Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 118
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Non debenza IVA su TIA1

    La Corte ha ritenuto, in base al consolidato orientamento di legittimità, che l'IVA non sia dovuta sulla TIA1. Ha inoltre accertato che la ricorrente ha restituito gli importi agli utenti, subendo l'esborso, e che negare il rimborso determinerebbe un indebito arricchimento dell'Erario.

  • Rigettato
    Eccezione di decadenza ex art. 21, comma 2, D. lgs. 546/1992

    La Corte ha rigettato l'eccezione, ritenendo che il presupposto per la restituzione non coincidesse con il versamento originario dell'imposta, ma con il momento in cui la ricorrente è stata tenuta a restituire l'IVA agli utenti a fronte di titoli esecutivi.

  • Rigettato
    Eccezione di inammissibilità per alcune posizioni

    La Corte ha respinto l'eccezione, ritenendo che il decreto ingiuntivo non opposto costituisca titolo idoneo a rendere certo l'obbligo restitutorio, presupponendo l'accertamento del Giudice e risultando documentato l'esborso.

  • Accolto
    Interessi per prescrizione quinquennale

    La Corte ha accolto parzialmente la richiesta, stabilendo che gli interessi sono dovuti nei limiti del quinquennio anteriore alla notifica del ricorso e fino all'effettivo soddisfo.

  • Accolto
    Soccombenza dell'Ufficio

    La soccombenza dell'Ufficio ha comportato la condanna alle spese di lite in favore della ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 118
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia
    Numero : 118
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo