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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 01/04/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 263/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 263/2024 avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di pace promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , con Controparte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. PICCI PAOLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , con il patrocinio dell'AVVOCATURA Controparte_2 P.IVA_1
DISTRETTUALE DELLO STATO CATANIA, presso il cui ufficio è domiciliata ex lege.
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza dell'1 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione pagina 1 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/01/2024 proponeva appello avverso la sentenza n. Controparte_1
232/2023 emessa dal Giudice di Pace di in data 29/06/2023 che aveva rigettato l'opposizione CP_2 avverso il verbale n. PTR2171002191 elevato in data 16.02.2023 dagli agenti della Polizia stradale di per la violazione dell'art. 142, comma 9, C.d.S. in quanto percorreva, alla guida del proprio CP_2 veicolo, la SP 25, con direzione di marcia Marina di Ragusa, alla velocità di Km/h 116, superando di
46 Km/h la velocità massima consentita nel suddetto tratto di strada. Il Giudice di pace di con la sentenza impugnata rigettava l'opposizione proposta da CP_2 CP_1
in quanto l'autovelox utilizzato dalla Polizia stradale (denominato “Telelaser Trucam”),
[...] anche se non omologato, era stato approvato. Il Giudice di pace a sostegno della propria decisione ha richiamato un orientamento giurisprudenziale di merito (in particolare Tribunale di Grosseto, sentenza n. 402/2022 del 13/08/2022) secondo cui le procedure di approvazione ed omologazione devono essere ritenute equivalenti e, in ogni caso, è onere dell'opponente indicare e provare le ragioni per cui un autovelox solo approvato non sarebbe affidabile, onere probatorio che il , secondo il Giudice CP_1 di pace, non aveva rispettato. Il censurava la suddetta sentenza per violazione dell'art. 142, comma 6, del c.d.s. in quanto CP_1 le procedure di approvazione ed omologazione non sono equivalenti;
per violazione dell'art. 2712 c.c. in quanto non era suo onere disconoscere le risultanze fotografiche della rilevazione;
per violazione dell'art. 97 Cost. in quanto la segnaletica indicante la presenza dell'autovelox era posta all'uscita da una stazione di servizio e le automobili che uscivano dalla medesima stazione ne impedivano la visione da parte degli autisti che percorrevano la SP 25.
Chiedeva pertanto al Tribunale di riformare la sentenza n. 232/2023 emessa dal Giudice di pace di Ragusa il 29/06/2023 e, per l'effetto, di annullare il verbale n. PTR2171002191, prot. RGPS01, del 16/02/2023, con vittoria di spese e compensi da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta la deducendo: Controparte_2 l'equivalenza delle procedure di approvazione ed omologazione;
la presenza in sito del personale della polizia che attestava l'avvenuto superamento dei limiti di velocità rilevato dall'apparecchiatura solamente approvata;
l'adeguatezza della distanza tra il segnale indicante la presenza dell'autovelox e l'apparecchio stesso, giacché di poco inferiore ad un chilometro. Chiedeva pertanto al Tribunale di rigettare l'appello avverso l'impugnata sentenza, con vittoria di spese e compensi. L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto. Invero, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse” (Cass. n. 10505/2024). Come precisa in motivazione la Suprema Corte, “L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla
pagina 2 di 4 P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021). Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024). Naturalmente non possono avere un'influenza sul piano interpretativo – a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie – le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo. Alla stregua di queste ultime l'art. 142, comma 6, c.d.s. andrebbe “letto in connessione con l'art. 45, comma 6, dello stesso c.d.s., ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione”. Senonché, è evidente che il citato art. 45, comma 6, c.d.s. – per quanto già posto in risalto in precedenza – non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox)” (Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 2024). Secondo la giurisprudenza di legittimità, dunque, la sola approvazione, senza omologazione, non è sufficiente a far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox. Orbene, nel caso che ci occupa il telelaser con cui è stata accertata la violazione al c.d.s. era stato solamente approvato e non anche omologato, come ammesso dall'amministrazione appellata e come peraltro dimostrano le foto agli atti da cui emerge che l'apparecchio in questione era stato solamente oggetto di approvazione ministeriale n. 3248 del 13/06/2011. La circostanza che sul luogo ove è avvenuto l'accertamento della violazione fossero presenti gli agenti accertatori non sana la mancanza di omologazione, essendo prescritto, in via generale, ai fini della legittimità dell'accertamento che gli strumenti di rilevamento elettronico della velocità siano sottoposti a preventiva omologazione. L'impugnato verbale è dunque illegittimo in quanto l'accertamento della violazione al c.d.s. è avvenuto con un mezzo di rilevamento elettronico non previamente sottoposto a procedura di omologazione, le cui rilevazioni, quindi, non sono idonee a costituire fonti di prova ai fini del riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità. L'accoglimento del primo motivo di appello ha portata assorbente e rende pertanto superfluo l'esame degli altri motivi dell'impugnazione. Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, il verbale n. PTR2171002191 deve essere annullato.
pagina 3 di 4 In considerazione della sopravvenienza in corso di causa della pronuncia della Suprema Corte chiarificatrice rispetto alla questione dirimente della controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle indicate nell'art. 92 comma 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 263/2024: in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n. 232/2023 emessa dal Giudice di Pace di in data 29/06/2023, annulla il verbale n. PTR2171002191 del 16/02/2023; CP_2 compensa integralmente le spese tra le parti. Ragusa, 01/04/2025.
Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 263/2024 avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di pace promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , con Controparte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. PICCI PAOLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , con il patrocinio dell'AVVOCATURA Controparte_2 P.IVA_1
DISTRETTUALE DELLO STATO CATANIA, presso il cui ufficio è domiciliata ex lege.
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza dell'1 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione pagina 1 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/01/2024 proponeva appello avverso la sentenza n. Controparte_1
232/2023 emessa dal Giudice di Pace di in data 29/06/2023 che aveva rigettato l'opposizione CP_2 avverso il verbale n. PTR2171002191 elevato in data 16.02.2023 dagli agenti della Polizia stradale di per la violazione dell'art. 142, comma 9, C.d.S. in quanto percorreva, alla guida del proprio CP_2 veicolo, la SP 25, con direzione di marcia Marina di Ragusa, alla velocità di Km/h 116, superando di
46 Km/h la velocità massima consentita nel suddetto tratto di strada. Il Giudice di pace di con la sentenza impugnata rigettava l'opposizione proposta da CP_2 CP_1
in quanto l'autovelox utilizzato dalla Polizia stradale (denominato “Telelaser Trucam”),
[...] anche se non omologato, era stato approvato. Il Giudice di pace a sostegno della propria decisione ha richiamato un orientamento giurisprudenziale di merito (in particolare Tribunale di Grosseto, sentenza n. 402/2022 del 13/08/2022) secondo cui le procedure di approvazione ed omologazione devono essere ritenute equivalenti e, in ogni caso, è onere dell'opponente indicare e provare le ragioni per cui un autovelox solo approvato non sarebbe affidabile, onere probatorio che il , secondo il Giudice CP_1 di pace, non aveva rispettato. Il censurava la suddetta sentenza per violazione dell'art. 142, comma 6, del c.d.s. in quanto CP_1 le procedure di approvazione ed omologazione non sono equivalenti;
per violazione dell'art. 2712 c.c. in quanto non era suo onere disconoscere le risultanze fotografiche della rilevazione;
per violazione dell'art. 97 Cost. in quanto la segnaletica indicante la presenza dell'autovelox era posta all'uscita da una stazione di servizio e le automobili che uscivano dalla medesima stazione ne impedivano la visione da parte degli autisti che percorrevano la SP 25.
Chiedeva pertanto al Tribunale di riformare la sentenza n. 232/2023 emessa dal Giudice di pace di Ragusa il 29/06/2023 e, per l'effetto, di annullare il verbale n. PTR2171002191, prot. RGPS01, del 16/02/2023, con vittoria di spese e compensi da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta la deducendo: Controparte_2 l'equivalenza delle procedure di approvazione ed omologazione;
la presenza in sito del personale della polizia che attestava l'avvenuto superamento dei limiti di velocità rilevato dall'apparecchiatura solamente approvata;
l'adeguatezza della distanza tra il segnale indicante la presenza dell'autovelox e l'apparecchio stesso, giacché di poco inferiore ad un chilometro. Chiedeva pertanto al Tribunale di rigettare l'appello avverso l'impugnata sentenza, con vittoria di spese e compensi. L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto. Invero, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse” (Cass. n. 10505/2024). Come precisa in motivazione la Suprema Corte, “L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla
pagina 2 di 4 P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021). Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024). Naturalmente non possono avere un'influenza sul piano interpretativo – a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie – le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo. Alla stregua di queste ultime l'art. 142, comma 6, c.d.s. andrebbe “letto in connessione con l'art. 45, comma 6, dello stesso c.d.s., ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione”. Senonché, è evidente che il citato art. 45, comma 6, c.d.s. – per quanto già posto in risalto in precedenza – non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox)” (Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 2024). Secondo la giurisprudenza di legittimità, dunque, la sola approvazione, senza omologazione, non è sufficiente a far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox. Orbene, nel caso che ci occupa il telelaser con cui è stata accertata la violazione al c.d.s. era stato solamente approvato e non anche omologato, come ammesso dall'amministrazione appellata e come peraltro dimostrano le foto agli atti da cui emerge che l'apparecchio in questione era stato solamente oggetto di approvazione ministeriale n. 3248 del 13/06/2011. La circostanza che sul luogo ove è avvenuto l'accertamento della violazione fossero presenti gli agenti accertatori non sana la mancanza di omologazione, essendo prescritto, in via generale, ai fini della legittimità dell'accertamento che gli strumenti di rilevamento elettronico della velocità siano sottoposti a preventiva omologazione. L'impugnato verbale è dunque illegittimo in quanto l'accertamento della violazione al c.d.s. è avvenuto con un mezzo di rilevamento elettronico non previamente sottoposto a procedura di omologazione, le cui rilevazioni, quindi, non sono idonee a costituire fonti di prova ai fini del riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità. L'accoglimento del primo motivo di appello ha portata assorbente e rende pertanto superfluo l'esame degli altri motivi dell'impugnazione. Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, il verbale n. PTR2171002191 deve essere annullato.
pagina 3 di 4 In considerazione della sopravvenienza in corso di causa della pronuncia della Suprema Corte chiarificatrice rispetto alla questione dirimente della controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle indicate nell'art. 92 comma 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 263/2024: in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n. 232/2023 emessa dal Giudice di Pace di in data 29/06/2023, annulla il verbale n. PTR2171002191 del 16/02/2023; CP_2 compensa integralmente le spese tra le parti. Ragusa, 01/04/2025.
Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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