Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/05/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6834/2024 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai IGnori Magistrati: dott. ssa Cinzia Balletti Presidente dott. ssa Alina Rossato Giudice dott. ssa Luisa Bettio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 6834/2024, promosso congiuntamente con ricorso depositato in data 31.05.2024 da:
, con l'avv. SERGIACOMI LUCIANA, come da mandato in atti;
Parte_1
e da
, con l'avv. ROSSI MASSIMO, come da mandato in atti;
Parte_2
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio:
“CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con il IG. alle seguenti condizioni: Parte_2
1) I figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori e Per_1 Per_2
manterranno la residenza anagrafica e il collocamento prevalente presso la madre. I
coniugi, nel rispetto del principio della bigenitorialità, si impegnano a condividere le decisioni e le scelte attinenti alla vita dei figli, riguardanti gli studi, la salute, le attività
extrascolastiche e si danno atto della comune volontà di far frequentare ai figli il
Catechismo al fine di farli accedere ai Sacramenti tenendo conto della loro personale inclinazione in proposito. I genitori provvederanno a gestire autonomamente la quotidianità dei figli quando gli stessi saranno presso di loro, privilegiando comunque l'affidamento all'altro genitore in caso di impedimento. Le parti saranno libere di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno, ma nel rispetto del miglior esercizio del diritto di visita nei confronti dei figli minori spettante al genitore non prevalentemente collocatario, fermo restando l'obbligo reciproco di comunicare all'altro coniuge eventuali mutamenti di residenza in considerazione della collocazione dei figli minori e . Attualmente le parti sono residenti e dimoranti come Per_1 Per_2
segue: il IGnor in Padova Via Frigimelica n.6 ; la IGnora Parte_2 Parte_1
in Padova, Largo Europa n. 16.
[...]
2) Il padre avrà con i figli una frequentazione quotidiana con accompagnamento/prelievo da scuola o da e per attività extrascolastiche previo accordo con la madre e nel rispetto dei rispettivi impegni lavorativi. I figli saranno con ciascun genitore durante i finesettimana alternati dal venerdì dopo la scuola al lunedì
mattina con accompagnamento a scuola e si tratterranno presso l'abitazione paterna per un pernotto infrasettimanale – preferibilmente il martedì – nella settimana in cui il padre non li avrà presso di sé per il finesettimana. I figli durante le vacanze scolastiche estive si tratterranno presso ciascun genitore in misura paritetica (al netto delle settimane che trascorreranno nei campi estivi o presso strutture sportive e/o educative che prevedano il pernottamento fuori casa). I periodi di detta permanenza saranno 3
stabiliti entro il mese di febbraio di ogni anno e saranno equamente suddivisi prevedendo, in ragione dell'età dei figli stessi, una permanenza con ciascun genitore per periodi non superiori ai 15 gg consecutivi. Durante il mese di agosto i figli trascorreranno le prime due settimane con ogni genitore ad anni alterni. Nel 2025 i figli trascorreranno le prime due settimane di agosto (3-17 agosto) con la madre. I figli durante le vacanze potranno trattenersi anche presso i nonni oppure presso strutture sportive e/o educative;
i figli trascorreranno le vacanze natalizie alternando di anno in anno con ciascun genitore la settimana di Vigilia-Natale (con la madre nel 2025) e quella di Capodanno-Epifania; le vacanze pasquali e di carnevale saranno anch'esse alternate fra i genitori che, salvo migliore accordo, si atterranno al criterio dell'alternanza di detti periodi di anno in anno (pari e dispari). Pertanto, per l'anno
2026 i figli trascorreranno con il padre le vacanze pasquali. Anche i ponti (novembre,
, 1° maggio, 25 aprile) seguiranno la medesima alternanza. Per_3 Per_4
3) Il padre, verserà entro il gg 16 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla IG.ra presso Banco Desio IBAN: IT59 R034 Parte_1
4012 1010 0000 0377 700, un contributo mensile pari ad €. 3.000,00 (tremila/00) e quindi € 1.500,00 per il concorso al mantenimento di ciascun figlio;
detta somma sarà,
come per legge e senza necessità di messa in mora, soggetta a rivalutazione ISTAT
annuale e quindi ad un anno dalla data di deposito del presente ricorso.
