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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 07/10/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Erika Capanna Piscè, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2421/2019 r.g. e vertente
TRA
e , con il Parte_1 Parte_2 patrocinio dell'avv. ORTOLANI ALBERTA
ATTORI
E
, con il patrocinio dell'avv. FRANCINELLA LAURA Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 11 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori esponeva di essere comproprietari pro indiviso, ciascuno per le quote di seguito specificate, del seguente compendio ereditario, come da dichiarazione di successione in atti:
Immobili:
- diritti pari a 7/18, diritti pari a Parte_1 Parte_2
7/18 e diritti pari a 4/18 di piena proprietà dell'appartamento con Controparte_1 annesso vano di cantina sito in territorio del Comune di Milano Catasto NCEU foglio 121 numero 90 subalterno 75 via Uruguay n.30 P T-2 int. 11 zona censuaria 3 categoria A/3 classe 3 vani 6,5 rendita 738,53 quota possesso 1/1 diritto piena proprietà valore 93.100,00 ;
- diritti pari a 7/18, diritti pari a Parte_1 Parte_2
7/18 e diritti pari a 4/18 di piena proprietà di posto auto al piano Controparte_1 terreno sito in territorio del Comune di Milano Catasto NCEU foglio 121 numero 121 subalterno
25 via Uruguay n.32/1 P.T int. 23 zona censuaria 3 categoria C/6 classe 5 mq. 11 rendita 47,15 quota possesso 1/1 diritto piena proprietà valore 6.000,00;
- diritti pari a 7/18, diritti pari a Parte_1 Parte_2
7/18 e diritti pari a 4/18 di piena proprietà di box ad uso Controparte_1 autorimessa al piano secondo seminterrato sito in territorio del Comune di Milano Catasto
NCEU foglio 121 numero 154 subalterno 77 via Uruguay n.32/1 P. S2 int. 92 zona censuaria 3 categoria C/6 classe7 mq. 13 rendita 75,87 quota possesso 1/1 diritto piena proprietà valore
9.600,00;
- diritti pari a 7/18, diritti pari a Parte_1 Parte_2
7/18 e diritti pari a 4/18 di piena proprietà di appartamento al Controparte_1 piano secondo (sottotetto) con annessi un locale ad uso cantina ed un garage al piano seminterrato sito in territorio del Comune di Bellante (TE) Catasto NCEU foglio 49 numero 722 subalterno 9 frazione Villa Rasicci p.2 – S1 int.6 categoria A/2 classe 2 vani 5,5 rendita 383,47 quota possesso 1/1 diritto piena proprietà valore 48.400,00;
- diritti pari a 7/54, diritti pari a Parte_1 Parte_2
7/54 e diritti pari a 4/54 di piena proprietà di appartamento al Controparte_1 piano secondo primo sito in territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) Catasto NCEU foglio 4 numero 472 subalterno 3 via della Stazione p.1 zona censuaria 1 categoria A/2 classe 1 vani 4 rendita 278,89 quota possesso 3/9 diritto piena proprietà valore 11.800,00;
pagina 2 di 11 Altri beni:
- diritti pari a 7/18, diritti pari a Parte_1 Parte_2
7/18 e diritti pari a 4/18 di: Controparte_1
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: libretto di risparmio postale n.16106504 c/o Ufficio
Postale fil.62167 di Cologna Spiaggia, cointestato , , Parte_1 Parte_2 [...]
, valore importo 25.128,21; Parte_1
- Quota di possesso 1/1. Descrizione: libretto di risparmio postale n.000023884832 c/o
Ufficio Postale fil.62089 di Bellante Stazione, intestato al de cuius, valore importo 1,55;
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000167524200583 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 08/11/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Parte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000167524300560 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 08/11/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Parte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000167524400537 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 08/11/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Parte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000167524500514 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 08/11/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Parte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000167524600584 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 08/11/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Parte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000167524700561 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 08/11/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Parte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000167524900515 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 08/11/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Parte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000167524800538 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 08/11/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Parte_3
pagina 3 di 11 - Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000167525000585 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 08/11/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Parte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000167525100562 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 08/11/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Parte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000037493300665 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 02/01/2001 a favore di valore nominale €5.000,00 esente;
Controparte_2
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000037493600689 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 02/01/2001 a favore di valore nominale €5.000,00 esente;
Controparte_2
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000037493500619 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 02/01/2001 a favore di valore nominale €5.000,00 esente;
Controparte_2
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000037493700666 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 02/01/2001 a favore di valore nominale €5.000,00 esente;
Controparte_2
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000068015700517 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 15/03/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Controparte_2
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000037493800643 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 02/01/2001 a favore di valore nominale €5.000,00 esente;
Controparte_2
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000037493400642 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 02/01/2001 a favore di valore nominale €5.000,00 esente;
Controparte_2
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000068015800587 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 15/03/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Controparte_2
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000068015400586 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 15/03/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Controparte_2
pagina 4 di 11 - Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000068015300516 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 15/03/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Controparte_2
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000068016100518 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 15/03/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Controparte_2
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000068015600540 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 15/03/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Controparte_2
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000068015500563 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 15/03/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Controparte_2
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000068016200588 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 15/03/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Controparte_2
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000068016000541 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 15/03/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Controparte_2
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000068015900564 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 15/03/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Controparte_2
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000037492300616 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 02/01/2001 a favore di valore nominale €5.000,00 esente;
Parte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000037492200639 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 02/01/2001 a favore di valore nominale €5.000,00 esente;
Parte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000037492500663 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 02/01/2001 a favore di valore nominale €5.000,00 esente;
Parte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000037492400686 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 02/01/2001 a favore di valore nominale €5.000,00 esente;
Parte_3
pagina 5 di 11 - Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000037494800692 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 01/02/2001 a favore di valore nominale €5.000,00 esente;
Parte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000037494900669 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 01/02/2001 a favore di valore nominale €5.000,00 esente;
Parte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000037494700622 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 01/02/2001 a favore di valore nominale €5.000,00 esente;
Parte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000037492600640 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 02/01/2001 a favore di valore nominale €5.000,00 esente;
Parte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000037495000646 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 01/02/2001 a favore di valore nominale €5.000,00 esente;
Parte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000037494600645 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 01/02/2001 a favore di valore nominale €5.000,00 esente;
Parte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000037492100662 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 02/01/2001 a favore di valore nominale €5.000,00 esente;
Parte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000037493200688 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 02/01/2001 a favore di valore nominale €5.000,00 esente;
Controparte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000037492800687 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 02/01/2001 a favore di valore nominale €5.000,00 esente;
Controparte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000037493100618 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 02/01/2001 a favore di valore nominale €5.000,00 esente;
Controparte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000037493000641 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 02/01/2001 a favore di valore nominale €5.000,00 esente;
Controparte_3
pagina 6 di 11 - Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000068015000585 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 15/03/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Controparte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000037492700617 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 02/01/2001 a favore di valore nominale €5.000,00 esente;
Controparte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000037492900664 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 02/01/2001 a favore di valore nominale €5.000,00 esente;
Controparte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000068014700561 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 15/03/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Controparte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000068015200539 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 15/03/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Controparte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000068015100562 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 15/03/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Controparte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000068014400537 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 15/03/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Controparte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000068014900515 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 15/03/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Controparte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000068014800538 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 15/03/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Controparte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000068014300560 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 15/03/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Controparte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000068014600584 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 15/03/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Controparte_3
pagina 7 di 11 - Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000068014500514 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 15/03/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente. Controparte_3
Specificavano che detti beni erano pervenuti ai fratelli Parte_1 [...]
e in forza di successione Parte_2 Controparte_1 testamentaria dal padre , nato a [...] il [...] e deceduto a Milano il Parte_1
25/05/2009, nella quale venivano nominati eredi testamentari. In particolare, Parte_1 per la quota di legittima nonché per la metà della disponibile;
[...] Controparte_1
per la quota di legittima;
per la quota di legittima nonché
[...] Parte_2 per la metà della disponibile, come da testamento olografo del 12 marzo 2005. Pertanto,
[...] aveva ereditato 7/18 (38,89 %), 7/18 (38,89 %) e Parte_1 Parte_2
4/18 ( 22,22 % ) del compendio ereditario sopra descritto. Controparte_1
Successivamente alla pubblicazione del testamento, alla dichiarazione di successione e al versamento delle imposte, parte attrice – anche a mezzo di un proprio legale – chiedeva ripetutamente di giungere ad una divisione stragiudiziale del compendio ereditario, trovando opposizione da parte di . Dunque, preso atto della Controparte_1 condotta di quest'ultimo, promuoveva richiesta di avvio di procedura di mediazione dinanzi all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Teramo e il procedimento, iscritto al n. 441/2018, si chiudeva con esito negativo, cui seguiva la proposizione della presente azione.
Accertata la contumacia della parte convenuta all'udienza del 5.12.2019, veniva disposta
CTU finalizzata alla stima del compendio e allo scioglimento della comunione.
In data 14.3.2023, a seguito del deposito della relazione peritale, si costituiva in giudizio la parte convenuta, la quale, dopo aver preso atto della stessa, dichiarava di aderire alla richiesta di scioglimento della comunione avanzata dagli attori e chiedeva l'assegnazione delle quote a ciascuno spettante, anche a mezzo di conguagli, con integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
Con ordinanza del 29.7.2024 la causa, già trattenuta in decisione, veniva rimessa sul ruolo istruttorio, stante la genericità delle risposte rese dal CTU in relazione al quesito relativo alla verifica di sussistenza dei requisiti di legittimità urbanistica e di commerciabilità degli immobili di causa, ai sensi della L. n. 47/85, e l'Ausiliario veniva, quindi, convocato a chiarimenti su tipologia,
pagina 8 di 11 caratteristiche ed entità delle rilevate “difformità tra quanto assentito e quanto realizzato” in relazione a ciascuno dei cespiti esaminati.
Così sinteticamente ricostruiti l'oggetto e le vicende di causa, osserva il giudicante che la domanda di scioglimento della comunione non può essere accolta.
L'espletata consulenza tecnica d'ufficio ha permesso di accertare che tutti i cespiti immobiliari di cui trattasi sono stati oggetto di abusi edilizi. In particolare, sono emerse le seguenti irregolarità:
- quanto agli immobili siti nel Comune di Bellante – Via Rosselli n° 8, sono state accertate difformità tra quanto assentito (C.E. n° 12/1994) e quanto realizzato, riconducibili alla realizzazione di locali con accesso sui balconi (ampliamento su porzione tombata), differenti prospetti (differenti dimensioni delle finestre/portefinestre);
- quanto agli immobili siti nel Comune di Roseto degli Abruzzi – Via della Stazione, sono state accertate difformità tra quanto assentito (L.E. n° 165/67) e quanto realizzato, riconducibili al frazionamento dell'appartamento al piano primo in n° 2 distinte unità immobiliari residenziali, alla differente distribuzione interna dei locali, ai differenti prospetti, ad ampliamenti in termini di superfici e volumi, ad una minore altezza utile dei locali;
- quanto agli immobili siti nel Comune di Milano – Via Uruguay (appartamento di civile abitazione al piano secondo con fondaco al piano terra), sono state accertate difformità tra quanto assentito e quanto realizzato, riconducibili ad una minore altezza utile dell'appartamento (circa 2,84 ml anziché 2,90 ml), a lievi difformità nella distribuzione interna dei locali, alla differente consistenza del locale cantina al piano terra.
Ne consegue l'incommerciabilità e, di conseguenza, l'indivisibilità dei beni per cui è causa.
Ora, com'è noto, il diritto potestativo individuale riconosciuto al singolo condividente di domandare, in ogni tempo, lo scioglimento della comunione trova, ad avviso della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., 7 ottobre 2019, n. 25021), un duplice limite nelle norme dettate dal legislatore in tema di conformità catastale e urbanistico-edilizia. La disciplina sulla conformità catastale assolve una funzione anzitutto di carattere fiscale, poiché la corretta identificazione dei fabbricati e dei titolari dei diritti reali ad essi inerenti consente l'applicazione pagina 9 di 11 delle imposte ai sensi di legge;
rispetto alla normativa urbanistica, occorre invece osservare come il diritto di proprietà abbia sì carattere assoluto, ma la facoltà di edificare sul suolo sia limitata dalla necessaria presenza di un titolo abilitativo alla costruzione nei limiti di legge, ad eccezione delle ipotesi in cui ricorra una c.d. attività di edilizia libera o si tratti di costruzioni realizzate prima del 1967.
