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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/12/2025, n. 1760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1760 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1180/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore Grillo Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere Relatore
Dott. Antonello Vitale Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, avente ad oggetto “Risarcimento del danno”, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1180 dell'anno 2024, avverso la sentenza n. 1262/2024 emessa dal Tribunale di Foggia pubblicata il 09/05/2024
TRA
(c.f.: ) elettivamente domiciliato alla Via Parte_1 C.F._1
Menichella n. 11 in Foggia presso lo studio dell'Avv. Francesco Padalino, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(p.iva: ) in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata alla Via Tribuna n. 68/E in Manfredonia presso lo studio dell'Avv.
EO ZU, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
APPELLATO
(c.f.: ) Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
(c.f: ) CP_3 C.F._3
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del 08/10/2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con atto di citazione ritualmente notificato, si rivolgeva al Tribunale di Parte_1
Foggia per ottenere, dall' il risarcimento dei danni non patrimoniali e CP_1 patrimoniali per le lesioni fisiche derivanti dal sinistro stradale verificatosi il 30 aprile 2018 in
Foggia.
In particolare, il (all'epoca sedicenne) deduceva che, nelle predette circostanze di Pt_1 tempo e luogo, era seduto sul lato passeggero della vettura -sprovvista di assicurazione- di proprietà del , e guidata dal (all'epoca quindicenne) - Controparte_2 CP_3 quando la stessa percorrendo Via Altamura, direzione Lucera, terminava la propria corsa schiantandosi su di un palo della pubblica illuminazione posto sullo spartitraffico.
Si costituiva l' (impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le CP_1
Vittime della Strada) ed eccepiva trattarsi di rischio “ non assicurabile” in quanto auto sprovvista di assicurazione, rubata poco prima del sinistro dal e da Pt_1 CP_3 quest'ultimo quindicenne, privo patente e risultato positivo all'uso dei cannabinoidi.
Si costituiva il , contestando in fatto ed in diritto la ricostruzione e le Controparte_2 pretese attoree, concludendo per il rigetto della domanda.
Non si costituiva che restava contumace. Inoltre, l'attore rinunciava, CP_3 validamente ed efficacemente ai sensi dell'art. 306 c.p.c., agli atti del giudizio nei confronti della CP_4 Con L'Allianza produceva in giudizio copia della sentenza penale del Tribunale per i minorenni di Bari emessa il 28.06.2019 e depositata il 23.07.2019 che accertava la responsabilità penale di e di , in concorso tra loro, per il reato CP_3 Parte_1 di furto aggravato dell'autovettura Nissan Micra, targata AA367SS, di proprietà di CP_2
, commesso il 30/04/2018 e del solo per le lesioni riportate dal e per la
[...] CP_3 Pt_1 violazione del codice della strada.
Il Tribunale di Foggia con sentenza n.1262/2024 pubblicata in data 9.05.2024 rigettava la domanda, ritenendola infondata e condannava il alle spese di lite Pt_1
………………..
Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello il per i motivi che a breve Pt_1 verranno indicati, chiedendo l'accoglimento della sua domanda.
Nel giudizio di appello si è costituita soltanto l' la quale dopo aver chiesto CP_1
l'inammissibilità dell'appello, ne ha contestato ogni motivo, chiedendo il rigetto, vinte le spese di lite
Non si sono costituti né il né il , pur ritualmente citati. CP_3 Controparte_2
La Corte osserva preliminarmente che deve ritenersi superata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., essendo la causa ormai riservata per la decisione con sentenza.
Nel merito l'appello non merita accoglimento
I primi motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente data la loro stretta connessione.
Il sostiene che la sentenza del Tribunale dei Minorenni che accerta la responsabilità penale Pt_1 sua e del , per i fatti avvenuti il 30 aprile 2018 ( furto di autovettura) , non abbia efficacia di CP_3 pagina 2 di 6 giudicato nel processo civile, in quanto nei propri confronti applica il perdono giudiziale quale causa di estinzione del reato ex art. 169 c.p., e pertanto impugna il capo della sentenza del Tribunale di
Foggia che ha ritenuto, al contrario, esistente la pregiudiziale efficacia del giudicato della sentenza penale. Inoltre - aggiunge l'appellante - dalla autonoma analisi dei fatti di causa in sede civile ben si potrebbe evincere la sussistenza del consenso del alla circolazione del veicolo, con CP_2 conseguente l'obbligo risarcitorio in capo all' ex art. 283 lett.b) c.p.a. CP_1
La doglianza è infondata.
La Corte osserva che la sentenza adottata in sede penale minorile tanto se applica il perdono giudiziale (Cass. n. 24475/2014, Cass. n. 4152/2019), quanto se manca tale causa di estinzione del reato, non acquista mai efficacia di giudicato. Infatti, ex art. 10 comma 2 D.P.R. n. 448/1988 (codice del processo penale minorile), la sentenza penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato.
Ne deriva, secondo giurisprudenza consolidata, che il giudice civile deve valutare tutti i fatti di causa e le prove, compresa la sentenza penale adottata all'esito del processo penale minorile, senza alcuna limitazione legale al suo prudente apprezzamento.
Nondimeno, anche escludendo la pregiudizialità del giudicato penale attestante il furto della vettura, mediante chiave adulterina, in concorso tra il ed il non si può ugualmente ritenere CP_3 Pt_1 sussistente il consenso del alla circolazione del veicolo, con conseguente esclusione CP_2 dell'obbligo risarcitorio in capo ad . CP_1
Più nello specifico, l'art. 283 c.a.p., nel prevedere i casi di risarcimento del fondo garanzia vittime della strada, distingue tra la situazione in cui il veicolo privo di assicurazione circola con il consenso del proprietario (lett. b) e quella in cui tale evenienza accada contro la volontà dello stesso (lett. d). In quest'ultimo caso, l'art. 283 comma 2 ultimo periodo limita il risarcimento soltanto in favore dei terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale.
Tanto chiarito, osserva la Corte che attraverso l'esame degli atti del procedimento penale, risulta che il
1) era terzo trasportato, dato che era in macchina (dichiarazioni del , Verbali Pt_1 Pt_1 Tes_1 della Polizia Municipale, sentenza penale); 2) era trasportato con la sua volontà (qualsiasi ricostruzione in atti indica che sia salito sull'auto oggetto di causa di sua spontanea volontà); 3) era consapevole della circolazione illegale (minore età del conducente, assenza di patente, uso di sostanze stupefacenti da parte del conducente, fatti non specificamente contestati ex art. 115 c.p.c. come correttamente sostenuto dal giudice di prime cure. Occorre pertanto comprendere se la circolazione fosse avvenuta secondo o contro la volontà del con la conseguenza, nella seconda ipotesi, CP_2 nessun risarcimento dovrà l' in base alle limitazioni prima dette di cui all'art. 283 comma 2 CP_1 ultimo periodo c.a.p.
Per ricostruire la volontà del è necessario riportare le varie dichiarazioni che le parti hanno CP_2 rilasciato nel tempo.
- Il ha sempre sostenuto – dichiarazioni raccolte subito dopo il sinistro, interrogatorio della CP_3
Polizia Municipale di Foggia, su delega del P.M., dichiarazioni al GUP – che le chiavi fossero inserite all'interno dell'autovettura. pagina 3 di 6 Il sostiene invece, solo nell'atto di citazione, che il abbia consegnato un Pt_1 CP_2 doppione delle chiavi al “al fine di fargliela provare nelle immediate vicinanze del CP_3 rione” e che “spesso” (non sempre) la chiave fosse inserita.
Senonchè sebbene il precisi di non essere stato ascoltato prima perché in coma a seguito Pt_1 dell'impatto, tanto è smentito sia dalle dichiarazioni del , secondo cui il dopo CP_3 Pt_1 un'immediata perdita di sensi, si era subito ristabilito, sia dal referto del P.S. (Ospedali Riuniti di
Foggia), da cui si evince che fosse in grado di parlare “riferisce di essere stato investito da un auto” nonché dalla diagnosi di dimissione “concussione con moderata perdita di coscienza”, ben diversa dal coma quale profondo stato di incoscienza. Inoltre, il nulla allega circa la sua degenza nel Pt_1 reparto di rianimazione, non risultando agli atti alcuna certificazione medica relativa al suo stato comatoso.