4) Le spese straordinarie per i figli saranno integralmente a carico del IG. Pt_2
secondo quanto stabilito nel protocollo del Tribunale di Padova (doc. 13 ricorso) da intendersi integralmente richiamato. Le parti, in deroga e ad integrazione del suddetto protocollo, convengono che non dovranno richiedere preventivo accordo le spese di seguito indicate in quanto già in essere e concordate: 4
A) le spese per la scuola privata, il doposcuola, i centri estivi. Dette spese saranno versate dal IG. direttamente alla scuola e agli enti preposti;
Pt_2
B) le spese per la baby-sitter che si occuperà dei bambini presso le case di entrambi i genitori ma che sarà alle dipendenze dalla IG.ra (stipendio attualmente di €. Pt_1
11,00 all'ora per 20 ore settimanali + contributi).
Dette spese saranno bonificate dal IG. alla IG.ra entro il giorno 5 di Pt_2 Pt_1
ogni mese previa presentazione delle buste paga mensili e dei conteggi dei contributi trimestrali. Il IG. provvederà altresì a versare il TFR della babysitter ed Pt_2
eventuali ferie residue alla conclusione del rapporto di lavoro o, in caso di richiesta anticipata da parte della dipendente, anche prima di detta conclusione. Per tutte le altre spese straordinarie, il IG. metterà a disposizione della IG.ra una Pt_2 Pt_1
carta di credito su conto corrente n. IT52 RO35 7601 6010 1000 3185 354 intestato al
IG. Fra le spese straordinarie da concordare saranno a carico del IG. Pt_2
anche quelle per le attività sportive che i figli svolgeranno quando saranno in Pt_2
vacanza con la madre (a titolo esemplificativo: corsi e relative attrezzature, skipass ecc.). La risposta in merito a tutte le spese straordinarie da concordare dovrà arrivare entro il termine di cui al Protocollo del Tribunale di Padova dalla richiesta, trascorsi i quali la richiesta si intenderà accettata. In caso di risposta negativa la stessa dovrà
essere motivata.
5) Il IG. si obbliga a versare alla IG.ra , a titolo di Parte_2 Parte_1
assegno divorzile una tantum e a chiusura definitiva di ogni personale rapporto patrimoniale di dare-avere, la ulteriore somma di € 25.000,00 (venticinquemila/00) a saldo del concordato importo a tale titolo di € 50.000,00. Detta somma sarà versata entro e non oltre la data del 30 giugno 2025. I coniugi, a fronte di quanto sopra 5
convenuto, e di quanto convenuto più ampiamente in sede di separazione, dichiarano di essere economicamente autonomi, di avere regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro e rinunciano vicendevolmente ad ogni e qualsiasi ulteriore richiesta di natura patrimoniale. In particolare, il IG. rinuncia a ogni pretesa nei confronti della Pt_2
IG.ra riguardante la somma complessiva di € 106.000,00 dalla stessa già Pt_1
prelevata dai conti correnti comuni e/o a lei direttamente bonificata dal IG. Pt_2
per l'acquisto dell'autovettura Audi Q3 tg GM771ZS alla stessa intestata. I conti correnti cointestati fra i coniugi accesi presso UBS Switzerland AG Conto corrente in
CHF IBAN CH27 0023 0230 6460 2640 C, Conto corrente in EUR IBAN CH91 0023
0230 6460 2641 L, Conto risparmio in CHF IBAN CH14 0023 0230 6460 26M1 F,
Conto risparmio in EUR IBAN CH40 0023 0230 6460 26M2 T accesi presso UBS
Switzerland AG sono stati chiusi e il saldo di detti conti comuni è stato totalmente ed esclusivamente attribuito al IG. Parte_2
6) A fronte di tale integrale attribuzione rimane esclusivamente a carico del IG.
il versamento di quanto dovuto dalla IG.ra per tasse ed oneri al fisco Pt_2 Pt_1
svizzero per i redditi dalla stessa percepiti negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021
depositati dalla ricorrente su detti conti.
7) La ricorrente rinuncia ad ogni diritto in merito al preliminare di compravendita
(doc.9). sottoscritto per l'acquisto di un immobile adibito a futura casa coniugale,
dichiarando di nulla avere a pretendere da in relazione a detta Parte_2
rinuncia e con la dichiarazione di nomina (doc. 10) ai sensi e per gli effetti dell'art. 1402 C.C., dichiara di nominare il IGnor che accetta quale soggetto Parte_2
che subentra in tutti i diritti e gli obblighi acquisiti ed assunti dalla IGnora Pt_1
stessa nel contratto preliminare citato in premessa. A seguito e per effetto
[...] 6
della presente dichiarazione di nomina il IGnor acquista tutti i diritti Parte_2
ed assume tutte le obbligazioni derivanti dal contratto preliminare con effetto dal 27
febbraio 2023 riconoscendo che lo stesso sarà produttivo dei propri effetti unicamente nei suoi confronti. Il IGnor manleva, pertanto, la IGnora Parte_2 Pt_1
, quale originaria parte promissaria acquirente, da ogni responsabilità
[...]
inerente e conseguente al predetto contratto preliminare liberandola definitivamente da ogni obbligazione che possa derivare o sorgere dallo stesso. I ricorrenti assumono l'espressa obbligazione di ripetere la presente nomina nell'atto definitivo di compravendita ai fini della sua pubblicità. ° La ricorrente a fronte dell'adempimento di quanto sopra convenuto e all'adempimento di quanto convenuto al punto 6 dei sopra estesi accordi, dichiara di essere economicamente autonoma, di avere regolato ogni rapporto patrimoniale con il IG. e rinuncia vicendevolmente allo stesso ad Pt_2
ogni e qualsiasi ulteriore richiesta di natura patrimoniale.
CHIEDE
che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia
DICHIARARE
la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle su estese condizioni ordinando all'Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni.”
Per il P.M.: “Il P.M. visti gli atti conclude per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ritenute di giustizia.”.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario, in regime di separazione dei beni, in data 02.07.2011 a S.
Ambrogio in Valpolicella (VR), trascritto nel relativo Registro, parte II, serie A, atto n. 7
23, anno 2011; dall'unione coniugale sono nati due figli: in data Persona_5
16.02.2013 e , in data 16.06.2016. Persona_6
Le parti, in data 31.05.2024, hanno proposto congiuntamente domanda di separazione e successivo divorzio.
In seguito all'udienza di comparizione dei coniugi del 17.09.2024, svoltasi in trattazione scritta, la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con la
Sentenza n. 599/2024, pubblicata il 03.10.2024, passata in giudicato, alle condizioni indicate in ricorso e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza in pari data, per la pronuncia in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Le parti, con note scritte, depositate in data 05.05.2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno rassegnato condizioni congiunte con riferimento allo scioglimento del matrimonio, sopra riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2,
lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi, svoltasi in trattazione scritta, del 17.05.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi con riferimento ai punti dall' 1 al 4 delle rassegnate conclusioni congiunte, relative alla domanda di scioglimento del matrimonio sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse relativamente 8
ai punti dall' 1 al 4 delle rassegnate conclusioni congiunte.
Con riferimento, poi, al punto 5 delle rassegnate conclusioni, limitatamente alla parte inerente al versamento di una tantum a titolo di assegno divorzile da parte del IG.
alla IG.ra , si rileva che alla luce dell'età dei coniugi e dei loro redditi, Pt_2 Pt_1
va riconosciuta l'equità della somma di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) che il IG.
si impegna a versare alla IG.ra , a titolo di liquidazione una tantum, ai Pt_2 Pt_1
sensi dell'art. 5, 8° comma della L. 898/1970, a definitiva tacitazione degli obblighi contributivi.
Con riferimento, infine, al punto 5 nella parte inerente alla rinuncia ad ogni pretesa da parte del IG. nei confronti della IG.ra riguardo alla somma Pt_2 Pt_1
complessiva di € 106.000 e della regolamentazione in ordine alla chiusura dei conti correnti cointestati;
nonché dei punti 6 e 7 delle rassegnate conclusioni congiunte si evidenzia che gli stessi, pur essendo volti alla definizione di accordi nascenti dal matrimonio, costituiscono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal
Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Attesa la natura del giudizio, spese interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così
decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
contratto in data 02.07.2011 a S. Ambrogio di Valpolicella (VR) e Parte_2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 23, parte II,
serie A, anno 2011; 9
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia nei relativi registri;
3) prende atto delle condizioni relativamente ai punti dall' 1 al 4 delle conclusioni rassegnante in punto scioglimento del matrimonio;
4) dichiara l'equità dell'accordo di cui al punto 5 delle rassegnate conclusioni con cui il si impegna a corrispondere a la somma concordata, pari Parte_2 Parte_1
ad euro 25.000,00, a titolo di una tantum ai sensi dell'art. 5, 8° comma della L. 898/1970;
5) spese interamente compensate.
Padova, così deciso nella Camera di ConIGlio del 13.05.2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Cinzia Balletti