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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/10/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. 800/2025 N. R.G. 664/2025 Appello Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Susanna MANTOVANI Presidente
Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 664/2025, avverso la sentenza n.
65/2025, del Tribunale di ZA, Dott.ssa Claudia Lojacono, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Roberto Redaelli (c.f. ) del Foro di Milano, nonché dall'Avv. C.F._2
BE AR (c.f. ) del Foro di Milano, presso i quali è altresì C.F._3
elettivamente domiciliato in Milano via G. Donizetti 2
APPELLANTE
C/
- (c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso pagina 1 di 19 dall'Avv. Clara Tommaselli e dall'Avv. Roberto Maio con domicilio eletto in Milano presso gli uffici dell'Avvocatura in via Savarè 1 CP_1
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE
IN VIA PRELIMINARE:
- sospendere, se del caso anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva delle ordinanze di ingiunzione n. OI – 001423461 notificata in data 20 marzo 2023; OI – 002202371 notificata in data 18 marzo 2023,
- sospendere, se del caso anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado n. 65/2025 emessa dal Tribunale di ZA all'esito del procedimento RG n.
715/2023.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- riformare parzialmente la sentenza di primo grado n. 65/2025 emessa dal Tribunale di
ZA all'esito del procedimento RG n. 715/2023 e in particolare:
CP_
- accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto di credito fatto valere da relativamente alla annualità 2017 e fino al marzo 2018 con ordinanza di ingiunzione n. OI –
001423461 (protocollo 4900.08/03/2023.0123621); CP_1
- accertare e dichiarare la nullità degli avvisi di accertamento per inesistenza della notifica e conseguentemente dichiarare la nullità e/o inefficacia delle ordinanze di ingiunzione n. OI –
pagina 2 di 19 001423461 notificata in data 20 marzo 2023; OI – 002202371 notificata in data 18 marzo
2023;
- dichiarare l'integrale nullità dell'ordinanza di ingiunzione n. OI – 002202371 (protocollo CP_1
4900.08/03/2023.0123670) per difetto di audizione dell'interessato o, in subordine, dichiarare la nullità dell'ordinanza di ingiunzione n. OI – 002202371 (protocollo CP_1
4900.08/03/2023.0123670) per la parte relativa all'avviso di accertamento prot. n. CP_1
4900.13/09/2021.1488896;
- dichiarare nulle e/o illegittime e/o annullabili e/o inefficaci e/o comunque infondate in fatto e in diritto le ordinanze di ingiunzione opposte per la loro assoluta genericità e indeterminatezza;
- dichiarare nulle e/o illegittime e/o annullabili e/o inefficaci e/o comunque infondate in fatto e in diritto le ordinanze di ingiunzione opposte in virtù delle motivazioni espresse in atti;
IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte non ritenga di accogliere la domanda principale, rideterminare l'importo della sanzione irrogata, riducendola al minimo edittale.
PER L'APPELLATO
- Voglia l'On.le Collegio adito, rigettare il ricorso in appello in quanto infondato in fatto e in diritto e sfornito di prova, con conferma della sentenza n. 65/2025 del Tribunale di ZA e con ogni conseguenziale statuizione.
Con vittoria di spese e compensi di difesa del secondo grado di giudizio.
FATTO E DIRITTO
pagina 3 di 19 con il ricorso di I grado ha adito, innanzi al Tribunale di ZA, Parte_1
l . Controparte_1
In fatto deduceva che erano state emesse le seguenti Ordinanze Ingiunzione:
1) ordinanza di ingiunzione n. OI – 001423461 (protocollo CP_1
4900.08/03/2023.0123621) relativa agli atti di accertamento: prot. n. . CP_1
4900.25/10/2018.0546669 del 20/11/2018 e prot. n. . 4900.25/10/2018.0546670 del CP_1
20/11/2018, con i quali l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale gli contestava, nella sua qualità di Titolare della ditta individuale Studio GA e contestava a quest'ultima come obbligata in solido, la violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre
1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 e successive modifiche e integrazioni (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali); che
CP_ con tale ordinanza gli ordinava di pagare la somma di € 20.387,30 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2017 ;
2) ordinanza di ingiunzione n. OI – 001899398 (protocollo CP_1
4900.08/03/2023.0123646) relativa agli atti di accertamento prot. N. . CP_1
4900.15/10/2019.0505650 del 28/10/2019 e prot. N. . 4900.15/10/2019.0505651 del CP_1
29/10/2019 con i quali l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale gli contestava nella sua
qualità di Titolare della ditta individuale Studio GA e contestava alla predetta società, quale
obbligata in solido, la violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre
CP_ 1983 n. 463; che con tale ordinanza, gli ingiungeva il pagamento della somma di €
10.184,32 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità
2018;
pagina 4 di 19 3) ordinanza di ingiunzione n. OI – 002202371 (protocollo CP_1
4900.08/03/2023.0123670) relativa agli atti di accertamento prot. N. . CP_1
4900.13/09/2021.1488896 del 30/09/2021 e prot. N. . 4900.13/09/2021.1488897 del CP_1
30/09/2021 con i quali l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale gli contestava nella sua
qualità di Titolare della ditta individuale Studio GA nonché contestava alla società nella sua
qualità di obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689/1981, la violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 e gli ingiungeva il pagamento di €
23.810,88 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità
2019.
Il ricorrente, in primo grado, riteneva che le sopra riportate ordinanze ingiunzione dovevano essere annullate per i seguenti motivi:
1) Mancata notifica degli avvisi di accertamento;
2) Prescrizione del diritto relativamente alla annualità 2017 e sino al mese di marzo 2018;
3) Genericità e indeterminatezza delle ingiunzioni;
4) Mancata audizione del ricorrente es art. 18 legge 689 del 1981;
5) Ruolo di prestanome del ricorrente.
