TRIB
Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 09/02/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1898/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 20 marzo 2024 da:
), assistito e difeso dall'Avv. Alessandro VENTURA, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), nata a [...], il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: per il ricorrente: come da verbale di udienza del 23 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile nel comune di Vasto in data 21 Parte_1 CP_1
dicembre 1985.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso regolarmente depositato, il signor ha domandato lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con la moglie e la conferma dell'assenza dei presupposti di legge per il mantenimento dell'altro coniuge. A seguito del rinvio disposto per la rinnovazione della notifica, all'udienza di prima comparizione delle parti del 23 gennaio 2025 il Giudice relatore ha dichiarato la contumacia della resistente e, sentito il ricorrente sui fatti di causa, ha invitato la parte a precisare le proprie conclusioni, disponendo la discussione orale della causa.
La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, si osserva che la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi, infatti, si sono separati consensualmente con accordo concluso dinanzi l'ufficiale di stato civile del Comune di Villa d'Adda in data 22 febbraio 2022 e confermato il 29 marzo 2022 (v. accordo di separazione in atti).
Lo stato di separazione si dunque è ininterrottamente protratto ben oltre il periodo richiesto dalla legge.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti l'intervenuta riconciliazione, il periodo di tempo nel quale si è protratta la separazione e la mancata costituzione della resistente che, non costituendosi, non ha manifestato interesse rispetto alla presente causa, si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione di vita e di intenti, materiale e spirituale tra i coniugi.
In mancanza di domanda di contenuto economico, nessun accertamento è svolto sui presupposti per il riconoscimento del relativo diritto.
Le spese di lite vengono dichiarate irripetibili, attesa la natura necessaria del giudizio e la mancata opposizione della parte resistente, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato a Vasto il 21 dicembre 1985 tra Pt_1
e
[...] CP_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Vasto (Atto n. 162, Parte II, Serie A, Anno 1985);
3. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 20 marzo 2024 da:
), assistito e difeso dall'Avv. Alessandro VENTURA, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), nata a [...], il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: per il ricorrente: come da verbale di udienza del 23 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile nel comune di Vasto in data 21 Parte_1 CP_1
dicembre 1985.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso regolarmente depositato, il signor ha domandato lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con la moglie e la conferma dell'assenza dei presupposti di legge per il mantenimento dell'altro coniuge. A seguito del rinvio disposto per la rinnovazione della notifica, all'udienza di prima comparizione delle parti del 23 gennaio 2025 il Giudice relatore ha dichiarato la contumacia della resistente e, sentito il ricorrente sui fatti di causa, ha invitato la parte a precisare le proprie conclusioni, disponendo la discussione orale della causa.
La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, si osserva che la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi, infatti, si sono separati consensualmente con accordo concluso dinanzi l'ufficiale di stato civile del Comune di Villa d'Adda in data 22 febbraio 2022 e confermato il 29 marzo 2022 (v. accordo di separazione in atti).
Lo stato di separazione si dunque è ininterrottamente protratto ben oltre il periodo richiesto dalla legge.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti l'intervenuta riconciliazione, il periodo di tempo nel quale si è protratta la separazione e la mancata costituzione della resistente che, non costituendosi, non ha manifestato interesse rispetto alla presente causa, si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione di vita e di intenti, materiale e spirituale tra i coniugi.
In mancanza di domanda di contenuto economico, nessun accertamento è svolto sui presupposti per il riconoscimento del relativo diritto.
Le spese di lite vengono dichiarate irripetibili, attesa la natura necessaria del giudizio e la mancata opposizione della parte resistente, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato a Vasto il 21 dicembre 1985 tra Pt_1
e
[...] CP_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Vasto (Atto n. 162, Parte II, Serie A, Anno 1985);
3. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo