Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 05/04/2025, n. 9004
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Ordinanza 5 aprile 2025

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Il provvedimento in esame è stato emesso dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, con l'ordinanza del 20 febbraio 2025. Le parti coinvolte sono l'Agenzia delle Entrate, ricorrente, e un contribuente, controricorrente. L'Agenzia ha contestato la decisione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che aveva annullato un avviso di accertamento per Irpef relativo all'anno 2007, sostenendo che il termine per la notifica fosse quadriennale, mentre il contribuente sosteneva di non essere tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia, argomentando che, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, il termine per la notifica dell'accertamento è quinquennale, come previsto dall'art. 43 del Dpr n. 600 del 1973. Inoltre, ha evidenziato che la Commissione Tributaria Regionale non aveva esaminato adeguatamente le indagini bancarie, che avrebbero potuto giustificare l'obbligo di presentazione della dichiarazione. Pertanto, la Corte ha cassato la decisione impugnata, rinviando il caso per un nuovo giudizio, sottolineando l'importanza di considerare le evidenze bancarie nel contesto della pretesa tributaria.

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Massime1

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il termine quinquennale per la notifica dell'avviso di cui all'art. 43, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 (nella versione antecedente alla modifica intervenuta con l'art. 1, comma 131, della l. n. 208 del 2015, ratione temporis vigente), si applica in tutti i casi in cui sia stata omessa la dichiarazione dei redditi, anche se la sua presentazione non era dovuta. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata che aveva applicato il termine quadriennale, omettendo di considerare i cospicui versamenti ingiustificati emersi dalle indagini bancarie effettuate nei confronti del contribuente, dai quali discendeva l'obbligo, per quest'ultimo, di presentare la dichiarazione dei redditi, con conseguente prolungamento a cinque anni del termine per la notifica dell'avviso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 05/04/2025, n. 9004
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9004
    Data del deposito : 5 aprile 2025

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