La ratio sopra richiamata è garantita dall'ordinamento prevedendo, per quanto rileva ai nostri fini, la sanzione civile della nullità degli atti di scioglimento della comunione di diritti reali su beni immobili non rispondenti allo stato di fatto o realizzati abusivamente: così è sancito dall'art. 29, co. 1 bis della legge n. 52/1985, che richiede, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, e dagli art. 46 del d.p.r. n. 380/2001 e 40, co. 2 della legge n. 47/1985, che richiedono gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'art. 31 del d.p.r. n. 380/2001 ovvero, per le opere iniziate anteriormente al 2 settembre 1967, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata ante 1967.
In tal senso si sono peraltro pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella nota decisione n. 25021/2019, con la quale è stato chiarito che, in materia di conformità edilizia ed urbanistica, gli atti di scioglimento delle comunioni relativi ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della L. n. 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967.
Del resto, è oramai indubbio che tale disciplina non sconti alcuna eccezione rispetto allo scioglimento della comunione ereditaria, che va assimilato, quanto alla natura e ai suoi effetti, all'atto di scioglimento della comunione ordinaria: entrambi costituiscono contratti plurilaterali ad effetti reali e con funzione distributiva, con i quali i contraenti si ripartiscono le cose comuni in proporzione alle rispettive quote, facendo cessare lo stato di contitolarità in cui essi si trovano pagina 10 di 11 rispetto ad un bene o ad un complesso di beni;
entrambi i negozi producono i loro effetti col mero scambio dei consensi espresso nelle forme di legge (Sez. Un., n. 25021/2019, cit.).
Anche l'eventuale sanabilità dei citati abusi (neppure allegata) non sposterebbe i termini della questione, essendo evidente, da un lato, che la sanatoria debba avvenire prima e non dopo che la divisione sia giudizialmente disposta e, dall'altro, che non possa concepirsi – pena la violazione del principio di ragionevole durata del processo – una quiescenza del giudizio in attesa che le parti provvedano alla regolarizzazione della situazione di abuso.
Non potrebbe fondatamente sostenersi che nella fattispecie la pronuncia di rigetto possa essere limitata alla divisione relativa alle sole unità immobiliari per le quali sono state rilevate le irregolarità, con conseguente prosecuzione del giudizio in relazione alla divisione degli altri beni. Ciò in quanto il processo relativo alla divisione ereditaria, avendo lo scopo di addivenire al completo e definitivo scioglimento della comunione mediante la trasformazione dei diritti dei singoli partecipanti su quote ideali in diritti di proprietà individuale su beni particolari, ha carattere universale ed unitario, nel senso che deve svolgersi nei confronti di tutti i partecipanti della comunione e comprendere (salva l'ipotesi di omissione per errore di cui all'art. 762 c.c. o per accordo) tutto il compendio ereditario. Il principio della universalità della divisione, dunque,
è sì derogabile, ma ciò solo quando al riguardo intervenga un accordo delle parti, ipotesi non rinvenibile nel caso in esame, laddove le parti non hanno affatto rinunciato alla domanda di divisione dell'intero asse (v. Cass., 22.4.1964 n. 967; Cass., 5.9.78 n. 4036; Cass., 29.11.1994 n.
10220).
L'esito del giudizio e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite e la condanna solidale al pagamento delle spese di CTU.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. - rigetta la domanda di scioglimento della comunione;
2. - dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
3. - pone le spese di CTU definitivamente a carico solidale delle parti.
Teramo, 7 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Erika Capanna Piscè
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Erika Capanna Piscè, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2421/2019 r.g. e vertente
TRA
e , con il Parte_1 Parte_2 patrocinio dell'avv. ORTOLANI ALBERTA
ATTORI
E
, con il patrocinio dell'avv. FRANCINELLA LAURA Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 11 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori esponeva di essere comproprietari pro indiviso, ciascuno per le quote di seguito specificate, del seguente compendio ereditario, come da dichiarazione di successione in atti:
Immobili:
- diritti pari a 7/18, diritti pari a Parte_1 Parte_2
7/18 e diritti pari a 4/18 di piena proprietà dell'appartamento con Controparte_1 annesso vano di cantina sito in territorio del Comune di Milano Catasto NCEU foglio 121 numero 90 subalterno 75 via Uruguay n.30 P T-2 int. 11 zona censuaria 3 categoria A/3 classe 3 vani 6,5 rendita 738,53 quota possesso 1/1 diritto piena proprietà valore 93.100,00 ;
- diritti pari a 7/18, diritti pari a Parte_1 Parte_2
7/18 e diritti pari a 4/18 di piena proprietà di posto auto al piano Controparte_1 terreno sito in territorio del Comune di Milano Catasto NCEU foglio 121 numero 121 subalterno
25 via Uruguay n.32/1 P.T int. 23 zona censuaria 3 categoria C/6 classe 5 mq. 11 rendita 47,15 quota possesso 1/1 diritto piena proprietà valore 6.000,00;
- diritti pari a 7/18, diritti pari a Parte_1 Parte_2
7/18 e diritti pari a 4/18 di piena proprietà di box ad uso Controparte_1 autorimessa al piano secondo seminterrato sito in territorio del Comune di Milano Catasto
NCEU foglio 121 numero 154 subalterno 77 via Uruguay n.32/1 P. S2 int. 92 zona censuaria 3 categoria C/6 classe7 mq. 13 rendita 75,87 quota possesso 1/1 diritto piena proprietà valore
9.600,00;
- diritti pari a 7/18, diritti pari a Parte_1 Parte_2
7/18 e diritti pari a 4/18 di piena proprietà di appartamento al Controparte_1 piano secondo (sottotetto) con annessi un locale ad uso cantina ed un garage al piano seminterrato sito in territorio del Comune di Bellante (TE) Catasto NCEU foglio 49 numero 722 subalterno 9 frazione Villa Rasicci p.2 – S1 int.6 categoria A/2 classe 2 vani 5,5 rendita 383,47 quota possesso 1/1 diritto piena proprietà valore 48.400,00;
- diritti pari a 7/54, diritti pari a Parte_1 Parte_2
7/54 e diritti pari a 4/54 di piena proprietà di appartamento al Controparte_1 piano secondo primo sito in territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) Catasto NCEU foglio 4 numero 472 subalterno 3 via della Stazione p.1 zona censuaria 1 categoria A/2 classe 1 vani 4 rendita 278,89 quota possesso 3/9 diritto piena proprietà valore 11.800,00;
pagina 2 di 11 Altri beni:
- diritti pari a 7/18, diritti pari a Parte_1 Parte_2
7/18 e diritti pari a 4/18 di: Controparte_1
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: libretto di risparmio postale n.16106504 c/o Ufficio
Postale fil.62167 di Cologna Spiaggia, cointestato , , Parte_1 Parte_2 [...]
