Art. 6. Denuncia all'ENPAO del reddito professionale
Ogni iscritta deve denunciare ogni anno all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche il reddito professionale imponibile dichiarato ai fini IRPEF, entro e non oltre dieci giorni dalla data di scadenza annuale della denuncia dei redditi, seguendo le modalita' di cui all' articolo 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114 .
Con la dichiarazione del reddito professionale dell'anno 1979 deve essere denunciato anche il reddito professionale imponibile dichiarato negli anni 1975, 1976, 1977 e 1978.
Ogni iscritta deve denunciare ogni anno all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche il reddito professionale imponibile dichiarato ai fini IRPEF, entro e non oltre dieci giorni dalla data di scadenza annuale della denuncia dei redditi, seguendo le modalita' di cui all' articolo 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114 .
Con la dichiarazione del reddito professionale dell'anno 1979 deve essere denunciato anche il reddito professionale imponibile dichiarato negli anni 1975, 1976, 1977 e 1978.