Il dichiara alla Polizia di Stato, nella denuncia di furto del veicolo, che l'auto era CP_2 chiusa, senza chiavi inserite e parcheggiata regolarmente sulla pubblica strada (pur se sottoposta a fermo amministrativo, senza assicurazione).
Successivamente, con la comparsa di costituzione in primo grado, cambia improvvisamente idea, affermando che dopo più attente indagini in famiglia, ha saputo che un familiare, non indentificato, ha lasciato (si desumerebbe a sua insaputa) un doppione delle chiavi ad un circolo sito nella sua stessa via di residenza, di cui era socio il , affinchè la macchina fosse spostata nel caso di intralcio CP_3 all'ingresso, ovvero la mettessero in moto per evitare danni alla batteria e senza che vi fosse consenso ad utilizzarla per circolare liberamente.
Senonchè sebbene non sia attendibile la versione del sostenuta nella comparsa di CP_2 costituzione, dato che in precedenza ha sempre parlato di auto chiusa e regolarmente parcheggiata - alla Polizia Locale nell'immediatezza del fatto ha dichiarato che era parcheggiata nel suo atrio privato
- e non è indicato quale sia il familiare a cui abbia lasciato a tale circolo il doppione delle chiavi, nondimeno in ogni caso manca il consenso alla circolazione.
Le dichiarazioni del e del non sono perfettamente sovrapponibili dato che il primo CP_3 Pt_1 parla sempre e solo di chiavi già inserite, mentre il secondo sostiene che il aveva ricevuto dal CP_3 il doppione (circostanza mai confermata dal ) e che spesso (non sempre) le chiavi CP_2 CP_3 fossero inserite. Peraltro, la seconda dichiarazione è avvenuta dopo che il ha potuto leggere e Pt_1 conoscere le dichiarazioni del . CP_3
In aggiunta, così come accertato dal Tribunale per i Minorenni, le dichiarazioni del rese nelle CP_3 immediatezze dei fatti agli agenti di P.G. e ribadite in sede di interrogatorio , chiare, precise e tra loro convergenti, avvalorate altresì dalla presenza del all'interno della autovettura al momento Pt_1 dell'incidente, e del brevissimo arco temporale in cui si è consumata l'azione delittuosa di furto e si è verificato l'incidente, consente di affermare con certezza la commissione del furto da parte del in CP_3 concorso con il apparendo del tutto inverosimile la terza ricostruzione dei fatti fatta dal Pt_1
in sede di udienza preliminare del 28.06.2019 ( per cui il avrebbe incontrato il CP_3 CP_3 Pt_1 dopo aver rubato il mezzo e ignaro del mezzo lo avrebbe fatto salire in macchina) e la sentenza penale pagina 4 di 6 che accerta la responsabilità del e del statuisce che l'auto era chiusa e senza chiavi CP_3 Pt_1 inserite.
Pertanto non avendo il provato il fatto costitutivo del suo diritto al risarcimento, ossia che la Pt_1 circolazione dell'auto fosse avvenuta con il consenso del nessun risarcimento potrà essergli CP_2 accordato.
Infine la Corte osserva che gli interrogatori formali e l'escussione testimoniale richiesti dall'appellante in primo grado dal e reiterati nel gravame, per come formulati, non consentirebbero Pt_1 comunque di assolvere alla prova della circolazione con il consenso del per cui CP_2 correttamente non sono state ammessi in primo grado. Invero, il ed il nulla CP_3 CP_2 potrebbero aggiungere a quanto già affermato in sede penale, così come il teste non potrebbe aver avuto percezione diretta del consenso alla circolazione del CP_2
Le spese del presente giudizio sono a carico dell'appellante secondo il criterio della soccombenza e vengono liquidate con le tariffe di cui al D.M. n. 147/2021 , con esclusione della fase di trattazione, in quanto dall'esame degli atti non risulta attività difensiva
L'appellante dovrà versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Terza Sezione Civile, così come innanzi composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di citazione, nei confronti di Parte_1 CP_1
, avverso la sentenza n. 1262/2024 emessa dal Tribunale di
[...] Controparte_2 CP_3
Foggia, pubblicata il 09/05/2024, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell Parte_1 CP_1 liquidate in complessivi € 3500,00, per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3) condanna a versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, Parte_1 ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso in Bari, 3 dicembre 2025.
pagina 5 di 6 Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Paola Barracchia
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Domenico
Dell'Aera
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore Grillo Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere Relatore
Dott. Antonello Vitale Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, avente ad oggetto “Risarcimento del danno”, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1180 dell'anno 2024, avverso la sentenza n. 1262/2024 emessa dal Tribunale di Foggia pubblicata il 09/05/2024
TRA
(c.f.: ) elettivamente domiciliato alla Via Parte_1 C.F._1
Menichella n. 11 in Foggia presso lo studio dell'Avv. Francesco Padalino, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(p.iva: ) in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata alla Via Tribuna n. 68/E in Manfredonia presso lo studio dell'Avv.
