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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/01/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza del 15/01/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 233/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione” e vertente TRA
rapp.ta e difesa dall'avvocato Carmine Guarriello ed elettivamente domiciliata presso Parte_1 il suo studio legale sito in Carinola (CE) alla via 4 Novembre n. 200 RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
RESISTENTE contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 13/01/2023, la ricorrente, in epigrafe indicata, esponeva di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 17/07/2019 al 15/01/2020 senza Controparte_1 alcun inquadramento contrattuale e dal 16/01/2020 al 30/09/2020 con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time orizzontale per 12 ore settimanali formalmente inquadrata nel 5°livello del
CCNL ''Commercio Confesercenti''; che l'attività lavorativa veniva espletata dalla ricorrente presso il negozio a marchio sito in Mondragone e di proprietà della resistente;
che aveva espletato le CP_2 mansioni di commessa al banco frutta e verdura presso suddetto negozio;
che aveva lavorato dalle ore
7.30 alle ore 13.30 dal lunedì alla domenica, per un totale di 42 ore settimanali;
che in data 30/9/2020 veniva oralmente licenziata .
Asseriva di non aver percepito una retribuzione commisurata alla quantità e qualità di lavoro espletato e che nulla aveva ricevuto a titolo di indennità per ferie non godute, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.
Tanto premesso adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento del trattamento economico e 1 normativo previsto per i lavoratori appartenenti al 5° Livello del C.C.N.L. ''Commercio Confesercenti'', per l'effetto, chiedeva di condannare la parte resistente al pagamento in suo favore dell'importo complessivo di euro 27.939,31, a titolo di differenze retributive tra la somma effettivamente percepite per l'inquadramento orario formale e quello dovuto a seguito delle effettive ore di lavoro, ratei di tredicesima mensilità, ferie non godute e T.F.R. maturato, oltre accessori come per legge, vinte le spese di lite con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio, nonostante la regolarità della notifica, parte resistente non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace.
Espletata l'istruttoria all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione.
***
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
In punto di diritto occorre, preliminarmente, soffermarsi sul concetto di subordinazione La questione investe, infatti, la nota problematica circa gli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato;
appare, pertanto, opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge, emblematicamente, illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso
“alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà
e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745;
Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219).
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: 1) eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
2) inserimento stabile del lavoratore
2 nell'organizzazione produttiva dell'impresa; 3) utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
4) assenza di rischio imprenditoriale;
5) obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi - obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
6) continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di - messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
7) retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
8) pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi - assicurativi;
9) esclusività della prestazione;
10) infungibilità soggettiva della prestazione;
11) esercizio di mansioni meramente esecutive
La Suprema Corte così si è espressa: “elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad es., la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con
l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto” (cfr.
Cass. lav. 01.12.2008 n. 28525).
Deve ancora applicarsi, con riferimento alla materia in esame, l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice. La valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio costituisce accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato” (sic Cass. Lav. 29 gennaio 2003 n. 1389).
Ed ancora, deve ritenersi che: “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (sic Cass. Lav.
16 febbraio 2009 n. 3714).
“Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha
l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta” (Cass, sez. lav., 19 aprile 2013, n. 9599).
3 Tanto premesso, venendo al merito, gli elementi probatori raccolti in giudizio, consentono di ritenere pienamente provata la sussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata.
Invero il teste escusso indifferente alle parti, preciso e circostanziato ed ex collega di Tes_1 lavoro, ha riferito di aver visto lavorate la ricorrente alle dipendenze della resistente, presso il punto vendita di Mondragone, nel periodo da luglio 2019 al mese di settembre 2020 e che la stessa era addetta alla vendita di frutta e verdura.
In relazione all'orario di lavoro, tuttavia, il teste ha riferito, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, che l'istante lavorava solo la mattina dalle ore 07:30 alle ore 13:30, tutti i giorni, con un giorno di riposo settimanale e senza alcun godimento di ferie. (Cfr. verbale di udienza del 15.05.2024) .
Tanto premesso, così delineato il quadro probatorio, la parte resistente rimanendo contumace, non avendo dato prova di aver ottemperato al pagamento dei titoli rivendicati in ricorso, in favore del ricorrente, risulta debitrice degli importi indicati nei conteggi allegati in atti, a titolo di retribuzione ordinaria, 13 esima mensilità, trattamento di fine rapporto ed indennità per ferie non godute.
Non risulta dovuto il compenso del lavoro straordinario per assenza di prova del fatto costituivo.
Tali conteggi, dunque, appaiono ictu oculi attendibili sia per la precisione dei calcoli che per la loro mancata contestazione da parte della controparte. Come è noto, nel processo del lavoro l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum, la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda, opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (Cass.
Sez. Lav. 945/06).
In conclusione va accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti per il periodo dal 17.07.2019 al 30.09.2020 e per l'effetto la parte resistente va condannata al pagamento in favore della parte ricorrente dell'importo di euro 17.562,97, a titolo di differenze retributive, di cui euro
1.211,20, a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione dei crediti al soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo .
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
4 1) in accoglimento del ricorso accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, nel periodo dal 17.07.2019 al 30.09.2020, secondo le modalità dedotto in ricorso e per l'effetto condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente dell'importo di euro 17.562,97, a titolo di differenze retributive, di cui euro 1.211,20, a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione dei crediti fino all'effettivo soddisfo.
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.600,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
.
5
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza del 15/01/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 233/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione” e vertente TRA
rapp.ta e difesa dall'avvocato Carmine Guarriello ed elettivamente domiciliata presso Parte_1 il suo studio legale sito in Carinola (CE) alla via 4 Novembre n. 200 RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
RESISTENTE contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 13/01/2023, la ricorrente, in epigrafe indicata, esponeva di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 17/07/2019 al 15/01/2020 senza Controparte_1 alcun inquadramento contrattuale e dal 16/01/2020 al 30/09/2020 con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time orizzontale per 12 ore settimanali formalmente inquadrata nel 5°livello del
CCNL ''Commercio Confesercenti''; che l'attività lavorativa veniva espletata dalla ricorrente presso il negozio a marchio sito in Mondragone e di proprietà della resistente;
che aveva espletato le CP_2 mansioni di commessa al banco frutta e verdura presso suddetto negozio;
che aveva lavorato dalle ore
7.30 alle ore 13.30 dal lunedì alla domenica, per un totale di 42 ore settimanali;
che in data 30/9/2020 veniva oralmente licenziata .
Asseriva di non aver percepito una retribuzione commisurata alla quantità e qualità di lavoro espletato e che nulla aveva ricevuto a titolo di indennità per ferie non godute, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.
Tanto premesso adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento del trattamento economico e 1 normativo previsto per i lavoratori appartenenti al 5° Livello del C.C.N.L. ''Commercio Confesercenti'', per l'effetto, chiedeva di condannare la parte resistente al pagamento in suo favore dell'importo complessivo di euro 27.939,31, a titolo di differenze retributive tra la somma effettivamente percepite per l'inquadramento orario formale e quello dovuto a seguito delle effettive ore di lavoro, ratei di tredicesima mensilità, ferie non godute e T.F.R. maturato, oltre accessori come per legge, vinte le spese di lite con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio, nonostante la regolarità della notifica, parte resistente non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace.
Espletata l'istruttoria all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione.
***
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
In punto di diritto occorre, preliminarmente, soffermarsi sul concetto di subordinazione La questione investe, infatti, la nota problematica circa gli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato;
appare, pertanto, opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge, emblematicamente, illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso
“alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà
e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745;
Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219).
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: 1) eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
2) inserimento stabile del lavoratore
2 nell'organizzazione produttiva dell'impresa; 3) utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
4) assenza di rischio imprenditoriale;
5) obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi - obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
6) continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di - messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
7) retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
8) pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi - assicurativi;
9) esclusività della prestazione;
10) infungibilità soggettiva della prestazione;
11) esercizio di mansioni meramente esecutive
La Suprema Corte così si è espressa: “elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad es., la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con
l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto” (cfr.
Cass. lav. 01.12.2008 n. 28525).
Deve ancora applicarsi, con riferimento alla materia in esame, l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice. La valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio costituisce accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato” (sic Cass. Lav. 29 gennaio 2003 n. 1389).
Ed ancora, deve ritenersi che: “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (sic Cass. Lav.
16 febbraio 2009 n. 3714).
“Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha
l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta” (Cass, sez. lav., 19 aprile 2013, n. 9599).
3 Tanto premesso, venendo al merito, gli elementi probatori raccolti in giudizio, consentono di ritenere pienamente provata la sussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata.
Invero il teste escusso indifferente alle parti, preciso e circostanziato ed ex collega di Tes_1 lavoro, ha riferito di aver visto lavorate la ricorrente alle dipendenze della resistente, presso il punto vendita di Mondragone, nel periodo da luglio 2019 al mese di settembre 2020 e che la stessa era addetta alla vendita di frutta e verdura.
In relazione all'orario di lavoro, tuttavia, il teste ha riferito, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, che l'istante lavorava solo la mattina dalle ore 07:30 alle ore 13:30, tutti i giorni, con un giorno di riposo settimanale e senza alcun godimento di ferie. (Cfr. verbale di udienza del 15.05.2024) .
Tanto premesso, così delineato il quadro probatorio, la parte resistente rimanendo contumace, non avendo dato prova di aver ottemperato al pagamento dei titoli rivendicati in ricorso, in favore del ricorrente, risulta debitrice degli importi indicati nei conteggi allegati in atti, a titolo di retribuzione ordinaria, 13 esima mensilità, trattamento di fine rapporto ed indennità per ferie non godute.
Non risulta dovuto il compenso del lavoro straordinario per assenza di prova del fatto costituivo.
Tali conteggi, dunque, appaiono ictu oculi attendibili sia per la precisione dei calcoli che per la loro mancata contestazione da parte della controparte. Come è noto, nel processo del lavoro l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum, la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda, opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (Cass.
Sez. Lav. 945/06).
In conclusione va accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti per il periodo dal 17.07.2019 al 30.09.2020 e per l'effetto la parte resistente va condannata al pagamento in favore della parte ricorrente dell'importo di euro 17.562,97, a titolo di differenze retributive, di cui euro
1.211,20, a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione dei crediti al soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo .
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
4 1) in accoglimento del ricorso accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, nel periodo dal 17.07.2019 al 30.09.2020, secondo le modalità dedotto in ricorso e per l'effetto condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente dell'importo di euro 17.562,97, a titolo di differenze retributive, di cui euro 1.211,20, a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione dei crediti fino all'effettivo soddisfo.
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.600,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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