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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 27/08/2025, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00562/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 27/08/2025
N. 01485 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00562/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 562 del 2025, proposto da
EM ES, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiano Dalla Torre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 387/2024, pubblicata in data 12/06/2024, emessa dal Tribunale
Ordinario di Venezia nella persona del Giudice del lavoro Dott.ssa Chiara Coppetta
Calzavara, notificata all'Amministrazione in data 12/06/2024, non impugnata, passata in giudicato. N. 00562/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Nicola Bardino
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, docente precaria esclusa dall'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n.
107, del valore di € 500,00 annui, si è rivolta al Tribunale di Venezia al fine di ottenere tale particolare strumento di rimborso, riconosciuto al personale di ruolo, a copertura forfetaria delle spese per la formazione, con riferimento ad ogni anno scolastico in cui han prestato servizio a tempo determinato per il Ministero dell'Istruzione e del Merito.
2. Con la sentenza in epigrafe descritta, il giudice ordinario ha accertato il diritto all'accredito sulla Carta elettronica dell'importo spettante sulla base del titolo azionato e ha conseguentemente condannato il Ministero a provvedere in tal senso.
L'importo liquidato dal Tribunale ammonta a € 2.000,00.
3. In data 12 giugno 2024, l'interessata ha notificato la sentenza presso il domicilio digitale dell'Amministrazione destinataria della condanna al fine di chiederne l'esecuzione.
4. Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita dall'Amministrazione, la ricorrente ha proposto il presente giudizio di ottemperanza, onde ottenere l'attivazione della Carta elettronica del docente e l'accredito delle somme dovutele.
La ricorrente ha anche chiesto la nomina di un commissario ad acta per il caso di eventuale successivo inadempimento e, nel caso di ritardo, la condanna al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di penalità di mora. N. 00562/2025 REG.RIC.
5. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, seppur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
6. Il ricorso dev'essere accolto nei sensi di seguito precisati.
7.1. In via preliminare, deve ritenersi che sussistano i requisiti di ammissibilità della domanda, perché la parte ricorrente ha provato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell'Amministrazione di cui all'art. 14 del d.l.
31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997,
n. 30.
7.2. Nel merito, va ricordato che, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l'Amministrazione ha l'obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale.
È circostanza di fatto incontestata che il Ministero non abbia dato esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, nella parte in cui ha disposto la sua condanna al rilascio della Carta elettronica del docente con accredito dei relativi importi annuali, e che quindi esso sia ancora inadempiente.
In conformità alla domanda proposta, lo stesso Ministero deve essere conseguentemente condannato a dare esecuzione alla sentenza ottemperanda, che ha riconosciuto alla parte ricorrente la spettanza del contributo destinato all'aggiornamento e alla formazione professionale per gli anni scolastici in cui ha prestato servizio quale docente precaria.
Di conseguenza, va dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di attivare, a favore della ricorrente, la Carta elettronica del docente e di rendere disponibile su tale strumento di pagamento la somma liquidata dal Tribunale Ordinario, come sopra indicata, in conformità a quanto richiesto nel ricorso per ottemperanza. N. 00562/2025 REG.RIC.
Il Ministero intimato dovrà provvedere in tal senso entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla notifica della stessa a cura della parte ricorrente.
7.3. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un commissario ad acta che sin d'ora si nomina nel Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero intimato, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio, il quale vi dovrà provvedere nell'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere effettuata a cura della parte ricorrente.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
7.4. Per quanto riguarda la domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte) di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., essa va respinta in considerazione innanzitutto dell'avvenuta nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione.
Sul punto, occorre nondimeno evidenziare che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato ha chiarito che “l'art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico – con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici – ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di «altre ragioni ostative»”
(cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15).
Alla luce della richiamata decisione dell'Adunanza Plenaria, il Collegio ritiene che la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico giustifichino, in N. 00562/2025 REG.RIC.
concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell'astreinte (cfr.
T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 22 novembre 2021, n. 2501; T.A.R. Lazio, Sez. III,
23 agosto 2018, n. 9022).
Ciò trova altresì conferma in considerazione del fatto che l'esecuzione delle sentenze di condanna all'attivazione della Carta elettronica del docente comporta l'instaurazione di un procedimento complesso che coinvolge più soggetti, quali gli
Uffici territoriali competenti per il pagamento delle spese di giudizio (non ricomprese nell'oggetto del presente giudizio) e le società SO.GE.I. e CONSAP, di cui il
Ministero si avvale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 28 novembre 2016, per la predisposizione della suddetta Carta in forma di applicazione web.
Inoltre, è ragionevole ritenere che il ritardo del Ministero nell'adempimento della sentenza di condanna sia riconducibile, innanzitutto, alla mole eccezionale di contenzioso seriale dinanzi al giudice ordinario concernente il rilascio della Carta in esame.
