TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 15/04/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2941/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta
Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART 281 TERDECIES C.P.C.
Iscritta al R.G. 2941/ 2023 promossa da:
(C.F. ivi elettivamente domiciliato in Sassari via Parte_1 CodiceFiscale_1
Muroni, 5/c, presso lo studio dell'avv. Patrizia Campus (C.F. ) che lo C.F._2
rappresenta e difende in forza della procura speciale alle liti a calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Fu Controparte_1 Persona_1 Per_2
Fu ST Fu
[...] CP_1 Per_2 CP_1 Controparte_2 CP_3
Fu Fu Persona_3 Controparte_2 Persona_4 CP_3 CP_1
Fu Fu Fu CP_4 Per_1 Controparte_5 CP_1 CP_4 [...]
Fu ST fu Persona_5 CP_6 CP_7 Per_2 Controparte_8
Persona_6 CP_9
RESISTENTI- CONTUMACI
Oggetto: Usucapione
Conclusioni:
Per il ricorrente:
“1) Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
2) Dichiarare nato a [...]
Nuoro in data 03 Dicembre 1971, C.F. residente in [...]proprietario CodiceFiscale_1
per intervenuta usucapione del terreno distinto al catasto dei terreni del comune di Budoni al foglio 9 mappale 1305 e mappale 1773; 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari in caso di opposizione”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 4 In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att. Cpc prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. notificato nelle forme di cui all' art. 150 c.p.c., Parte_1
ha convenuto in giudizio;
fu Controparte_1 Persona_7
fu ; fu
[...] CP_1 Persona_8 Controparte_2 CP_3 Persona_5
fu fu fu
[...] Persona_4 CP_3 Controparte_10 CP_11
; fu;
fu ; fu
[...] Controparte_10 Controparte_12 CP_7 [...]
; fu di Controparte_13 Persona_6 CP_9
Ha rappresentato di essere nel possesso da oltre vent'anni, segnatamente dal 1990, in modo pacifico, continuo ed ininterrotto, del lotto di terreno ubicato in Budoni distinto al catasto dei Terreni del medesimo Comune al foglio 9 mappale 1305 e mappale 1773 in località Malamurì, confinante con strada comunale per più lati e proprietà e Per_9 Per_10
Ha allegato di aver delimitato il terreno con rete, paletti e muretti a secco e l'apposizione di un cancello in rete metallica.
Ha affermato che in origine aveva realizzato l'orto e provvedeva a sue spese all'aratura, alla coltivazione, allo sfalcio delle erbacee, allo spietramento, alla sarchiatura, fertilizzazione, potatura, piantumazione e all'innesto e che, successivamente, dopo che il lotto di terreno era divenuto edificabile, aveva provveduto a ripulirlo mediante l'utilizzo dell'escavatore sostituendo i vecchi muri con la nuova recinzione.
Ha aggiunto che da diversi anni il terreno veniva destinato al deposito dei suoi macchinari e delle attrezzature per l'attività di impresario edile.
pagina 2 di 4 Ha, inoltre, affermato che dalle ricerche effettuate i terreni risultavano intestati ai resistenti e che dal
1990 ad oggi nessuno aveva fatto opposizione all'esercizio del suo possesso e che erano state vane le ricerche effettuate presso l'Ufficio Anagrafe e i Servizi Demografici di Budoni quali Comuni di nascita degli originari intestatari formali dell'immobile.
Ha concluso come in epigrafe.
In data 23 maggio 2024 il Giudice, preso atto della regolare notifica effettuata per pubblici proclami, giusta autorizzazione presidenziale in data 14 02.2024, ha dichiara la contumacia dei resistenti.
La causa è stata istruita mediante la produzione di referente documentale ed escussione di testimoni e, all'udienza del 27 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice ha trattenuto la causa a sentenza ex art. 281 sexies co. 2 c.p.c.
*******
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi in appresso illustrati.