Sulla base di tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni:
CP_
“accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto di credito fatto valere da
relativamente alla annualità 2017 e fino al marzo 2018 con ordinanza di ingiunzione n. OI –
001423461 (protocollo 4900.08/03/2023.0123621), nonché delle prime tre mensilità CP_1
pagina 5 di 19 relative all'annualità 2018 e asseritamente accertate con ordinanza di ingiunzione n. OI –
001899398 (protocollo 4900.08/03/2023.0123646); CP_1
- accertare e dichiarare la nullità degli avvisi di accertamento per inesistenza della notifica e
conseguentemente dichiarare la nullità e/o inefficacia delle ordinanze di ingiunzione n. OI –
001423461 notificata in data 20 marzo 2023; OI – 001899398 notificata in data 20 marzo
2023; OI – 002202371 notificata in data 18 marzo 2023;
- dichiarare l'integrale nullità dell'ordinanza di ingiunzione n. OI – 002202371 (protocollo CP_1
4900.08/03/2023.0123670) per difetto di audizione dell'interessato o, in subordine, dichiarare
la nullità dell'ordinanza di ingiunzione n. OI – 002202371 (protocollo CP_1
4900.08/03/2023.0123670) per la parte relativa all'avviso di accertamento prot. n. CP_1
4900.13/09/2021.1488896;
- dichiarare nulle e/o illegittime e/o annullabili e/o inefficaci e/o comunque infondate in fatto e
in diritto le ordinanze di ingiunzione opposte per la loro assoluta genericità e
indeterminatezza;
- dichiarare nulle e/o illegittime e/o annullabili e/o inefficaci e/o comunque infondate in fatto e
in diritto le ordinanze di ingiunzione opposte in virtù delle motivazioni espresse in atti;
IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata ipotesi in cui Codesto Ill.mo Giudice non ritenga di accogliere la domanda
principale, rideterminare l'importo della sanzione irrogata, riducendola al minimo edittale.
Il Tribunale di Milano ha accolto parzialmente il ricorso ed ha così disposto:
1) Annulla l'ordinanza ingiunzione 01 001899398;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
pagina 6 di 19 3) Spese compensate.
Ha rilevato che, in relazione alla doglianza di mancata notifica degli avvisi di accertamento,
l'art. 14 della legge 681 del 1989 dispone che, se la violazione non può essere contestata immediatamente, gli estremi della stessa devono essere notificati agli interessati entro 90
giorni; in mancanza di tale adempimento la sanzione va annullata.
Lo stesso ricorrente ha asserito che:
- i verbali di accertamento n. 4900.25/10/2018.0546669 del 20/11/2018, n. CP_1 CP_1
4900.25/10/2018.0546670 del 20/11/2018, relativi alla ordinanza ingiunzione 01 001423461
per l'anno 2017,
- i verbali di accertamento n. 4900.15/10/2019.0505650 del 28/10/2019, n. CP_1 CP_1
4900.15/10/2019.0505651 del 29/10/2019, relativi alla ordinanza ingiunzione 01 001899398
per l'anno 2018;
- i verbali di accertamento n. 4900.13/09/2021.1488896 del 30/09/2021, n. CP_1 CP_1
4900.13/09/2021.1488897 del 30/09/2021, relativi alla ordinanza ingiunzione 01 002202371
per l'anno 2019;
non gli erano stati notificati, a parte quello n. 4900.13/09/2021.1488896 del CP_1
30/09/2021.
CP_ Dalla documentazione in atti (Doc.3 fasc. ) si evince, che i verbali di accertamento n.
4900.25/10/2018.0546669 e n. 4900.25/10/2018.0546670 del 20/11/2018 CP_1 CP_1
risultavano notificati al ricorrente, per cui ha ritenuto infondato il motivo di opposizione per la ordinanza ingiunzione 01 001423461.
pagina 7 di 19 Quanto ai verbali di accertamento n. 4900.15/10/2019.0505650 del 28/10/2019 e n. CP_1
4900.15/10/2019.0505651 del 29/10/2019, l ha ammesso di non essere in grado CP_1 CP_1
di fornire la prova della notifica, per cui ha annullato l'ordinanza ingiunzione 01 001899398.
Per quanto riguarda il verbale di accertamento n. 4900.13/09/2021.1488896 del CP_1
30/09/2021, lo stesso ricorrente ha ammesso di averlo ricevuto.
Il verbale di accertamento n. 4900.13/09/2021.1488897 del 30/09/2021 risultava CP_1
parimenti notificato, come da documentazione prodotta dalla resistente, per cui ha ritenuto infondato il motivo di opposizione per la ordinanza ingiunzione 01 002202371.
In relazione alla eccepita prescrizione del diritto, relativamente alla annualità 2017 e sino al mese di marzo 2018, ha ritenuto irrilevante tale eccezione trattandosi di richiesta di pagamento per sanzioni e non relativo a contributi.
In relazione all'eccepita genericità e indeterminatezza delle ingiunzioni, ha ritenuto infondato il motivo, atteso che le ordinanze ingiunzioni richiamano i verbali di accertamento, che sono chiarissimi.
In relazione all'eccezione di mancata audizione del ricorrente ex art. 18 legge 689 del 1981,
ha ritenuto che tale fatto non comporta la nullità della ingiunzione, richiamando la giurisprudenza in materia.
Sul ruolo di prestanome del ha rilevato che il ricorrente ha allegato di aver avuto un Parte_1
ruolo “meramente formale” di amministratore unico della Studio GA srl,, ruolo assunto nel maggio del 2013 per fare una cortesia a che ne era l'amministratore di Testimone_1
fatto.
pagina 8 di 19 Tale situazione non lo esime da responsabilità, atteso che nel caso di specie, si verte in tema di sanzione amministrative ex legge 689 del 1981 e la norma di riferimento è l'art. 3, intitolato
“elemento soggettivo”, secondo cui ciascuno è responsabile della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Ha rigettato la domanda avanzata in via subordinata di riduzione delle sanzioni, in quanto la richiesta di riduzione non era assolutamente motivata con le relative allegazioni.
Avverso detta decisione ha interposto appello il impugnando la sentenza di primo Parte_1
grado affidandosi a 5 motivi:
1) sotto il profilo del riconoscimento dell'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento;
2) sotto il profilo del mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del diritto di credito
CP_ di relativamente alla annualità 2017 e sino al mese di marzo 2018;
3) sotto il profilo del riconoscimento della mancanza di genericità e indeterminatezza delle ordinanze di ingiunzione;
4) sotto il profilo del riconoscimento della mancata audizione del signor ai sensi Parte_1
dell'art. 18 legge 689/1981 e sulla conseguente mancata pronuncia di nullità della ingiunzione n. 01002202371;
5) sotto il profilo del riconoscimento, in capo al signor della responsabilità di cui Parte_1
all'art. 3 legge n. 689/1981.
In relazione al primo motivo rileva che, per quanto attiene all'avviso di accertamento n. CP_1
4900.25/10/2018.0546669 del 20.11.2018 (richiamato nell'ordinanza di ingiunzione n. OI –
001423461), controparte, in sede di giudizio di primo grado, ha provveduto ad allegare una cartolina di avvenuta notifica dello stesso in data 20.11.2018. pagina 9 di 19 Il plico, si legge, essere stato consegnato a mani di un familiare convivente.
