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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1494/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 5.02.2025 da
1) TE
Nato a Milano il 23.11.1976
Cittadino Italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Gianna Vignati presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina Italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Gianna Vignati presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario pagina 1 di 6 in Rho, l'8.09.2007
(anno 2007 atto n. 91 reg. Atti di Matrimonio parte II serie A)
In comunione legale.
con i seguenti figli:
, nato a [...], il [...], cittadino italiano Persona_1
, nata a [...] il [...], cittadina italiana Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 5.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale rimarrà assegnata alla OR con tutti i beni e gli arredi che vi si trovano Pt_2 ad eccezione del tavolo, delle sedie e del divano dell na, che rimangono assegnati al marito.
3) I coniugi convengono che il marito potrà continuare a vivere nella taverna sino a quando la casa comune verrà liberata dai conduttori.
4) I figli minori vengono affidati ad entrambi i genitori con collocamento presso la casa materna. Il padre potrà tenerli con sé nelle giornate di lunedì e giovedì ed a fine settimana alterni dal sabato mattina sino alla domenica sera, oltre al venerdì quando il week end è di competenza della madre. I genitori sin d'ora convengono che quando il padre si trasferirà nella nuova abitazione e Per_1 Per_2 rimarranno una settimana con un genitore ed una con l'altro. Nei periodi di rispettiva competenza, i genitori avranno esercizio separato della potestà sui minori limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, fermo restando l'impegno a comunicare attività particolari o gite che dovessero comportare allontanamento dalla residenza.
e trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, le giornate di Natale e S. Stefano e Per_1 Per_2 u ngelo. Durante le vacanze estive, i minori trascorreranno 15 giorni, anche non consecutivi con ciascun genitore. I genitori dovranno concordare la ripartizione del periodo di vacanza entro il 30 Marzo di ogni anno. Restano salvi diversi accordi direttamente raggiunti dai genitori.
5) I genitori si impegnano sin d'ora a prestarsi la massima collaborazione per far fronte ad eventuali imprevisti, lavorativi e non, che dovessero impedire all'uno o all'altro di tenere i figli (es. lavoro notturno della madre).
6) Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento dei figli nei periodi di rispettiva competenza. L'assegno unico spetterà alla madre.
7) Le spese straordinarie verranno suddivise al 50% tra i genitori come da Protocollo del Tribunale di Milano e così:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo
pagina 2 di 6 scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
8) I coniugi convengono che usufruiranno delle detrazioni e deduzioni per oneri di famiglia e per spese mediche, scolastiche e straordinarie dei figli al 50%, salvo quelle sostenute integralmente da un solo genitore per mancanza di consenso dell'altro. Pertanto sin d'ora convengono di dividere tra loro gli originali delle ricevute/fatture delle spese sostenute al 50% entro la fine del mese di Gennaio di ogni anno.
9) Il IG continuerà a versare sui fondi n.50009137124 e n. TE Parte_3 5001080356 i la somma di € 50,00 mensili al compimento della maggiore età.
10) I genitori prestano sin d'ora il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé come pure per i figli
11) L'autovettura Volkswagen Passat targata EX 656 DB la moto Guzzi targata EL 990 85 intestate al IG rimarranno definitivamente allo stesso assegnate e la vettura TE Toyota Aygo targata T intestata alla OR rimarrà definitivamente alla stessa Pt_2 assegnata. La OR si impegna al pagamento del amento contratto per l'acquisto ed a Pt_2 tenere sollevato ed ind IG da ogni eventuale pretesa della finanziaria. TE
12) Ciascun coniuge rimarrà nella sclusiva disponibilità del conto corrente e dei buoni fruttiferi a sé intestati, mentre il conto cointestato verrà chiuso ed il saldo verrà diviso al 50%. La polizza Alleanza Vita rimarrà al IG . TE
13) I coniugi convengono che i due da intestati al IG , Parte_3 Per_3 TE rimarranno a disposizione dei figli e che i re enti mi intestati al marit i da “Poste Multi Scelta Premio Unico”, “Poste Progetto Dinamico New Linea” e “Postefuturo per te Premio Unico” verranno divisi al 50% tra i coniugi. Gli stessi sin d'ora si impegnano a recarsi insieme presso Banco Posta per dar corso alla divisione concordata.
14) A definizione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi ed a scioglimento della comunione legale, la OR si impegna sin d'ora a cedere al IG che sin d'ora si Parte_2 TE impegn propria quota dell'immobile sito in Rho i gli stessi sono comproprietari in comunione indivisa per quote uguali, per acquisto fattone con atto notaio dr. in data 13 Febbraio 2006 Rep. n. 23554 Racc. n. 4892, trascritto all'Ufficio Persona_4 itorio di Milano Circoscrizione di Milano 2 il 23.02.2006 al n. 455 Reg. gen. 27051 Reg. part. 13481 (doc. 24). Descrizione dell'immobile tratta dal titolo di proprietà:
- appartamento al piano secondo, scala B, composto da due locali, cucina, servizio, ripostiglio e balcone, con annessa cantina al piano interrato;
il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Rho al foglio 12, mappale 1013 sub. 30 p.
2-S1, categoria A2 classe 4 vani 4,5 sup. cat. mq. 79 rendita catastale € 662,36;
- autorimessa posta al piano sotterraneo sottostante al giardino comune, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Rho al foglio 12 mappale 1013 sub 77 p.S1, categoria C/6 classe 5 consistenza mq 20 sup.cat. mq. 22 rendita catastale € 90,90. Salvo errori e come meglio in fatto. pagina 3 di 6 Agli enti immobiliari in oggetto segue e compete una proporzionale quota di comproprietà sui luoghi comuni pari a millesimi 19,071 quanto all'appartamento ed accessori ed a millesimi 0,399 quanto all'autorimessa. L'immobile verrà trasferito libero da iscrizioni, trascrizioni pregiudizievoli, privilegi, oneri di qualsiasi tipo ed in regola con le norme urbanistiche, edilizie ed amministrative. Il prezzo della cessione viene concordemente determinato in € 70.000,00 sulla base della valutazione fatta eseguire congiuntamente dai coniugi a Prima CA (doc. 25). In considerazione degli esborsi sostenuti dal IG per la ristruturazione della casa TE coniugale di proprietà della moglie, ammontanti ad € he la OR riconosce, la Pt_2 cessione verrà effettuata al prezzo concordemente determinato d 45.000,00.= (quarantacinqumilaeuro/00) che verrà corrisposto alla stipula dell'atto notarile. Le parti sin d'ora, rinunciano all'ipoteca legale.
15) Detto trasferimento verrà effettuato, invocando l'art. 19 L. 74/1987 ed in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, entro tre mesi dal deposito della sentenza, avanti il notaio che verrà designato dal IG . Le spese della cessione rimarranno a carico del IG TE
. TE ori e dichiarano di essere economicamente TE Parte_2 autosufficienti e o da mantenimento o alimenti. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e TE Pt_2
che hanno contratto matrimonio concordatario in Rho l'8.09.2007.
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza pagina 4 di 6 5) Nulla sulle spese.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rho perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
Così deciso in Milano, il 12.3.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 5.02.2025 da
1) TE
Nato a Milano il 23.11.1976
Cittadino Italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Gianna Vignati presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina Italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Gianna Vignati presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario pagina 1 di 6 in Rho, l'8.09.2007
(anno 2007 atto n. 91 reg. Atti di Matrimonio parte II serie A)
In comunione legale.
con i seguenti figli:
, nato a [...], il [...], cittadino italiano Persona_1
, nata a [...] il [...], cittadina italiana Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 5.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale rimarrà assegnata alla OR con tutti i beni e gli arredi che vi si trovano Pt_2 ad eccezione del tavolo, delle sedie e del divano dell na, che rimangono assegnati al marito.
3) I coniugi convengono che il marito potrà continuare a vivere nella taverna sino a quando la casa comune verrà liberata dai conduttori.
4) I figli minori vengono affidati ad entrambi i genitori con collocamento presso la casa materna. Il padre potrà tenerli con sé nelle giornate di lunedì e giovedì ed a fine settimana alterni dal sabato mattina sino alla domenica sera, oltre al venerdì quando il week end è di competenza della madre. I genitori sin d'ora convengono che quando il padre si trasferirà nella nuova abitazione e Per_1 Per_2 rimarranno una settimana con un genitore ed una con l'altro. Nei periodi di rispettiva competenza, i genitori avranno esercizio separato della potestà sui minori limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, fermo restando l'impegno a comunicare attività particolari o gite che dovessero comportare allontanamento dalla residenza.
e trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, le giornate di Natale e S. Stefano e Per_1 Per_2 u ngelo. Durante le vacanze estive, i minori trascorreranno 15 giorni, anche non consecutivi con ciascun genitore. I genitori dovranno concordare la ripartizione del periodo di vacanza entro il 30 Marzo di ogni anno. Restano salvi diversi accordi direttamente raggiunti dai genitori.
5) I genitori si impegnano sin d'ora a prestarsi la massima collaborazione per far fronte ad eventuali imprevisti, lavorativi e non, che dovessero impedire all'uno o all'altro di tenere i figli (es. lavoro notturno della madre).
6) Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento dei figli nei periodi di rispettiva competenza. L'assegno unico spetterà alla madre.