EO ZU, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
APPELLATO
(c.f.: ) Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
(c.f: ) CP_3 C.F._3
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del 08/10/2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con atto di citazione ritualmente notificato, si rivolgeva al Tribunale di Parte_1
Foggia per ottenere, dall' il risarcimento dei danni non patrimoniali e CP_1 patrimoniali per le lesioni fisiche derivanti dal sinistro stradale verificatosi il 30 aprile 2018 in
Foggia.
In particolare, il (all'epoca sedicenne) deduceva che, nelle predette circostanze di Pt_1 tempo e luogo, era seduto sul lato passeggero della vettura -sprovvista di assicurazione- di proprietà del , e guidata dal (all'epoca quindicenne) - Controparte_2 CP_3 quando la stessa percorrendo Via Altamura, direzione Lucera, terminava la propria corsa schiantandosi su di un palo della pubblica illuminazione posto sullo spartitraffico.
Si costituiva l' (impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le CP_1
Vittime della Strada) ed eccepiva trattarsi di rischio “ non assicurabile” in quanto auto sprovvista di assicurazione, rubata poco prima del sinistro dal e da Pt_1 CP_3 quest'ultimo quindicenne, privo patente e risultato positivo all'uso dei cannabinoidi.
Si costituiva il , contestando in fatto ed in diritto la ricostruzione e le Controparte_2 pretese attoree, concludendo per il rigetto della domanda.
Non si costituiva che restava contumace. Inoltre, l'attore rinunciava, CP_3 validamente ed efficacemente ai sensi dell'art. 306 c.p.c., agli atti del giudizio nei confronti della CP_4 Con L'Allianza produceva in giudizio copia della sentenza penale del Tribunale per i minorenni di Bari emessa il 28.06.2019 e depositata il 23.07.2019 che accertava la responsabilità penale di e di , in concorso tra loro, per il reato CP_3 Parte_1 di furto aggravato dell'autovettura Nissan Micra, targata AA367SS, di proprietà di CP_2
, commesso il 30/04/2018 e del solo per le lesioni riportate dal e per la
[...] CP_3 Pt_1 violazione del codice della strada.
Il Tribunale di Foggia con sentenza n.1262/2024 pubblicata in data 9.05.2024 rigettava la domanda, ritenendola infondata e condannava il alle spese di lite Pt_1
………………..
Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello il per i motivi che a breve Pt_1 verranno indicati, chiedendo l'accoglimento della sua domanda.
Nel giudizio di appello si è costituita soltanto l' la quale dopo aver chiesto CP_1
l'inammissibilità dell'appello, ne ha contestato ogni motivo, chiedendo il rigetto, vinte le spese di lite
Non si sono costituti né il né il , pur ritualmente citati. CP_3 Controparte_2
La Corte osserva preliminarmente che deve ritenersi superata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., essendo la causa ormai riservata per la decisione con sentenza.
Nel merito l'appello non merita accoglimento
I primi motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente data la loro stretta connessione.
Il sostiene che la sentenza del Tribunale dei Minorenni che accerta la responsabilità penale Pt_1 sua e del , per i fatti avvenuti il 30 aprile 2018 ( furto di autovettura) , non abbia efficacia di CP_3 pagina 2 di 6 giudicato nel processo civile, in quanto nei propri confronti applica il perdono giudiziale quale causa di estinzione del reato ex art. 169 c.p., e pertanto impugna il capo della sentenza del Tribunale di
Foggia che ha ritenuto, al contrario, esistente la pregiudiziale efficacia del giudicato della sentenza penale. Inoltre - aggiunge l'appellante - dalla autonoma analisi dei fatti di causa in sede civile ben si potrebbe evincere la sussistenza del consenso del alla circolazione del veicolo, con CP_2 conseguente l'obbligo risarcitorio in capo all' ex art. 283 lett.b) c.p.a. CP_1
La doglianza è infondata.