Non è dato sapere chi sia il soggetto al quale il menzionato avviso di accertamento sia stato notificato;
quel che è certo è che l'avviso di accertamento è stato consegnato a persona diversa dal ricorrente, non facente parte del suo nucleo familiare o comunque con quest'ultimo convivente e che, dunque, l'avviso non è entrato nella conoscenza del signor che ne ha ignorato l'esistenza sino alla produzione giudiziale Parte_1
avversaria.
In ogni caso, non è neppure stata inviata al signor la raccomandata informativa Parte_1
richiesta dalla normativa nell'ipotesi in cui la notificazione sia stata fatta a mani di un asserito familiare convivente;
circostanza questa che rende la notifica nulla.
L'avviso di accertamento n. 4900.25/10/2018.0546670, invece, è chiaramente stato CP_1
notificato presso la sede della società Studio GA s.r.l., ove il signor non ha mai Parte_1
compiuto alcun atto di gestione né, tantomeno, si è mai recato.
Il signor ha, infatti, scoperto di essere ancora formalmente legale rappresentante Parte_1
della società Studio GA S.r.l. allorché, nel corso dell'anno 2021 ha ricevuto la notifica degli atti del procedimento penale n. 718/2018 RGNR Procura della Repubblica presso il Tribunale
di ZA alla quale faceva seguito la notifica del decreto di citazione in giudizio.
Pertanto, la sentenza di primo grado, ritenendo correttamente notificati gli avvisi di accertamento sopra menzionati viola gli artt. 137 e 139 c.p.c. nonché dell'art. 14 della legge n. 689 del 24.11.1981.
In relazione al secondo motivo rileva:
pagina 10 di 19 L'art. 28 della Legge n. 689/1981 stabilisce: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le
violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui
è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del
Codice civile.”.
Anche a voler suffragare la tesi del Giudice di prime cure, deve comunque essere tenuto presente il disposto di cui ai primi due commi dell'art. 14 della medesima legge secondo i quali: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al
trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma
dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate
nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati
residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti
all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.”
Nel caso di specie, al signor non è mai stato notificato alcun avviso di accertamento Parte_1
né alcun diverso atto e/o missiva idonei a interrompere il termine di prescrizione quinquennale, ne deriva che il diritto alla pretesa creditoria (pur relativa alla sola sanzione amministrativa) relativo alla annualità 2017, nonché alle prime tre mensilità dell'anno 2018
debba essere dichiarato ormai prescritto e/o decaduto.
In relazione al terzo motivo di appello rileva che, il Giudice di prime cure, non ha tenuto conto del fatto che gli avvisi menzionati nelle ordinanze di ingiunzione e che risultano “chiarissimi”
non sono mai stati notificati al signor con la conseguenza che il signor Parte_1 Parte_1
non può, in alcun modo, verificare la correttezza di quanto indicato negli atti oggi opposti.
pagina 11 di 19 In relazione al quarto motivo ritiene che in tema di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, la mancata audizione dell'interessato, che ne abbia fatto richiesta ai sensi dell'articolo 18 della Legge n. 689 del 1981, costituisce violazione di una norma procedimentale che dà luogo alla illegittimità del procedimento e dell'ordinanza-ingiunzione conclusiva di esso, non costituendo detta audizione una facoltà dell'Amministrazione, ma un atto procedimentale obbligatorio, volto da un lato a rendere più agevolmente possibile la definizione della controversia in sede amministrativa, dall'altro a tutelare in quella sede il diritto di difesa dell'interessato anche attraverso la illustrazione orale delle proprie ragioni.
In relazione al quinto motivo rileva che il Giudice di prime cure non ha tenuto conto di quanto documentato ed emerso in fase istruttoria nel corso del procedimento penale svoltosi avanti al Tribunale penale di ZA.
Nel corso del procedimento di primo grado, infatti, si è ampiamente argomentato in ordine alle risultanze probatorie emerse nel corso di tale ultimo procedimento dal quale è emerso, in capo al signor il ruolo meramente formale (ricavato dalla Camera di Commercio) di Parte_1
amministratore unico di Studio GAMA S.r.l. c.f. , con sede a Cologno Monzese P.IVA_2
via Visconti 30 (doc. 8), una società di servizi e elaborazione dati di cui dominus e titolare era ed è il Rag. c.f. , nato ad [...] il [...], Testimone_1 C.F._4
residente a [...].
Il signor ha scoperto di essere ancora formalmente legale rappresentante della Parte_1
società Studio GA S.r.l. allorché, nel corso dell'anno 2021 ha ricevuto la notifica degli atti del procedimento penale n. 718/2018 RGNR Procura della Repubblica presso il Tribunale di
ZA (cfr. doc. 6 fascicolo di primo grado) alla quale faceva seguito la notifica del decreto di citazione in giudizio (cfr. doc. 7 fascicolo di primo grado).
pagina 12 di 19 L'unica colpa del signor è quella di aver acconsentito alla richiesta di un conoscente Parte_1
e di aver accettato, svariati anni fa, nel maggio 2013, una nomina puramente formale di una società, la Studio GAMA S.r.l.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della Controparte_2
sentenza di I grado.
All'udienza del 14 ottobre 2025, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa, come da dispositivo in calce trascritto.
*********
Il ricorso in appello è infondato, per cui va rigettato.
Questa Corte di Appello condivide le motivazioni a cui è pervenuto il Giudice di primo grado,
ad eccezione della motivazione in punto di prescrizione di cui al secondo motivo di gravame -
comunque anche esso infondato – ma con motivazione diversa.
In relazione al primo motivo di gravame si osserva quanto segue.
L'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, per la parte di interesse, dispone: “ - Notificazione della
cartella di pagamento – “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri
soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale
convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia
municipale; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più
formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta
giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta
mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante
invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico
pagina 13 di 19 chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento
sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile
dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.
(…..)
Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani
proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda,
non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.”
In relazione alla notificazione via posta raccomandata delle cartelle esattoriali presupposte, la
Suprema Corte (vedi, da ultimo, Cass., 19-7-2018, n. 19270) ha ormai chiarito che, in tema di riscossione di contributi previdenziali, “la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche
mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973,
prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed
all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione
e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la
ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di
un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso,
l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra
destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo
comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque
anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con
l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su
richiesta del contribuente o dell'amministrazione”.
pagina 14 di 19 A conferma di tale orientamento, la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n.
175/2018, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del citato art. 26,
primo comma, DPR 602/73 “nella parte in cui abilita il Concessionario della Riscossione alla
notificazione diretta, senza intermediario, mediante invio di raccomandata con avviso di
ricevimento, della cartella di pagamento, nonché nella parte in cui non prevede che la notifica
di cartella di pagamento tramite il servizio postale avvenga con l'osservanza dell'art. 7 legge
n. 890/1982”.
In particolare, la Consulta ha affermato che la disciplina speciale recata dalla disposizione censurata, per cui attualmente l'agente per la riscossione può procedere alla notificazione diretta ex art. 26, primo comma, delle cartelle di pagamento, trova giustificazione nella natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell'attività del primo, il quale, secondo l'espressa previsione dell'art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973, è depositario del ruolo formato dall'amministrazione finanziaria e, per conto di quest'ultima, procede per legge alla riscossione coattiva.
Si tratta, quindi, di un organo indiretto dell'amministrazione finanziaria, cui è delegato l'esercizio di poteri pubblicistici funzionali alla riscossione delle entrate pubbliche.
Il secondo comma dell'art. 26 D.P.R. 602/1973, a sua volta, menziona tra i soggetti abilitati a ricevere la notifica, oltre a destinatario, anche le “…..persone di famiglia o addette alla casa,
all'ufficio o all'azienda…”.
Nel caso di specie, nella ricevuta di ritorno è apposta la sottoscrizione di familiare convivente,
come emerge dalla documentazione allegata, per cui il motivo di appello risulta infondato.
pagina 15 di 19 Anche il secondo motivo di appello con cui si eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto dell' a riscuotere i crediti relativi alla annualità 2017 e sino al marzo 2018, è infondato in virtù dell'allungamento dei termini prescrizionali derivanti dal combinato disposto delle disposizioni normative emanate durante l'emergenza pandemica.
Ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D.L. 18/2020, i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria sono stati sospesi dal 23 febbraio 2020 al 30
giugno 2020 (129 giorni), Circolare n. 126/2021, e, nuovamente - ai sensi dell'art. 11, comma
9 del D.L. 183/2020, conv. in L. 21/2021 -, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182
giorni) (cfr. Circolare n. 121/2021, doc. 4), per un totale di 311 giorni. CP_1
Nel caso di oggetto di giudizio risulta, dalla documentazione prodotta dall'
[...]
, che l'Ordinanza Ingiunzione n. OI – 001423461 relativa all'annualità 2017, di CP_2
cui agli atti di accertamento, prot. n. . 4900.25/10/2018.0546669 del 20/11/2018 e prot. CP_1
n. . 4900.25/10/2018.0546670 del 20/11/2018 - è stata notificata, così come ammesso CP_1
dallo stesso appellante in data 20.03.2023; mentre l'Ordinanza Ingiunzione n. OI –
001899398, riferita anche alle prime tre mensilità del 2018 in contestazione, relativa agli atti di accertamento prot. N. . 4900.15/10/2019.0505650 del 28/10/2019 e prot. N. . CP_1 CP_1
4900.15/10/2019.0505651 del 29/10/2019 -, è stata notificata, così come ammesso dallo stesso appellante, sempre in data 20.03.2023.
Ne consegue che nessuna prescrizione è intervenuta, proprio in virtù dell'allungamento dei termini prescrizionali durante il periodo di emergenza per Covid 19.
In relazione al terzo motivo di appello, con il quale si ritiene che, poiché gli avvisi di addebito,
riportati nelle ordinanze ingiunzioni, non erano mai stati notificati al quest'ultimo era Parte_1
nell'impossibilità di verificare la correttezza di quanto indicato negli atti opposti, si osserva che pagina 16 di 19 CP_ gli avvisi di addebito, così come documentato dall' e come sopra riportato, risultano regolarmente notificati, per cui l'odierno appellante avrebbe potuto verificare eventuali inesattezze e proporre i relativi atti di opposizione nei termini di legge.
In relazione alla mancata audizione del si rileva che la questione è stata oggetto di Parte_1
pronunciamento da parte della Corte di Cassazione (Ord. del 07/08/19, n° 21146), ove si afferma:“ l'orientamento ormai univoco della più recente giurisprudenza di questa
Corte…secondo cui la mancata audizione dell'interessato, che abbia fatto regolare
richiesta di essere ascoltato nell'ambito del procedimento amministrativo in seguito al
ricorso formulato ai sensi dell'art. 203 c.d.s. avverso il verbale di accertamento…non
determina la nullità della conseguente ordinanza-ingiunzione emessa dalla competente
P.A., non essendo, di per sé, idonea all'accoglimento del suddetto ricorso in via
amministrativa. Ed invero, questa Corte, con la sentenza n. 1786/2010 adottata a
Sezioni unite, ha stabilito che, in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di
sanzioni amministrative – emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi
dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento
amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 – la mancata audizione
dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la
nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto
e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere
in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati
in sede giurisdizionale.”-
Ed ancora la recentissima Cass. Civ. II del 18/08/22 n° 24901 che non si discosta dai precedenti, ha ribadito che “…la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto
pagina 17 di 19 richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto,
riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio
favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi
all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale. …”
Alla luce di tali insegnamenti del Supremo Collegio il motivo di appello va rigettato.
Anche l'ultimo motivo di appello va rigettato.
Come correttamente ritenuto dal Tribunale, nel caso di specie, si verte in tema di sanzione amministrative ex legge 689 del 1981; l'art. 3, recita: “Nelle violazioni cui è applicabile una
sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione,
cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.”
Pertanto, l'odierno appellante nell'assumere la carica di amministratore e prestando il suo nome si è assunto la responsabilità della condotta svolta dall'amministratore di fatto,
accettando il rischio della attribuzione di eventuali condotte illecite.
Lo stesso, inoltre, si è assunto un obbligo di vigilanza e controllo per cui, in caso di reato omissivo, risponde l'amministratore di società anche se mero prestanome di altri soggetti che hanno agito quali amministratori di fatto in quanto l'accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e di controllo sulla corretta gestione degli affari sociali.
Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame deve essere respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa,
dell'attività svolta in giudizio, sono poste a carico integralmente dell'appellante e liquidate in euro 3.700,00, in favore di parte appellata.
pagina 18 di 19 Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma
17 L.228/12.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 65/2025 del Tribunale di ZA.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in €.
3.700.00 in favore
CP_ dell' .