7) Le spese straordinarie verranno suddivise al 50% tra i genitori come da Protocollo del Tribunale di Milano e così:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo
pagina 2 di 6 scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
8) I coniugi convengono che usufruiranno delle detrazioni e deduzioni per oneri di famiglia e per spese mediche, scolastiche e straordinarie dei figli al 50%, salvo quelle sostenute integralmente da un solo genitore per mancanza di consenso dell'altro. Pertanto sin d'ora convengono di dividere tra loro gli originali delle ricevute/fatture delle spese sostenute al 50% entro la fine del mese di Gennaio di ogni anno.
9) Il IG continuerà a versare sui fondi n.50009137124 e n. TE Parte_3 5001080356 i la somma di € 50,00 mensili al compimento della maggiore età.
10) I genitori prestano sin d'ora il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé come pure per i figli
11) L'autovettura Volkswagen Passat targata EX 656 DB la moto Guzzi targata EL 990 85 intestate al IG rimarranno definitivamente allo stesso assegnate e la vettura TE Toyota Aygo targata T intestata alla OR rimarrà definitivamente alla stessa Pt_2 assegnata. La OR si impegna al pagamento del amento contratto per l'acquisto ed a Pt_2 tenere sollevato ed ind IG da ogni eventuale pretesa della finanziaria. TE
12) Ciascun coniuge rimarrà nella sclusiva disponibilità del conto corrente e dei buoni fruttiferi a sé intestati, mentre il conto cointestato verrà chiuso ed il saldo verrà diviso al 50%. La polizza Alleanza Vita rimarrà al IG . TE
13) I coniugi convengono che i due da intestati al IG , Parte_3 Per_3 TE rimarranno a disposizione dei figli e che i re enti mi intestati al marit i da “Poste Multi Scelta Premio Unico”, “Poste Progetto Dinamico New Linea” e “Postefuturo per te Premio Unico” verranno divisi al 50% tra i coniugi. Gli stessi sin d'ora si impegnano a recarsi insieme presso Banco Posta per dar corso alla divisione concordata.
14) A definizione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi ed a scioglimento della comunione legale, la OR si impegna sin d'ora a cedere al IG che sin d'ora si Parte_2 TE impegn propria quota dell'immobile sito in Rho i gli stessi sono comproprietari in comunione indivisa per quote uguali, per acquisto fattone con atto notaio dr. in data 13 Febbraio 2006 Rep. n. 23554 Racc. n. 4892, trascritto all'Ufficio Persona_4 itorio di Milano Circoscrizione di Milano 2 il 23.02.2006 al n. 455 Reg. gen. 27051 Reg. part. 13481 (doc. 24). Descrizione dell'immobile tratta dal titolo di proprietà:
- appartamento al piano secondo, scala B, composto da due locali, cucina, servizio, ripostiglio e balcone, con annessa cantina al piano interrato;
il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Rho al foglio 12, mappale 1013 sub. 30 p.
2-S1, categoria A2 classe 4 vani 4,5 sup. cat. mq. 79 rendita catastale € 662,36;
- autorimessa posta al piano sotterraneo sottostante al giardino comune, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Rho al foglio 12 mappale 1013 sub 77 p.S1, categoria C/6 classe 5 consistenza mq 20 sup.cat. mq. 22 rendita catastale € 90,90. Salvo errori e come meglio in fatto. pagina 3 di 6 Agli enti immobiliari in oggetto segue e compete una proporzionale quota di comproprietà sui luoghi comuni pari a millesimi 19,071 quanto all'appartamento ed accessori ed a millesimi 0,399 quanto all'autorimessa. L'immobile verrà trasferito libero da iscrizioni, trascrizioni pregiudizievoli, privilegi, oneri di qualsiasi tipo ed in regola con le norme urbanistiche, edilizie ed amministrative. Il prezzo della cessione viene concordemente determinato in € 70.000,00 sulla base della valutazione fatta eseguire congiuntamente dai coniugi a Prima CA (doc. 25). In considerazione degli esborsi sostenuti dal IG per la ristruturazione della casa TE coniugale di proprietà della moglie, ammontanti ad € he la OR riconosce, la Pt_2 cessione verrà effettuata al prezzo concordemente determinato d 45.000,00.= (quarantacinqumilaeuro/00) che verrà corrisposto alla stipula dell'atto notarile. Le parti sin d'ora, rinunciano all'ipoteca legale.
15) Detto trasferimento verrà effettuato, invocando l'art. 19 L. 74/1987 ed in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, entro tre mesi dal deposito della sentenza, avanti il notaio che verrà designato dal IG . Le spese della cessione rimarranno a carico del IG TE
. TE ori e dichiarano di essere economicamente TE Parte_2 autosufficienti e o da mantenimento o alimenti. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e TE Pt_2
che hanno contratto matrimonio concordatario in Rho l'8.09.2007.
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza pagina 4 di 6 5) Nulla sulle spese.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rho perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
Così deciso in Milano, il 12.3.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6