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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/11/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 293/2021
C O R T E D
'
A P P E L L O
DI GG AL
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati: dott. Natalino Sapone presidente rel. dott. Mauro Mirenna consigliere dott. Federica Rende consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 293/2021 R.G.A.C. vertente tra
(in sigla, , c.f. e p.iva Parte_1 Parte_2
corrente in Gioia Tauro (RC), Zona Industriale Porto, Banchina di P.IVA_1
Ponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, , Parte_3 rappresentata e difesa, per mandato speciale rilasciato su foglio separato, congiunto al presente atto mediante strumento informatico, dall'avv. Antonio
IT (c.f. – fax: ), con domicilio digitale CodiceFiscale_1 P.IVA_2 presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del nominato difensore
- appellante -
E
in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore (CF ) e (CF P.IVA_3 Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_4
rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
1 Corte d'Appello
Reggio Calabria (CF ), presso i cui Uffici in via del Plebiscito n. P.IVA_5
15 hanno domicilio legale
- appellati -
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Appello
La (in sigla, , ha proposto Parte_1 Parte_2
appello avverso la sentenza n. 1103/2020, pubblicata in data 23 novembre
2020, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, a definizione del proc. n.
2876/2016, con cui è stata rigettata la domanda risarcitoria proposta da
[...]
non essendo emerso <<alcun elemento sufficiente a suscitare nella pt_2 parte_2< i>
un legittimo e incolpevole affidamento circa la pretesa realizzazione (a carico della pubblica amministrazione o a proprie spese) di una struttura definita come “darsena”>>, con compensazione integrale delle spese di giudizio.
L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza, con condanna della convenuta al risarcimento di tutti danni causati alla Controparte_4 [...]
e, quindi, al pagamento – in favore di quest'ultima – della somma di Parte_2 euro 50.000.000,00 (Cinquantamilioni) o di quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia.
2. - Estinzione del giudizio ex art. 305 c.p.c.
1. Con ordinanza del 16 luglio 2025 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio in considerazione del decesso del difensore dell'appellato.
Con decreto presidenziale dell'1.11.2025 è stata fissata udienza per le determinazioni conseguenti alla mancata riassunzione del processo ed è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte.
2. Trova applicazione, ratione temporis, l'art. 305 c.p.c. come modificato dalla legge n. 69/2009 – entrata in vigore il 4.7.2009 – secondo cui «il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue».
2 Corte d'Appello
Il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio decorre, quanto meno, dalla comunicazione del provvedimento dichiarativo dell'interruzione
(17 luglio 2025).
L'odierno giudizio non è stato riassunto.
Conseguentemente, essendo decorso il termine di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza dichiarativa dell'interruzione, il giudizio d'appello va dichiarato estinto e ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.
3.- Spese processuali
Le spese processuali del secondo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
4.- Doppio del contributo unificato
Essendo stata dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello, non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n. 14641/2020; Cass.
n. 25485/2018).
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sez. civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 1103/2020, pubblicata in data 23 novembre 2020, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, a definizione del proc. n. 2876/2016, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
- pone le spese processuali a carico delle parti che le hanno anticipate.
Reggio Calabria, 25.11.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
3
n. 293/2021
C O R T E D
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A P P E L L O
DI GG AL
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati: dott. Natalino Sapone presidente rel. dott. Mauro Mirenna consigliere dott. Federica Rende consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 293/2021 R.G.A.C. vertente tra
(in sigla, , c.f. e p.iva Parte_1 Parte_2
corrente in Gioia Tauro (RC), Zona Industriale Porto, Banchina di P.IVA_1
Ponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, , Parte_3 rappresentata e difesa, per mandato speciale rilasciato su foglio separato, congiunto al presente atto mediante strumento informatico, dall'avv. Antonio
IT (c.f. – fax: ), con domicilio digitale CodiceFiscale_1 P.IVA_2 presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del nominato difensore
- appellante -
E
in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore (CF ) e (CF P.IVA_3 Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_4
rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
1 Corte d'Appello
Reggio Calabria (CF ), presso i cui Uffici in via del Plebiscito n. P.IVA_5
15 hanno domicilio legale
- appellati -
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Appello
La (in sigla, , ha proposto Parte_1 Parte_2
appello avverso la sentenza n. 1103/2020, pubblicata in data 23 novembre
2020, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, a definizione del proc. n.
2876/2016, con cui è stata rigettata la domanda risarcitoria proposta da
[...]
non essendo emerso <<alcun elemento sufficiente a suscitare nella pt_2 parte_2< i>
un legittimo e incolpevole affidamento circa la pretesa realizzazione (a carico della pubblica amministrazione o a proprie spese) di una struttura definita come “darsena”>>, con compensazione integrale delle spese di giudizio.
L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza, con condanna della convenuta al risarcimento di tutti danni causati alla Controparte_4 [...]
e, quindi, al pagamento – in favore di quest'ultima – della somma di Parte_2 euro 50.000.000,00 (Cinquantamilioni) o di quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia.
2. - Estinzione del giudizio ex art. 305 c.p.c.
1. Con ordinanza del 16 luglio 2025 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio in considerazione del decesso del difensore dell'appellato.
Con decreto presidenziale dell'1.11.2025 è stata fissata udienza per le determinazioni conseguenti alla mancata riassunzione del processo ed è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte.
2. Trova applicazione, ratione temporis, l'art. 305 c.p.c. come modificato dalla legge n. 69/2009 – entrata in vigore il 4.7.2009 – secondo cui «il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue».
2 Corte d'Appello
Il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio decorre, quanto meno, dalla comunicazione del provvedimento dichiarativo dell'interruzione
(17 luglio 2025).
L'odierno giudizio non è stato riassunto.
Conseguentemente, essendo decorso il termine di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza dichiarativa dell'interruzione, il giudizio d'appello va dichiarato estinto e ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.
3.- Spese processuali
Le spese processuali del secondo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
4.- Doppio del contributo unificato
Essendo stata dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello, non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n. 14641/2020; Cass.
n. 25485/2018).
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sez. civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 1103/2020, pubblicata in data 23 novembre 2020, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, a definizione del proc. n. 2876/2016, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
- pone le spese processuali a carico delle parti che le hanno anticipate.
Reggio Calabria, 25.11.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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