Si dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti per il versamento ulteriore del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Milano 14 Ottobre 2025
Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) (Dott.ssa Susanna MANTOVANI)
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Susanna MANTOVANI Presidente
Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 664/2025, avverso la sentenza n.
65/2025, del Tribunale di ZA, Dott.ssa Claudia Lojacono, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Roberto Redaelli (c.f. ) del Foro di Milano, nonché dall'Avv. C.F._2
BE AR (c.f. ) del Foro di Milano, presso i quali è altresì C.F._3
elettivamente domiciliato in Milano via G. Donizetti 2
APPELLANTE
C/
- (c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso pagina 1 di 19 dall'Avv. Clara Tommaselli e dall'Avv. Roberto Maio con domicilio eletto in Milano presso gli uffici dell'Avvocatura in via Savarè 1 CP_1
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE
IN VIA PRELIMINARE:
- sospendere, se del caso anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva delle ordinanze di ingiunzione n. OI – 001423461 notificata in data 20 marzo 2023; OI – 002202371 notificata in data 18 marzo 2023,
- sospendere, se del caso anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado n. 65/2025 emessa dal Tribunale di ZA all'esito del procedimento RG n.
715/2023.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- riformare parzialmente la sentenza di primo grado n. 65/2025 emessa dal Tribunale di
ZA all'esito del procedimento RG n. 715/2023 e in particolare:
CP_
- accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto di credito fatto valere da relativamente alla annualità 2017 e fino al marzo 2018 con ordinanza di ingiunzione n. OI –
001423461 (protocollo 4900.08/03/2023.0123621); CP_1
- accertare e dichiarare la nullità degli avvisi di accertamento per inesistenza della notifica e conseguentemente dichiarare la nullità e/o inefficacia delle ordinanze di ingiunzione n. OI –
pagina 2 di 19 001423461 notificata in data 20 marzo 2023; OI – 002202371 notificata in data 18 marzo
2023;
- dichiarare l'integrale nullità dell'ordinanza di ingiunzione n. OI – 002202371 (protocollo CP_1
4900.08/03/2023.0123670) per difetto di audizione dell'interessato o, in subordine, dichiarare la nullità dell'ordinanza di ingiunzione n. OI – 002202371 (protocollo CP_1
4900.08/03/2023.0123670) per la parte relativa all'avviso di accertamento prot. n. CP_1
4900.13/09/2021.1488896;
- dichiarare nulle e/o illegittime e/o annullabili e/o inefficaci e/o comunque infondate in fatto e in diritto le ordinanze di ingiunzione opposte per la loro assoluta genericità e indeterminatezza;
- dichiarare nulle e/o illegittime e/o annullabili e/o inefficaci e/o comunque infondate in fatto e in diritto le ordinanze di ingiunzione opposte in virtù delle motivazioni espresse in atti;
IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte non ritenga di accogliere la domanda principale, rideterminare l'importo della sanzione irrogata, riducendola al minimo edittale.
PER L'APPELLATO
- Voglia l'On.le Collegio adito, rigettare il ricorso in appello in quanto infondato in fatto e in diritto e sfornito di prova, con conferma della sentenza n. 65/2025 del Tribunale di ZA e con ogni conseguenziale statuizione.
Con vittoria di spese e compensi di difesa del secondo grado di giudizio.
FATTO E DIRITTO
pagina 3 di 19 con il ricorso di I grado ha adito, innanzi al Tribunale di ZA, Parte_1
l . Controparte_1
In fatto deduceva che erano state emesse le seguenti Ordinanze Ingiunzione:
1) ordinanza di ingiunzione n. OI – 001423461 (protocollo CP_1
4900.08/03/2023.0123621) relativa agli atti di accertamento: prot. n. . CP_1
4900.25/10/2018.0546669 del 20/11/2018 e prot. n. . 4900.25/10/2018.0546670 del CP_1
20/11/2018, con i quali l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale gli contestava, nella sua qualità di Titolare della ditta individuale Studio GA e contestava a quest'ultima come obbligata in solido, la violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre
1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 e successive modifiche e integrazioni (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali); che
CP_ con tale ordinanza gli ordinava di pagare la somma di € 20.387,30 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2017 ;
2) ordinanza di ingiunzione n. OI – 001899398 (protocollo CP_1
4900.08/03/2023.0123646) relativa agli atti di accertamento prot. N. . CP_1
4900.15/10/2019.0505650 del 28/10/2019 e prot. N. . 4900.15/10/2019.0505651 del CP_1
29/10/2019 con i quali l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale gli contestava nella sua
qualità di Titolare della ditta individuale Studio GA e contestava alla predetta società, quale
obbligata in solido, la violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre
CP_ 1983 n. 463; che con tale ordinanza, gli ingiungeva il pagamento della somma di €
10.184,32 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità
2018;
pagina 4 di 19 3) ordinanza di ingiunzione n. OI – 002202371 (protocollo CP_1
4900.08/03/2023.0123670) relativa agli atti di accertamento prot. N. . CP_1
4900.13/09/2021.1488896 del 30/09/2021 e prot. N. . 4900.13/09/2021.1488897 del CP_1
30/09/2021 con i quali l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale gli contestava nella sua
qualità di Titolare della ditta individuale Studio GA nonché contestava alla società nella sua
qualità di obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689/1981, la violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 e gli ingiungeva il pagamento di €
23.810,88 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità
2019.
Il ricorrente, in primo grado, riteneva che le sopra riportate ordinanze ingiunzione dovevano essere annullate per i seguenti motivi:
1) Mancata notifica degli avvisi di accertamento;
2) Prescrizione del diritto relativamente alla annualità 2017 e sino al mese di marzo 2018;
3) Genericità e indeterminatezza delle ingiunzioni;
4) Mancata audizione del ricorrente es art. 18 legge 689 del 1981;
5) Ruolo di prestanome del ricorrente.
Sulla base di tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni:
CP_
“accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto di credito fatto valere da
relativamente alla annualità 2017 e fino al marzo 2018 con ordinanza di ingiunzione n. OI –
001423461 (protocollo 4900.08/03/2023.0123621), nonché delle prime tre mensilità CP_1
pagina 5 di 19 relative all'annualità 2018 e asseritamente accertate con ordinanza di ingiunzione n. OI –
001899398 (protocollo 4900.08/03/2023.0123646); CP_1
- accertare e dichiarare la nullità degli avvisi di accertamento per inesistenza della notifica e
conseguentemente dichiarare la nullità e/o inefficacia delle ordinanze di ingiunzione n. OI –
001423461 notificata in data 20 marzo 2023; OI – 001899398 notificata in data 20 marzo
2023; OI – 002202371 notificata in data 18 marzo 2023;
- dichiarare l'integrale nullità dell'ordinanza di ingiunzione n. OI – 002202371 (protocollo CP_1
4900.08/03/2023.0123670) per difetto di audizione dell'interessato o, in subordine, dichiarare
la nullità dell'ordinanza di ingiunzione n. OI – 002202371 (protocollo CP_1
4900.08/03/2023.0123670) per la parte relativa all'avviso di accertamento prot. n. CP_1
4900.13/09/2021.1488896;
- dichiarare nulle e/o illegittime e/o annullabili e/o inefficaci e/o comunque infondate in fatto e
in diritto le ordinanze di ingiunzione opposte per la loro assoluta genericità e
indeterminatezza;
- dichiarare nulle e/o illegittime e/o annullabili e/o inefficaci e/o comunque infondate in fatto e
in diritto le ordinanze di ingiunzione opposte in virtù delle motivazioni espresse in atti;
IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata ipotesi in cui Codesto Ill.mo Giudice non ritenga di accogliere la domanda
principale, rideterminare l'importo della sanzione irrogata, riducendola al minimo edittale.
Il Tribunale di Milano ha accolto parzialmente il ricorso ed ha così disposto:
1) Annulla l'ordinanza ingiunzione 01 001899398;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
pagina 6 di 19 3) Spese compensate.
Ha rilevato che, in relazione alla doglianza di mancata notifica degli avvisi di accertamento,
l'art. 14 della legge 681 del 1989 dispone che, se la violazione non può essere contestata immediatamente, gli estremi della stessa devono essere notificati agli interessati entro 90
giorni; in mancanza di tale adempimento la sanzione va annullata.
Lo stesso ricorrente ha asserito che:
- i verbali di accertamento n. 4900.25/10/2018.0546669 del 20/11/2018, n. CP_1 CP_1
4900.25/10/2018.0546670 del 20/11/2018, relativi alla ordinanza ingiunzione 01 001423461
per l'anno 2017,
- i verbali di accertamento n. 4900.15/10/2019.0505650 del 28/10/2019, n. CP_1 CP_1
4900.15/10/2019.0505651 del 29/10/2019, relativi alla ordinanza ingiunzione 01 001899398
per l'anno 2018;
- i verbali di accertamento n. 4900.13/09/2021.1488896 del 30/09/2021, n. CP_1 CP_1
4900.13/09/2021.1488897 del 30/09/2021, relativi alla ordinanza ingiunzione 01 002202371
per l'anno 2019;
non gli erano stati notificati, a parte quello n. 4900.13/09/2021.1488896 del CP_1
30/09/2021.
CP_ Dalla documentazione in atti (Doc.3 fasc. ) si evince, che i verbali di accertamento n.
4900.25/10/2018.0546669 e n. 4900.25/10/2018.0546670 del 20/11/2018 CP_1 CP_1
risultavano notificati al ricorrente, per cui ha ritenuto infondato il motivo di opposizione per la ordinanza ingiunzione 01 001423461.
pagina 7 di 19 Quanto ai verbali di accertamento n. 4900.15/10/2019.0505650 del 28/10/2019 e n. CP_1
4900.15/10/2019.0505651 del 29/10/2019, l ha ammesso di non essere in grado CP_1 CP_1
di fornire la prova della notifica, per cui ha annullato l'ordinanza ingiunzione 01 001899398.
Per quanto riguarda il verbale di accertamento n. 4900.13/09/2021.1488896 del CP_1
30/09/2021, lo stesso ricorrente ha ammesso di averlo ricevuto.
Il verbale di accertamento n. 4900.13/09/2021.1488897 del 30/09/2021 risultava CP_1
parimenti notificato, come da documentazione prodotta dalla resistente, per cui ha ritenuto infondato il motivo di opposizione per la ordinanza ingiunzione 01 002202371.
In relazione alla eccepita prescrizione del diritto, relativamente alla annualità 2017 e sino al mese di marzo 2018, ha ritenuto irrilevante tale eccezione trattandosi di richiesta di pagamento per sanzioni e non relativo a contributi.
In relazione all'eccepita genericità e indeterminatezza delle ingiunzioni, ha ritenuto infondato il motivo, atteso che le ordinanze ingiunzioni richiamano i verbali di accertamento, che sono chiarissimi.
In relazione all'eccezione di mancata audizione del ricorrente ex art. 18 legge 689 del 1981,
ha ritenuto che tale fatto non comporta la nullità della ingiunzione, richiamando la giurisprudenza in materia.
Sul ruolo di prestanome del ha rilevato che il ricorrente ha allegato di aver avuto un Parte_1
ruolo “meramente formale” di amministratore unico della Studio GA srl,, ruolo assunto nel maggio del 2013 per fare una cortesia a che ne era l'amministratore di Testimone_1
fatto.
pagina 8 di 19 Tale situazione non lo esime da responsabilità, atteso che nel caso di specie, si verte in tema di sanzione amministrative ex legge 689 del 1981 e la norma di riferimento è l'art. 3, intitolato
“elemento soggettivo”, secondo cui ciascuno è responsabile della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Ha rigettato la domanda avanzata in via subordinata di riduzione delle sanzioni, in quanto la richiesta di riduzione non era assolutamente motivata con le relative allegazioni.
Avverso detta decisione ha interposto appello il impugnando la sentenza di primo Parte_1
grado affidandosi a 5 motivi:
1) sotto il profilo del riconoscimento dell'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento;
2) sotto il profilo del mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del diritto di credito
CP_ di relativamente alla annualità 2017 e sino al mese di marzo 2018;
3) sotto il profilo del riconoscimento della mancanza di genericità e indeterminatezza delle ordinanze di ingiunzione;
4) sotto il profilo del riconoscimento della mancata audizione del signor ai sensi Parte_1
dell'art. 18 legge 689/1981 e sulla conseguente mancata pronuncia di nullità della ingiunzione n. 01002202371;
5) sotto il profilo del riconoscimento, in capo al signor della responsabilità di cui Parte_1
all'art. 3 legge n. 689/1981.
In relazione al primo motivo rileva che, per quanto attiene all'avviso di accertamento n. CP_1
4900.25/10/2018.0546669 del 20.11.2018 (richiamato nell'ordinanza di ingiunzione n. OI –
001423461), controparte, in sede di giudizio di primo grado, ha provveduto ad allegare una cartolina di avvenuta notifica dello stesso in data 20.11.2018. pagina 9 di 19 Il plico, si legge, essere stato consegnato a mani di un familiare convivente.
