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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 118/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
RA PAOLO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 699/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Veneto - Via De Marchi 16 30175 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 1999
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 2000
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 2001
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 2002
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 2003
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 2004
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 2005
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 2006
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 2007
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 2008
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 2009
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 2010
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 2011 - DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 2012
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede accogliersi il ricorso, insistendo per la rifusione delle spese di lite sostenute.
Resistente: confermando quanto già formulato in atti, insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 30 ottobre 2025, la società Ricorrente_1 S.p.A. ha impugnato i rifiuti taciti formatisi su sedici istanze di rimborso presentate fra il 27 dicembre 2016 ed il 23 febbraio 2017, aventi ad oggetto l'IVA addebitata in rivalsa agli utenti sulla tariffa di igiene ambientale (TIA1) e poi restituita agli stessi in esecuzione di provvedimenti giudiziali esecutivi (Sentenze del Giudice di Pace e decreti ingiuntivi).
La ricorrente precisa che, alla luce del consolidamento della giurisprudenza di legittimità sulla TIA2, l'odierna domanda è limitata alla sola IVA afferente TIA1, quantificata in complessivi euro 2.385.,27 così ripartiti
€ 261,22 (nominativo_16); 2) a € 164,21 (nominativo_15); 3) a € 175,13 (nominativo_14); 4) a € 138,73 (nominativo_13); 5) a € 196,20 (nominativo_12); 6) a € 128,21 (nominativo_11); 7) a € 177,64 nominativo_10); 8) a € 257,49 (nominativo_9=); 9) a € 79,91 (nominativo_8); 10) a € 79,03 nominativo_7); 11) a € 108,45 (nominativo_6); 12) a € 228,27 nominativo_5); 13) a € 162,02 nominativo_4); 14) a € 14,81 (nominativo_3); 15) a € 42,69 (Nominativo_1); 16) a € 171,26 (nominativo_2);
La ricorrente deduce e documenta l'avvenuta restituzione agli utenti (o agli eredi) degli importi IVA, come da titoli esecutivi e mezzi di pagamento prodotti.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto, chiedendo: in via pregiudiziale, dichiararsi la decadenza dal rimborso ex art. 21, comma 2, D. Lgs. 546/1992; in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso limitatamente alle posizioni per le quali non vi sarebbe stato “accertamento del giudice ordinario in ordine al diritto alla restituzione delle somme corrispeste … a titolo di Iva sulle fatture emesse da RI oggetto delle relative istanze di rimborso, su cui verte il silenzio rifiuto oggi in contestazione”; nel merito, rigettarsi il ricorso;
in subordine, limitare o negare gli interessi per prescrizione quinquennale.
In data 5 febbraio 2026, il ricorso è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1) Giurisdizione e impugnabilità del silenzio-rifiuto.
La controversia ha ad oggetto rimborsi IVA e rientra nella giurisdizione tributaria ai sensi dell'art. 2 del Decreto
Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; il comportamento omissivo dell'Amministrazione è impugnabile ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. g), del D. Lgs. N. 546 del 1992 (rifiuto tacito della restituzione).
2) Eccezione di decadenza ex art. 21, comma 2, D. lgs. 546/1992: infondata.
L'art. 21, comma 2, D. Lgs. 546/1992 prevede che la domanda non possa essere presentata oltre due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. Nella fattispecie, tale presupposto non coincide con il versamento originario dell'imposta, bensì con il momento in cui la ricorrente, a fronte di titoli esecutivi, è stata tenuta a restituire agli utenti l'IVA indebitamente addebitata in rivalsa e ha effettivamente sostenuto l'esborso. Ne consegue il rigetto dell'eccezione di decadenza.
3) Eccezione di inammissibilità limitata ad alcune posizioni: infondata.
Il decreto ingiuntivo non opposto costituisce titolo idoneo a rendere certo l'obbligo restitutorio atteso che anche il decreto ingiuntivo presuppone l'accertamento del Giudice e, in ogni caso, risulta documentato l'esborso sostenuto dalla ricorrente anche a seguito di atto di precetto. L'eccezione quindi va respinta.
