TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 31/03/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1595/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLZANO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della Giudice Elena Covi, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al n. R.G. 1595/2024 promossa da:
parte appellante:
, , in persona del Sindaco Rapinese Alessandro, con Parte_1 P.IVA_1
gli avv.dom. Andrea Romoli Venturi, Chiara Piatti, Marilisa Ogliaroso e Antonio Tarufi
dell'Avvocatura comunale, giusta procura depositata;
contro
parte appellata:
, in persona del Controparte_1 P.IVA_2
procuratore speciale con l'avv. dom. Vincenzo De Nisco di Roma, giusta CP_2
procura depositata,
e nei confronti di:
pagina 1 di 5 , in persona del Sindaco, con l'avv.dom. Umberto Parte_2 P.IVA_3
Maria Sclafani dell'Avvocatura capitolina, giusta procura generale;
, e Controparte_3 P.IVA_4
[...]
Controparte_4
[...] [...]
Parte_3
In punto: appello avverso la sentenza n. 390/2023 del Giudice di Pace di Bolzano;
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
cfr. note depositate il 23.01.2025;
del procuratore di parte appellata CP_1
cfr. note depositate il 23.01.2025;
del procuratore del Parte_3
cfr. comparsa di costituzione in appello.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 390/2023, pronunciata in data 12.07.2023, il Giudice di Pace di Bolzano ha accolto l'opposizione alla cartella di pagamento n. 02120220002432276000, proposta dalla soc.
, annullandola, per i ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazione al Controparte_1
codice della strada, ed ha compensato le spese di lite.
2. Con atto di citazione in appello dell'08.05.2024 il ha interposto appello Parte_1
contro tale decisione, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
2.1. in iudicando. Violazione di legge, falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c. CP_5
Riproposizione, ex art. 346 c.p.c., dell'eccezione di inammissibilità dell'azione per mancata tempestiva impugnazione dei verbali sottesi alla cartella opposta.
pagina 2 di 5 2.2. e 2.3. in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 CdS. Carenza, CP_5
contraddittorietà, illogicità e perplessità della motivazione, sia per quanto riguarda la solidarietà
che in relazione alla retroattività.
2.4. Errata statuizione sulle spese.
3. Nel giudizio di appello si sono costituiti la soc. Controparte_6
eccependo l'inammissibilità e chiedendo il rigetto dell'appello; nonchè il Parte_3
che ha aderito all'appello del chiedendo dichiararsi l'inammissibilità Pt_3 Pt_1
dell'opposizione risp. l'infondatezza della domanda stessa.
4. Decisione
4.1. Il già nella memoria di costituzione depositata in primo grado ha dedotto Parte_1
la definitività dei verbali presupposti alla cartella impugnata, in quanto mai opposti, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione; ha affermato, inoltre, che l'intervenuta modifica normativa non fa venir meno la solidarietà in capo al locatario del veicolo, non essendo retroattiva.
L'ente ha riproposto la doglianza, ed il motivo risulta fondato, dandosi continuità all'orientamento che si è formato all'interno della Prima Sezione civile.
Anche nella sentenza appellata si richiama la distinzione tra l'impugnazione ex art. 615 c.p.c.,
che consente di opporsi all'esecuzione quando si contesti il diritto a procedervi;
e la procedura ex l. 689/1981, ammissibile qualora sia mancata la notificazione del verbale di accertamento, al fine di consentire di recuperare il mezzo di tutela, pervenendo peraltro a diverso risultato.
La condivisa sentenza n. 72 del 23.02.2024, di questo Tribunale, ha affermato quanto segue:
“Va dato atto che esiste, anche all'interno della suprema Corte, un contrasto giurisprudenziale, allo stato non risolto. Questo Giudice ritiene più convincente l'orientamento
espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 32920/2022, sentenza in cui è stato svolto
un esame completo delle questioni e un'attenta analisi dell'orientamento contrario,
evidenziandone le criticità argomentative. La Corte ha analizzato anche lo ius superveniens,
pagina 3 di 5 costituito dal decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9
novembre 2021, n. 156, come invocato dalla società, giungendo alla conclusione che
l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. è inammissibile, “non potendo configurarsi l'avvenuta
comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto
sopravvenuto "estintivo" della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo,
piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione
dell'infrazione stradale”. La sentenza è massimata come segue: “in tema di violazioni del
codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle
società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art. 196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla
notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al
prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi
diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.,
atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del
titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento
della sanzione, sicché l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire
dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà
luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva.” Pertanto, il motivo di difetto di legittimazione è inammissibile in questa sede di opposizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c.”
Il difetto di legittimazione passiva ai sensi dell'art. 96 c.d.s., dedotto dalla soc. Avis in primo grado, è pertanto inammissibile, non essendo stato tempestivamente fatto valere mediante impugnazione al Giudice di pace.
Va da sé che la mera comunicazione dei dati dei locatari, effettuata dal noleggiatore, non può
determinare l'inefficacia dei verbali (cfr. sentenza Cass. sopra citata).
4.2. L'accoglimento del motivo di appello comporta l'assorbimento degli altri.
pagina 4 di 5 4.3. si è costituita in data 18.12.2024, successivamente alla prima udienza del Parte_2
31.10.2025. Posto che non ha proposto tempestivo appello incidentale, ossia almeno 20 giorni prima della citata udienza (art. 343 c.p.c.), ne consegue – ai sensi dell'articolo citato - la decadenza dalla facoltà di proporre appello incidentale (peraltro non espressamente proposto).
5. In parziale riforma della sentenza impugnata (stante l'acquiescenza delle parti non costituite in appello rispetto alle statuizioni di primo grado), va rigettata l'opposizione di in CP_1
relazione agli importi dovuti al La cartella di pagamento opposta va Parte_1
confermata, in relazione agli importi dovuti al Parte_1
Tenuto conto della contrastante e oscillante giurisprudenza in materia, sussistono sufficienti gravi motivi ex art. 92 cpc per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza rigettata, assorbita o dichiarata inammissibile, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 390/2023, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto dal e per l'effetto, Parte_1
2) rigetta l'opposizione della soc. in relazione agli Controparte_1
importi dovuti al Parte_1
3) conferma, di conseguenza, la cartella di pagamento opposta, solamente in relazione agli importi dovuti al Parte_1
4) dichiara l'inammissibilità delle pretese avanzate da Parte_2
5) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Bolzano, 31.03.2025
la Giudice
Elena Covi
pagina 5 di 5