Non è dato sapere chi sia il soggetto al quale il menzionato avviso di accertamento sia stato notificato;
quel che è certo è che l'avviso di accertamento è stato consegnato a persona diversa dal ricorrente, non facente parte del suo nucleo familiare o comunque con quest'ultimo convivente e che, dunque, l'avviso non è entrato nella conoscenza del signor che ne ha ignorato l'esistenza sino alla produzione giudiziale Parte_1
avversaria.
In ogni caso, non è neppure stata inviata al signor la raccomandata informativa Parte_1
richiesta dalla normativa nell'ipotesi in cui la notificazione sia stata fatta a mani di un asserito familiare convivente;
circostanza questa che rende la notifica nulla.
L'avviso di accertamento n. 4900.25/10/2018.0546670, invece, è chiaramente stato CP_1
notificato presso la sede della società Studio GA s.r.l., ove il signor non ha mai Parte_1
compiuto alcun atto di gestione né, tantomeno, si è mai recato.
Il signor ha, infatti, scoperto di essere ancora formalmente legale rappresentante Parte_1
della società Studio GA S.r.l. allorché, nel corso dell'anno 2021 ha ricevuto la notifica degli atti del procedimento penale n. 718/2018 RGNR Procura della Repubblica presso il Tribunale
di ZA alla quale faceva seguito la notifica del decreto di citazione in giudizio.
Pertanto, la sentenza di primo grado, ritenendo correttamente notificati gli avvisi di accertamento sopra menzionati viola gli artt. 137 e 139 c.p.c. nonché dell'art. 14 della legge n. 689 del 24.11.1981.
In relazione al secondo motivo rileva:
pagina 10 di 19 L'art. 28 della Legge n. 689/1981 stabilisce: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le
violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui
è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del
Codice civile.”.
Anche a voler suffragare la tesi del Giudice di prime cure, deve comunque essere tenuto presente il disposto di cui ai primi due commi dell'art. 14 della medesima legge secondo i quali: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al
trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma
dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate
nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati
residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti
all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.”
Nel caso di specie, al signor non è mai stato notificato alcun avviso di accertamento Parte_1
né alcun diverso atto e/o missiva idonei a interrompere il termine di prescrizione quinquennale, ne deriva che il diritto alla pretesa creditoria (pur relativa alla sola sanzione amministrativa) relativo alla annualità 2017, nonché alle prime tre mensilità dell'anno 2018
debba essere dichiarato ormai prescritto e/o decaduto.
In relazione al terzo motivo di appello rileva che, il Giudice di prime cure, non ha tenuto conto del fatto che gli avvisi menzionati nelle ordinanze di ingiunzione e che risultano “chiarissimi”
non sono mai stati notificati al signor con la conseguenza che il signor Parte_1 Parte_1
non può, in alcun modo, verificare la correttezza di quanto indicato negli atti oggi opposti.
pagina 11 di 19 In relazione al quarto motivo ritiene che in tema di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, la mancata audizione dell'interessato, che ne abbia fatto richiesta ai sensi dell'articolo 18 della Legge n. 689 del 1981, costituisce violazione di una norma procedimentale che dà luogo alla illegittimità del procedimento e dell'ordinanza-ingiunzione conclusiva di esso, non costituendo detta audizione una facoltà dell'Amministrazione, ma un atto procedimentale obbligatorio, volto da un lato a rendere più agevolmente possibile la definizione della controversia in sede amministrativa, dall'altro a tutelare in quella sede il diritto di difesa dell'interessato anche attraverso la illustrazione orale delle proprie ragioni.
In relazione al quinto motivo rileva che il Giudice di prime cure non ha tenuto conto di quanto documentato ed emerso in fase istruttoria nel corso del procedimento penale svoltosi avanti al Tribunale penale di ZA.
Nel corso del procedimento di primo grado, infatti, si è ampiamente argomentato in ordine alle risultanze probatorie emerse nel corso di tale ultimo procedimento dal quale è emerso, in capo al signor il ruolo meramente formale (ricavato dalla Camera di Commercio) di Parte_1
amministratore unico di Studio GAMA S.r.l. c.f. , con sede a Cologno Monzese P.IVA_2
via Visconti 30 (doc. 8), una società di servizi e elaborazione dati di cui dominus e titolare era ed è il Rag. c.f. , nato ad [...] il [...], Testimone_1 C.F._4
residente a [...].
Il signor ha scoperto di essere ancora formalmente legale rappresentante della Parte_1
società Studio GA S.r.l. allorché, nel corso dell'anno 2021 ha ricevuto la notifica degli atti del procedimento penale n. 718/2018 RGNR Procura della Repubblica presso il Tribunale di
ZA (cfr. doc. 6 fascicolo di primo grado) alla quale faceva seguito la notifica del decreto di citazione in giudizio (cfr. doc. 7 fascicolo di primo grado).
pagina 12 di 19 L'unica colpa del signor è quella di aver acconsentito alla richiesta di un conoscente Parte_1
e di aver accettato, svariati anni fa, nel maggio 2013, una nomina puramente formale di una società, la Studio GAMA S.r.l.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della Controparte_2
sentenza di I grado.
All'udienza del 14 ottobre 2025, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa, come da dispositivo in calce trascritto.
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Il ricorso in appello è infondato, per cui va rigettato.
Questa Corte di Appello condivide le motivazioni a cui è pervenuto il Giudice di primo grado,
ad eccezione della motivazione in punto di prescrizione di cui al secondo motivo di gravame -
comunque anche esso infondato – ma con motivazione diversa.
In relazione al primo motivo di gravame si osserva quanto segue.
L'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, per la parte di interesse, dispone: “ - Notificazione della
cartella di pagamento – “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri
soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale
convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia
municipale; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più
formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta
giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta
mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante
invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico
pagina 13 di 19 chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento
sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile
dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.
(…..)
Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani
proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda,
non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.”
In relazione alla notificazione via posta raccomandata delle cartelle esattoriali presupposte, la
Suprema Corte (vedi, da ultimo, Cass., 19-7-2018, n. 19270) ha ormai chiarito che, in tema di riscossione di contributi previdenziali, “la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche
mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973,
prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed
all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione
e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la
ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di
un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso,
l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra
destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo
comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque
anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con
l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su
richiesta del contribuente o dell'amministrazione”.
pagina 14 di 19 A conferma di tale orientamento, la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n.
