Art. 8.
Sulle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge gravano le spese di personale e di funzionamento del Commissariato, compreso il trattamento economico del commissario generale, dalla data del conferimento al commissario generale dell'incarico di assolvere gli adempimenti necessari al fine di assicurare la partecipazione italiana all'Esposizione. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano anche a tutti coloro che alla data suddetta o da data successiva siano utilizzati ed assunti dal commissario generale per inderogabili esigenze funzionali.
Sulle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge gravano le spese di personale e di funzionamento del Commissariato, compreso il trattamento economico del commissario generale, dalla data del conferimento al commissario generale dell'incarico di assolvere gli adempimenti necessari al fine di assicurare la partecipazione italiana all'Esposizione. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano anche a tutti coloro che alla data suddetta o da data successiva siano utilizzati ed assunti dal commissario generale per inderogabili esigenze funzionali.