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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 3492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3492 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
n. 3108/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Federica D'Auria, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3108/2021 RG avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi
TRA
e , C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Aiello C.F._2
-Opponente-
CONTRO in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Girolamo Sarnelli;
Conclusioni delle parti
All'udienza del 3.10.2024, la parte opposta concludeva come da verbale di udienza.
pagina 1 di 8
Con atto di citazione notificato il 5.2.2021, gli opponenti e Parte_1 Parte_2
debitori esecutati nella procedura esecutiva immobiliare n. 776/2016 RGE, hanno
[...]
inteso introdurre il giudizio di merito ai sensi dell'art. 618 comma 2 cpc in relazione all'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc da loro stessi proposta in seno alla suddetta procedura, avverso il verbale di aggiudicazione provvisoria dell'immobile pignorato del 5.2.2020, deducendo che sia il pignoramento immobiliare che la procedura di vendita, erano gravemente viziati, a causa in primo luogo, del tardivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento da parte del creditorie procedente, avvenuta oltre i termini di cui all'art. 557 c.p.c., e in secondo luogo, che l'avviso di vendita, non era stato notificato ai debitori, impedendo loro di poter attivare il rimedio di cui all'art. 41 bis legge 157/2019 di conversione del dl 124/2019, rinegoziazione dei mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva.
Con ordinanza del 19.06.2020, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio sull'opposizione esecutiva, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di sospensione ed assegnava i termini per l'introduzione del presente giudizio di merito.
Avverso tale ordinanza veniva interposto reclamo ex artt. 624 e 669 terdecies cpc ed anche il reclamo veniva rigettato con ordinanza collegiale comunicata il 9.11.2020.
Gli opponenti provvedevano pertanto ad introdurre il giudizio di merito reiterando i seguenti motivi di censura fatti valere nella fase cautelare:
1) estinzione del pignoramento per tardivo deposito della nota di trascrizione in violazione dell'art. 557 c.p.c.;
2) mancata notifica dell'avviso di vendita con conseguente violazione del principio del contraddittorio ed impossibilità per i debitori di avvalersi del rimedio di cui all'art. 41 bis legge 157/2019 di conversione del dl 124/2019 - rinegoziazione dei mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa quale quello oggetto di procedura esecutiva;
formulando poi un motivo aggiuntivo:
pagina 2 di 8 3) mancata sospensione ex lege della procedura esecutiva r.g.e. 776/2016 a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 54-ter del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto
“cura italia”), introdotto dalla legge di conversione del 24 aprile 2020, n. 27 e rubricato «sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa».
Si costituiva la deducendo in parte l'inammissibilità ed Controparte_1
in parte l'infondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto.
****
L'opposizione è infondata e va rigettata per le seguenti ragioni.
Il primo motivo di opposizione è tardivo e dunque inammissibile.
Si condividono e si ribadiscono nella presente sede le considerazioni già svolte in argomento dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza del 19.06.2020 con cui è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'esecuzione.
Come è noto, infatti, a norma dell'art. 2929 c.c., la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente.
Come già evidenziato nell'ordinanza richiamata:
“La ratio della norma va individuata nella necessità di attribuire stabilità al trasferimento coattivo, che sarebbe altrimenti messo in discussione, se si facessero ricadere sull'aggiudicatario le conseguenze derivanti dai vizi delle fasi del procedimento anteriori alla vendita od all'assegnazione.
L'opposizione ex art. 617 c.p.c. diviene inammissibile per la preclusione derivante dalla chiusura della fase preparatoria ed anche perché trattandosi di vizio occorso in data antecedente all'avvio del subprocedimento di vendita ma denunciato successivamente alla vendita, la sua deducibilità è preclusa dall'applicazione dell'art. 2929 c.c.(cfr.
Cass. Sez. UN. 27 ottobre 1995 n. 11178; 2 aprile 2014 n. 7707; 8 aprile 2014 n. 8145).
pagina 3 di 8 Il processo esecutivo si articola in una fase preparatoria che culmina nell'autorizzazione alla vendita;
tutte le situazioni invalidanti che affliggono gli atti esecutivi sono deducibili con il rimedio di cui all'art. 617 c.p.c. sino alla chiusura della fase in cui l'atto viziato è stato posto in essere;
al più tardi quindi nei venti giorni dalla conoscenza legale dell'ordinanza che autorizza la vendita.
Va da sé, infatti, che gli interessi coinvolti dopo la vendita non sono più soltanto quelli del debitore esecutato e del creditore procedente, ma anche quelli dell'acquirente o assegnatario, che peraltro non ha preso parte agli atti anteriori.
La Corte di Cassazione, in particolare, con sentenza del 10 febbraio 2015 n. 2472, ha ribadito l'onere del debitore di attivarsi per far valere eventuali nullità procedimentali precedenti alla vendita, oltre che nel rispetto dei termini fissati dall'art. 617 c.p.c., in ogni caso, prima che la vendita stessa abbia luogo.
A vendita intervenuta, infatti, a salvaguardia della certezza dei rapporti, e per incoraggiare il ricorso allo strumento della esecuzione forzata come mezzo di chiusura per consentire al creditore il recupero del suo credito, il legislatore ha ritenuto di far prevalere gli interessi dell'aggiudicatario e del creditore. Ciò anche in nome della tutela del terzo di buona fede e dell'affidamento incolpevole.
La norma, quindi, pone uno “sbarramento” esterno alla proponibilità delle opposizioni agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 del codice di procedura civile, che non possono mai essere utilmente proposte se la vendita sia già intervenuta.
Pertanto poiché i debitori hanno avuto notizia del pignoramento, e dunque della pendenza della procedura esecutiva, al momento della sua notifica avvenuta a mani proprie nei confronti di entrambi, nonché al momento della comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c., l'opposizione è del tutto intempestiva, oltre che inammissibile”.
A fronte di tali chiarissime ed incontrovertibili considerazioni, gli opponenti non hanno speso, nella presente fase di merito, elementi aggiuntivi volti a superare il condivisibile pagina 4 di 8 ragionamento del giudice dell'esecuzione, limitandosi a reiterare la propria doglianza nei medesimi termini originari.
Ne consegue pertanto che la doglianza risulta del tutto preclusa ed inammissibile in quanto il sistema di norme rappresentato dagli artt. 617 cpc e 2929 c.c. non consente l'interposizione di doglianze afferenti alla regolarità formale degli atti antecedenti la fase della vendita allorquando sia già sopraggiunta la vendita o l'assegnazione del bene pignorato.
Peraltro gli opponenti sembravano aver prestato acquiescenza a tali considerazioni nella fase cautelare, giacchè con il reclamo ex art. 669 terdecies cpc avevano limitato il gravame al solo motivo riferibile alla mancata notifica dell'avviso di vendita, senza estenderlo al tema, qui invece pedissequamente reiterato, del tardivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento.
Con il secondo motivo di opposizione i debitori hanno inteso dolersi della mancata notifica in loro favore dell'avviso di vendita, lamentando che ciò avrebbe impedito loro di accedere al rimedio di cui all'art. 41 bis della Legge 157/2019 di conversione del Dl
124/2019, che consente ai debitori esecutati di ottenere la rinegoziazione del mutuo in sofferenza (c.d. nuova forma di “esdebitazione”).
Ebbene, non possono che ribadirsi anche in questa sede, le considerazioni esposte dal giudice dell'esecuzione, e condivise dal collegio in sede di reclamo, con le quali è stata respinta la richiesta cautelare di sospensione dell'esecuzione.
In primo luogo va evidenziato anche nella presente che nessuna norma del codice di procedura civile impone di notificare ai debitori l'avviso di vendita: ne' l'art. 591 bis c.p.c. in tema di delega delle operazioni di vendita, né gli artt. 570 e 576 c.p.c. che disciplinano rispettivamente l'avviso di vendita nella vendita senza incanto e con incanto.
Il motivo è da rinvenirsi nella natura e struttura stessa del processo esecutivo, che è processo a contraddittorio attenuato, che ha l'obbiettivo di soddisfare il diritto di credito pagina 5 di 8 dei creditori, già accertato in altra sede, con la conseguenza che la partecipazione del debitore al processo esecutivo è circoscritta ai casi espressamente previsti dalla legge
(cfr. Cass. 17874/2011; Cass. 22279/2010; Cass. 24532/2009).
