Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2112/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2112/2024 V.G. avente ad oggetto: “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” promossa congiuntamente da
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Aldo Parte_1 C.F._1
Valtimora
e
, (C.F.: col patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Aldo Valtimora
RICORRENTI
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura
*** posta in decisione con provvedimento del 08/01/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 23/05/2024, le parti premettevano di aver intrattenuto una relazione more uxorio, nel corso della quale è nata la IG (il Per_1
28/09/2019).
Chiedevano a questo Tribunale di pronunciarsi in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
1
2. La OR avrà la facoltà – ove lo ritenga opportuno o per esigenze Pt_1 lavorative – di trasferire altrove la propria residenza anche fuori dalla Sicilia, portando la IG con sé, previo consenso del padre. Pertanto, in caso di trasferimento della residenza propria e di quella della IG, la OR sarà tenuta Parte_1
a darne notizia al signor con congruo preavviso, in tal caso le Controparte_1 modalità del diritto di visita dovranno essere rimodulate previo accordo tra le parti;
3. Il padre, essendo turnista, potrà vedere e tenere la IG compatibilmente con i propri orari di lavoro;
tuttavia i turni di lavoro, dovranno essere comunicati di settimana in settimana alla OR in modo da organizzare per tempo gli Pt_1 orari delle visite senza che ciò arrechi pregiudizio alle attività scolastiche e ricreative ma soprattutto alle abitudini della minore data la sua tenera età; si precisa che il diritto di visita del padre, durante il periodo di frequentazione del nido e della scuola materna, dovrà essere esercitato durante le ore pomeridiane e per almeno sei ore continuative dalle 15 alle 22:00 due volte a settimana o alternativamente 4 ore cioè dalle 16.00 alle 20.00; la piccola dovrà essere prelevata dal padre presso Per_1
l'abitazione della madre e dovrà essere riportata presso la stessa abitazione ed accompagnata al piano. Nonostante la tenera età ma visti i buoni rapporti intercorrenti tra il signor e la IG la bambina potrà pernottare con il padre CP_1 nelle giornate in cui lo stesso è libero dai turni di lavoro. Ulteriori periodi di visita e frequentazione potranno essere sempre concordati tra i genitori;
4. Durante le Festività Natalizie e Pasquali ciascun genitore trascorrerà con il figlio minore e comunque dai tre anni compiuti in poi della piccola giorni Persona_3 continuativi che comprendano, ad anni alterni, il Natale o il Capodanno, così calendati: dal 23 dicembre al 30 dicembre con il padre e dal 30 dicembre al 06 gennaio con la madre;
viceversa per l'anno successivo e così via alternativamente, il sabato e la domenica di Pasqua e/o il Lunedì dell'Angelo ed il martedì;
5. Saranno alternate tutte le altre festività di calendario dell'anno salvo diversi accordi tra i genitori;
6. Il compleanno di ciascun genitore sarà festeggiato con la IG anche se periodo di competenza dell'altro genitore, e così la festa della mamma e del papà, mentre per il compleanno della minore, se possibile, verrà festeggiato in compagnia di entrambi i genitori oppure a pranzo con l'uno ed a cena con l'altra alternandosi tra loro di anno in anno, il pranzo con la cena;
7. La pausa estiva da trascorrere con il padre è segnatamente individuata in trenta giorni da dividersi in due trance da 15 giorni cadauno, da trascorrere alternativamente a far data dal primo luglio o dal sedici luglio e dal primo agosto o
2 dal sedici agosto, con il padre alternando i periodi con la madre, compatibilmente con la previa comunicazione dei periodi e delle ferie di ognuno, comunque da concordare entro il trenta maggio di ogni anno;
ovviamente da concordare eventuali spostamenti della minore o di frequentazione di corsi estivi.
8. Per il mantenimento della IG
, il padre, corrisponderà, entro il giorno 20 di ogni mese, alla IG, a titolo Per_1 di concorso spese per il mantenimento della stessa, un assegno dell'importo di €
300,00 (trecento/00), da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, comprensivo dell'assegno unico per la minore, che continueranno ad essere versati direttamente in favore della OR . Parte_1
9. Quanto alle spese straordinarie relative alla IG previamente concordate, ovvero: scolastiche, gite di istruzione, corsi di lingua, ecc…, mediche non coperte dal SSN, sportive, e comunque come da Protocolli di intesa del Tribunale di Siracusa, saranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50%, cadauno;
10. Il signor sarà obbligato a corrispondere i sopracitati contributi CP_1 nell'interesse della IG fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente;
11. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della IG con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della IG.”
Con provvedimento del 08/01/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Nel merito, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla IG minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età della medesima.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
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P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 2112/2024
V.G.: omologa le condizioni concordate dalle parti;
nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 14.1.25.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
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