Articolo 6 della Legge 2 aprile 1980, n. 127
Articolo 5Articolo 7
Versione
27 aprile 1980
Art. 6. Denuncia all'ENPAO del reddito professionale

Ogni iscritta deve denunciare ogni anno all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche il reddito professionale imponibile dichiarato ai fini IRPEF, entro e non oltre dieci giorni dalla data di scadenza annuale della denuncia dei redditi, seguendo le modalita' di cui all' articolo 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114 .
Con la dichiarazione del reddito professionale dell'anno 1979 deve essere denunciato anche il reddito professionale imponibile dichiarato negli anni 1975, 1976, 1977 e 1978.
Entrata in vigore il 27 aprile 1980
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