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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/05/2025, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro dott. Andrea Basta, all'esito dell'udienza del 29.05.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.8180/2023 R.G. tra
, in persona del legale rapp.,te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Annachiara Putortì come Parte_1 da procura speciale in calce al ricorso
opponente
e rapp.ta e difesa dall'Avv. Luca Bosco come da procura speciale in calce al Controparte_1 ricorso per ingiunzione di pagamento
opposto
Oggetto: pagamento retribuzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.07.2023 l' proponeva opposizione avverso il decreto n. Parte_1
610/2023 con cui il Tribunale di Lecce le aveva ingiunto di pagare all'odierna parte opposta la somma di euro 5.034,82 a titolo di retribuzione e trattamento di fine rapporto maturati nei confronti della committente, all'esito del rapporto di lavoro intercorso con la ai sensi dell'art. Controparte_2
1676 c.c..
A sostegno dell'opposizione eccepiva la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo nei confronti dell'appaltante , sia per la inapplicabilità agli appalti pubblici dell'art. 29, comma Parte_1
2, D. Lg. N. 276/03, sia per la mancanza di certezza del credito.
Instaurato il contraddittorio, parte opposta contestava la fondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto.
Esaurita la trattazione, all'esito dell'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza emessa all'esito della camera di consiglio.
* * * Ritiene il giudicante, conformemente all'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di questo
Tribunale nell'ambito di fattispecie analoghe (cfr. la sentenza n.3877/24 del 06.12.2024, le cui motivazioni si condividono ed appresso si riportano ai sensi dell'art.118, comma 1, disp. att. c.p.c.), che l'opposizione
1 debba essere respinta.
Preliminarmente, deve osservarsi che l'art. 9, co. 1, D.L. n. 76/2013, ha sancito l'inapplicabilità alle pubbliche amministrazioni dell'art. 29, co. 2, D. Lgs. n. 276/03, (in tal senso cfr. Cass. 27.11.2017 n.
28185), sicché trova applicazione nella presente fattispecie l'art. 1676 c.c., pacificamente applicabile, invece, in materia di appalto e subappalto di lavori pubblici (cfr. Cass. 22.6.2012 n. 10439).
Sempre in via preliminare, a nulla rileva la circostanza che, nelle more del giudizio, sia intervenuta la dichiarazione di fallimento della appaltatrice (sentenza Trib. Lecce n. 5/2024), Controparte_2 ove si consideri che “l'azione diretta esercitata ex art. 1676 c.c. dall'ausiliare dell'appaltatore contro il committente è pienamente distinta e autonoma rispetto a quella che eventualmente venga simultaneamente proposta nei confronti dell'appaltatore -datore di lavoro, configurandosi fra quest'ultimo ed il committente un mero rapporto di solidarietà in relazione all'obbligo di pagamento delle retribuzioni dovute per le prestazioni eseguite dal lavoratore;
pertanto, l'appaltatore non può essere ritenuto -stante appunto il carattere solidale dell'obbligazione -litisconsorte necessario nel giudizio direttamente promosso dal di lui dipendente contro il committente” (cfr. Cass.
4.9.2000 n. 11607; ne consegue che “in materia di appalto, l'apertura del procedimento fallimentare nei confronti dell'appaltatore non comporta l'improcedibilità dell'azione precedentemente esperita dai dipendenti nei confronti del committente ai sensi dell'art. 1676 c.c., per il recupero dei loro crediti verso l'appaltatore -datore di lavoro, atteso che la previsione normativa di una tale azione risponde proprio all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore e che, d'altra parte, si tratta di un'azione diretta, incidente, in quanto tale, direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito”; cfr. Cass.
5.3.2019 n. 6333, Cass. 14.1.2016 n. 515).
Quanto al merito, l'opponente, come detto, fa leva sull'asserita carenza di prova in ordine all'esistenza di Part un credito certo della datrice di lavoro nei confronti della committente, ai fini del CP_2 ricorso alla tutela di cui all'art. 1676 c.c.
A fronte di ciò, occorre, tuttavia, rilevare -in senso sfavorevole alla tesi di parte opponente e in termini sovrapponibili a quanto già evidenziato nell'ambito di speculari vicende giudiziali intentante da altri lavoratori della medesima (vds. in particolare sentenza Trib. Taranto n. 814/2024, qui da CP_2 intendere integralmente richiamata e condivisa anche ai sensi dela'art. 118 disp. att. c.p.c.) -che: “La esistenza del credito in questione alla data della domanda è infatti attestata dalla documentazione in atti, e in particolare dalla relazione redatta ex art. 173 r.d. 16.3.1942 n. 267 dai commissari giudiziali nella procedura di concordato preventivo della in data 6.3.2023 -e pertanto in epoca coeva alla domanda monitoria, proposta nel Controparte_2 mese di aprile 2023 -ove si evidenza un credito di detta impresa nei confronti dell per un Controparte_3 valore contabile di euro 1.530.116,43 e un valore concordatario di euro 761.883,39.
