Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/05/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22442/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 22442/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BENEVENTI ALESSANDRA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via Romanino, n. 1
e
(c.f. ), con l'avv. PETROGALLI Parte_2 C.F._2
AGOSTINA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via Lattanzio
Gambara, n. 75,
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 25.3.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
«1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Manerba del Garda (BS), via IV Novembre n. 56, di proprietà del signor al 100%, continuerà ad essere abitata dallo stesso Parte_2 Parte_2 unitamente al figlio , che ha manifestato l'intenzione di rimanere ivi con il padre. Il signor Per_1
manifesta comunque la disponibilità ad accogliere nella casa coniugale i propri figli, nel Pt_2
caso decidessero di trasferirsi;
recentemente è tornato a vivere nella casa coniugale con il Per_2
padre ed il fratello . Per_1
la madre ed ha nel frattempo effettivamente trasferito ivi la sua residenza;
4) il signor si impegna ed obbliga a versare alla moglie un assegno di Parte_2 mantenimento di € 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili, rivalutabile annualmente secondo la variazione dell'indice istat, che verrà pagato entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese sul conto corrente intestato alla NO;
Parte_1
5) il signor si impegna ed obbliga inoltre a versare alla moglie la somma di € Parte_2
450,00 (quattrocentocinquanta/00) mensili quale contributo per il pagamento del canone di locazione dell'immobile che la NO ha già preso in locazione in Manerba del Garda (BS), Pt_1
via G. Carducci n. 20, a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso e a condizione che i coniugi addivengano effettivamente alla separazione alle condizioni tutte concordate. Tale contributo verrà ridiscusso dai coniugi in sede di eventuale procedura di divorzio.
6) il signor ha già acquistato a proprie spese con intestazione della proprietà Parte_2
alla moglie - un'autovettura Lancia Ypsilon ibrida nuova, senza esborsi a carico della Parte_1 moglie quanto all'acquisto, e l'ha già consegnata alla NO . Da parte sua, la NO Pt_1 Pt_1
ha già restituito al signor l'autovettura Audi Q5 targata FL212PJ.
[...] Parte_2
Acquisita la proprietà dell'autovettura nuova, la NO conferma che si è fatta carico di tutte Pt_1
le spese e gli oneri quale proprietaria, nessuno escluso.
7) il conto corrente n. 73109097 acceso presso Mediobanca Premier, sul quale venivano precedentemente addebitate le spese relative alle utenze della casa coniugale, risulta ancora cointestato tra i coniugi, ma verrà intestato a breve al solo signor il quale ne acquisirà il Pt_2
saldo attivo presente;
la sottoscrizione del presente atto rappresenta già formale autorizzazione in tal senso alla banca, ma la NO si impegna ed obbliga comunque ad operare per rendere effettivo il cambio Parte_1
di intestazione.
8) I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione ed attribuzione degli altri beni ed utilità di cui essi godevano in comune e di aver comunque definito direttamente ogni altro aspetto economico tra di loro, per cui nulla è dovuto reciprocamente ad alcun titolo.
9) Nessuna disposizione, nemmeno a titolo di assegno di mantenimento, per i figli, che sono maggiorenni ed economicamente indipendenti.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso congiunto datato il 21.11.2024, e , Parte_1 Parte_2
premesso di avere contratto matrimonio concordatario in Raffadali (AG) in data 3.10.1996, dalla cui unione erano nati i figli nato il 31.8.1997, il [...] e Persona_4 Persona_5
il 2.7.2000, esponevano che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta Persona_6
intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Raffadalli (AG) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 1996, parte II^, serie A, n. 39;
3) Spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 15/05/2025
Il Presidente est.
Costanza Teti