4) Merito: non debenza dell'IVA su TIA1 e conseguente diritto al rimborso.
La domanda riguarda esclusivamente l'IVA applicata sulla TIA1 (art. 49 d.lgs. 22/1997). Secondo il consolidato orientamento di legittimità, l'IVA non è dovuta sulla TIA1. Risulta, inoltre, che la ricorrente ha restituito agli utenti gli importi corrispondenti all'IVA, subendo il relativo esborso;
negare il rimborso determinerebbe un indebito arricchimento dell'Erario e contrasterebbe con il principio di neutralità dell'IVA.
5) Difese dell'Ufficio su neutralità / detrazione e IVA a monte.
Le deduzioni dell'Ufficio, in difetto di allegazioni e prova specifiche riferite alle singole posizioni, non sono idonee a superare l'accertato esborso della ricorrente e la non debenza dell'imposta nella fattispecie concreta.
6) Interessi: prescrizione quinquennale parzialmente fondata.
Gli interessi, quali accessori a maturazione periodica, sono soggetti a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c.; pertanto, gli interessi sono dovuti nei limiti del quinquennio anteriore alla notifica del ricorso
(dal 7 ottobre 2020) e sino all'effettivo soddisfo, nella misura di legge.
7) Spese.
La soccombenza dell'Ufficio impone la condanna alle spese, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso di Ricorrente_1 S.p.A.;
- dichiara l'illegittimità dei silenzi-rifiuto impugnati;
- condanna l'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Veneto a rimborsare a Ricorrente_1 S.p.A. l'importo complessivo di euro 2.385,17 oltre interessi nella misura di legge, nei limiti del quinquennio anteriore alla notifica del ricorso (dal 30 ottobre 2020) e fino all'effettivo pagamento;
- condanna l'Ufficio alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro 350,00, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, oneri previdenziali ed IVA se dovute.
Così deciso in Venezia il 5 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico PA RA
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
RA PAOLO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 699/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Veneto - Via De Marchi 16 30175 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 1999
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 2000
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 2001
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 2002
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 2003
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 2004
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 2005
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 2006
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 2007
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 2008
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 2009
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 2010
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 2011 - DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 2012
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede accogliersi il ricorso, insistendo per la rifusione delle spese di lite sostenute.
Resistente: confermando quanto già formulato in atti, insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 30 ottobre 2025, la società Ricorrente_1 S.p.A. ha impugnato i rifiuti taciti formatisi su sedici istanze di rimborso presentate fra il 27 dicembre 2016 ed il 23 febbraio 2017, aventi ad oggetto l'IVA addebitata in rivalsa agli utenti sulla tariffa di igiene ambientale (TIA1) e poi restituita agli stessi in esecuzione di provvedimenti giudiziali esecutivi (Sentenze del Giudice di Pace e decreti ingiuntivi).
La ricorrente precisa che, alla luce del consolidamento della giurisprudenza di legittimità sulla TIA2, l'odierna domanda è limitata alla sola IVA afferente TIA1, quantificata in complessivi euro 2.385.,27 così ripartiti
€ 261,22 (nominativo_16); 2) a € 164,21 (nominativo_15); 3) a € 175,13 (nominativo_14); 4) a € 138,73 (nominativo_13); 5) a € 196,20 (nominativo_12); 6) a € 128,21 (nominativo_11); 7) a € 177,64 nominativo_10); 8) a € 257,49 (nominativo_9=); 9) a € 79,91 (nominativo_8); 10) a € 79,03 nominativo_7); 11) a € 108,45 (nominativo_6); 12) a € 228,27 nominativo_5); 13) a € 162,02 nominativo_4); 14) a € 14,81 (nominativo_3); 15) a € 42,69 (Nominativo_1); 16) a € 171,26 (nominativo_2);
La ricorrente deduce e documenta l'avvenuta restituzione agli utenti (o agli eredi) degli importi IVA, come da titoli esecutivi e mezzi di pagamento prodotti.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto, chiedendo: in via pregiudiziale, dichiararsi la decadenza dal rimborso ex art. 21, comma 2, D. Lgs. 546/1992; in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso limitatamente alle posizioni per le quali non vi sarebbe stato “accertamento del giudice ordinario in ordine al diritto alla restituzione delle somme corrispeste … a titolo di Iva sulle fatture emesse da RI oggetto delle relative istanze di rimborso, su cui verte il silenzio rifiuto oggi in contestazione”; nel merito, rigettarsi il ricorso;
in subordine, limitare o negare gli interessi per prescrizione quinquennale.