Il ricorrente ha difatti fornito la prova di aver posseduto il bene immobile cui è causa in modo pieno, pacifico, ininterrotto per oltre vent'anni, in modo idoneo ad acquistare il medesimo a titolo originario per intervenuta usucapione.
Tutti i testi escussi, terzi estranei ai fatti di causa della cui attendibilità e imparzialità non è lecito dubitare in difetto di riscontri contrari, hanno confermato tutti i fatti dedotti in ricorso come sopra rappresentati.
Hanno dichiarato in particolare che il ricorrente ha esercitato ed esercita il possesso del bene da circa vent'anni e segnatamente dal 1990, hanno confermato che ha realizzato una recinzione con rete e muretto secco e apposto un cancello costituito da rete con catena e lucchetto di cui possiede le chiavi, ed hanno, inoltre, affermato che in origine aveva realizzato un orto mentre oggi il terreno viene utilizzato come deposito e il parcheggio dei mezzi.
I testi escussi hanno poi riconosciuto i luoghi di causa nella planimetria loro rammostrata.
Deve quindi accogliersi la domanda spiegata e dichiararsi che il ricorrente è in modo pieno ed esclusivo proprietario degli immobili per cui è causa con i benefici di legge.
Spese compensate dato l'esito della lite e la natura dichiarativa della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Sassari, in persona del Giudice designato, definitivamente pronunciando nella causa come in atti proposta, in accoglimento del ricorso così provvede:
1. Dichiara (C.F. nato a Nuoro in [...] 03 Parte_1 CodiceFiscale_1
dicembre 1971, residente in [...]pieno ed esclusivo proprietario per intervenuta pagina 3 di 4 usucapione ventennale del terreno distinto al catasto dei terreni del comune di Budoni al foglio
9 mappale 1305 e mappale 1773, mandando al competente Conservatore dei Registri
Immobiliari per le annotazioni di competenza con esonero da responsabilità.
2. Spese compensate.
Sassari, 15 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta
Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART 281 TERDECIES C.P.C.
Iscritta al R.G. 2941/ 2023 promossa da:
(C.F. ivi elettivamente domiciliato in Sassari via Parte_1 CodiceFiscale_1
Muroni, 5/c, presso lo studio dell'avv. Patrizia Campus (C.F. ) che lo C.F._2
rappresenta e difende in forza della procura speciale alle liti a calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Fu Controparte_1 Persona_1 Per_2
Fu ST Fu
[...] CP_1 Per_2 CP_1 Controparte_2 CP_3
Fu Fu Persona_3 Controparte_2 Persona_4 CP_3 CP_1
Fu Fu Fu CP_4 Per_1 Controparte_5 CP_1 CP_4 [...]
Fu ST fu Persona_5 CP_6 CP_7 Per_2 Controparte_8
Persona_6 CP_9
RESISTENTI- CONTUMACI
Oggetto: Usucapione
Conclusioni:
Per il ricorrente:
“1) Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
2) Dichiarare nato a [...]
Nuoro in data 03 Dicembre 1971, C.F. residente in [...]proprietario CodiceFiscale_1
per intervenuta usucapione del terreno distinto al catasto dei terreni del comune di Budoni al foglio 9 mappale 1305 e mappale 1773; 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari in caso di opposizione”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 4 In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att. Cpc prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. notificato nelle forme di cui all' art. 150 c.p.c., Parte_1
ha convenuto in giudizio;
fu Controparte_1 Persona_7
fu ; fu
[...] CP_1 Persona_8 Controparte_2 CP_3 Persona_5
fu fu fu
[...] Persona_4 CP_3 Controparte_10 CP_11
; fu;
fu ; fu
[...] Controparte_10 Controparte_12 CP_7 [...]