Come evidenziato nell'ordinanza di reclamo “Se è vero che il diritto al contraddittorio deve essere salvaguardato anche nel processo esecutivo tutte le volte che il debitore può esercitare diritti o facoltà rilevanti per tutelare i propri interessi (o, per usare la terminologia di Cass. 26930/14: “là dove il coinvolgimento del debitore … sia preordinato dalla legge all'esercizio protetto di diritti sostanziali”), è, altresì, evidente che l'ipotesi presa in considerazione dalle indicate pronunce è venuta meno in quanto dopo la riforma del 2005 la conversione può essere richiesta solo fino all'udienza in cui
è disposta la vendita, ovvero fino al momento in cui non si è chiusa la prima fase del procedimento esecutivo con l'ordinanza che autorizza la vendita ex art 569 c.p.c, sicché un'eventuale istanza di conversione formulata dal debitore a seguito della notifica dell'avviso di vendita sarebbe inammissibile, in quanto tardiva.
Udienza ex art. 569 c.p.c. di cui il debitore è a conoscenza in base al nuovo sistema previsto dall'art. 492 c.p.c., per il quale all'atto della notifica del pignoramento il debitore è onerato di effettuare presso la cancelleria del Tribunale la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei Comuni del circondario e, in caso di inottemperanza o di irreperibilità presso il domicilio dichiarato, ogni altra comunicazione o notificazione sarà effettuata in cancelleria.”
Alla luce di quanto evidenziato, l'ignoranza dei debitori circa la prosecuzione della procedura esecutiva che è conseguita alla notificazione del pignoramento non è incolpevole, ma frutto di negligenza, poiché era loro onere, una volta ricevuta notifica del pignoramento, attivarsi e rendersi parte diligente per seguire le sorti della procedura ed accedere tempestivamente, qualora interessati, allo speciale rimedio previsto dall'art. 41 bis legge 157/2019 di conversione del dl 124/2019 per la rinegoziazione del mutuo.
Ne deriva che, in mancanza di una norma espressa che imponesse la ulteriore notifica di atti dell'esecuzione ai debitori che non hanno fatto dichiarazione di residenza o elezione pagina 6 di 8 di domicilio ex art. 492 cpc, il mancato accesso alla rinegoziazione del mutuo ipotecario ex art. 41 bis D.L. 124/2019, conv. con legge 157/19, non è imputabile ad irregolarità alcuna della procedura, ma solo all'inerzia dei debitori stessi;
del resto l'accesso dei debitori a siffatto rimedio non era attività che dipendeva dalla concreta messa in vendita del bene, ma correlata piuttosto alla mera sottoposizione dell'immobile ad espropriazione forzata, che aveva inizio con l'atto di pignoramento, di cui i debitori erano invece certamente a conoscenza.
Anche il secondo motivo di opposizione deve pertanto essere rigettato
Quanto infine al terzo motivo di opposizione, si osserva quanto segue.
Gli opponenti lamentano il giudice avrebbe dovuto verificare la ricorrenza delle condizioni per la sospensione della procedura esecutiva ex art. 54 ter della legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata nella G.U. del 29 aprile 2020, di conversione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e disporne dunque la sospensione.
Il motivo di opposizione tuttavia è del tutto inammissibile, in quanto trattasi di un motivo aggiunto e sopravvenuto – per essere peraltro sopravvenuta la normativa invocata rispetto alla originaria proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi nella procedura esecutiva - che non è stato oggetto di delibazione alcuna nella fase cautelare, né quella svolta dinanzi al giudice dell'esecuzione, né quelle svolta dinanzi al collegio in sede di reclamo ex art. 669 terdecies cpc.
E' principio consolidato infatti che “La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo
pagina 7 di 8 esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena.”
(cfr Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 25170 del 11/10/2018).
Pertanto tale motivo di opposizione, presentato per la prima volta nel presente giudizio di merito, è del tutto inammissibile.
L'opposizione agli atti esecutivi va pertanto integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, considerato il valore indeterminabile della controversia e la complessità bassa, in assenza di attività istruttoria.
p.q.m.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione presentata da e;
Parte_1 Parte_2
2) condanna gli opponenti al rimborso delle spese di lite in favore dell'opposta che si liquidano in € 5.800,00 a titolo di compensi professionali del procuratore, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%.
Napoli, 07.04.2025
Il giudice dott.ssa Federica D'Auria
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