Sicché, alla luce di quanto precede, la domanda volta a conseguire la condanna dell'Amministrazione al pagamento della penalità di mora non può essere accolta.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo di € 800,00
(ottocento/00), in considerazione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi, nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione. N. 00562/2025 REG.RIC.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 800,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicola Bardino Leonardo Pasanisi
IL SEGRETARIO N. 00562/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 27/08/2025
N. 01485 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00562/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 562 del 2025, proposto da
EM ES, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiano Dalla Torre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 387/2024, pubblicata in data 12/06/2024, emessa dal Tribunale
Ordinario di Venezia nella persona del Giudice del lavoro Dott.ssa Chiara Coppetta
Calzavara, notificata all'Amministrazione in data 12/06/2024, non impugnata, passata in giudicato. N. 00562/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Nicola Bardino
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, docente precaria esclusa dall'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n.
107, del valore di € 500,00 annui, si è rivolta al Tribunale di Venezia al fine di ottenere tale particolare strumento di rimborso, riconosciuto al personale di ruolo, a copertura forfetaria delle spese per la formazione, con riferimento ad ogni anno scolastico in cui han prestato servizio a tempo determinato per il Ministero dell'Istruzione e del Merito.
2. Con la sentenza in epigrafe descritta, il giudice ordinario ha accertato il diritto all'accredito sulla Carta elettronica dell'importo spettante sulla base del titolo azionato e ha conseguentemente condannato il Ministero a provvedere in tal senso.
L'importo liquidato dal Tribunale ammonta a € 2.000,00.
3. In data 12 giugno 2024, l'interessata ha notificato la sentenza presso il domicilio digitale dell'Amministrazione destinataria della condanna al fine di chiederne l'esecuzione.
4. Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita dall'Amministrazione, la ricorrente ha proposto il presente giudizio di ottemperanza, onde ottenere l'attivazione della Carta elettronica del docente e l'accredito delle somme dovutele.
La ricorrente ha anche chiesto la nomina di un commissario ad acta per il caso di eventuale successivo inadempimento e, nel caso di ritardo, la condanna al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di penalità di mora. N. 00562/2025 REG.RIC.
5. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, seppur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
6. Il ricorso dev'essere accolto nei sensi di seguito precisati.
7.1. In via preliminare, deve ritenersi che sussistano i requisiti di ammissibilità della domanda, perché la parte ricorrente ha provato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell'Amministrazione di cui all'art. 14 del d.l.
31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997,
n. 30.
7.2. Nel merito, va ricordato che, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l'Amministrazione ha l'obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale.
È circostanza di fatto incontestata che il Ministero non abbia dato esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, nella parte in cui ha disposto la sua condanna al rilascio della Carta elettronica del docente con accredito dei relativi importi annuali, e che quindi esso sia ancora inadempiente.
In conformità alla domanda proposta, lo stesso Ministero deve essere conseguentemente condannato a dare esecuzione alla sentenza ottemperanda, che ha riconosciuto alla parte ricorrente la spettanza del contributo destinato all'aggiornamento e alla formazione professionale per gli anni scolastici in cui ha prestato servizio quale docente precaria.
Di conseguenza, va dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di attivare, a favore della ricorrente, la Carta elettronica del docente e di rendere disponibile su tale strumento di pagamento la somma liquidata dal Tribunale Ordinario, come sopra indicata, in conformità a quanto richiesto nel ricorso per ottemperanza. N. 00562/2025 REG.RIC.
Il Ministero intimato dovrà provvedere in tal senso entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla notifica della stessa a cura della parte ricorrente.
7.3. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un commissario ad acta che sin d'ora si nomina nel Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero intimato, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio, il quale vi dovrà provvedere nell'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere effettuata a cura della parte ricorrente.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
7.4. Per quanto riguarda la domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte) di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., essa va respinta in considerazione innanzitutto dell'avvenuta nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione.
Sul punto, occorre nondimeno evidenziare che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato ha chiarito che “l'art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico – con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici – ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di «altre ragioni ostative»”
(cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15).
Alla luce della richiamata decisione dell'Adunanza Plenaria, il Collegio ritiene che la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico giustifichino, in N. 00562/2025 REG.RIC.
concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell'astreinte (cfr.
T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 22 novembre 2021, n. 2501; T.A.R. Lazio, Sez. III,
23 agosto 2018, n. 9022).
Ciò trova altresì conferma in considerazione del fatto che l'esecuzione delle sentenze di condanna all'attivazione della Carta elettronica del docente comporta l'instaurazione di un procedimento complesso che coinvolge più soggetti, quali gli
Uffici territoriali competenti per il pagamento delle spese di giudizio (non ricomprese nell'oggetto del presente giudizio) e le società SO.GE.I. e CONSAP, di cui il
Ministero si avvale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 28 novembre 2016, per la predisposizione della suddetta Carta in forma di applicazione web.
Inoltre, è ragionevole ritenere che il ritardo del Ministero nell'adempimento della sentenza di condanna sia riconducibile, innanzitutto, alla mole eccezionale di contenzioso seriale dinanzi al giudice ordinario concernente il rilascio della Carta in esame.
Sicché, alla luce di quanto precede, la domanda volta a conseguire la condanna dell'Amministrazione al pagamento della penalità di mora non può essere accolta.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo di € 800,00
(ottocento/00), in considerazione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi, nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione. N. 00562/2025 REG.RIC.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 800,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicola Bardino Leonardo Pasanisi
IL SEGRETARIO N. 00562/2025 REG.RIC.