, valore importo 25.128,21; Parte_1
- Quota di possesso 1/1. Descrizione: libretto di risparmio postale n.000023884832 c/o
Ufficio Postale fil.62089 di Bellante Stazione, intestato al de cuius, valore importo 1,55;
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000167524200583 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 08/11/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Parte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000167524300560 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 08/11/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Parte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000167524400537 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 08/11/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Parte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000167524500514 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 08/11/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Parte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000167524600584 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 08/11/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Parte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000167524700561 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 08/11/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Parte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000167524900515 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 08/11/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Parte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000167524800538 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 08/11/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Parte_3
pagina 3 di 11 - Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000167525000585 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 08/11/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Parte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000167525100562 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 08/11/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Parte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000037493300665 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 02/01/2001 a favore di valore nominale €5.000,00 esente;
Controparte_2
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000037493600689 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 02/01/2001 a favore di valore nominale €5.000,00 esente;
Controparte_2
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000037493500619 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 02/01/2001 a favore di valore nominale €5.000,00 esente;
Controparte_2
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000037493700666 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 02/01/2001 a favore di valore nominale €5.000,00 esente;
Controparte_2
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000068015700517 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 15/03/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Controparte_2
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000037493800643 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 02/01/2001 a favore di valore nominale €5.000,00 esente;
Controparte_2
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000037493400642 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 02/01/2001 a favore di valore nominale €5.000,00 esente;
Controparte_2
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000068015800587 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 15/03/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Controparte_2
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000068015400586 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 15/03/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Controparte_2
pagina 4 di 11 - Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000068015300516 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 15/03/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Controparte_2
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000068016100518 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 15/03/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Controparte_2
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000068015600540 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 15/03/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Controparte_2
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000068015500563 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 15/03/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Controparte_2
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000068016200588 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 15/03/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Controparte_2
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000068016000541 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 15/03/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Controparte_2
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000068015900564 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 15/03/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Controparte_2
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000037492300616 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 02/01/2001 a favore di valore nominale €5.000,00 esente;
Parte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000037492200639 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 02/01/2001 a favore di valore nominale €5.000,00 esente;
Parte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000037492500663 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 02/01/2001 a favore di valore nominale €5.000,00 esente;
Parte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000037492400686 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 02/01/2001 a favore di valore nominale €5.000,00 esente;
Parte_3
pagina 5 di 11 - Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000037494800692 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 01/02/2001 a favore di valore nominale €5.000,00 esente;
Parte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000037494900669 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 01/02/2001 a favore di valore nominale €5.000,00 esente;
Parte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000037494700622 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 01/02/2001 a favore di valore nominale €5.000,00 esente;
Parte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000037492600640 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 02/01/2001 a favore di valore nominale €5.000,00 esente;
Parte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000037495000646 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 01/02/2001 a favore di valore nominale €5.000,00 esente;
Parte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000037494600645 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 01/02/2001 a favore di valore nominale €5.000,00 esente;
Parte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000037492100662 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 02/01/2001 a favore di valore nominale €5.000,00 esente;
Parte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000037493200688 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 02/01/2001 a favore di valore nominale €5.000,00 esente;
Controparte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000037492800687 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 02/01/2001 a favore di valore nominale €5.000,00 esente;
Controparte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000037493100618 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 02/01/2001 a favore di valore nominale €5.000,00 esente;
Controparte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000037493000641 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 02/01/2001 a favore di valore nominale €5.000,00 esente;
Controparte_3
pagina 6 di 11 - Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000068015000585 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 15/03/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Controparte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000037492700617 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 02/01/2001 a favore di valore nominale €5.000,00 esente;
Controparte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000037492900664 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 02/01/2001 a favore di valore nominale €5.000,00 esente;
Controparte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000068014700561 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 15/03/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Controparte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000068015200539 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 15/03/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Controparte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000068015100562 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 15/03/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Controparte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000068014400537 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 15/03/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Controparte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000068014900515 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 15/03/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Controparte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000068014800538 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 15/03/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Controparte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000068014300560 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 15/03/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Controparte_3
- Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000068014600584 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 15/03/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente;
Controparte_3
pagina 7 di 11 - Quota di possesso 1/3. Descrizione: buono postale fruttifero ordinario n.00000068014500514 emesso da Ufficio Postale di Cologna Spiaggia 15/03/2001 a favore di valore nominale €2.500,00 esente. Controparte_3
Specificavano che detti beni erano pervenuti ai fratelli Parte_1 [...]
e in forza di successione Parte_2 Controparte_1 testamentaria dal padre , nato a [...] il [...] e deceduto a Milano il Parte_1
25/05/2009, nella quale venivano nominati eredi testamentari. In particolare, Parte_1 per la quota di legittima nonché per la metà della disponibile;
[...] Controparte_1
per la quota di legittima;
per la quota di legittima nonché
[...] Parte_2 per la metà della disponibile, come da testamento olografo del 12 marzo 2005. Pertanto,
[...] aveva ereditato 7/18 (38,89 %), 7/18 (38,89 %) e Parte_1 Parte_2
4/18 ( 22,22 % ) del compendio ereditario sopra descritto. Controparte_1
Successivamente alla pubblicazione del testamento, alla dichiarazione di successione e al versamento delle imposte, parte attrice – anche a mezzo di un proprio legale – chiedeva ripetutamente di giungere ad una divisione stragiudiziale del compendio ereditario, trovando opposizione da parte di . Dunque, preso atto della Controparte_1 condotta di quest'ultimo, promuoveva richiesta di avvio di procedura di mediazione dinanzi all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Teramo e il procedimento, iscritto al n. 441/2018, si chiudeva con esito negativo, cui seguiva la proposizione della presente azione.
Accertata la contumacia della parte convenuta all'udienza del 5.12.2019, veniva disposta
CTU finalizzata alla stima del compendio e allo scioglimento della comunione.
In data 14.3.2023, a seguito del deposito della relazione peritale, si costituiva in giudizio la parte convenuta, la quale, dopo aver preso atto della stessa, dichiarava di aderire alla richiesta di scioglimento della comunione avanzata dagli attori e chiedeva l'assegnazione delle quote a ciascuno spettante, anche a mezzo di conguagli, con integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
Con ordinanza del 29.7.2024 la causa, già trattenuta in decisione, veniva rimessa sul ruolo istruttorio, stante la genericità delle risposte rese dal CTU in relazione al quesito relativo alla verifica di sussistenza dei requisiti di legittimità urbanistica e di commerciabilità degli immobili di causa, ai sensi della L. n. 47/85, e l'Ausiliario veniva, quindi, convocato a chiarimenti su tipologia,
pagina 8 di 11 caratteristiche ed entità delle rilevate “difformità tra quanto assentito e quanto realizzato” in relazione a ciascuno dei cespiti esaminati.
Così sinteticamente ricostruiti l'oggetto e le vicende di causa, osserva il giudicante che la domanda di scioglimento della comunione non può essere accolta.
L'espletata consulenza tecnica d'ufficio ha permesso di accertare che tutti i cespiti immobiliari di cui trattasi sono stati oggetto di abusi edilizi. In particolare, sono emerse le seguenti irregolarità:
- quanto agli immobili siti nel Comune di Bellante – Via Rosselli n° 8, sono state accertate difformità tra quanto assentito (C.E. n° 12/1994) e quanto realizzato, riconducibili alla realizzazione di locali con accesso sui balconi (ampliamento su porzione tombata), differenti prospetti (differenti dimensioni delle finestre/portefinestre);
- quanto agli immobili siti nel Comune di Roseto degli Abruzzi – Via della Stazione, sono state accertate difformità tra quanto assentito (L.E. n° 165/67) e quanto realizzato, riconducibili al frazionamento dell'appartamento al piano primo in n° 2 distinte unità immobiliari residenziali, alla differente distribuzione interna dei locali, ai differenti prospetti, ad ampliamenti in termini di superfici e volumi, ad una minore altezza utile dei locali;
- quanto agli immobili siti nel Comune di Milano – Via Uruguay (appartamento di civile abitazione al piano secondo con fondaco al piano terra), sono state accertate difformità tra quanto assentito e quanto realizzato, riconducibili ad una minore altezza utile dell'appartamento (circa 2,84 ml anziché 2,90 ml), a lievi difformità nella distribuzione interna dei locali, alla differente consistenza del locale cantina al piano terra.
Ne consegue l'incommerciabilità e, di conseguenza, l'indivisibilità dei beni per cui è causa.
