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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/05/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Daniela
Ammendola, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., all'udienza di discussione del 21.05.2025, mediante concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5861/2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Domenico Pezzella Parte_1
Ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv.to Anna Oliva CP_1 RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.09.2024 il ricorrente in epigrafe premetteva: che con decreto di omologa del 13.05.2024 del Tribunale di Napoli Nord in Aversa nell'ambito del procedimento recante
R.G.N. 2080/2023 veniva accertato in possesso del requisito sanitario per godere del diritto all'assegno ordinario di invalidità ai sensi della L. 222/1984; che detto decreto di omologa veniva notificato a mezzo pec all' , sia alla sede legale in Roma, che alla sede territoriale di Nola, in CP_1
data 15.05.2024; che, decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, in data 19.09.2024 veniva inoltrata a mezzo pec all' , presso la sede di Napoli e di CP_1
Nola, diffida ad adempiere;
di possedere i requisiti richiesti dalla legge (di cui anche l'estratto contributivo allegato agli atti) per l'ottenimento della prestazione di cui al decreto di omologa e non ancora liquidata;
di essere, quindi, creditore nei confronti dell' dei ratei maturati in ordine CP_1 all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza da marzo 2022 ad oggi. Tutto ciò premesso, evocava in giudizio l' , in persona del rappresentante p.t., dinanzi al CP_1
Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, per ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla corresponsione dei relativi retei maturati per un importo da determinarsi in corso di causa, anche a seguito di CTU contabile, nei limiti di euro 30.000,00, oltre interessi, con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , il quale, chiedeva CP_1
dichiararsi la cessata materia del contendere stante l'intervenuto pagamento in favore del ricorrente a novembre 2024, dei ratei relativi alla prestazione oggetto di causa, come liquidati nel modello TE08 del 18.10.2024.
Con note depositate per l'odierna udienza i procuratori delle parti costituite si associavano alla richiesta di cessata materia del contendere con vittoria delle spese di lite, ed il Gl, all'udienza del
21.05.2025 svoltasi con le modalità di cui all'art 127-ter c.p.c., decideva la causa con sentenza contestuale, le cui motivazioni di seguito si illustrano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessata materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito. I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice.
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, il riconoscimento parziale del diritto azionato successivamente alla proposizione del presente ricorso determina la cessazione parziale della materia del contendere per il venir meno, in parte qua, della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Nella fattispecie in esame è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, essendo intervenuto in sede amministrativa nel novembre 2024 il pagamento della somma netta di euro 14.188,24 in esecuzione del decreto di omologa del 13.05.2024 del Tribunale di Napoli Nord in Aversa nell'ambito del procedimento recante R.G.N. 2080/2023.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Considerato che la prestazione è stata posta in pagamento a novembre 2024, dopo la notifica del ricorso (14.10.2024) ma che tuttavia, l' , con la sua condotta collaborativa ha comunque CP_1 consentito una celere definizione del presente giudizio, pertanto, le spese di lite sono compensate per metà con condanna dell' al pagamento delle spese di lite nella misura residua liquidata CP_1 in dispositivo in applicazione dei parametri minimi e senza conteggiare l'attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, Dott.ssa Daniela Ammendola, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento delle stesse nella CP_1 misura residua che liquida in euro 932,50 oltre ad Iva e Cpa come per legge e rimborso forfettario spese generali in misura pari al 15% con attribuzione in favore del procuratore della parte ricorrente antistatario. Così deciso in Nola, lì 21.05.2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Daniela Ammendola