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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/01/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 917 R.G.A. 2022, promossa in grado di appello D A
rappresentato e difeso dagli Avvocati RIZZO ADRIANA GIOVANNA e Pt_1
SPARACINO MARIA GRAZIA
- Appellante - C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. GRECO GASPARE Controparte_1
- Appellato -
All'udienza del 19/12/2024 i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti difensivi. FATTO Con la sentenza n. 597/2022 del 1°.03.2022 il Tribunale di Palermo ha accolto la domanda di restituzione della somma di € 12.403,00 proposta da nei confronti dell' con ricorso depositato il 13.06.2018, Controparte_1 Pt_1 somma che il ricorrente deduceva di aver erroneamente versato all' a titolo Pt_1 contributivo, essendo stato tale importo indebitamente calcolato anche sui propri redditi da capitale derivanti dalla sua partecipazione al capitale sociale della Mediterranea s.r.l., nell'ambito della quale lo stesso non aveva svolto, nel periodo cui si riferiva la suddetta contribuzione, alcuna attività di lavoro, avendo soltanto rivestito il ruolo di preposto alla gestione tecnica in qualità di collaboratore familiare ed a titolo gratuito. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che non risultasse provato lo svolgimento, da parte del ricorrente, di un'attività lavorativa in favore della società che, anzi, lo aveva licenziato nel 2012 (riferendosi i contributi de quibus ad un periodo successivo). Avverso tale sentenza ha proposto appello l' chiedendone la riforma. Pt_1
1 ritualmente evocato in giudizio, si è costituito resistendo Controparte_1 al gravame. All'udienza del 19/12/2024, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI Con l'interposto gravame, l' si duole che il primo giudice non abbia Pt_1 considerato raggiunta la prova dei presupposti dell'obbligazione contributiva in favore della gestione commercianti, individuati dall' sia nella titolarità, da CP_2 parte del dell'omonima impresa individuale, dallo stesso esercitata sin dal CP_1
2008, sia della sua qualità di preposto alla gestione tecnica ai sensi del D.M. 274/1997, svolta dall'appellato in favore della Mediterranea s.r.l. “dal 3.02.2012 al 15.09.2012, dal 3.06.2013 al 31.12.2013 e dal 1.01.2014 al 5.04.2014”, circostanze peraltro dedotte dallo stesso nel ricorso di primo grado;
con particolare CP_1 riguardo alla sua veste di preposto, soggiunge che tale figura, necessaria per lo svolgimento dell'attività sociale (impresa di pulizie), è caratterizzata dalla sussistenza di un “vincolo stabile e continuativo che comporti un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa e lo svolgimento di un costante controllo sui servizi della stessa”; conseguentemente, essendo tale ruolo indicativo di un'attività lavorativa, ne conseguiva la legittimità dell'obbligazione contributiva ex art. 3 bis comma 1 del D.L. n. 384/1992, conv. in L. n. 438/1992. ha resistito al gravame deducendo che dal 15.09.2012, Controparte_1 data del suo licenziamento, aveva continuato a rivestire all'interno della società soltanto il ruolo di preposto alla gestione tecnica, in veste di collaboratore familiare e svolgendo tale attività in modo occasionale e gratuito, conservando altresì la titolarità del 69% delle quote. L'appello è infondato.
Costituiscono circostanze pacifiche, in quanto dedotte dallo stesso appellato, che quest'ultimo sia titolare di un'impresa individuale e partecipi altresì al capitale sociale della Mediterranea s.r.l., all'interno della cui compagine organizzativa riveste il ruolo di “preposto alla gestione tecnica”. La questione oggetto del presente giudizio concerne l'individuazione del reddito, ulteriore rispetto a quello tratto dall'attività di imprenditore individuale - che di per sé dà titolo all'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti -, da considerarsi utile ai fini della determinazione dell'imponibile contributivo. A tal fine occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 3 bis, c. 1, D.L. n. 384/1992, conv. in L. n. 438/1992, “l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art.
1, L. 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono”. Con tale disposizione è stata modificata la disciplina previgente di cui alla L.
2 agosto 1990, n. 233, che all'art. 1, prevedeva che “… l'ammontare del contributo annuo
2 dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente”. Con la novella del 1992, dunque, la base contributiva è stata ampliata, dovendosi ora avere riguardo alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF e non più alla sola attività che dà titolo all'iscrizione alla gestione ex L. n. 233 del 1990, art. 1, la quale rileva pur sempre quale fatto giuridico strutturale ai fini del sorgere della tutela previdenziale in capo al lavoratore autonomo ma non più ai fini della individuazione della misura della contribuzione previdenziale dovuta. Al fine di garantire la coerenza del sistema normativo nel suo complesso, il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi deve essere individuato facendo riferimento alle speculari norme fiscali e dunque al testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Ai sensi del citato T.U., art. 55, i redditi di impresa sono quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale, mentre i redditi di capitale (art. 44, lett. e) sono gli utili da partecipazione alle società soggette ad IRPEG (ora IRES). Poichè la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi di impresa così come definita dalla disciplina fiscale (art. 55 DPR n. 917/1986) e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale (art. 44 D.P.R. n. 917/1986), ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi ai sensi dell'art. 38 Cost., Pt_1 comma 2, la tutela previdenziale spetta infatti ai lavoratori, non a coloro che si limitino ad investire i propri capitali a scopo di utile (Cass. n. 21540 del 2019; Cass. n. 23790 del 2019; Cass. n. 24096 del 2019; Cass. n. 29779 del 2017; Cass. n. 26958 del 2019; Cass. n. 18822 del 2021; Cass. n. 22901/2024). L'assoggettabilità a contribuzione degli ulteriori redditi, dunque, è consentita soltanto per quelli percepiti dai soci di società di persone, per i quali opera il principio della trasparenza fiscale, in forza del quale i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi (D.P.R. n. 917 del 2016, art. 6, comma 3, del testo post-riforma del 2004). E' proprio dal regime dettato per le società di persone che è derivato il principio, affermato dalla Suprema Corte (v. da ultimo n. 1715/2023), secondo il quale ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio
3 accomandante, seppure diversi dal reddito che trova causa nel rapporto di lavoro oggetto della posizione previdenziale. Questo principio non è tuttavia applicabile al reddito prodotto dalla partecipazione a società di capitali;
sul punto, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 354 del 7 novembre 2001, ha ben distinto tra la posizione dei soci (non lavoratori) delle società di capitali e quelli delle società di persone, ritenendo non fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 3 bis, conv. con modif. in L. 14 novembre 1992, n. 438, sollevata per la parte in cui, sottoponendo a contribuzione i redditi Pt_1 denunciati ai fini IRPEF dal socio accomandante di società in accomandita semplice, introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra socio accomandante di società in accomandita semplice e socio di società di capitali. Ha infatti rilevato che nell'ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo) assume preminente rilievo, a differenza delle società di capitali, l'elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di un'attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante. Nella sentenza citata la Consulta ha rilevato come l'intervento del legislatore si collochi all'interno di una tendenza all'ampliamento della base imponibile a fini contributivi, non indefettibilmente correlata al reddito di lavoro ma anche ad altre attribuzioni economiche che nella attività stessa rinvengono soltanto mera occasione;
tale tendenza, tuttavia, ha aggiunto la Corte, deve necessariamente essere contenuta entro i limiti delineati dal legislatore, non potendo giungersi ad estendere in via analogica la portata delle relative previsioni, disattendendo proprio il voluto parallelismo tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale. Ciò posto, va considerato che gli ulteriori redditi percepiti dal si CP_1 riferiscono (e la circostanza non è oggetto di contestazione) agli utili derivanti dalla sua partecipazione al capitale sociale della Mediterranea s.r.l., redditi che, pertanto, in quanto non giustificati dall'esercizio di un'attività lavorativa nell'ambito della medesima impresa, non sono assoggettati all'imposizione contributiva in argomento, in quanto non sono qualificabili come “redditi da impresa” bensì “da capitale”, ai fini dell'imposizione fiscale sul reddito delle persone fisiche. Né l'esercizio di tale attività lavorativa nell'ambito dell'impresa sociale potrebbe ravvisarsi nel ruolo di preposto alla gestione tecnica, pacificamente rivestito dal all'interno della Mediterranea s.r.l.. CP_1
Sul punto va osservato che, come dedotto dall' la presenza di tale Pt_1 figura nella compagine aziendale è prevista, per le imprese che svolgono attività di pulizia, dalla legge n. 82/1994 e dal suo decreto attuativo (D.M. n. 274/1997) tra i requisiti di “capacità tecnica” necessari ai fini dell'iscrizione nel registro delle
4 imprese o nell'albo delle imprese artigiane;
dispone infatti l'art. 2 del D.M. citato:
“
2.I requisiti di capacità tecnica ed organizzativa si intendono posseduti con la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 3. Nel caso dell'impresa artigiana trova applicazione l'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443. Il preposto alla gestione tecnica non può essere un consulente o un professionista esterno.
3. I requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2, sono i seguenti: a) assolvimento dell'obbligo scolastico, in ragione dell'ordinamento temporalmente vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività, di almeno due anni per le attività di pulizia e di disinfezione e di almeno tre anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, svolta all'interno di imprese del settore, o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa;
b) attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale;
c) diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività; d) diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività…” Alla luce di tale disposizione emerge che la preposizione alla gestione tecnica di una persona dotata dei suddetti requisiti tecnico-professionali, la quale deve peraltro assumere con l'impresa un vincolo stabile e continuativo (“non può essere un consulente o un professionista esterno”), costituisce requisito indefettibile ai fini del regolare svolgimento dell'attività sociale, sicché non può che comportare un diretto rapporto del preposto con la struttura operativa dell'impresa che deve necessariamente concretizzarsi in un costante controllo sui servizi dalla stessa offerti. Le superiori considerazioni, tuttavia, nulla aggiungono alla qualificazione dei redditi percepiti dal da tale attività commerciale (distinta da quella da cui CP_1 trae fondamento la sua iscrizione alla gestione commercianti) come redditi da capitale, non essendo stato in alcun modo dimostrato che alla menzionata attività di preposto sia conseguita la percezione di un autonomo reddito, distinto da quello derivante dalla sua partecipazione al capitale sociale e come tale assoggettabile a contribuzione. L'appello va pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 597/2022 resa il 1°.03.2022 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo.
5 Condanna l' a pagare all'appellato le spese processuali che liquida per Pt_1 compensi in € 1.984,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Palermo, 19/12/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Michele De Maria
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