Ora, com'è noto, il diritto potestativo individuale riconosciuto al singolo condividente di domandare, in ogni tempo, lo scioglimento della comunione trova, ad avviso della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., 7 ottobre 2019, n. 25021), un duplice limite nelle norme dettate dal legislatore in tema di conformità catastale e urbanistico-edilizia. La disciplina sulla conformità catastale assolve una funzione anzitutto di carattere fiscale, poiché la corretta identificazione dei fabbricati e dei titolari dei diritti reali ad essi inerenti consente l'applicazione pagina 9 di 11 delle imposte ai sensi di legge;
rispetto alla normativa urbanistica, occorre invece osservare come il diritto di proprietà abbia sì carattere assoluto, ma la facoltà di edificare sul suolo sia limitata dalla necessaria presenza di un titolo abilitativo alla costruzione nei limiti di legge, ad eccezione delle ipotesi in cui ricorra una c.d. attività di edilizia libera o si tratti di costruzioni realizzate prima del 1967.
La ratio sopra richiamata è garantita dall'ordinamento prevedendo, per quanto rileva ai nostri fini, la sanzione civile della nullità degli atti di scioglimento della comunione di diritti reali su beni immobili non rispondenti allo stato di fatto o realizzati abusivamente: così è sancito dall'art. 29, co. 1 bis della legge n. 52/1985, che richiede, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, e dagli art. 46 del d.p.r. n. 380/2001 e 40, co. 2 della legge n. 47/1985, che richiedono gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'art. 31 del d.p.r. n. 380/2001 ovvero, per le opere iniziate anteriormente al 2 settembre 1967, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata ante 1967.
In tal senso si sono peraltro pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella nota decisione n. 25021/2019, con la quale è stato chiarito che, in materia di conformità edilizia ed urbanistica, gli atti di scioglimento delle comunioni relativi ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della L. n. 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967.
Del resto, è oramai indubbio che tale disciplina non sconti alcuna eccezione rispetto allo scioglimento della comunione ereditaria, che va assimilato, quanto alla natura e ai suoi effetti, all'atto di scioglimento della comunione ordinaria: entrambi costituiscono contratti plurilaterali ad effetti reali e con funzione distributiva, con i quali i contraenti si ripartiscono le cose comuni in proporzione alle rispettive quote, facendo cessare lo stato di contitolarità in cui essi si trovano pagina 10 di 11 rispetto ad un bene o ad un complesso di beni;
entrambi i negozi producono i loro effetti col mero scambio dei consensi espresso nelle forme di legge (Sez. Un., n. 25021/2019, cit.).
Anche l'eventuale sanabilità dei citati abusi (neppure allegata) non sposterebbe i termini della questione, essendo evidente, da un lato, che la sanatoria debba avvenire prima e non dopo che la divisione sia giudizialmente disposta e, dall'altro, che non possa concepirsi – pena la violazione del principio di ragionevole durata del processo – una quiescenza del giudizio in attesa che le parti provvedano alla regolarizzazione della situazione di abuso.
Non potrebbe fondatamente sostenersi che nella fattispecie la pronuncia di rigetto possa essere limitata alla divisione relativa alle sole unità immobiliari per le quali sono state rilevate le irregolarità, con conseguente prosecuzione del giudizio in relazione alla divisione degli altri beni. Ciò in quanto il processo relativo alla divisione ereditaria, avendo lo scopo di addivenire al completo e definitivo scioglimento della comunione mediante la trasformazione dei diritti dei singoli partecipanti su quote ideali in diritti di proprietà individuale su beni particolari, ha carattere universale ed unitario, nel senso che deve svolgersi nei confronti di tutti i partecipanti della comunione e comprendere (salva l'ipotesi di omissione per errore di cui all'art. 762 c.c. o per accordo) tutto il compendio ereditario. Il principio della universalità della divisione, dunque,
è sì derogabile, ma ciò solo quando al riguardo intervenga un accordo delle parti, ipotesi non rinvenibile nel caso in esame, laddove le parti non hanno affatto rinunciato alla domanda di divisione dell'intero asse (v. Cass., 22.4.1964 n. 967; Cass., 5.9.78 n. 4036; Cass., 29.11.1994 n.
10220).
L'esito del giudizio e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite e la condanna solidale al pagamento delle spese di CTU.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. - rigetta la domanda di scioglimento della comunione;
2. - dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
3. - pone le spese di CTU definitivamente a carico solidale delle parti.
Teramo, 7 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Erika Capanna Piscè
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