendone il rigetto con conferma delle statuizioni rese con la sentenza oggetto di gravame.
Acquisita agli atti del procedimento la documentazione trasmessa dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di DI circa la posizione, quale indagato, di S_ testimone del presente giudizio, all'udienza del 25.10.2024 la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dal 23.12.2024.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di e , i quali, CP_2 CP_3 benchè ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti.
L'appello non ha giuridico fondamento e, pertanto, deve essere rigettato, sulla base delle seguenti motivazioni.
L'appellante ha lamentato la carenza di motivazione della sentenza oggetto di gravame in relazione alla valutazione degli esiti processuali forniti dai testi escussi e dal consulente tecnico officiato. Il primo Giudice ha, infatti, dichiarato l'infondatezza della domanda introduttiva in quanto non adeguatamente provata per inaffidabilità dei testimoni esaminati. Sul punto, relativamente all'utilizzabilità ai fini della decisione delle prove testimoniali, occorre osservare che, in verità, il primo giudice nel suo prudente e qualificato apprezzamento ha reso una valutazione critica delle dichiarazioni acquisite in atti, riconoscendone, in realtà, l'inattendibilità e, di conseguenza, la non rilevanza probatoria e la inutilizzabilità processuale. In materia, deve precisarsi che l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio costituiscono gli elementi fondanti del convincimento del giudice, il quale non incontra limite diverso dal dovere di dare conto delle ragioni della decisione, che, tuttavia, non impone anche di discutere e valutare ogni singolo elemento, oppure di confutare ogni deduzione difensiva. In tale senso, pertanto, non può essere censurato il fatto che il primo giudice non abbia riconosciuto alla prova testimoniale espletata alcuna rilevanza, in particolare, riscontrando “il rilevante numero di sinistri a carico di entrambi i testi escussi e , che li vedono S_ Testimone_2 coinvolti a vario titolo (proprietari, pedoni, trasportati, testimoni) …”. Tale particolare circostanza non poteva passare inosservata da parte del primo giudice, chiamato a verificare la rilevanza e attendibilità del materiale probatorio fornito dalle parti in causa, soprattutto quando emerge contraddittorietà tra le diverse risultanze, come nella specie, atteso che le deposizioni rese dai predetti testimoni contrastano con quanto, confessoriamente, dichiarato dalla stessa attrice in sede stragiudiziale al referente della compagnia assicuratrice, essendo emerso, così come si legge in sentenza che “… la mattina del 25.7.2018 era uscita da casa con il figlio e che, dopo essere stata urtata dallo specchietto di una vettura in transito, passava della gente ma nessuno in particolare si fermava”, attestazione che trova legittima utilizzabilità quale strumento
2 probatorio in sede di decisione finale. Alcuna censura, pertanto, può essere mossa al primo giudice in merito alla motivazione in esame.
Tale decisione, infatti, trova definitivo riscontro nella documentazione trasmessa in data
18.05.2022 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di DI avente ad oggetto:
“trasmissione verbale interrogatorio reso dall'indagato (nel procedimento penale S_
n. 18/2019 R.G.N.R. mod.21) contenente ritrattazione di falsa testimonianza resa nella causa civile già svolta presso l'ufficio del Giudice di Pace vertente tra (attore) e (convenuta) conclusa con sentenza appellata (giudizio di appello pendente al Tribunale di DI iscritto al n. 516/22 R.G. giudice dott.ssa MARRA).
è stato infatti escusso come teste nel procedimento in primo grado, al cui esito è S_ stato sottoposto a processo penale per il reato previsto e punito dall'art. 372 c.p., “perché rendeva una falsa testimonianza … nella causa civile pendente davanti al Giudice di Pace di DI tra (attrice, presunta danneggiata nel sinistro n. 007990018039426 del Parte_1
25.7.2018) e la compagnia assicuratrice (convenuta) affermando Controparte_4 falsamente di aver assistito ad un sinistro stradale al quale, in realtà, non aveva assistito”.
Ebbene, sottoposto ad interrogatorio delegato dal P.M., ai verbalizzanti ha S_ ammesso l'addebito, dichiarando: “ritratto in toto la mia testimonianza resa davanti al Giudice di Pace di DI in data 22.11.2019 nel proc. civ. n. 1977/19 R.G., io non ho assistito a quel sinistro stradale e tutto quello che ho dichiarato è falso”, ritrattazione che, in sede penale, consente di accedere alla causa di non punibilità come prevista dal comma 2 dell'art. 376 c.p., la cui operatività è riconosciuta quando la stessa sia intervenuta “prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche non irrevocabile”.
Si assume in materia che la raio di tale istituto risiede nella volontà del legislatore di incentivare la ritrattazione affinchè la falsa testimonianza, già resa, non produca i suoi effetti, condizionando l'esito della decisione dell'autorità giudiziaria, come nella fattispecie in esame, per cui se ne assume ogni conseguente rilevanza.
Tanto è oltremodo sufficiente per disattendere e rigettare il primo motivo di gravame e ritenere assorbente il secondo motivo, in quanto non costituisce elemento di cognizione utile e rilevante ai fini probatori, atteso che la acclarata compatibilità ritenuta dal c.t.u. in sede di esame medico-legale non attesta che il relativo evento lesivo si sia verificato nelle circostanze di tempo e di luogo raccontate in atti dall'istante.
In conclusione, la domanda dell'appellante non è risultata adeguatamente dimostrata, per cui il mancato accoglimento dei motivi di impugnazione determina il rigetto del gravame, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado e con effetto anche alla rifusione in favore della compagnia assicurativa delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M n.
55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/8/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, ridotti della metà aggiornati al D.M. n. 147 del 13/8/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, ridotti della metà. Sussistono inoltre i presupposti per la condanna dell'appellante soccombente al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, comma I quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma XVII, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, applicabile ai giudizi iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge.
p.q.m.
3 Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Roberta Marra, coadiuvato dall'Ufficio del Processo in persona del giudice onorario dott.ssa Vittoria Uggenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 516/2022 R.G., ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
preliminarmente, dichiara la contumacia di e;
CP_2 CP_3
rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza di primo grado;
condanna l'appellante alla rifusione a favore di nella persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore delle spese di lite liquidate nell'importo totale di 1.278,00 euro oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
condanna l'appellante al pagamento di una somma pari al contributo unificato già versato per l'instaurazione del presente grado di giudizio.
DI, 28 maggio 2025
Il Giudice
Roberta Marra
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