Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/06/2025, n. 2445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2445 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.g. n. 8274/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione - in persona del G.I. Dott. Maria Grazia
Lamonica, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8274/2020, riservata in decisione con provvedimento del
07.12.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. avente ad oggetto
“altri rapporti condominiali” e vertente
TRA
(C.F: ) rappresentato e difeso in forza Parte_1 C.F._1 di procura in atti dall'Avv. Amedeo Paone presso il cui studio sito in Aversa alla
Via E. De Filippo n. 18 elettivamente domicilia.
PARTE RICORRENTE
E in persona dell'amministratore p.t Controparte_1 CP_2
(C.F.: ) rappresentato e difeso in forza di procura in
[...] CodiceFiscale_2 atti dall' Avv. Agostino De Michele presso il cui studio sito in Aversa (CE) alla via
S. D'Acquisto n. 168 elettivamente domicilia.
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da verbali e atti di causa.
Motivi della decisione in fatto ed in diritto
Con ricorso ex art. 702 bis c.p. depositato il 19.09.2020, il Sig. Parte_1 deduceva che: - aveva rivestito la carica di amministratore del Controparte_1 nel periodo ricompreso tra 25/06/2001 ed il 13/03/2018, data in cui
[...] aveva rassegnato le dimissioni;
- con delibera del 25/06/2001 l'assemblea del resistente aveva accettato di corrispondere in suo favore l'importo di CP_1 lire 150.000,00 (centocinquantamilalire) mensili, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, quale compenso per l'incarico conferitogli;
- di aver, con dichiarazione resa in data
2.11.2018, sottoscritta per accettazione dall'amministratore subentrante del
1
1.05.2013 al 31.12.2017, e di essersi impegnato a fornire i prospetti dei bilanci entro il 20.12.2018; - che, in data 16.01.2019, all'incontro tenutosi presso lo studio del nuovo amministratore, era stato convenuto di recepire la documentazione della vecchia gestione e che la stessa sarebbe stata portata all'attenzione dell'assemblea; - di aver redatto e consegnato i bilanci consuntivi relativi agli anni 2013, 2014, 2015,
2016, 2017, con pedissequi prospetti di ripartizione delle spese, nonché il libro cassa dal 01.01.2018 al 13.03.2018; - di non aver mai ricevuto, negli anni 2013-
2017, dal resistente i compensi spettanti quale amministratore, che alla CP_1 data del 31.12.2017 ammontavano a complessivi euro 4.212,00; - di essere stato costretto, negli anni della propria gestione condominiale, ad anticipare la somma di euro 6.227,79, di cui euro 6.500,55 di disavanzo di cassa al 31/12/2017 ed euro
272,76 quale disavanzo di cassa per il periodo 01/01/2018 al 13/03/2018; - che vani erano risultati i tentativi esperiti in sede stragiudiziale di riscossione da parte di esso ricorrente delle predette somme;
- parimenti vano era risultato il tentativo di mediazione atteso che lo stesso si si era concluso con verbale negativo in ragione dell'assenza del resistente. CP_1
Per questi motivi
parte ricorrente chiedeva: - condannarsi il resistente CP_1 al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 10.712,55, di cui € 4.212,00 per compensi di amministratore ed € 6.500,55 per anticipazioni di cassa, oltre interessi come per legge sino al soddisfo;
- in ragione del principio della soccombenza condannarsi il resistente delle spese di lite da distrarsi in CP_1 favore del procuratore.
Instauratosi il contraddittorio, il resistente si costituiva in data CP_1
02.03.2021 con memoria difensiva con la quale contestava in fatto e in diritto quanto rappresentato da parte ricorrente nel proprio atto.
2 In via preliminare parte resistente eccepiva la prescrizione per i compensi vantati al
4.12.2016 per quanto dettagliatamente indicato nella memoria difensiva;
rappresentava, poi, che l'attività gestionale del dott. era stata caratterizzata Pt_1 da totale disinteresse ed inerzia che di fatto avevano compromesso l'utilizzo delle parti comuni del OMo;
inoltre, deduceva che l'ex amministratore non aveva adempiuti a specifici compiti, dettagliatamente indicati, per cui era necessario accertare le conseguenziali responsabilità.
Per tutto quanto dettagliatamente esposto, il resistente chiedeva: - CP_1 dichiararsi l'intervenuta prescrizione della domanda formulata dal ricorrente;
- dichiararsi la inammissibilità e tardività della domanda formulata dal ricorrente;
- disporsi il mutamento del rito da OM ad IN;
rigettare il ricorso formulato in quanto palesemente pretestuoso, infondato in fatto ed in diritto ed assolutamente temerario;
- accogliersi la spiegata domanda riconvenzionale dichiarando la responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale del Rag. Pt_1 per le sue comprovate e reiterate inadempienze gestionali e contabili e di
[...] conseguenza condannarlo al risarcimento dei danni provocati al CP_1 nella misura di € 10.000,00 o alla somma che l'Ill. mo Sig. Giudice riterrà
[...] equa di giustizia;
- dichiararsi la temerarietà della lite e del giudizio civile promosso e condannare il ricorrente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in favore del resistente da quantificarsi in corso di giudizio;
condannarsi il CP_1 ricorrente, alla corresponsione delle competenze e spese legali del presente giudizi.
Disposto il mutamento del rito da speciale ad ordinario di cognizione, la causa veniva istruita a mezzo CTU al fine di dare risposta al seguente quesito: “ verifichi il CTU se il OMo abbia avuto una contabilità regolare, se vi sono state anticipazioni di somme e se siano stati assolti tutti gli adempimenti fiscali e tributari nel periodo in cui l'amministratore era in carica”.
All'esito del deposito, in data 11.10.2023, della relazione peritale richiesta la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
A seguito di assegnazione del fascicolo alla scrivente, la causa con provvedimento del 7.12.2024 veniva rimessa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*** ****
3 Tanto premesso, questo Giudice ritiene che la domanda del ricorrente volta ad ottenere il pagamento di euro 10.712,55, di cui 4.212,00 per compensi di amministratore e di euro 6.500,55 per anticipazione di cassa debba essere rigettata per quanto di ragione.
Occorre evidenziare che, come affermato dalla S.C., il contratto tipico di amministrazione di condominio è riconducibile ad un rapporto di mandato presumibilmente oneroso (v. Cass. Sez. Un. 29/10/2004 n. 20957) ed il diritto del mandatario al compenso e al rimborso delle anticipazioni e spese sostenute è condizionato alla presentazione al mandante del rendiconto del proprio operato ai sensi dell' art. 1713, che deve specificamente comprendere la specificazione dei dati contabili e del saldo finale (Sez. 2, Sentenza n. 1429 del 08/03/1979; Sez. 3,
Sentenza n. 3596 del 28/04/1990); Ne consegue che il credito per compenso amministratore di condominio non può ritenersi provato, in mancanza di una regolarità contabile che, sebbene non debba redigersi con forme rigorose – analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società- deve, però, essere idonea a rendere intellegibili ai condomini le voce di entrate di uscita, con le relative quote di ripartizione, così da rendere possibile l'approvazione da parte dell'assemblea condominiale del rendiconto consuntivo (in questo senso Cass., 14/02/2017, n.
3892). Con una recente pronuncia la S.C. ha affermato che l'amministratore non ha diritto al compenso se non è stato approvato il rendiconto di gestione, ossia il cosiddetto “bilancio consuntivo” (Cass. n. 17713/2023). Difatti, il compenso per l'attività gestoria è comunque una spesa che necessita di preventiva deliberazione e approvazione quale voce del relativo bilancio, pertanto in mancanza di regolare rendiconto approvato, la domanda dell'amministratore tesa ad ottenere il compenso maturato negli anni in cui ha gestito il condominio va rigettata perché -senza - il credito non è munito del necessario requisito di liquidità ed esigibilità.
Tanto esposto, nel caso di specie, è incontestata la circostanza relativa alla mancata approvazione ad opera dell'assemblea condominiale dei bilanci relativi all'annualità per le quale l'amministratore chiede riconoscersi il compenso ed il rimborso delle spese dedotte come anticipate.
Invero il ricorrente si è limitato a depositare agli atti i bilanci relativi agli anni 2013 al 2018 mai approvati dall'assemblea. Inoltre la CTU effettuata in causa evidenzia la mancanza di regolarità contabile evidenziando quanto segue: “Dalla
4 ricostruzione effettuata sono venuti fuori risultati, desumibili dai prospetti allegati, diversi da quanto indicato nei bilanci agli atti ma, comunque, non molto lontani da essi, sia per quanto riguarda le risultanze di consuntivo che nei saldi cassa/banca al 31/12 di ogni anno” ( cfr. CTU in atti).
Occorre poi evidenziare che come è carente di prova la domanda volta ad ottenere il pagamento del compenso in qualità di amministratore così lo è anche la domanda volta ad ottenere il rimborso delle spese sostenute avanzata dal ricorrente nei confronti del condominio.
È consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui, poiché il credito dell'amministratore per il recupero delle somme anticipate nell'interesse del si fonda, ex art. 1720 c.p.c. sul contratto di mandato con CP_1 rappresentanza che intercorre con i condomini, è l'amministratore che deve offrire la prova degli esborsi effettuati, mentre i OM (e quindi il ) - che CP_1 sono tenuti, quali mandanti a rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, ed a pagargli il compenso oltre al risarcimento dell'eventuale danno – devono dimostrare di tenere indenne l'amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita (Cass. Sez. 2,
26 febbraio 2019, n. 5611; Cass. Sez. 6-2, 17/08/2017, n. 20137; Cass. Sez .2, 30/03
2006, n. 7498). Spetta invece all'assemblea il potere di approvare, col conto consuntivo, gli incassi e le spese condominiali, ma solo una chiara e definitiva indicazione in bilancio dell'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili può costituire idonea prova del debito dei condomini nei confronti del precedente amministratore (arg. da Cass. Sez. 2, 28/05/2012, n. 8498; Cass.
Sez. 2, 14/02/2017, n. 3892).
Nel caso de quo, il ricorrente non ha dato prova di aver sostenuto con fondi propri i disavanzi di cassa, e dunque gli esborsi effettuati, per cui nulla può ritenersi rimborsabile in suo favore.
Da quanto sopra indicato discende dunque l'integrale rigetto della domanda avanzata con il ricorso introduttivo, con assorbimento altresì di ogni valutazione in merito all'eccepita prescrizione dei crediti in questione.
Venendo poi alla domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta dal resistente nei confronti di anche questa è infondata e CP_1 Parte_1 deve essere rigettata.
5 Al riguardo basti rilevare che il resistente non ha né dedotto né fornito CP_1 prova di specifici danni riconducibili agli inadempimenti ed alle omissioni lamentate a carico del ricorrente nello svolgimento del suo mandato. In carenza di allegazione e prova dei danni subiti la domanda di risarcimento degli stessi non può che essere rigettata.
In merito poi alla domanda di condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c., si osserva che l'art. 96, co. 3, c.p.c., presuppone, ai fini dell'accoglimento della domanda, la sussistenza di un duplice presupposto: un elemento oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo quando il sistema di giustizia sia stato avviato o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti, ed un elemento soggettivo, rappresentato, secondo l'opinione maggioritaria, dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio (cfr. Cass. Civ. sez. VI,
09.12.2019 n. 32090). Nel caso di specie, non si rinviene la sussistenza dei presupposti così come illustrati, quindi la domanda va rigettata.
Stante la soccombenza reciproca, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti. Le spese di CTU, per come liquidate con separato decreto, vengono poste nella misura del 50% a carico di ciascuna parte.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Grazia Lamonica, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n.
8274/2020 proposta da nei confronti del Parte_1 CP_1
in persona dell'Amministratore p.t., ogni contraria istanza, eccezione
[...]
e deduzione disattesa, così provvede:
A. Rigetta la domanda avanzata da con l'atto introduttivo;
Parte_1
B. Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dal Controparte_1 con la memoria difensiva;
C. Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c avanzata dal CP_1 nei confronti di
[...] Parte_1
D. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
6 E. Pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico di ciascuna parte nella misura del 50%.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Aversa, 23.06.2025
Il Giudice Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
7