Sentenza 7 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 07/11/2022, n. 1757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1757 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/11/2022
N. 01757/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00800/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 800 del 2018, proposto da
OM VI FI, IN FI, VA D’IA, NA ET, Società Agricola L’Olpe di Marco di UL PE e Sante, Società Agricola Semplice Le Fratte dei F.lli D’IA, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Leonardo Conserva e Francesco Flascassovitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Flascassovitti in Lecce, via 95° Reggimento Fanteria n. 1;
contro
Comune di Statte, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato PE Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Agnese Caprioli in Lecce, via Scarambone n. 56;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Tiziana Teresa Colelli e Alessio Mattera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
PI PE Zito, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
a ) della nota prot. n. 5350 del 16/3/2018, notificata il 19/4/2018 a UL PE legale rappresentante della Società Agricola L’Olpe di Marco di UL PE e Sante; delle note prot. n. 5334 e prot. n. 5346 del 16/3/2018, rispettivamente notificate a FI OM VI il 17/4/2018 e 24/4/2018; delle note prot. n. 5336 e prot. n. 5345 del 16/3/2018, rispettivamente notificate a FI IN il 17/4/2018 ed il 18/4/2018; delle note prot. n. 5179 del 15/3/18 e 5322 del 16/3/2018 notificata a D’IA VA il 16/4/2018; delle note prot. n. 5180 del 15/3/2018 e 5323 del 16/3/2018 notificate a ET NA il 16/4/2018; della nota prot. n. 5324 del 16/3/2018 notificata alla Società Agricola Semplice Fratte dei F.lli D’IA il 17/4/2018, diverse nel numero di protocollo e destinatario, ma identiche nel contenuto, con le quali il Responsabile del Settore Sviluppo Sostenibile e Tutela del territorio e Ambiente del Comune di Statte ha notificato ai ricorrenti l’Ordinanza Sindacale n. 62/2017 e la Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia n. 124 del 26/5/2017;
b ) dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 62 del 24/10/2017, e relativi allegati, con la quale il Sindaco di Statte ha imposto ai proprietari dei terreni ricadenti nelle aree di cui all’Allegato A all’Ordinanza medesima, tra i quali i ricorrenti, la lunga serie di divieti, limitazioni e precauzioni da adottare nell’uso del suolo e dei prodotti agricoli;
c ) dell’Allegato A della Ordinanza Sindacale n. 62/2017, consistente nella planimetria descrittiva delle aree (poligoni) del territorio comunali nelle quali il rischio sanitario è asseritamente risultato a seguito di campionamenti inaccettabile per superamento delle CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione), nella parte in cui vengono ricompresi anche i terreni dei ricorrenti;
d ) della Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia n. 124 del 26/5/2017, di approvazione dell’Analisi di Rischio sanitario ambientale sito-specifico (ADR);
e ) di tutti gli atti menzionati nei provvedimenti innanzi impugnati sub a), sub b), e sub d) che non si conoscono ed in merito ai quali si fa espressa riserva di proporre motivi aggiunti;
f ) di ogni altro atto presupposto connesso e/o conseguenziale;
nonché per l’accertamento e la declaratoria della non ricorrenza sui terreni dei ricorrenti delle condizioni ambientali di pericolo oggetto degli atti impugnati per mancato superamento delle CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione) ai sensi dell’art. 242, 4°co., del D. Lgs. n. 152/2006;
e per la condanna del Comune di Statte e la Regione Puglia al risarcimento dei danni patiti e patiendi procurati ai ricorrenti a cagione del comportamento tenuto dalla P.A., illegittimo e contrario al canone di buona fede.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Statte e della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 20 ottobre 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti – nella qualità di proprietari di diversi appezzamenti in agro del Comune di Statte, destinati a coltivazione agricola – hanno impugnato l’ordinanza sindacale n. 62 del 24.10.2017, con cui il Comune di Statte ha loro imposto divieti, limitazioni e precauzioni da adottare nell’uso del suolo e dei prodotti agricoli, oltreché l’Allegato A della medesima ordinanza e la determinazione dirigenziale della Regione Puglia n. 124 del 16.5.2017.
A sostegno del ricorso, hanno dedotto plurimi ordini di censura, con cui hanno denunciato i vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere, sotto vari profili sintomatici.
Hanno concluso, pertanto, chiedendo l’annullamento – previa concessione della misura cautelare – dei provvedimenti impugnati, nonché la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno da comportamento illegittimo della P.A.
Si sono costituite in giudizio la Regione Puglia ed il Comune di Statte, instando per la reiezione del ricorso, siccome inammissibile ed infondato.
Alla camera di consiglio del 5 settembre 2018 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare proposta unitamente al ricorso.
Previo deposito di memorie difensive ex art. 73 c.p.a., all’udienza pubblica del 20 ottobre 2022 la causa è stata riservata in decisione.
In limine, reputa il Collegio che - come esattamente rilevato dalle difese delle amministrazioni resistenti - sia sopravvenuto il difetto di interesse alla decisione del ricorso, in ragione del tempo decorso, che priva di utilità l’azione impugnatoria intrapresa.
Infatti, l’ordinanza sindacale n. 62/2017, in questa sede gravata, aveva un’efficacia temporale limitata al 31.12.2018, sicché alcun concreto vantaggio possono trarre i ricorrenti dall’eventuale accoglimento della domanda annullatoria proposta.
Inoltre, secondo quanto rappresentato dalla difesa regionale, l’analisi di rischio redatta dall’Ente Comunale, approvata dalla Regione Puglia con determina dirigenziale n. 124 del 26.5.2017, è stata oggetto di una “revisione in aggiornamento” da parte del Comune di Statte, sicché risulta anch’essa superata, in quanto medio tempore rimodulata e aggiornata.
Per tali ragioni, con riferimento alla domanda annullatoria proposta da parte ricorrente, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
Quanto alla domanda risarcitoria, la stessa si appalesa invece infondata, sia per la sua genericità, sia per la mancata allegazione e dimostrazione dei relativi elementi costitutivi (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia, nesso causale, dolo o colpa del danneggiante: cfr., ex multis, Cons. Stato, V, 13 gennaio 2014, n. 63)
Per le ragioni suesposte, il ricorso va in parte respinto ed in parte dichiarato improcedibile.
Considerata la vicenda nel suo complesso, appare equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile ed in parte lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO