CA
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/09/2025, n. 3107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3107 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Stefania Basso Consigliere rel. dott. Anna Rita Motti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
19/09/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 211 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, Pt_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Erminio Capasso e Mauro Elberti e presso questi elettivamente domiciliato presso la sede in Via A. De Gasperi n° Pt_1
55 Napoli
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliato in Ercolano alla Via Controparte_1
Trentola II 16b, presso lo studio dell'Avv. Rosa Veneruso che lo rappresenta e difende
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 26.01.2024, l' ha Pt_1
proposto appello avverso la sentenza del giudice del lavoro di Napoli n. 7147/23 pubblicata in data 28.11.2023 con la quale il giudice così statuiva: “Dichiara il diritto del ricorrente di conseguire la liquidazione della indennità di malattia per il periodo dal 10/02/2022 fino al 10/03/2023 e condannare l' al pagamento Pt_1 in suo favore dell'importo di € 2144,66 oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, Pt_1 liquidate in € 1.508,80 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA con attribuzione al procuratore anticipatario”.
L'appellante censura la decisione evidenziando l'inidoneità dei documenti trasmessi dal lavoratore a certificare lo stato di malattia;
rimarcando che “I certificati medici sono stati trasmessi in formato cartaceo e non in formato telematico” (posto che “A far tempo dal 3 aprile 2010, entrata in vigore del D.M. del 26.2.2010, i medici dipendenti del o in regime di convenzione sono CP_2 tenuti a trasmettere all' in via telematica il certificato di malattia del Pt_1 lavoratore, rilasciandone copia cartacea all'interessato”); ribadendo la necessità di una valida domanda amministrativa ai fini della proponibilità della domanda in sede giudiziaria;
sottolineando, in via gradata, la erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato l'Istituto al pagamento delle spese processuali senza tener conto del comportamento – in sede amministrativa – del ricorrente. Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata con rigetto della domanda di Controparte_1
Quest'ultimo si è costituito concludendo per il rigetto del gravame di cui ha eccepito l'infondatezza.
All'udienza odierna, su richiesta dei procuratori delle parti, la causa è stata decisa con separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Le prime tre censure – che possono essere congiuntamente affrontate – appaiono destituite di fondamento.
Invero, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cassazione civile sez. lav. n.17159/2024, citata anche da parte appellata), la decisione del giudice di primo grado è assolutamente corretta.
La Suprema Corte, infatti, ha rimarcato come le eventuali irregolarità della procedura amministrativa non possono in alcun modo incidere sul fondamento del diritto vantato dalla parte.
In particolare, è stato evidenziato quanto segue.
“Nell'interpretazione dell'art. 20, comma 3, del d.l. n. 78 del 2009, questa Corte ha chiarito che "l' non può introdurre nuove cause di improponibilità Pt_1
della domanda derivanti dal mancato, inesatto, incompleto rispetto della modulistica all'uopo predisposta dall'ente previdenziale" e ha escluso che "il certificato medico "negativo" - con segno di spunta sull'inesistenza delle condizioni per il diritto all'indennità di accompagnamento - rilasciato su modulo predisposto dall possa condizionare la stessa domanda amministrativa e Pt_1
renderla equiparabile alla mancata presentazione della stessa, con conseguente improponibilità della domanda giudiziaria per difetto del presupposto processuale costituito dall'atto d'impulso del procedimento amministrativo diretto all'accertamento delle condizioni sanitarie per il sorgere del beneficio richiesto"
(fra le molte, Cass. , sez. VI-L, 27 maggio 2020, n. 9979, in linea con le affermazioni di Cass. , sez. lav. , 27 maggio 2019, n. 14412; nello stesso senso, Cass. , sez. lav. , 14 ottobre 2019, n. 25804, e 4 ottobre 2019, n. 24896, e
Cass. , sez. VI-L, 25 giugno 2020, n. 12549, 7 gennaio 2020, n. 74, e 22 luglio
2019, n. 19724).