175/2018, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del citato art. 26,
primo comma, DPR 602/73 “nella parte in cui abilita il Concessionario della Riscossione alla
notificazione diretta, senza intermediario, mediante invio di raccomandata con avviso di
ricevimento, della cartella di pagamento, nonché nella parte in cui non prevede che la notifica
di cartella di pagamento tramite il servizio postale avvenga con l'osservanza dell'art. 7 legge
n. 890/1982”.
In particolare, la Consulta ha affermato che la disciplina speciale recata dalla disposizione censurata, per cui attualmente l'agente per la riscossione può procedere alla notificazione diretta ex art. 26, primo comma, delle cartelle di pagamento, trova giustificazione nella natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell'attività del primo, il quale, secondo l'espressa previsione dell'art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973, è depositario del ruolo formato dall'amministrazione finanziaria e, per conto di quest'ultima, procede per legge alla riscossione coattiva.
Si tratta, quindi, di un organo indiretto dell'amministrazione finanziaria, cui è delegato l'esercizio di poteri pubblicistici funzionali alla riscossione delle entrate pubbliche.
Il secondo comma dell'art. 26 D.P.R. 602/1973, a sua volta, menziona tra i soggetti abilitati a ricevere la notifica, oltre a destinatario, anche le “…..persone di famiglia o addette alla casa,
all'ufficio o all'azienda…”.
Nel caso di specie, nella ricevuta di ritorno è apposta la sottoscrizione di familiare convivente,
come emerge dalla documentazione allegata, per cui il motivo di appello risulta infondato.
pagina 15 di 19 Anche il secondo motivo di appello con cui si eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto dell' a riscuotere i crediti relativi alla annualità 2017 e sino al marzo 2018, è infondato in virtù dell'allungamento dei termini prescrizionali derivanti dal combinato disposto delle disposizioni normative emanate durante l'emergenza pandemica.
Ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D.L. 18/2020, i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria sono stati sospesi dal 23 febbraio 2020 al 30
giugno 2020 (129 giorni), Circolare n. 126/2021, e, nuovamente - ai sensi dell'art. 11, comma
9 del D.L. 183/2020, conv. in L. 21/2021 -, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182
giorni) (cfr. Circolare n. 121/2021, doc. 4), per un totale di 311 giorni. CP_1
Nel caso di oggetto di giudizio risulta, dalla documentazione prodotta dall'
[...]
, che l'Ordinanza Ingiunzione n. OI – 001423461 relativa all'annualità 2017, di CP_2
cui agli atti di accertamento, prot. n. . 4900.25/10/2018.0546669 del 20/11/2018 e prot. CP_1
n. . 4900.25/10/2018.0546670 del 20/11/2018 - è stata notificata, così come ammesso CP_1
dallo stesso appellante in data 20.03.2023; mentre l'Ordinanza Ingiunzione n. OI –
001899398, riferita anche alle prime tre mensilità del 2018 in contestazione, relativa agli atti di accertamento prot. N. . 4900.15/10/2019.0505650 del 28/10/2019 e prot. N. . CP_1 CP_1
4900.15/10/2019.0505651 del 29/10/2019 -, è stata notificata, così come ammesso dallo stesso appellante, sempre in data 20.03.2023.
Ne consegue che nessuna prescrizione è intervenuta, proprio in virtù dell'allungamento dei termini prescrizionali durante il periodo di emergenza per Covid 19.
In relazione al terzo motivo di appello, con il quale si ritiene che, poiché gli avvisi di addebito,
riportati nelle ordinanze ingiunzioni, non erano mai stati notificati al quest'ultimo era Parte_1
nell'impossibilità di verificare la correttezza di quanto indicato negli atti opposti, si osserva che pagina 16 di 19 CP_ gli avvisi di addebito, così come documentato dall' e come sopra riportato, risultano regolarmente notificati, per cui l'odierno appellante avrebbe potuto verificare eventuali inesattezze e proporre i relativi atti di opposizione nei termini di legge.
In relazione alla mancata audizione del si rileva che la questione è stata oggetto di Parte_1
pronunciamento da parte della Corte di Cassazione (Ord. del 07/08/19, n° 21146), ove si afferma:“ l'orientamento ormai univoco della più recente giurisprudenza di questa
Corte…secondo cui la mancata audizione dell'interessato, che abbia fatto regolare
richiesta di essere ascoltato nell'ambito del procedimento amministrativo in seguito al
ricorso formulato ai sensi dell'art. 203 c.d.s. avverso il verbale di accertamento…non
determina la nullità della conseguente ordinanza-ingiunzione emessa dalla competente
P.A., non essendo, di per sé, idonea all'accoglimento del suddetto ricorso in via
amministrativa. Ed invero, questa Corte, con la sentenza n. 1786/2010 adottata a
Sezioni unite, ha stabilito che, in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di
sanzioni amministrative – emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi
dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento
amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 – la mancata audizione
dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la
nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto
e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere
in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati
in sede giurisdizionale.”-
Ed ancora la recentissima Cass. Civ. II del 18/08/22 n° 24901 che non si discosta dai precedenti, ha ribadito che “…la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto
pagina 17 di 19 richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto,
riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio
favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi
all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale. …”
Alla luce di tali insegnamenti del Supremo Collegio il motivo di appello va rigettato.
Anche l'ultimo motivo di appello va rigettato.
Come correttamente ritenuto dal Tribunale, nel caso di specie, si verte in tema di sanzione amministrative ex legge 689 del 1981; l'art. 3, recita: “Nelle violazioni cui è applicabile una
sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione,
cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.”
Pertanto, l'odierno appellante nell'assumere la carica di amministratore e prestando il suo nome si è assunto la responsabilità della condotta svolta dall'amministratore di fatto,
accettando il rischio della attribuzione di eventuali condotte illecite.
Lo stesso, inoltre, si è assunto un obbligo di vigilanza e controllo per cui, in caso di reato omissivo, risponde l'amministratore di società anche se mero prestanome di altri soggetti che hanno agito quali amministratori di fatto in quanto l'accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e di controllo sulla corretta gestione degli affari sociali.
Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame deve essere respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa,
dell'attività svolta in giudizio, sono poste a carico integralmente dell'appellante e liquidate in euro 3.700,00, in favore di parte appellata.
pagina 18 di 19 Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma
17 L.228/12.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 65/2025 del Tribunale di ZA.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in €.
3.700.00 in favore
CP_ dell' .
Si dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti per il versamento ulteriore del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Milano 14 Ottobre 2025
Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) (Dott.ssa Susanna MANTOVANI)
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