In data 5 febbraio 2026, il ricorso è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1) Giurisdizione e impugnabilità del silenzio-rifiuto.
La controversia ha ad oggetto rimborsi IVA e rientra nella giurisdizione tributaria ai sensi dell'art. 2 del Decreto
Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; il comportamento omissivo dell'Amministrazione è impugnabile ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. g), del D. Lgs. N. 546 del 1992 (rifiuto tacito della restituzione).
2) Eccezione di decadenza ex art. 21, comma 2, D. lgs. 546/1992: infondata.
L'art. 21, comma 2, D. Lgs. 546/1992 prevede che la domanda non possa essere presentata oltre due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. Nella fattispecie, tale presupposto non coincide con il versamento originario dell'imposta, bensì con il momento in cui la ricorrente, a fronte di titoli esecutivi, è stata tenuta a restituire agli utenti l'IVA indebitamente addebitata in rivalsa e ha effettivamente sostenuto l'esborso. Ne consegue il rigetto dell'eccezione di decadenza.
3) Eccezione di inammissibilità limitata ad alcune posizioni: infondata.
Il decreto ingiuntivo non opposto costituisce titolo idoneo a rendere certo l'obbligo restitutorio atteso che anche il decreto ingiuntivo presuppone l'accertamento del Giudice e, in ogni caso, risulta documentato l'esborso sostenuto dalla ricorrente anche a seguito di atto di precetto. L'eccezione quindi va respinta.
4) Merito: non debenza dell'IVA su TIA1 e conseguente diritto al rimborso.
La domanda riguarda esclusivamente l'IVA applicata sulla TIA1 (art. 49 d.lgs. 22/1997). Secondo il consolidato orientamento di legittimità, l'IVA non è dovuta sulla TIA1. Risulta, inoltre, che la ricorrente ha restituito agli utenti gli importi corrispondenti all'IVA, subendo il relativo esborso;
negare il rimborso determinerebbe un indebito arricchimento dell'Erario e contrasterebbe con il principio di neutralità dell'IVA.
5) Difese dell'Ufficio su neutralità / detrazione e IVA a monte.
Le deduzioni dell'Ufficio, in difetto di allegazioni e prova specifiche riferite alle singole posizioni, non sono idonee a superare l'accertato esborso della ricorrente e la non debenza dell'imposta nella fattispecie concreta.
6) Interessi: prescrizione quinquennale parzialmente fondata.
Gli interessi, quali accessori a maturazione periodica, sono soggetti a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c.; pertanto, gli interessi sono dovuti nei limiti del quinquennio anteriore alla notifica del ricorso
(dal 7 ottobre 2020) e sino all'effettivo soddisfo, nella misura di legge.
7) Spese.
La soccombenza dell'Ufficio impone la condanna alle spese, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso di Ricorrente_1 S.p.A.;
- dichiara l'illegittimità dei silenzi-rifiuto impugnati;
- condanna l'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Veneto a rimborsare a Ricorrente_1 S.p.A. l'importo complessivo di euro 2.385,17 oltre interessi nella misura di legge, nei limiti del quinquennio anteriore alla notifica del ricorso (dal 30 ottobre 2020) e fino all'effettivo pagamento;
- condanna l'Ufficio alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro 350,00, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, oneri previdenziali ed IVA se dovute.
Così deciso in Venezia il 5 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico PA RA