Tali principi, enunciati con riferimento al contenuto dell'istanza amministrativa, orientano anche nella soluzione del caso di specie, che investe, sotto il connesso profilo della trasmissione dell'istanza, l'interpretazione della medesima disciplina del 2009, successivamente integrata e arricchita.
Si deve ribadire che la "preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione giudiziaria nelle controversie previdenziali ed ha lo scopo di consentire una definizione prima di adire il giudice: in mancanza di questa l'azione giudiziaria è improponibile, senza che in contrario possano trarsi argomenti né dall'art. 8 legge n. 533/1973 (che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni ed alle decadenze verificatisi nel corso del procedimento amministrativo), né dall'art. 443 cod. proc. civ. , che prevede la mera improcedibilità della domanda giudiziale soltanto per il caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo, che sia stato però iniziato. Il beneficio assistenziale viene attribuito a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda amministrativa. L'istanza medesima vale, al pari degli altri presupposti richiesti dalla legge, a costituire il diritto alla prestazione"
(sentenza n. 14412 del 2019, cit. , punto 5 delle Ragioni della decisione).
La Costituzione demanda in via esclusiva al legislatore il compito di regolare il giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.). In tale contesto, la legge può introdurre eventuali condizioni di proponibilità della domanda giudiziale, nel rispetto dei principi dettati dalla Carta fondamentale. Nel sistema delineato dall'art. 443 cod. proc. civ. e dalla legge 11 agosto 1973, n.
533, la domanda giudiziale è improponibile allorché difetti in radice la previa presentazione dell'istanza amministrativa.
Alla mancata presentazione di un'istanza, che consenta d'identificare in modo univoco la prestazione richiesta, non si può equiparare, con automatismo indefettibile, la mera irregolarità nella trasmissione dell'istanza, che comunque pervenga nella sfera di conoscenza dell'Istituto.
Una diversa interpretazione, che assimilasse indistintamente, ai fini della proponibilità della domanda giudiziale, l'omessa presentazione dell'istanza e la trasmissione secondo modalità difformi rispetto alle disposizioni impartite dall'Istituto, omologherebbe fattispecie prima facie eterogenee e si risolverebbe nell'indebita estensione dell'àmbito applicativo delle condizioni di proponibilità sancite dalla legge.
Tali condizioni non solo devono essere interpretate in senso tassativo, in quanto interferiscono con il diritto di azione presidiato dall'art. 24 Cost. , ma devono essere anche intese in modo conforme e proporzionato alla ratio che le ispira: il legislatore si ripromette di favorire una previa interlocuzione in sede amministrativa su una pretesa chiaramente identificata nei suoi presupposti, prima dell'approdo contenzioso”.
Appare, dunque, evidente in primo luogo che, nel caso in esame, la presentazione dell'istanza con modalità differenti (in modalità cartacea, piuttosto che in via telematica) non può essere equiparata alla totale assenza di domanda amministrativa e, di conseguenza, il ricorso non può ritenersi improponibile.
D'altro canto, a fronte della domanda amministrativa, sia pure irregolarmente presentata, l' era comunque tenuto a darvi riscontro dovendo improntare il CP_3
proprio comportamento ai canoni di buona fede.
Quanto, poi, alla valenza dei certificati medici inviati dal ricorrente (odierno appellato), non si può che condividere quanto statuito dal Tribunale.
I certificati medici inviati all' risultano redatti dal dott. , Pt_1 Persona_1
qualificatosi medico di base, appartenente al SSN;
contengono la valutazione del quadro patologico da cui è affetto il ricorrente e la diagnosi di malattia;
indicano, inoltre, la prognosi ossia la previsione della data della guarigione. Essi comprovano, pertanto, lo stato di malattia per il periodo dal 10.02.2023 al
10.03.2023. Al riguardo è opportuno evidenziare che “è consolidato l'orientamento di legittimità, per il quale il certificato redatto da un medico convenzionato con un ente previdenziale o con il Servizio Sanitario Nazionale per il controllo della sussistenza delle malattie del lavoratore è atto pubblico che fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza" (Cass. 22 maggio 1999 n. 5000; conforme, fra le molte,
Cass 2 agosto 2001 n. 10569). È stato peraltro precisato che "tale fede privilegiata non si estende anche ai giudizi valutativi che il sanitario ha" in occasione del controllo "espresso in ordine allo stato di malattia e all'impossibilità temporanea della prestazione lavorativa" (Cass. 11 maggio 2000
n. 6045; Cass. n. 18507 del 2016 e ivi ulteriori rinvii). Tali giudizi, infatti, pur dotati di un elevato grado di attendibilità in ragione della qualifica funzionale e professionale del pubblico ufficiale e dotati, quindi, di una particolare rilevanza sotto il profilo dell'art. 2729 c.c., consentono al giudice di considerare anche elementi probatori di segno contrario acquisiti al processo” (Cassazione civile sez. lav. n. 30551/2024).
Ma l'appellante non ha mai contestato né la provenienza di tali certificati dal medico curante, né tanto meno il giudizio valutativo espresso. Dunque, essi non possono che essere considerati pienamente attendibili ed attestanti lo stato patologico del lavoratore.
Di conseguenza, la sentenza impugnata – che si è attenuta a tali principi – deve essere confermata.
Da ultimo, va disattesa anche l'ultima censura proposta dall' in merito al CP_3
regime delle spese.
Premesso, infatti, che secondo il codice di rito le spese di lite seguono la soccombenza a meno che vi si soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o ancora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi testè elencate: ed invero, come già sopra rimarcato, nessun rilievo può riconoscersi al comportamento tenuto dal ricorrente in fase amministrativa tenuto conto dell'obbligo della P.A. di comportarsi secondo buona fede e correttezza, esaminando l'istanza proposta – sia pur irritualmente – dall'interessato. Le spese di questo grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna l' al pagamento delle spese del presente grado che Pt_1 si liquidano in € 1458,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione all'avv. Rosa VENERUSO. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n.
115/2002, ove dovuto.
Napoli 19.09.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Stefania Basso Consigliere rel. dott. Anna Rita Motti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
19/09/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 211 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, Pt_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Erminio Capasso e Mauro Elberti e presso questi elettivamente domiciliato presso la sede in Via A. De Gasperi n° Pt_1
55 Napoli
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliato in Ercolano alla Via Controparte_1
Trentola II 16b, presso lo studio dell'Avv. Rosa Veneruso che lo rappresenta e difende
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 26.01.2024, l' ha Pt_1
proposto appello avverso la sentenza del giudice del lavoro di Napoli n. 7147/23 pubblicata in data 28.11.2023 con la quale il giudice così statuiva: “Dichiara il diritto del ricorrente di conseguire la liquidazione della indennità di malattia per il periodo dal 10/02/2022 fino al 10/03/2023 e condannare l' al pagamento Pt_1 in suo favore dell'importo di € 2144,66 oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, Pt_1 liquidate in € 1.508,80 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA con attribuzione al procuratore anticipatario”.
L'appellante censura la decisione evidenziando l'inidoneità dei documenti trasmessi dal lavoratore a certificare lo stato di malattia;
rimarcando che “I certificati medici sono stati trasmessi in formato cartaceo e non in formato telematico” (posto che “A far tempo dal 3 aprile 2010, entrata in vigore del D.M. del 26.2.2010, i medici dipendenti del o in regime di convenzione sono CP_2 tenuti a trasmettere all' in via telematica il certificato di malattia del Pt_1 lavoratore, rilasciandone copia cartacea all'interessato”); ribadendo la necessità di una valida domanda amministrativa ai fini della proponibilità della domanda in sede giudiziaria;
sottolineando, in via gradata, la erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato l'Istituto al pagamento delle spese processuali senza tener conto del comportamento – in sede amministrativa – del ricorrente. Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata con rigetto della domanda di Controparte_1
Quest'ultimo si è costituito concludendo per il rigetto del gravame di cui ha eccepito l'infondatezza.
All'udienza odierna, su richiesta dei procuratori delle parti, la causa è stata decisa con separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Le prime tre censure – che possono essere congiuntamente affrontate – appaiono destituite di fondamento.
Invero, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cassazione civile sez. lav. n.17159/2024, citata anche da parte appellata), la decisione del giudice di primo grado è assolutamente corretta.
La Suprema Corte, infatti, ha rimarcato come le eventuali irregolarità della procedura amministrativa non possono in alcun modo incidere sul fondamento del diritto vantato dalla parte.
In particolare, è stato evidenziato quanto segue.
“Nell'interpretazione dell'art. 20, comma 3, del d.l. n. 78 del 2009, questa Corte ha chiarito che "l' non può introdurre nuove cause di improponibilità Pt_1
della domanda derivanti dal mancato, inesatto, incompleto rispetto della modulistica all'uopo predisposta dall'ente previdenziale" e ha escluso che "il certificato medico "negativo" - con segno di spunta sull'inesistenza delle condizioni per il diritto all'indennità di accompagnamento - rilasciato su modulo predisposto dall possa condizionare la stessa domanda amministrativa e Pt_1
renderla equiparabile alla mancata presentazione della stessa, con conseguente improponibilità della domanda giudiziaria per difetto del presupposto processuale costituito dall'atto d'impulso del procedimento amministrativo diretto all'accertamento delle condizioni sanitarie per il sorgere del beneficio richiesto"
(fra le molte, Cass. , sez. VI-L, 27 maggio 2020, n. 9979, in linea con le affermazioni di Cass. , sez. lav. , 27 maggio 2019, n. 14412; nello stesso senso, Cass. , sez. lav. , 14 ottobre 2019, n. 25804, e 4 ottobre 2019, n. 24896, e
Cass. , sez. VI-L, 25 giugno 2020, n. 12549, 7 gennaio 2020, n. 74, e 22 luglio
2019, n. 19724).
Tali principi, enunciati con riferimento al contenuto dell'istanza amministrativa, orientano anche nella soluzione del caso di specie, che investe, sotto il connesso profilo della trasmissione dell'istanza, l'interpretazione della medesima disciplina del 2009, successivamente integrata e arricchita.
Si deve ribadire che la "preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione giudiziaria nelle controversie previdenziali ed ha lo scopo di consentire una definizione prima di adire il giudice: in mancanza di questa l'azione giudiziaria è improponibile, senza che in contrario possano trarsi argomenti né dall'art. 8 legge n. 533/1973 (che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni ed alle decadenze verificatisi nel corso del procedimento amministrativo), né dall'art. 443 cod. proc. civ. , che prevede la mera improcedibilità della domanda giudiziale soltanto per il caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo, che sia stato però iniziato. Il beneficio assistenziale viene attribuito a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda amministrativa. L'istanza medesima vale, al pari degli altri presupposti richiesti dalla legge, a costituire il diritto alla prestazione"
(sentenza n. 14412 del 2019, cit. , punto 5 delle Ragioni della decisione).
La Costituzione demanda in via esclusiva al legislatore il compito di regolare il giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.). In tale contesto, la legge può introdurre eventuali condizioni di proponibilità della domanda giudiziale, nel rispetto dei principi dettati dalla Carta fondamentale. Nel sistema delineato dall'art. 443 cod. proc. civ. e dalla legge 11 agosto 1973, n.
533, la domanda giudiziale è improponibile allorché difetti in radice la previa presentazione dell'istanza amministrativa.
Alla mancata presentazione di un'istanza, che consenta d'identificare in modo univoco la prestazione richiesta, non si può equiparare, con automatismo indefettibile, la mera irregolarità nella trasmissione dell'istanza, che comunque pervenga nella sfera di conoscenza dell'Istituto.
Una diversa interpretazione, che assimilasse indistintamente, ai fini della proponibilità della domanda giudiziale, l'omessa presentazione dell'istanza e la trasmissione secondo modalità difformi rispetto alle disposizioni impartite dall'Istituto, omologherebbe fattispecie prima facie eterogenee e si risolverebbe nell'indebita estensione dell'àmbito applicativo delle condizioni di proponibilità sancite dalla legge.