; fu di Controparte_13 Persona_6 CP_9
Ha rappresentato di essere nel possesso da oltre vent'anni, segnatamente dal 1990, in modo pacifico, continuo ed ininterrotto, del lotto di terreno ubicato in Budoni distinto al catasto dei Terreni del medesimo Comune al foglio 9 mappale 1305 e mappale 1773 in località Malamurì, confinante con strada comunale per più lati e proprietà e Per_9 Per_10
Ha allegato di aver delimitato il terreno con rete, paletti e muretti a secco e l'apposizione di un cancello in rete metallica.
Ha affermato che in origine aveva realizzato l'orto e provvedeva a sue spese all'aratura, alla coltivazione, allo sfalcio delle erbacee, allo spietramento, alla sarchiatura, fertilizzazione, potatura, piantumazione e all'innesto e che, successivamente, dopo che il lotto di terreno era divenuto edificabile, aveva provveduto a ripulirlo mediante l'utilizzo dell'escavatore sostituendo i vecchi muri con la nuova recinzione.
Ha aggiunto che da diversi anni il terreno veniva destinato al deposito dei suoi macchinari e delle attrezzature per l'attività di impresario edile.
pagina 2 di 4 Ha, inoltre, affermato che dalle ricerche effettuate i terreni risultavano intestati ai resistenti e che dal
1990 ad oggi nessuno aveva fatto opposizione all'esercizio del suo possesso e che erano state vane le ricerche effettuate presso l'Ufficio Anagrafe e i Servizi Demografici di Budoni quali Comuni di nascita degli originari intestatari formali dell'immobile.
Ha concluso come in epigrafe.
In data 23 maggio 2024 il Giudice, preso atto della regolare notifica effettuata per pubblici proclami, giusta autorizzazione presidenziale in data 14 02.2024, ha dichiara la contumacia dei resistenti.
La causa è stata istruita mediante la produzione di referente documentale ed escussione di testimoni e, all'udienza del 27 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice ha trattenuto la causa a sentenza ex art. 281 sexies co. 2 c.p.c.
*******
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi in appresso illustrati.
Il ricorrente ha difatti fornito la prova di aver posseduto il bene immobile cui è causa in modo pieno, pacifico, ininterrotto per oltre vent'anni, in modo idoneo ad acquistare il medesimo a titolo originario per intervenuta usucapione.
Tutti i testi escussi, terzi estranei ai fatti di causa della cui attendibilità e imparzialità non è lecito dubitare in difetto di riscontri contrari, hanno confermato tutti i fatti dedotti in ricorso come sopra rappresentati.
Hanno dichiarato in particolare che il ricorrente ha esercitato ed esercita il possesso del bene da circa vent'anni e segnatamente dal 1990, hanno confermato che ha realizzato una recinzione con rete e muretto secco e apposto un cancello costituito da rete con catena e lucchetto di cui possiede le chiavi, ed hanno, inoltre, affermato che in origine aveva realizzato un orto mentre oggi il terreno viene utilizzato come deposito e il parcheggio dei mezzi.
I testi escussi hanno poi riconosciuto i luoghi di causa nella planimetria loro rammostrata.
Deve quindi accogliersi la domanda spiegata e dichiararsi che il ricorrente è in modo pieno ed esclusivo proprietario degli immobili per cui è causa con i benefici di legge.
Spese compensate dato l'esito della lite e la natura dichiarativa della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Sassari, in persona del Giudice designato, definitivamente pronunciando nella causa come in atti proposta, in accoglimento del ricorso così provvede:
1. Dichiara (C.F. nato a Nuoro in [...] 03 Parte_1 CodiceFiscale_1
dicembre 1971, residente in [...]pieno ed esclusivo proprietario per intervenuta pagina 3 di 4 usucapione ventennale del terreno distinto al catasto dei terreni del comune di Budoni al foglio
9 mappale 1305 e mappale 1773, mandando al competente Conservatore dei Registri
Immobiliari per le annotazioni di competenza con esonero da responsabilità.
2. Spese compensate.
Sassari, 15 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 4