Decreto cautelare 16 novembre 2024
Ordinanza cautelare 16 gennaio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 28/05/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 01002/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01491/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1491 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ecosistemi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG N.D., rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo De Blasi, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Cavour n. 10;
contro
Ministero della Difesa e Marina Militare Direzione di NT di IS, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
ECOIMPIANTI SUD S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con costituita in giudizio;
per l'annullamento, in parte qua,
previa sospensione dell’efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del Bando/Disciplinare di gara, pubblicato dal Ministero della Difesa - Marina Militare - Direzione di NT IS, in data 04 Novembre 2024, con il quale veniva indetta la “gara a procedura aperta per l’appalto di Affidamento Terzo Responsabile per conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti di depurazione e di sollevamento delle acque reflue e meteoriche della Brigata Marina San Marco”, nella parte in cui (art. 5), facendo richiamo alla “specifiche tecniche” quanto ai “requisiti tecnici minimi” di partecipazione (art. 3), prescrive il possesso anche del: i) <<certificato ISO 37001 relativo al servizio di “progettazione, costruzione e gestione di impianti di trattamento acque” rilasciato da un Ente Certificatore riconosciuto da Accredia”>>, ii) del <<certificato di registrazione EMAS per i seguenti campi di attività “progettazione e costruzione di impianti di depurazione”, registrato presso il Comitato-Sezione EMAS Italia>>; iii) della “Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali relativo al trasporto dei codici CER n. 19.08.01 e n. 19.08.05”, ponendo così requisiti tecnici aventi carattere immediatamente escludente nei confronti della odierna ricorrente;
- delle “specifiche tecniche” richiamate nel predetto Bando/Disciplinare e facenti parte della lex specialis di gara, nella parte in cui, tra i “requisiti tecnici minimi” previsti dall’art. 3, prescrivono anche il possesso: i) del <<certificato ISO 37001 relativo al servizio di “progettazione, costruzione e gestione di impianti di trattamento acque” rilasciato da un Ente Certificatore riconosciuto da Accredia”>>; ii) del <<certificato di registrazione EMAS per i seguenti campi di attività “progettazione e costruzione di impianti di depurazione”, registrato presso il Comitato-Sezione EMAS Italia>>; iii) della “Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali relativo al trasporto dei codici CER n. 19.08.01 e n. 19.08.05”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguenziale e/o comunque collegato, che con i provvedimenti e gli atti di cui ai punti precedenti si sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione;
nonché per la declaratoria
dell'inefficacia del contratto di servizio, laddove nelle more stipulato.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ECOSISTEMI S.R.L. il 17\12\2024:
per l’annullamento, previa concessione delle misure cautelari ex. art. 55 C.P.A.,
- dell’Atto Dispositivo n. 1714 del 28 Novembre 2024, a mezzo del quale il Ministero della Difesa - Marina Militare - Direzione di NT M.M. IS - ha aggiudicato la “gara a procedura aperta per l’appalto di Affidamento Terzo responsabile per conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti di depurazione e di sollevamento delle acque reflue e meteoriche della Brigata Marina San Marco” alla ECOIMPIANTI SUD S.R.L.;
- del Bando/Disciplinare di gara, pubblicato dal Ministero della Difesa - Marina Militare - Direzione di NT IS , in data 04 Novembre 2024, con il quale veniva indetta la “gara a procedura aperta per l’appalto di Affidamento Terzo responsabile per Conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti di depurazione e di sollevamento delle acque reflue e meteoriche della Brigata Marina San Marco”, nella parte in cui (art. 5), facendo richiamo alla “specifiche tecniche” quanto ai “requisiti tecnici minimi” di partecipazione (art. 3), prescrive il possesso anche del: i) <<certificato ISO 37001 relativo al servizio di “progettazione, costruzione e gestione di impianti di trattamento acque” rilasciato da un Ente Certificatore riconosciuto da Accredia”>>, ii) del <<certificato di registrazione EMAS per i seguenti campi di attività “progettazione e costruzione di impianti di depurazione”, registrato presso il Comitato-Sezione EMAS Italia>>; iii) della “Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali relativo al trasporto dei codici CER n. 19.08.01 e n. 19.08.05”, ponendo così requisiti tecnici aventi carattere immediatamente escludente nei confronti della odierna ricorrente;
- delle “specifiche tecniche” richiamate nel Bando/disciplinare e facenti parte della lex specialis di gara, nella parte in cui, tra i “requisiti tecnici minimi” previsti dall’art. 3, prescrivono anche il possesso: i) del <<certificato ISO 37001 relativo al servizio di “progettazione, costruzione e gestione di impianti di trattamento acque” rilasciato da un Ente Certificatore riconosciuto da Accredia”>>; ii) del <<certificato di registrazione EMAS per i seguenti campi di attività “progettazione e costruzione di impianti di depurazione”, registrato presso il Comitato-Sezione EMAS Italia>>; iii) della “Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali relativo al trasporto dei codici CER n. 19.08.01 e n. 19.08.05”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguenziale e/o comunque collegato, che con i provvedimenti e gli atti di cui ai punti precedenti si sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione,
NONCHÉ PER LA DECLARATORIA
dell'inefficacia del contratto di servizio, laddove nelle more stipulato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Marina Militare Direzione di NT IS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori Avv. R. De Blasi per la parte ricorrente, Avvocato dello Stato S. Libertini per le Amministrazioni statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, ritualmente notificato il 15 novembre 2024 e depositato in pari data, la Società ricorrente - in possesso del requisito di idoneità professionale di cui all’art. 5.1 del Disciplinare in quanto iscritta nel R.I. ed operante nel settore “progettazione, costruzione e manutenzione di macchine e impianti di trattamento acque”- ha impugnato (in parte qua): a) il Bando/Disciplinare di gara, pubblicato dal Ministero della Difesa - Marina Militare - Direzione di NT IS, in data 04 Novembre 2024, con il quale veniva indetta la “gara a procedura aperta per l’appalto di Affidamento Terzo Responsabile per conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti di depurazione e di sollevamento delle acque reflue e meteoriche della Brigata Marina San Marco”, nella parte in cui (art. 5), facendo richiamo alla “specifiche tecniche” quanto ai “requisiti tecnici minimi” di partecipazione (art. 3), prescrive il possesso anche del: i) <<certificato ISO 37001 relativo al servizio di “progettazione, costruzione e gestione di impianti di trattamento acque” rilasciato da un Ente Certificatore riconosciuto da Accredia”>>, ii) del <<certificato di registrazione EMAS per i seguenti campi di attività “progettazione e costruzione di impianti di depurazione”, registrato presso il Comitato-Sezione EMAS Italia>>; iii) della “Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali relativo al trasporto dei codici CER n. 19.08.01 e n. 19.08.05”, ponendo così requisiti tecnici aventi carattere immediatamente escludente nei confronti della odierna ricorrente; b)le “specifiche tecniche” richiamate nel predetto Bando/Disciplinare e facenti parte della lex specialis di gara, nella parte in cui, tra i “requisiti tecnici minimi” previsti dall’art. 3, prescrivono anche il possesso: i) del <<certificato ISO 37001 relativo al servizio di “progettazione, costruzione e gestione di impianti di trattamento acque” rilasciato da un Ente Certificatore riconosciuto da Accredia”>>; ii) del <<certificato di registrazione EMAS per i seguenti campi di attività “progettazione e costruzione di impianti di depurazione”, registrato presso il Comitato-Sezione EMAS Italia>>; iii) della “Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali relativo al trasporto dei codici CER n. 19.08.01 e n. 19.08.05”;c) ogni altro atto presupposto, connesso, conseguenziale e/o comunque collegato, che con i provvedimenti e gli atti di cui ai punti precedenti si sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione. Ha chiesto, altresì, la Società ricorrente dichiararsi l’inefficacia del contratto di servizio, laddove nelle more stipulato.
1.1. A sostegno del ricorso introduttivo sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
1. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 48, D.LGS. N. 36/2023.
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3 E 10, D.LGS. N. 36/2023. VIOLAZIONE DEI PRIMARI PRINCIPI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 105, D.LGS. N. 36/2023. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ALLEGATO II.8, D.LGS. N. 36/2023.VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SOSTANZIALE EQUIPOLLENZA DELLE CERTIFICAZIONI AMBIENTALI. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3 E 10, D.LGS. N. 36/2023. VIOLAZIONE E/ FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI MASSIMA PARTECIPAZIONE E DI PROPORZIONALITÀ TRA REQUISITI DI SELEZIONE E VALORE DELL'APPALTO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA, LIBERA CONCORRENZA, NON DISCRIMINAZIONE, PROPORZIONALITÀ.
1.2. Il 20 novembre 2024 si è costituita il giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce per le Amministrazioni intimate.
1.3. Con motivi aggiunti notificati il 17 dicembre 2024 e depositati in giudizio in pari data, la Società ricorrente ha, altresì, impugnato l’Atto dispositivo n. 1714 del 28 Novembre 2024, a mezzo del quale il Ministero della Difesa Marina Militare - Direzione di NT M.M. IS - ha aggiudicato la “ gara a procedura aperta per l’appalto di Affidamento Terzo responsabile per conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti di depurazione e di sollevamento delle acque reflue e meteoriche della Brigata Marina San Marco ” alla ECOIMPIANTI SUD S.r.l., oltre a tutti gli atti già impugnati con il ricorso principale, nella parte in cui non le hanno consentito la partecipazione alla gara in oggetto.
1.4. Con ordinanza cautelare n. 42/2025, pronunciata in esito all’udienza in Camera di Consiglio del 15 gennaio 2025, questa Sezione ha accolto l’istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati (con il ricorso e i motivi aggiunti), proposta in via incidentale dalla parte ricorrente con la seguente motivazione : “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del presente giudizio, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, oltre che ammissibile (non occorrendo la domanda di partecipazione alla gara da parte dell’operatore economico del settore, stante la portata escludente dei richiesti requisiti tecnico-professionali minimi di cui all’art. 3, lettere d), f) e h) delle “specifiche tecniche” della lex specialis di gara), appare fondato, atteso che: -fermo restando la (teorica) possibilità per l'Amministrazione appaltante di introdurre disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti onde consentire la partecipazione alla gara di soggetti particolarmente qualificati, tuttavia, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, le suddette impugnate prescrizioni contenute nella lex specialis di gara richiedenti i contestati requisiti tecnico-professionali minimi (certificato ISO 37001 relativo al servizio di “progettazione, costruzione e gestione di trattamento acque”; certificato di registrazione EMAS cumulativamente alla certificazione ambientale ISO 14001 per i seguenti campi di attività “progettazione e costruzione di impianti di depurazione”; iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali relativo al trasporto dei codici CER n. 19.08.01. e n. 19.08.05) appaiono del tutto irragionevolmente limitative della concorrenza, sproporzionate e discriminanti, in relazione all’oggetto complessivo del contratto e all’esiguo importo (€ 38.000,00) - soggetto a ribasso - posto a base di gara, importo ben al di sotto delle soglie di rilevanza europea e quindi soggetto alle regole di cui all’art. 48, D. Lgs. n. 36/2023 e “ai principi di cui al Libro I, Parti I e II”, fra i quali, quello di accesso al mercato e di massima partecipazione anche delle piccole e medie imprese; - in particolare, appaiono del tutto sproporzionati e limitativi della concorrenza, avuto riguardo all’oggetto e all’importo dell’appalto, i seguenti requisiti tecnico-professionali minimi richiesti dalla lex specialis di gara: a) la congiunta richiesta della certificazione ISO 14001 e della certificazione/registrazione EMAS pur risultando le stesse sostanzialmente equipollenti; la certificazione ISO 37001 in assenza dell’indicazione di certificazioni e/o documentazioni alternative da produrre nelle more del rilascio della predetta certificazione da parte degli Organismi certificatori; l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali per gli specifici codici CER 19.01.08 e 19.08.05 (vaglio”, quanto al codice 19.08.01; “fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane”, quanto al codice 19.08.05.) avuto riguardo allo specifico oggetto d’appalto che attiene alla “conduzione e manutenzione ordinaria” degli impianti di depurazione e di sollevamento delle acque reflue e meteoriche e, quindi, implicante attività solo residuale ed eventuale di trattamento dei suddetti rifiuti (anche tenuto conto che la stessa difesa erariale non contesta il rilievo del tutto minimale, eventuale e residuale delle predette prestazioni di smaltimento rifiuti oggetto dell’affidamento in questione); -peraltro, il concreto (eccessivo) restringimento della platea dei concorrenti, appare, altresì evidente, anche alla luce dell’esito del procedimento di gara de quo, dal quale emerge la partecipazione di due soli concorrenti, di cui uno precedente gestore risultato aggiudicatario e altro non in possesso di alcuno dei requisiti stabiliti ai fini partecipativi. Ritenuta, altresì, la sussistenza del pregiudizio di estrema gravità ed urgenza avuto riguardo alla brevità del periodo (annuale) di affidamento ”.