La Corte osserva che la sentenza adottata in sede penale minorile tanto se applica il perdono giudiziale (Cass. n. 24475/2014, Cass. n. 4152/2019), quanto se manca tale causa di estinzione del reato, non acquista mai efficacia di giudicato. Infatti, ex art. 10 comma 2 D.P.R. n. 448/1988 (codice del processo penale minorile), la sentenza penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato.
Ne deriva, secondo giurisprudenza consolidata, che il giudice civile deve valutare tutti i fatti di causa e le prove, compresa la sentenza penale adottata all'esito del processo penale minorile, senza alcuna limitazione legale al suo prudente apprezzamento.
Nondimeno, anche escludendo la pregiudizialità del giudicato penale attestante il furto della vettura, mediante chiave adulterina, in concorso tra il ed il non si può ugualmente ritenere CP_3 Pt_1 sussistente il consenso del alla circolazione del veicolo, con conseguente esclusione CP_2 dell'obbligo risarcitorio in capo ad . CP_1
Più nello specifico, l'art. 283 c.a.p., nel prevedere i casi di risarcimento del fondo garanzia vittime della strada, distingue tra la situazione in cui il veicolo privo di assicurazione circola con il consenso del proprietario (lett. b) e quella in cui tale evenienza accada contro la volontà dello stesso (lett. d). In quest'ultimo caso, l'art. 283 comma 2 ultimo periodo limita il risarcimento soltanto in favore dei terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale.
Tanto chiarito, osserva la Corte che attraverso l'esame degli atti del procedimento penale, risulta che il
1) era terzo trasportato, dato che era in macchina (dichiarazioni del , Verbali Pt_1 Pt_1 Tes_1 della Polizia Municipale, sentenza penale); 2) era trasportato con la sua volontà (qualsiasi ricostruzione in atti indica che sia salito sull'auto oggetto di causa di sua spontanea volontà); 3) era consapevole della circolazione illegale (minore età del conducente, assenza di patente, uso di sostanze stupefacenti da parte del conducente, fatti non specificamente contestati ex art. 115 c.p.c. come correttamente sostenuto dal giudice di prime cure. Occorre pertanto comprendere se la circolazione fosse avvenuta secondo o contro la volontà del con la conseguenza, nella seconda ipotesi, CP_2 nessun risarcimento dovrà l' in base alle limitazioni prima dette di cui all'art. 283 comma 2 CP_1 ultimo periodo c.a.p.
Per ricostruire la volontà del è necessario riportare le varie dichiarazioni che le parti hanno CP_2 rilasciato nel tempo.
- Il ha sempre sostenuto – dichiarazioni raccolte subito dopo il sinistro, interrogatorio della CP_3
Polizia Municipale di Foggia, su delega del P.M., dichiarazioni al GUP – che le chiavi fossero inserite all'interno dell'autovettura. pagina 3 di 6 Il sostiene invece, solo nell'atto di citazione, che il abbia consegnato un Pt_1 CP_2 doppione delle chiavi al “al fine di fargliela provare nelle immediate vicinanze del CP_3 rione” e che “spesso” (non sempre) la chiave fosse inserita.
Senonchè sebbene il precisi di non essere stato ascoltato prima perché in coma a seguito Pt_1 dell'impatto, tanto è smentito sia dalle dichiarazioni del , secondo cui il dopo CP_3 Pt_1 un'immediata perdita di sensi, si era subito ristabilito, sia dal referto del P.S. (Ospedali Riuniti di
Foggia), da cui si evince che fosse in grado di parlare “riferisce di essere stato investito da un auto” nonché dalla diagnosi di dimissione “concussione con moderata perdita di coscienza”, ben diversa dal coma quale profondo stato di incoscienza. Inoltre, il nulla allega circa la sua degenza nel Pt_1 reparto di rianimazione, non risultando agli atti alcuna certificazione medica relativa al suo stato comatoso.
Il dichiara alla Polizia di Stato, nella denuncia di furto del veicolo, che l'auto era CP_2 chiusa, senza chiavi inserite e parcheggiata regolarmente sulla pubblica strada (pur se sottoposta a fermo amministrativo, senza assicurazione).
