Cass. civ., sez. II, sentenza 13/10/1978, n. 4588
CASS
Sentenza 13 ottobre 1978

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Il contratto di Agenzia realizza tra le parti un rapporto di collaborazione riconducibile alle previsioni dell'art 409, n 3, cod proc civ soltanto quando con il requisito della collaborazione concorre una prestazione prevalentemente personale dell'agente e pertanto la controversia relativa ad un rapporto di Agenzia in cui l'agente sia titolare di un'impresa organizzata prevalentemente con lavoro altrui non rientra nell'ambito di detta norma. ( Conf 4123/76, mass n 382781; ( Conf 3528/76, mass n 382281; ( Conf 2967/75, mass n 377056).*

In tema di liquidazione del danno non sono censurabili in Sede di legittimita ne la decisione del giudice di far ricorso al criterio equitativo, ne l'uso che in concreto egli abbia fatto di tale facolta discrezionale, quando sia stata data adeguata ragione del processo logico attraverso il quale si e pervenuti, con sufficiente approssimazione, alla liquidazione stessa. ( Conf 2817/76, mass n 381566).*

L'incompetenza dell'ufficiale giudiziario comporta unicamente la nullita della notificazione, suscettibile di sanatoria ex tunc per effetto della Costituzione in giudizio della parte intimata.*

La notificazione del ricorso per Cassazione fuori Roma e atto di Competenza promiscua: conseguentemente e del tutto rituale la notificazione del ricorso eseguita da un ufficiale giudiziario appartenente al distretto di Corte d'appello nella cui circoscrizione risiede il convenuto resistente.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 13/10/1978, n. 4588
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4588
    Data del deposito : 13 ottobre 1978

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