1.5. Con memoria difensiva deposita il 12 marzo 2025, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce ha rilevato e documentato che “ l’Amministrazione, preso atto del disposto della medesima, alla luce dello stato della procedura che impediva, di fatto, un corretto prosieguo della stessa nel rispetto dei principi regolanti la materia, comunicava, con foglio prot. nr. 0000796 del 21.01.2025, alla ditta ECOIMPIANTI SUD SRL la sospensione del servizio aggiudicato e successivamente, con atto Dispositivo nr. 230 del 28.02.2025 disponeva l’annullamento in autotutela del documento di stipula nr. 520 del 28.11.2024 emesso a favore della ditta ECOIMPIANTI SUD SRL e, contestualmente, di procedere a richiedere al Comando esecutore Quartier Generale della Brigata Marina San Marco l’invio di una nuova proposta d’acquisto per il servizio per cui è causa, il cui capitolato tecnico sia conforme alle indicazioni di cui all’Ordinanza del Giudice amministrativo, in modo permettere di ribandire la gara, essendo un servizio obbligatorio per legge ”.
Con apposito atto depositato il 15 aprile 2025, la Società ricorrente ha, del pari, chiesto a questo Tribunale di dichiarare l’improcedibilità del ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, per cessazione della materia del contendere, in quanto “ il resistente Ente Ministeriale, come da comunicazione di cui alla nota prot. n. 0003131 del 03.03.2025, in espressa esecuzione di detto decisum cautelare ha così provveduto: “con Atto Dispositivo nr 33 in data 21.01.2025 a sospendere l’affidamento del servizio di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti di depurazione a favore della ditta ECOIMPIANTI SUD SRL, nelle more della definizione della controversia in oggetto”; “con Atto Dispositivo nr. 230 del 28.02.2025 questa Stazione Appaltante, valutate le argomentazioni addotte dal giudice amministrativo nell’Ordinanza in riferimento a., ha ritenuto sussistano gli elementi per procedere all’annullamento in “autotutela” degli atti di gara e del conseguente documento di stipula. Conseguentemente si procederà con il bandire una nuova gara che tenga conto delle indicazioni del giudice adito”. Facendo anche presente che in data 3 Aprile 2025 la S.A. ha, infine, pubblicato il nuovo bando sul M.E.P.A..
Alla pubblica udienza del 6 maggio 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, è divenuto improcedibile per evidente cessazione della materia del contendere.
Osserva, il Collegio che, in base a quieti principi giurisprudenziali, la cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5, Cod. proc. amm. può essere pronunciata nel caso in cui la parte ricorrente abbia ottenuto (come è avvenuto nella fattispecie concreta dedotta in giudizio) in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 7 maggio 2018, n. 2687; sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135; sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 383; sez. IV, 7 maggio 2015, n. 2317).
2.1. Nella fattispecie concreta dedotto in giudizio, risulta per tabulas che nelle more del processo (cfr. documenti depositati da parte ricorrente il 15 aprile 2025) il Ministero resistente, con Atto Dispositivo nr. 33 del 21 gennaio 2025 ha disposto la sospensione dell’affidamento del servizio di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti di depurazione a favore della ditta ECOIMPIANTI SUD S.R.L., e con Atto Dispositivo nr. 230 del 28 febbraio 2025, l’annullamento (d’ufficio) in “autotutela” degli atti di gara e del conseguente documento di stipula, predisponendo un ulteriore bando di gara (infine, pubblicato sul M.E.P.A. in data 3 aprile 2025).
Entrambe le parti del giudizio hanno altresì dichiarato la cessazione della materia del contendere con rispettivi atti depositati il 12 marzo e 15 aprile 2025.
2.2. In definitiva, avendo la parte ricorrente ottenuto (nelle more del giudizio) il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, il ricorso e i motivi aggiunti proposti in corso di causa devono essere dichiarati improcedibili per cessazione della materia del contendere.
Le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono, ex art. 91 c.p.c., la soccombenza virtuale (stante l’evidente iniziale fondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti per le ragioni di cui alla citata ordinanza cautelare n.42/2025) e sono poste a carico della P.A. resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministro della Difesa, in persona del Ministro in carica e legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali, liquidate complessivamente in € 4.000,00 (Quattromila/00), oltre gli accessori di legge, per tutte le fasi del presente giudizio, in applicazione delle tariffe medie previste dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55, e ss.mm..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Mariachiara Basurto, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO