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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 3309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3309 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. LB CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 21/10/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 956/2025 vertente
TRA
Parte_1
(avv.ti Giuliano) Pt_1
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
PARTE APPELLATA NON COSTITUITA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10430 del 21/10/2024
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si rigettava la domanda proposta dall'avv.to nei confronti Parte_1 della - d'ora in poi, breviter, “ - volta a Controparte_1 CP_1 condannare la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 195.726,96, pari alla differenza tra quanto avrebbe percepito a titolo di pensione di vecchiaia nel periodo 1/11/2012-
1/8/2022 e quanto effettivamente percepito nello stesso lasso di tempo a titolo di pensione di invalidità.
Il nterponeva appello, mentre la non si costituiva in giudizio. Pt_1 CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il presente appello è articolato in due motivi di gravame.
Con il primo, l'appellante contesta la legittimità della pretesa della di far decorrere il CP_1 riconoscimento di quanto maturato a titolo di pensione di vecchiaia dalla presentazione della domanda, e non dal raggiungimento dei requisiti.
In particolare, il ontesta la legittimità della nota della del 20/9/2022, con cui quest'ultima Pt_1 CP_1 aveva fatto decorrere la commutazione della pensione di invalidità in vecchiaia dal primo giorno del mese successivo all'inoltro della richiesta della pensione di vecchiaia, dolendosi, pertanto, della mancata corresponsione del trattamento di pensione di vecchiaia da parte della con la decorrenza richiesta e CP_1 al netto dei ratei di pensione di invalidità percepiti (la cui differenza era pari ad € 195.726,96).
Tale tesi non merita condivisione.
Invero, pacifico tra le parti che il aveva raggiunto l'età per la pensione di vecchiaia ed aveva Pt_1 avanzato domanda per il relativo ottenimento il 25/7/2022, si controverte soltanto in ordine alla decorrenza di tale trattamento, considerando, però, che lo stesso odeva già della pensione di invalidità. Pt_1
Orbene, in quest'ultima ipotesi, l'art. 54 del Regolamento della stabilisce che “il pensionato di CP_1 invalidità che abbia maturato il diritto a una delle pensioni di vecchiaia o di anzianità può chiedere, con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della relativa istanza, la corresponsione del trattamento in sostituzione della pensione di invalidità”.
Anche l'art. 5, comma 5, della legge n. 576/1980 - recante “Riforma del sistema previdenziale forense”
- dispone che “il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità può chiedere la liquidazione di quest'ultima ai sensi dell'art. 2, in sostituzione della pensione di invalidità”.
Al riguardo, va rammentato che la pensione di invalidità viene corrisposta ai professionisti che si trovino in condizione di infermità fisica o mentale, sopravvenuta all'iscrizione o, se preesistente, aggravata dopo l'iscrizione; poiché il riconoscimento della pensione di invalidità non comporta l'obbligo di cancellazione dall'albo, il pensionato di invalidità, il quale abbia proseguito l'esercizio della professione, può chiedere la
“commutazione” della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, se ha maturato i requisiti previsti per tale trattamento pensionistico.
In questo caso, tuttavia, la normativa sopra citata prevede che la pensione di vecchiaia decorra dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di commutazione/sostituzione della pensione di invalidità, e tale disposizione si rivela coerente con la normativa di fonte primaria (art. 5 citato), attribuendo, quindi, al titolare di pensione di invalidità la facoltà di scegliere se continuare a godere della pensione di invalidità già liquidata, oppure chiederne la trasformazione in pensione di vecchiaia. Pertanto, con la finalità di favore del pensionato invalido, la norma fissa la decorrenza del nuovo trattamento pensionistico a partire dal momento in cui viene manifestata la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire il medesimo trattamento pensionistico, ancorchè i requisiti per la maturazione della pensione di vecchiaia, stabiliti dall'art. 2 della legge n. 576/1980, siano maturati in un momento antecedente alla domanda di commutazione stessa.
Del resto, la previsione regolamentare di cui al citato art. 54 - come ha giustamente sottolineato il
Tribunale capitolino - non costituisce un unicum nel sistema normativo, atteso che il legislatore ha contemplato anche in altri casi la decorrenza della pensione di vecchiaia dalla domanda, anziché dalla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi.
Ad esempio, in caso di cumulo di contributi provenienti da gestioni diverse, si è chiarito che la regola generale è quella dell'art. 22, comma 5, della legge n. 153/1969, sicché il trattamento pensionistico “decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda”, e non dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto (v., tra le altre, Cass. 14/10/2022, n. 30256, aggiungendo che occorre distinguere tra la data di perfezionamento del diritto alla pensione e la data di decorrenza pensionistico che, nella specie, decorre dalla domanda, come fatto palese dall'art. 3 del d.m. n. 282/1996).
In quest'ordine di concetti, bene ha fatto la a far decorrere la commutazione della pensione di CP_1 invalidità in vecchiaia dal primo giorno del mese successivo all'inoltro della richiesta della pensione di vecchiaia presentata dal ricorrente in data 25/7/2022 e, quindi, dall'1/8/2022.
Con il secondo (ed ultimo) motivo di gravame, l'appellante reitera l'eccezione di incostituzionalità della normativa sopra richiamata.
Tuttavia, non si ravvisano contrasti né con l'invocato art. 38 Cost., considerando che il meccanismo contestato dal attribuisce, in ogni caso, al pensionato il diritto al trattamento pensionistico di invalidità, Pt_1 che assicura al lavoratore un adeguato supporto reddituale per il caso di “infortunio, malattia, invalidità e CP_ vecchiaia”, come prevede, appunto, la Costituzione, né con l'art. 3 Cost. in relazione ai pensionati dell' , stante l'incomparabilità dei sistemi previdenziali, ciascuno connotato dall'eterogeneità delle prestazioni e delle condizioni per ottenerle, conseguenza della varietà delle attività lavorative previste e delle diversità delle fonti di finanziamento.
Per quanto fin qui esposto, l'appello va respinto.
Con le note di trattazione scritta del 17/10/2025, la difesa del rileva che, all'odierna udienza, “si Pt_1 porrebbe l'esigenza di procedere alla rinnovazione della notifica dell'appello nei confronti dell'Ente, presso l'avvocato costituito nel giudizio di primo grado”, ma la causa va nondimeno decisa nel merito, in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, atteso che, anche in rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo - che impone al giudice, ex artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare comportamenti che siano di ostacolo alla sua sollecita definizione, tra cui rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali, perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti - ove l'appello si riveli infondato, è superfluo, come nella specie, fissare un termine per la rinnovazione della notifica nulla, ciò traducendosi in un aggravio di spese e in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (v., da ultimo, Cass. 5/5/2025, n. 11825). Nulla si provvede in ordine alle spese del grado, atteso che la parte appellata non si è costituita.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono, in capo all'appellante, le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.
P.Q.M.
a - respinge l'appello;
b - nulla provvede in ordine alle spese del grado;
c - dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 21/10/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(LB TE)