Tali condizioni non solo devono essere interpretate in senso tassativo, in quanto interferiscono con il diritto di azione presidiato dall'art. 24 Cost. , ma devono essere anche intese in modo conforme e proporzionato alla ratio che le ispira: il legislatore si ripromette di favorire una previa interlocuzione in sede amministrativa su una pretesa chiaramente identificata nei suoi presupposti, prima dell'approdo contenzioso”.
Appare, dunque, evidente in primo luogo che, nel caso in esame, la presentazione dell'istanza con modalità differenti (in modalità cartacea, piuttosto che in via telematica) non può essere equiparata alla totale assenza di domanda amministrativa e, di conseguenza, il ricorso non può ritenersi improponibile.
D'altro canto, a fronte della domanda amministrativa, sia pure irregolarmente presentata, l' era comunque tenuto a darvi riscontro dovendo improntare il CP_3
proprio comportamento ai canoni di buona fede.
Quanto, poi, alla valenza dei certificati medici inviati dal ricorrente (odierno appellato), non si può che condividere quanto statuito dal Tribunale.
I certificati medici inviati all' risultano redatti dal dott. , Pt_1 Persona_1
qualificatosi medico di base, appartenente al SSN;
contengono la valutazione del quadro patologico da cui è affetto il ricorrente e la diagnosi di malattia;
indicano, inoltre, la prognosi ossia la previsione della data della guarigione. Essi comprovano, pertanto, lo stato di malattia per il periodo dal 10.02.2023 al
10.03.2023. Al riguardo è opportuno evidenziare che “è consolidato l'orientamento di legittimità, per il quale il certificato redatto da un medico convenzionato con un ente previdenziale o con il Servizio Sanitario Nazionale per il controllo della sussistenza delle malattie del lavoratore è atto pubblico che fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza" (Cass. 22 maggio 1999 n. 5000; conforme, fra le molte,
Cass 2 agosto 2001 n. 10569). È stato peraltro precisato che "tale fede privilegiata non si estende anche ai giudizi valutativi che il sanitario ha" in occasione del controllo "espresso in ordine allo stato di malattia e all'impossibilità temporanea della prestazione lavorativa" (Cass. 11 maggio 2000
n. 6045; Cass. n. 18507 del 2016 e ivi ulteriori rinvii). Tali giudizi, infatti, pur dotati di un elevato grado di attendibilità in ragione della qualifica funzionale e professionale del pubblico ufficiale e dotati, quindi, di una particolare rilevanza sotto il profilo dell'art. 2729 c.c., consentono al giudice di considerare anche elementi probatori di segno contrario acquisiti al processo” (Cassazione civile sez. lav. n. 30551/2024).
Ma l'appellante non ha mai contestato né la provenienza di tali certificati dal medico curante, né tanto meno il giudizio valutativo espresso. Dunque, essi non possono che essere considerati pienamente attendibili ed attestanti lo stato patologico del lavoratore.
Di conseguenza, la sentenza impugnata – che si è attenuta a tali principi – deve essere confermata.
Da ultimo, va disattesa anche l'ultima censura proposta dall' in merito al CP_3
regime delle spese.
Premesso, infatti, che secondo il codice di rito le spese di lite seguono la soccombenza a meno che vi si soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o ancora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi testè elencate: ed invero, come già sopra rimarcato, nessun rilievo può riconoscersi al comportamento tenuto dal ricorrente in fase amministrativa tenuto conto dell'obbligo della P.A. di comportarsi secondo buona fede e correttezza, esaminando l'istanza proposta – sia pur irritualmente – dall'interessato. Le spese di questo grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna l' al pagamento delle spese del presente grado che Pt_1 si liquidano in € 1458,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione all'avv. Rosa VENERUSO. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n.
115/2002, ove dovuto.
Napoli 19.09.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro