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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/09/2025, n. 8698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8698 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Antonio Tizzano, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 9/9/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 44700/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. TOMMASETTI FEDERICA Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE E
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore,
INTIMATO CONTUMACE
OGGETTO: benefici in favore delle vittime del terrorismo ex L. 206/2004
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 5.12.2024, Parte_1 ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo:
1 - accertarsi e dichiararsi il proprio status di “Vittima del Terrorismo” in base alla L. 206/2004;
- accertarsi l'entità delle lesioni riportate “ora per allora”;
- condannarsi le parti resistenti al pagamento somme a lui dovute “a titolo di speciale elargizione, nella misura massima, oltre rivalutazione di legge” nonché al pagamento dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio “oltre arretrati dal giorno dell'evento (n.d.r. 5.1.2014), oltre rivalutazione e interessi legali come per legge;
- ricalcolarsi l'importo della pensione a lui spettante “sulla base del conteggio più favorevole”;
- ordinarsi all'INPS l'applicazione della defiscalizzazione sul conteggio di cui al punto che precede. Il ricorrente ha esposto quanto segue:
- in data 5.1.2014, egli, in qualità di “2^ Capo Sc.” Della Marina Militare italiana, è stato coinvolto in un attentato in territorio afghano, “distretto di Shindand”, diretto contro la Task Force 45;
- il disimpegno della Task Force è stato reso possibile “grazie ai tiri degli Sniper effettuati dagli elicotteri di supporto”, tra cui quello sul quale egli viaggiava, anch'esso oggetto di fuoco nemico e lancio di granate;
- in conseguenza dello scontro a fuoco, egli ha riportato lesioni;
- per la valorosa attività di impiego in tutte le più importanti e pericolose operazioni condotte dalla sua Unità, in data 20.3.2014, gli è stato tributato un elogio;
- successivamente all'evento, ha iniziato ad avere disturbi fisici e psichici a causa del notevole impatto emotivo dell'episodio per i quali si è sottoposto “periodicamente a cure e colloqui” e ha deciso di non partecipare più ad alcuna missione;
- quindi, ha inoltrato domanda di trasferimento dal reparto
“accettando mansioni non operative presso il COFS a Roma”;
- la Commissione Medica Ospedaliera competente, con verbale modello BL/B - N° RM120003891 del 22.10.2020, lo ha giudicato permanentemente non idoneo al servizio m.m. per l'infermità
“Disturbo da stress post traumatico di grado severo, in trattamento farmacologico e psicoterapico”;
- per le patologie sofferte, egli ha presentato domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio;
- la Commissione Medica Ospedaliera ha valutato le infermità come ascrivibili alla Tabella A, Categoria 6^, sia ai fini dell'equo indennizzo sia ai fini della pensione privilegiata;
2 - quindi, in data 11.11.2021, egli ha presentato alla Direzione Generale della Previdenza militare del Ministero da cui dipende istanza per il riconoscimento dei benefici di cui alla L. 206/2004;
- in data 12.11.2021, la Direzione ha chiesto al Raggruppamento Subacquei ed Incursori “ l'avvio dell'istruttoria; Persona_1
- più volte sono state richieste agli enti competenti notizie circa lo stato di avanzamento degll'istruttoria;
- in data 5.12.2022, lo Stato Maggiore della Marina sollecitava la sua convocazione a visita al Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma;
- altro collega, rimasto coinvolto nel medesimo attentato, è stato già riconosciuto vittima del terrorismo con decreto del maggio 2023. Ciò esposto e considerato che il ricorrente ha riportato una invalidità complessiva pari al 70% ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 del D.P.R. 181/2009, che a lui spetta la speciale elargizione nella misura massima prevista ex art. 3 della L. 466/1980, in quanto l'invalidità riportata ha comportato la cessazione del rapporto d'impiego, che a lui spettano l'assegno vitalizio di cui all'art. 2 della L. 407/1998, come modificato dall'art. 4, comma 238, della L. 350/2003, e lo speciale assegno vitalizio di cui all'art. 5, comma 3, L. 206/2004 con decorrenza dalla data dell'evento lesivo, il 5.1.2014,che al ricorrente va riconosciuto, altresì, il diritto di percepire la pensione privilegiata ordinaria maggiorata di una quota del 7,5% ed esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai sensi degli artt. 2 e 3 della L. 206/2004, parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni prima indicate. Instaurato ritualmente il contraddittorio nei confronti del
[...]
e dell'INPS, solo il si è costituito in giudizio CP_1 CP_1 resistendo alla domanda. Il ha, in particolare, eccepito: CP_1
- l'improcedibilità del ricorso “in ragione della mancata conclusione del procedimento amministrativo”; si sottolinea che “la Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva è in attesa di conoscere le risultanze dell'istruttoria della pratica richiesta al Raggruppamento subacquei ed incursori ' al fine di Persona_1 acquisire il processo verbale della Commissione Medica Ospedaliera, non disgiunto dal parere dell'Alto Comandante”;
- il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice contabile con riferimento ai benefici di natura pensionistica;
- nel merito, l'insussistenza dei presupposti per il conferimento della speciale elargizione nella misura massima a causa della cessazione
3 dal servizio militare in quanto nel verbale “mod. BL/B n. RM120003891 del 22.10.2020… la C.M.O. di Roma ha giudicato il sottufficiale non idoneo al servizio militare, ma idoneo al transito nelle corrispondenti aree del personale civile” e, pertanto, Pt_1 avrebbe potuto svolgere altra attività lavorativa come dipendente civile, implicante mansioni compatibili con il suo stato di salute e con la sua invalidità;
- sempre nel merito, in ipotesi di accoglimento del ricorso, la decorrenza degli assegni vitalizi dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa, il 11.11.2021, e non dal giorno dell'evento, il 5.1.2014. All'udienza del 25.6.2025, è stata dichiarata la contumacia dell'INPS. Quindi, la causa, istruita per via documentale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
***
La controversia verte sulla concessione delle provvidenze in favore delle vittime del terrorismo di cui alla L. 206/2004. 1. Brevemente, è opportuno ricordare che “… le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo all'erogazione della speciale elargizione prevista dalla normativa in materia, essendo la P.A. priva di ogni potestà discrezionale sia con riguardo all'entità della somma da erogare, prefissata dalla legge, sia con riguardo ai presupposti della derogabilità, rispetto ai quali l'Amministrazione svolge un accertamento che, ove dovesse avere carattere non semplicemente ricognitivo, ma valutativo, estraneo al concetto di discrezionalità amministrativa” sicché le relative controversie sono devolute alla giurisdizione dell'A.G.O. (Cass. SS.UU. ord. 26626/2007). Con precipuo riguardo ai benefici in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati di cui all'art. 1, commi da 562 a 565, L. 266/2005, legge finanziaria 2006, si è chiarito – ma lo stesso vale per i benefici di cui qui si discute – che essi hanno
“natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 cod. proc. civ. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale” (così, in Cass. SS.UU. 7761/2017).
2. Ora, l'eccezione di improcedibilità del ricorso va disattesa. La domanda è stata presentata in data 11.11.2021 (all. 4 al fasc. ricorrente) e, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.P.R. 510/1999 (Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), “…, le amministrazioni competenti
4 provvedono entro il termine stabilito dal regolamento di cui agli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241”. Il resistente si è limitato a sostenere che il ricorso è stato CP_1 proposto prima che il procedimento amministrativo fosse concluso senz'alcun riferimento al termine di conclusione del procedimento eventualmente stabilito dalla stessa amministrazione ed è noto che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, L. 241/1990, “Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni”. In difetto di elementi contrari, perciò, il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro il mese di febbraio 2022. Si giustifica allora l'esercizio, a dicembre 2024, dell'azione giudiziaria;
il ricorrente, del resto, ha fatto riferimento a diverse richieste di informazioni sullo stato di avanzamento dell'istruttoria e di accesso al
“fascicolo del carteggio relativo agli adempimenti prescritti dalle linee guida 004/2020” (all.ti 6-10 al proprio fasc.).
3. La domanda di accertamento e declaratoria dello status di “Vittima del Terrorismo” – punto n. 1 delle “CONCLUSIONI” del ricorso –, deve essere accolta. L'Amministrazione convenuta non ha contestato la sussistenza né del requisito oggettivo della riconducibilità dell'evento descritto in ricorso ad
“atti di terrorismo” – art. 1, comma 1, della L. 302/1990 – né del requisito soggettivo in capo alla vittima, l'aver subito cioè una “invalidità permanente” per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato od all'estero di atti di terrorismo, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ai sensi degli artt. 1, comma 1, L. 302/1990 e 1, comma 1, L. 206/2004. Peraltro, in corso di giudizio, precisamente all'udienza del 18.6.2025, parte ricorrente ha chiesto autorizzarsi la produzione del “verbale Modello BL/G – N 0044258 del 12.3.2025 della Commissione Medica ASL Roma 1, completo di plico” (Commissione Medica che si è riunita su richiesta del Comando Raggruppamento Subacquei ed incursori
“ ) da cui emerge che le lesioni sono causalmente riconnesse Persona_1 all'evento; si legge, infatti, nel verbale che il “Disturbo da stress post- traumatico di grado severo in trattamento farmacologico e psicoterapico”, diagnosticato a carico dell'ex militare, è causalmente
“riconducibile anche all'evento di servizio” prima descritto, ovvero allo
5 “scontro a fuoco” nel quale la unità di cui faceva parte è rimasta convolta in Afghanistan in data 5.1.2014. Dunque, possono dirsi acclarati i requisiti oggettivo e soggettivo per il riconoscimento in favore di dello status di vittima del Parte_1 terrorismo.
4. Quanto alla domanda di cui al punto n. 2 delle “CONCLUSIONI”, la Commissione Medica, nel verbale di cui s'è detto, l'ha determinata in una percentuale pari al 50%. All'udienza del 25.6.2025, il procuratore del sig. ha fatto presente Pt_1
“di aver ricevuto in data 23.6.2025 dal Comando Subacquei Aerei Incursori della Marina Militare PEC contenente il verbale Modello BL/G
– n. 0092048 del 29.5.2025, integrativo del precedente, che produce in copia in forma non integrale, da cui risulta una invalidità complessiva determinata in misura del 60%, presumibilmente dovuta alla valorizzazione del danno morale” e ha dichiarato di “concordare con la valutazione della invalidità come effettuata dalla Commissione Medica ASL Roma 1” (verbale prodotto in data 30.6.2025 dal CP_1 convenuto su ordine del G.I.). L'adesione al giudizio medico-legale della Commissione Medica ASL Roma 1 e, dunque, l'implicita rinuncia alla CTU per la valutazione di una invalidità permanente di grado superiore comporta l'accertamento, a carico del sig. , sulla base dei criteri di cui all'art. 3 del d.P.R. Pt_1
181/2009, di una invalidità permanente in conseguenza dell'atto terroristico del 5.1.2014 di grado complessivo pari al 60%.
5. Riguardo ai singoli benefici richiesti ai punti nn. 3 e 4 delle
“CONCLUSIONI”, si osserva quanto segue. Rileva, anzitutto, la speciale elargizione di cui all'art. 3 della L. 466/1980 che così dispone:
“Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, è concessa un'elargizione nella
6 misura di lire 100 milioni”. Il D.L. 337/2003, convertito con modificazioni dalla L. 369/2003, ha disposto che per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui all'art. 3 della legge appena citata sono elevate ad euro 200.000,00. Nel caso in questione, però, non ricorrono i presupposti di legge sia perché l'invalidità permanente riconosciuta in via amministrativa ed espressamente accettata dal ricorrente (all'udienza del 25.6.2025) non raggiunge la soglia minima prevista, l'80% della capacità lavorativa, sia perché il rapporto d'impiego è cessato per volontà del dipendente;
risulta, infatti, in base al giudizio medico-legale espresso in data 22.10.2020 dalla C.M.O. Marina Militare riunitasi per eseguire gli accertamenti sanitari finalizzati a “DIPENDENZA CAUSA SERVIZIO e EQUO INDENNIZZO”, che il sig. sia stato valutato come Pt_1
“PERMANENTEMENTE NON IDONEO AL SERVIZIO M.M.” ma nel contempo “SI IDONEO ALLA RISERVA - SI IDONEO AL TRANSITO NELLE CORRISPONDENTI AREE FUNZIONALI DEL PERSONALE CIVILE DELL'AMMINISTRAZIONE DIFESA (L. 266/99).” (vd. il
“VERBALE MODELLO BL/B - N° RM120003891” del 22.10.2020 in all. 2 al fasc. ). Pt_1
Il convenuto richiama in proposito un'ordinanza della Corte CP_1
Suprema di Cassazione, ordinanza n. 844/2023 (all. 7 al relativo fasc.), nella quale si legge:
“l'art. 3 della legge n. 466 del 1980 prevede due condizioni alternative cui è subordinata la concessione della speciale elargizione nella misura massima richiesta dal ricorrente e precisamente, da una parte, il riconoscimento di una invalidità permanente non inferiore all'80% ovvero il riconoscimento di una invalidità che comporti la cessazione del rapporto d'impiego. Nella specie, la Corte d'appello ha accertato che il ricorrente non versava in alcuna di tali situazioni, in quanto, per un verso, l'invalidità riconosciuta era pari al 30% e, per altro verso, pur essendo stato dichiarato non più idoneo al servizio militare, tuttavia era stato riconosciuto idoneo all'impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale del , senza alcun pregiudizio per la Controparte_1 sua collocazione in attività lavorative e senza, quindi, alcuna apprezzabile limitazione giuridica ed economica di proseguire nella sua carriera: il beneficio, infatti, è chiaramente collegato a uno stato di inoccupazione del dipendente, in quanto completamente privo della capacità lavorativa e reddituale, circostanza che nella specie, è stata esclusa dai giudici del merito”.
7 Anche nella fattispecie in esame va escluso ogni profilo di pregiudizio per il il quale, come si è visto, era stato riconosciuto idoneo Pt_1 all'impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del
. Controparte_1
In merito all'assegno vitalizio, è concesso, fra gli altri, “A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata…, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni…” (art. 2, comma 1, della L. 407/1998, come modificato dall'art. 4, comma 238, della L. 350/2003). L'assegno decorre dalla data di entrata in vigore della legge (11.12.1998), come previsto dall'art. 14, comma 3, del d.P.R. 510/1999. È, inoltre, previsto dall'art. 5, comma 3, L. 206/2004, sui medesimi presupposti, e a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge (26.8.2004), uno “speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni…”. Si tratta di misure da riconoscersi senz'altro al sig. . Pt_1
Quanto, però, alla loro decorrenza, rileva l'art. 14, comma 2, del d.P.R. 510/1999 secondo cui “L'assegno vitalizio ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda”. Dunque, la decorrenza degli assegni de quibus va fissata al 1.12.2021. 6. Circa il ricalcolo della pensione – punto n. 6 delle “CONCLUSIONI” –, va accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal . CP_1
La pensione privilegiata (o di privilegio) è stata introdotta nell'ordinamento giuridico dall'art. 2 del R.D. 70/1895 (T.U. delle leggi sulle pensioni civili e militari) ed è attualmente disciplinata dagli artt. 64 e sgg. del d.P.R. n. 1092/1973 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato). Essa spetta al dipendente pubblico che diventi “inabile” al servizio cioè inidoneo al servizio in modo assoluto e permanente per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio;
si chiama “privilegiata” perché
8 prescinde dall'età del dipendente e dall'anzianità contributiva da questi maturata (sulla natura retributiva del trattamento avente carattere
“integrativo” della pensione ordinaria “normale”, vd. Corte dei Conti, Sez. IV Pens. Mil., 68224/1986). Al personale militare l'art. 1884 del D.Lgs. 66/2020 (Codice dell'ordinamento militare) estende le disposizioni stabilite per i dipendenti dello Stato, in quanto compatibili con le norme del codice. Viene in rilievo perciò la categoria dei trattamenti pensionistici riconoscibili in ragione dei servizi prestati e delle invalidità ad essi ricollegabili sicché deve essere correttamente applicato l'art. 13 R.D. n. 1214/1934 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti). Le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti appartengono ratione materiae alla giurisdizione della Corte dei Conti. Giova premettere che in tale giurisdizione rientrano, tra l'altro, le controversie aventi ad oggetto le pensioni a carico dello Stato e delle Regioni, quelle inerenti alle pensioni degli iscritti alle diverse Casse ed Istituti di previdenza confluiti nell' ed ora nell'I.N.P.S. ed CP_3 ogni altra controversia avente ad oggetto rapporti pensionistici nei quali lo Stato concorra con altri enti. L'art. 13 R.D. 1214/1934 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti) così statuisce:
“La Corte in conformità delle leggi e dei regolamenti:
… Giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge e sulle istanze tendenti a conseguire la sentenza che tiene luogo del decreto di collocamento a riposo, ai termini dell'art. 174 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70
…”. Pertanto, non è revocabile in dubbio l'appartenenza della giurisdizione, nell'ipotesi di specie, alla Corte dei Conti in quanto la questione investe direttamente il trattamento pensionistico a carico dello Stato e non il rapporto di servizio del dipendente. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, L. 69/2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), si indica, quale giudice nazionale munito di giurisdizione, la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale territorialmente competente.
***
9 Per i motivi esposti, il ricorso va accolto in parte, anzitutto con l'accertamento e la declaratoria in favore di dello status di Parte_1 vittima del terrorismo e dell'entità dell'invalidità permanente complessiva riportata in conseguenza dell'atto terroristico del 5.1.2014 in misura del 60% e la condanna del resistente alla corresponsione, in suo CP_1 favore, dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio di cui, rispettivamente, all'art. 2, comma 1, della L. 407/1998, come modificato dall'art. 4, comma 238, della L. 350/2003, ed all'art. 5, comma 3, L. 206/2004, a decorrere dal 1.12.2021 ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.P.R. 510/1999, oltre accessori come per legge. In riferimento al ricalcolo della pensione privilegiata, visto l'art. 37 c.p.c., va dichiarato il difetto di giurisdizione di questo giudice e indicato, quale giudice nazionale munito di giurisdizione, la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale territorialmente competente. L'esito del giudizio giustifica la compensazione parziale delle spese di lite, liquidate in complessivi € 4.200,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, in misura di 2/3, pari ad € 2.800,00, con distrazione, a carico del
[...]
, restando il residuo terzo compensato. Il è tenuto, CP_1 CP_1 altresì, al rimborso, in favore di dell'importo di € 43,00 a Parte_1 titolo di anticipazioni non imponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
- accerta e dichiara, in favore di lo status di vittima Parte_1 del terrorismo e l'entità dell'invalidità permanente complessiva riportata in conseguenza dell'atto terroristico del 5.1.2014 in misura del 60%;
- quindi, condanna il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, alla corresponsione, in favore di
[...]
dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio di Pt_1 cui, rispettivamente, all'art. 2, comma 1, della L. 407/1998, come modificato dall'art. 4, comma 238, della L. 350/2003, ed all'art. 5, comma 3, L. 206/2004, a decorrere dal 1.12.2021 ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.P.R. 510/1999, oltre accessori come per legge;
- con riferimento al ricalcolo della pensione privilegiata, visto l'art. 37 c.p.c., dichiara il proprio difetto di giurisdizione nella presente causa ed indica, quale giudice nazionale munito di giurisdizione, la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale territorialmente competente;
10 - condanna, infine, il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di
[...]
delle spese di lite, liquidate in complessivi € 4.200,00, Pt_1 oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, in misura di 2/3, pari ad € 2.800,00, con distrazione, nonché al rimborso, in suo favore, dell'importo di € 43,00 a titolo di anticipazioni non imponibili.
Così deciso in Roma il 9/9/2025
IL GIUDICE
Antonio Tizzano
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