Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/05/2025, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, in persona del g.o.p. Alessandro Maggiore, ha pronunziato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4565 2022 R.G. avente ad oggetto “Vendita di cose immobili ”, promossa da
, , Parte_1 Parte_2 [...]
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5
, con l'Avv. SCALA DANIELE;
Parte_6
parte attrice contro
, con l'Avv. TOLOMEO ADRIANO;
Controparte_1
parte convenuta
Parte attrice conveniva in giudizio il per sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “a) Accertare e dichiarare come dovute da parte del CP_1
in persona del suo Sindaco e legale rappresentante p.t., le somme di cui
[...] alla narrativa che precede determinate in forza di atto dirigenziale emesso ai sensi dell'art 42 bis DPR 327/01, e con il quale è stato convenuto e stipulato l'acquisizione del terreno suddetto in via definitiva nella complessiva somma di €. 39.769,46#; b) Condannare per l'effetto il predetto in persona del Sindaco e Controparte_1 legale rappresentate p.t. al pagamento della complessiva somma di €. 39.769,46 oltre interessi e rivalutazione monetaria, in favore degli odierni ricorrenti. c) Condannare il al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio.”. Controparte_1
La parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
Le parti discutevano la causa ex art. 281 sexies cpc.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa degli attori di vedersi riconosciute somme che assumevano essere state “...determinate in forza di atto dirigenziale emesso ai sensi dell'art 42 bis DPR 327/01, e con il quale è stato convenuto e stipulato
, danti causa degli attori.
[...]
Il costituendosi in giudizio, contestava non solo l'esistenza di alcun “… atto CP_1 dirigenziale ...[ex] art 42 bis DPR 327/01…” ma anche l'esistenza di qualsiasi atto consiliare che avesse disposto l'acquisizione al patrimonio comunale delle aree in questione (passaggio indispensabile ex art. 42, comma 2, lett. l) DLgs. n. 267/00, che rimette al Consiglio Comunale la competenza in ordine all'acquisizione di immobili).
Dall'esame degli atti di causa emerge che nel caso di specie non vi sia stato alcun provvedimento che disponesse l'acquisizione al patrimonio comunale delle aree oggetto di causa, atteso che il ha ritenuto di poter non addivenire ad una CP_1 acquisizione delle aree per cui è causa in quanto le aree in questione non erano state occupate e trasformate motu proprio dallo stesso ma costituivano il residuato CP_1 di una operazione immobiliare posta in essere dai danti causa degli attuali ricorrenti, i quali avevano via via frazionato e ceduto le aree circostanti ed oggetto di causa, la cui adibizione a strada era strumentale alla cessione delle altre aree e secondo tale destinazione le aree erano state trasformate ed utilizzate.
Detta circostanza è stata provata in corso di causa mediante il deposito della relazione istruttoria del 12/01/22 redatta dal Dirigente dell'Area Pianificazione Territoriale e
OOPP e dal Segretario Comunale del . Controparte_1
Da tele relazione è emerso che l'area attualmente di proprietà degli attori sia stata negli anni frazionata e alienata in favore di terzi con realizzazione di diversi edifici e che le aree per cui è causa siano serventi rispetto a tale progetto e sono state pertanto destinate dai proprietari ad uso pubblico al fine di consentire l'utilizzo edificatorio delle restanti aree di loro proprietà.
Tanto esclude il diritto degli attori al pagamento delle somme richieste in giudizio.
Secondo la giurisprudenza distrettuale: - la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e l'inserimento nella toponomastica cittadina di aree già destinate, per scelta dell'originario proprietario, a strade di accesso agli ulteriori lotti in cui lo stesso ha diviso la sua originaria proprietà, “… non comportano ...- il sorgere ex sé di alcun danno risarcibile, avendo semmai parte … [privata] ricevuto un vantaggio dalla condotta del né comunque tali condotte sono sintomatiche di una illecita CP_1 occupazione dell'area, ..., perché tali condotte sono piuttosto diretto corollario della esistenza di una servitù di uso pubblico, che consente, come tale un utilizzo generalizzato del bene da parte della comunità dei cittadini…” nascente da una c.d. dicatio ad patriam, ovvero “… di una servitù di uso pubblico, consistente nel comportamento del proprietario che, seppure non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, mette volontariamente, con carattere di continuità (non di precarietà e tolleranza), un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività uti cives, ed indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima…” (cfr. Corte d'Appello di Lecce, II Sezione Civile, 18/01/22 n. 69); - “… il contegno avuto dal proprietario delle aree oggetto di controversia assume rilievo in quanto la strada privata ad uso pubblico – quale modo di costituzione di una servitù – “è ravvisabile ogni qualvolta il comportamento del proprietario, pur se non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, ponga volontariamente, con carattere di continuità, un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività “uti cives” - e non “uti singuli”, ossia quali soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene gravato” (Consiglio di Stato, V, 14 febbraio 2012, n. 728) - “indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto” (in termini, Cassazione Civile, II,
13 febbraio 2006, n. 3075). La dicatio ad patriam, come modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, si perfeziona, quindi, già con l'inizio dell'uso pubblico quando sia ravvisabile il comportamento del proprietario che denoti la volontà di mettere l'area di proprietà privata a disposizione della collettività indifferenziata e questa sia utilizzata per il soddisfacimento di un interesse comune della collettività consistendo, appunto, nella destinazione volontaria, definitiva e gratuita, della proprietà immobiliare al servizio della collettività, in assenza di riserve o reazioni dei proprietari” (cfr. Trib. Le –
GU. A. Barbetta, 13/07/22 n. 2177).
Pertanto, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Stante al complessità della questione trattata compensa le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale in funzione di Giudice monocratico, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta la domanda attorea per i motivi di cui sopra;
compensa le spese di lite;
rigetta ogni altra domanda o eccezione proposta dalle parti.
Così deciso in Lecce, il 12/05/2025
Il giudice
Alessandro Maggiore