Né sulla esistenza ed entità del credito incidono le liquidazioni riportate nell'elenco prodotto in giudizio dalla opponente: in disparte, infatti, la circostanza che trattasi di un mero prospetto contabile interno all'ente, privo come tale di qualsiasi efficacia probatoria verso i terzi, deve osservarsi che vi vengono annotate liquidazioni effettuate sino al 6.9.2021, ovvero in epoca anteriore rispetto all'accertamento del residuo credito contenuto nella citata relazione dei commissari giudiziali.
2 Le risultanze di tale relazione trovano semmai ulteriore conferma nella dichiarazione di terzo, resa ex art. 547 c.p.c. il
2.11.2021 da un dirigente dell'Asl Ta, quale terza pignorata, in una procedura esecutiva presso terzi promossa innanzi al tribunale di Lecce nei confronti della , ove si riconosce la esistenza di un complessivo debito verso Controparte_2 detta società di euro 1.355.814,12 al netto di iva”.
La circostanza che parte opposta abbia svolto attività lavorativa alle dipendenze della quale CP_2
Part addetta all'appalto di cui si discute, può, inoltre, ritenersi provata in relazione al fatto che l opponente, come attestato dalla documentazione in atti, abbia significativamente esercitato il potere di intervento sostitutivo conferito in materia di appalti pubblici alla stazione appaltante dall'art. 30, co. 6, D.
Lgs. n. 50/2016, provvedendo in via diretta al pagamento delle retribuzioni arretrate dei dipendenti della impresa appaltatrice (tra i quali, appunto, la relativamente ai mesi da marzo a luglio 2021. CP_1
Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono e dovendosi, ad ogni buon conto, Part considerare che l' opponente, gravata dal relativo onere di allegazione e prova, non ha fornito dimostrazione dell'intervenuto pagamento degli emolumenti di cui trattasi e che la cessazione del rapporto di lavoro, con la conseguente insorgenza del diritto al t.f.r., è, in ogni caso, attestata dai cedolini di paga in atti, l'opposizione proposta è, dunque, da disattendere, con integrale conferma del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
La pronuncia sulle spese segue la soccombenza della parte opponente nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sull'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta con atto depositato in data 19.7.2023 dalla nei confronti di così decide: Parte_1 Controparte_1
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 610/2023 e lo dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- condanna la parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore della parte opposta, che liquida in complessivi euro 2.100,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario.
Lecce, 29.05.2025 Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro dott. Andrea Basta, all'esito dell'udienza del 29.05.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.8180/2023 R.G. tra
, in persona del legale rapp.,te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Annachiara Putortì come Parte_1 da procura speciale in calce al ricorso
opponente
e rapp.ta e difesa dall'Avv. Luca Bosco come da procura speciale in calce al Controparte_1 ricorso per ingiunzione di pagamento
opposto
Oggetto: pagamento retribuzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.07.2023 l' proponeva opposizione avverso il decreto n. Parte_1
610/2023 con cui il Tribunale di Lecce le aveva ingiunto di pagare all'odierna parte opposta la somma di euro 5.034,82 a titolo di retribuzione e trattamento di fine rapporto maturati nei confronti della committente, all'esito del rapporto di lavoro intercorso con la ai sensi dell'art. Controparte_2
1676 c.c..
A sostegno dell'opposizione eccepiva la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo nei confronti dell'appaltante , sia per la inapplicabilità agli appalti pubblici dell'art. 29, comma Parte_1
2, D. Lg. N. 276/03, sia per la mancanza di certezza del credito.
Instaurato il contraddittorio, parte opposta contestava la fondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto.
Esaurita la trattazione, all'esito dell'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza emessa all'esito della camera di consiglio.
* * * Ritiene il giudicante, conformemente all'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di questo
Tribunale nell'ambito di fattispecie analoghe (cfr. la sentenza n.3877/24 del 06.12.2024, le cui motivazioni si condividono ed appresso si riportano ai sensi dell'art.118, comma 1, disp. att. c.p.c.), che l'opposizione
1 debba essere respinta.
Preliminarmente, deve osservarsi che l'art. 9, co. 1, D.L. n. 76/2013, ha sancito l'inapplicabilità alle pubbliche amministrazioni dell'art. 29, co. 2, D. Lgs. n. 276/03, (in tal senso cfr. Cass. 27.11.2017 n.
28185), sicché trova applicazione nella presente fattispecie l'art. 1676 c.c., pacificamente applicabile, invece, in materia di appalto e subappalto di lavori pubblici (cfr. Cass. 22.6.2012 n. 10439).
