Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 18/03/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 497/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 30/01/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. ZORZELLA ALESSANDRA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … Tutto ciò premesso, e come Parte_1 Parte_2 sopra rappresentati e difesi RICORRONO all'Ill.mo Signor Presidente del
Tribunale di Mantova affinché, previa rinuncia dei ricorrenti alla comparizione personale come da dichiarazione allegata, voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Voler dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al presente ricorso che qui si riportano:
- In relazione all'affidamento della prole i coniugi intendono adottare la formula
- Il padre ha trovato idonea abitazione in Goito (MN) presso cui trasferirà la residenza.
- Il diritto di visita da parte del padre è così regolato: - Il padre potrà tenere con sé i figli a fine settimana alterni, un week-end dal sabato fino al lunedì successivo allorché porterà i figli a scuola oppure li riporterà alla casa materna - 15 giorni estivi in capo a ciascun coniuge, anche non consecutivi da scegliersi dal termine della scuola a giugno fino al loro inizio a settembre, questi ultimi da comunicarsi entro il 15 aprile di ogni anno;
- Festività nazionali secondo il criterio dell'alternanza partendo il 25 aprile con il madre, il 1° maggio con il padre e via dicendo – 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre e 8 dicembre di ogni anno. - Il mercoledì di ogni settimana il padre potrà vedere i figli presso la casa assegnata alla madre dal pomeriggio fino alla sera dopo cena, oltre a tutte le volte che ritiene di vederli, previo accordo con gli stessi e preavviso alla madre. - Le vacanze natalizie, con il criterio dell'alternanza, da Natale al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio all'altro genitore, dall'inizio delle vacanze di Natale fino alla vigilia del 24 dicembre starà con il genitore con cui non sta dal giorno di Natale, inizio delle vacanze natalizie del 2025 in capo al padre. - Le vacanze pasquali dal Giovedì Santo a Pasqua alla madre e da Pasquetta al martedì al padre, secondo il criterio dell'alternanza, con inizio alla madre nel 2025.
- Il padre verserà € 300,00 mensili a figlio mediante bonifico entro il 15 del mese, oltre al 50% delle spese extra, come da protocollo del Tribunale di Mantova da considerarsi parte integrante del presente atto, oltre a rivalutazione Istat nei termini di legge.
- I coniugi sono economicamente autosufficienti e reciprocamente rinunciano al mantenimento da richiedere all'altro.
- I coniugi si impegnano ad eseguire i lavori di giardinaggio nella tenuta sita in
Volta Mantovana in Via Sordello n. 6A con la cadenza utilizzata nei vari periodi dell'anno.
- Assegno unico al 100% alla madre, con il consenso del padre.
- Autorizzazione al rilascio reciproco dei passaporti sia dei figli sia per l'altro coniuge. Spese di giudizio compensate. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in RODIGO (MN) in data 20/09/2003 (con atto iscritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 6, Parte II, Serie C, Ufficio 1, Anno 2003) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
2 Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RODIGO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 13/03/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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