Sentenza 9 aprile 2024
Ordinanza cautelare 21 marzo 2025
Improcedibile
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 30/07/2025, n. 6755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6755 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06755/2025REG.PROV.COLL.
N. 01642/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1642 del 2025, proposto da
Point Break di Solimeno Angelo S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ciro Manfredonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pompei, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Perongini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 06847/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pompei;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2025 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e preso atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte dell'avvocato Perongini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società Point Break di Solimeno Angelo s.a.s. contro il Comune di Pompei per l’annullamento dell’ordinanza n. 367 del 5 novembre 2024 di cessazione dell’attività commerciale svolta su aree pubbliche con un chiosco denominato “Movida Longe Bar” sito in Piazza Bartolo Longo, notificata in data 6 novembre 2024, perché esercitata in mancanza di una valida concessione di suolo pubblico, ai sensi dall'art. 54 della Legge Regionale n. 7/2020.
1.1. Il T.a.r. ha considerato che precedenti provvedimenti di diniego della proroga della concessione di occupazione di suolo pubblico, scaduta nelle more, non erano stati tempestivamente impugnati dalla società, ritenendo perciò “ irrimediabilmente tardive ” le censure proposte col ricorso avverso la “ conseguenziale cessazione dell’attività ”.
Ritenuto infatti che la concessione costituisce titolo necessario e legittimante per lo svolgimento del commercio su area pubblica e per l'occupazione stabile di uno spazio pubblico, il T.a.r. ha accolto l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune di Pompei appunto per “ la tardività delle censure sollevate avverso gli atti presupposti del provvedimento quivi formalmente impugnato ”.
1.2. Le spese processuali sono state compensate.
2. La società Point Break di Solimeno Angelo s.a.s. ha proposto appello con due motivi.
2.1. Il Comune di Pompei si è costituito per resistere all’appello.
2.2. Con ordinanza cautelare del 21 marzo 2025, n. 1072 è stata respinta l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata.
2.3. All’udienza del 10 luglio 2025 è stata riservata la decisione, su richiesta scritta di entrambe le parti.
3. Va dato atto che in data 7 luglio 2025 la società appellante ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso in appello, chiedendo la compensazione delle spese di giudizio.
Il Comune di Pompei, che già in data 3 luglio 2025 aveva depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione, non ha formulato opposizione alle richieste dell’appellante.
L’appello va perciò dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Considerati il peculiare svolgimento della vicenda amministrativa e la natura processuale della decisione appellata, si ritiene che sussistano giusti motivi di compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Urso, Presidente FF
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Diana Caminiti, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppina Luciana Barreca | Alberto Urso |
IL SEGRETARIO