Sempre in via preliminare, a nulla rileva la circostanza che, nelle more del giudizio, sia intervenuta la dichiarazione di fallimento della appaltatrice (sentenza Trib. Lecce n. 5/2024), Controparte_2 ove si consideri che “l'azione diretta esercitata ex art. 1676 c.c. dall'ausiliare dell'appaltatore contro il committente è pienamente distinta e autonoma rispetto a quella che eventualmente venga simultaneamente proposta nei confronti dell'appaltatore -datore di lavoro, configurandosi fra quest'ultimo ed il committente un mero rapporto di solidarietà in relazione all'obbligo di pagamento delle retribuzioni dovute per le prestazioni eseguite dal lavoratore;
pertanto, l'appaltatore non può essere ritenuto -stante appunto il carattere solidale dell'obbligazione -litisconsorte necessario nel giudizio direttamente promosso dal di lui dipendente contro il committente” (cfr. Cass.
4.9.2000 n. 11607; ne consegue che “in materia di appalto, l'apertura del procedimento fallimentare nei confronti dell'appaltatore non comporta l'improcedibilità dell'azione precedentemente esperita dai dipendenti nei confronti del committente ai sensi dell'art. 1676 c.c., per il recupero dei loro crediti verso l'appaltatore -datore di lavoro, atteso che la previsione normativa di una tale azione risponde proprio all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore e che, d'altra parte, si tratta di un'azione diretta, incidente, in quanto tale, direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito”; cfr. Cass.
5.3.2019 n. 6333, Cass. 14.1.2016 n. 515).
Quanto al merito, l'opponente, come detto, fa leva sull'asserita carenza di prova in ordine all'esistenza di Part un credito certo della datrice di lavoro nei confronti della committente, ai fini del CP_2 ricorso alla tutela di cui all'art. 1676 c.c.
A fronte di ciò, occorre, tuttavia, rilevare -in senso sfavorevole alla tesi di parte opponente e in termini sovrapponibili a quanto già evidenziato nell'ambito di speculari vicende giudiziali intentante da altri lavoratori della medesima (vds. in particolare sentenza Trib. Taranto n. 814/2024, qui da CP_2 intendere integralmente richiamata e condivisa anche ai sensi dela'art. 118 disp. att. c.p.c.) -che: “La esistenza del credito in questione alla data della domanda è infatti attestata dalla documentazione in atti, e in particolare dalla relazione redatta ex art. 173 r.d. 16.3.1942 n. 267 dai commissari giudiziali nella procedura di concordato preventivo della in data 6.3.2023 -e pertanto in epoca coeva alla domanda monitoria, proposta nel Controparte_2 mese di aprile 2023 -ove si evidenza un credito di detta impresa nei confronti dell per un Controparte_3 valore contabile di euro 1.530.116,43 e un valore concordatario di euro 761.883,39.
Né sulla esistenza ed entità del credito incidono le liquidazioni riportate nell'elenco prodotto in giudizio dalla opponente: in disparte, infatti, la circostanza che trattasi di un mero prospetto contabile interno all'ente, privo come tale di qualsiasi efficacia probatoria verso i terzi, deve osservarsi che vi vengono annotate liquidazioni effettuate sino al 6.9.2021, ovvero in epoca anteriore rispetto all'accertamento del residuo credito contenuto nella citata relazione dei commissari giudiziali.
2 Le risultanze di tale relazione trovano semmai ulteriore conferma nella dichiarazione di terzo, resa ex art. 547 c.p.c. il
2.11.2021 da un dirigente dell'Asl Ta, quale terza pignorata, in una procedura esecutiva presso terzi promossa innanzi al tribunale di Lecce nei confronti della , ove si riconosce la esistenza di un complessivo debito verso Controparte_2 detta società di euro 1.355.814,12 al netto di iva”.
La circostanza che parte opposta abbia svolto attività lavorativa alle dipendenze della quale CP_2
Part addetta all'appalto di cui si discute, può, inoltre, ritenersi provata in relazione al fatto che l opponente, come attestato dalla documentazione in atti, abbia significativamente esercitato il potere di intervento sostitutivo conferito in materia di appalti pubblici alla stazione appaltante dall'art. 30, co. 6, D.
Lgs. n. 50/2016, provvedendo in via diretta al pagamento delle retribuzioni arretrate dei dipendenti della impresa appaltatrice (tra i quali, appunto, la relativamente ai mesi da marzo a luglio 2021. CP_1
Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono e dovendosi, ad ogni buon conto, Part considerare che l' opponente, gravata dal relativo onere di allegazione e prova, non ha fornito dimostrazione dell'intervenuto pagamento degli emolumenti di cui trattasi e che la cessazione del rapporto di lavoro, con la conseguente insorgenza del diritto al t.f.r., è, in ogni caso, attestata dai cedolini di paga in atti, l'opposizione proposta è, dunque, da disattendere, con integrale conferma del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
La pronuncia sulle spese segue la soccombenza della parte opponente nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sull'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta con atto depositato in data 19.7.2023 dalla nei confronti di così decide: Parte_1 Controparte_1
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 610/2023 e lo dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- condanna la parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore della parte opposta, che liquida in complessivi euro 2.100,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario.
Lecce, 29.05.2025 Il Giudice del Lavoro
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