Successivamente, con la comparsa di costituzione in primo grado, cambia improvvisamente idea, affermando che dopo più attente indagini in famiglia, ha saputo che un familiare, non indentificato, ha lasciato (si desumerebbe a sua insaputa) un doppione delle chiavi ad un circolo sito nella sua stessa via di residenza, di cui era socio il , affinchè la macchina fosse spostata nel caso di intralcio CP_3 all'ingresso, ovvero la mettessero in moto per evitare danni alla batteria e senza che vi fosse consenso ad utilizzarla per circolare liberamente.
Senonchè sebbene non sia attendibile la versione del sostenuta nella comparsa di CP_2 costituzione, dato che in precedenza ha sempre parlato di auto chiusa e regolarmente parcheggiata - alla Polizia Locale nell'immediatezza del fatto ha dichiarato che era parcheggiata nel suo atrio privato
- e non è indicato quale sia il familiare a cui abbia lasciato a tale circolo il doppione delle chiavi, nondimeno in ogni caso manca il consenso alla circolazione.
Le dichiarazioni del e del non sono perfettamente sovrapponibili dato che il primo CP_3 Pt_1 parla sempre e solo di chiavi già inserite, mentre il secondo sostiene che il aveva ricevuto dal CP_3 il doppione (circostanza mai confermata dal ) e che spesso (non sempre) le chiavi CP_2 CP_3 fossero inserite. Peraltro, la seconda dichiarazione è avvenuta dopo che il ha potuto leggere e Pt_1 conoscere le dichiarazioni del . CP_3
In aggiunta, così come accertato dal Tribunale per i Minorenni, le dichiarazioni del rese nelle CP_3 immediatezze dei fatti agli agenti di P.G. e ribadite in sede di interrogatorio , chiare, precise e tra loro convergenti, avvalorate altresì dalla presenza del all'interno della autovettura al momento Pt_1 dell'incidente, e del brevissimo arco temporale in cui si è consumata l'azione delittuosa di furto e si è verificato l'incidente, consente di affermare con certezza la commissione del furto da parte del in CP_3 concorso con il apparendo del tutto inverosimile la terza ricostruzione dei fatti fatta dal Pt_1
in sede di udienza preliminare del 28.06.2019 ( per cui il avrebbe incontrato il CP_3 CP_3 Pt_1 dopo aver rubato il mezzo e ignaro del mezzo lo avrebbe fatto salire in macchina) e la sentenza penale pagina 4 di 6 che accerta la responsabilità del e del statuisce che l'auto era chiusa e senza chiavi CP_3 Pt_1 inserite.
Pertanto non avendo il provato il fatto costitutivo del suo diritto al risarcimento, ossia che la Pt_1 circolazione dell'auto fosse avvenuta con il consenso del nessun risarcimento potrà essergli CP_2 accordato.
Infine la Corte osserva che gli interrogatori formali e l'escussione testimoniale richiesti dall'appellante in primo grado dal e reiterati nel gravame, per come formulati, non consentirebbero Pt_1 comunque di assolvere alla prova della circolazione con il consenso del per cui CP_2 correttamente non sono state ammessi in primo grado. Invero, il ed il nulla CP_3 CP_2 potrebbero aggiungere a quanto già affermato in sede penale, così come il teste non potrebbe aver avuto percezione diretta del consenso alla circolazione del CP_2
Le spese del presente giudizio sono a carico dell'appellante secondo il criterio della soccombenza e vengono liquidate con le tariffe di cui al D.M. n. 147/2021 , con esclusione della fase di trattazione, in quanto dall'esame degli atti non risulta attività difensiva
L'appellante dovrà versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Terza Sezione Civile, così come innanzi composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di citazione, nei confronti di Parte_1 CP_1
, avverso la sentenza n. 1262/2024 emessa dal Tribunale di
[...] Controparte_2 CP_3
Foggia, pubblicata il 09/05/2024, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell Parte_1 CP_1 liquidate in complessivi € 3500,00, per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3) condanna a versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, Parte_1 ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso in Bari, 3 dicembre 2025.
pagina 5 di 6 Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Paola Barracchia
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Domenico
Dell'Aera
pagina 6 di 6