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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/12/2025, n. 3980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3980 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 174/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 174/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BA PO
ATTORE
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
BE TT
CONVENUTO
C O N C L U S I O N I
Parte attrice:
IN TESI: accertare e dichiarare che, a carico dell'immobile alienato alla Dott.ssa
[...] dal Sig. sussistono i vizi e le difformità edilizie ed urbanistiche Pt_1 Controparte_1 descritte nella premessa dell' atto di citazione, nonché, che il medesimo immobile è privo dei necessari requisiti di agibilità e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto
d'acquisto, con restituzione del bene al Sig. e conseguente condanna del Controparte_1
pagina 1 di 12 medesimo convenuto alla restituzione del prezzo d'acquisto del bene ed al rimborso di tutte le spese connesse alla vendita, mediante versamento in favore della Dott.ssa Parte_1 del complessivo importo di € 134.060,00, di cui € 128.000,00 a titolo di prezzo del bene;
€
2.200,00 per le spese notarili relative al contratto d'acquisto dell'immobile; € 1.200,00 per spese notarili relative al contratto di mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto del bene;
€
1.100,00 per imposta di registro;
€ 35,00 per tassa ipotecaria ed € 1.525,00 per spese di mediazione immobiliare, nonché, accertare e dichiarare che, in dipendenza dei vizi e delle difformità edilizie ed urbanistiche, nonché, dell'assenza dei requisiti di agibilità dell'immobile, la Dott.ssa ha subito danni quantificabili in complessivi € Parte_1
22.440,80, di cui € 2.440,80 per spese di assistenza tecnica, € 5.000,00, forfettariamente quantificati, per spese di locazione temporanea in vista del reperimento ed acquisto di nuova unità abitativa ed € 15.000,00, equitativamente quantificati, per danno non patrimoniale imputabile ai disagi derivati dall'erroneo acquisto e, per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento, in favore della Dott.ssa del complessivo Controparte_1 Pt_1 importo di € 156.500,80 (€ 134.060,00 per restituzione del prezzo d'acquisto e rimborso spese + € 22.440,80 per risarcimento danni) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'atto di compravendita (06/11/2020) al pagamento effettivo;
IN IPOTESI: accertare e dichiarare che, a carico dell'immobile alienato alla Dott.ssa
[...] dal Sig. sussistono i vizi e le difformità edilizie ed urbanistiche Pt_1 Controparte_1 descritte nella premessa dell'atto di citazione, nonché, che il medesimo immobile è privo dei necessari requisiti di agibilità; accertare e dichiarare che per l'eliminazione dei vizi e delle difformità e per il conseguimento dell'agibilità è necessario effettuare, a carico dell'immobile, interventi di ristrutturazione edilizia ed adeguamento impiantistico, con una spesa pari ad € 94.875,00-, nonché ancora, accertare e dichiarare che, in dipendenza dei vizi
e delle difformità edilizie ed urbanistiche, nonché, dell'assenza dei requisiti di agibilità dell'immobile, la Dott.ssa ha subito danni quantificabili in complessivi € Parte_1
17.440,80-, di cui € 2.440,80- per spese di assistenza tecnica ed € 15.000,00-, forfettariamente quantificati, per danno non patrimoniale imputabile ai disagi derivati dall'erroneo acquisto e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento in favore
pagina 2 di 12 dell'attrice del complessivo importo di € 112.315,80- (€ 94.875,00 per spese di ripristino dell'immobile + € 17.440,80 per risarcimento danni), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'atto di compravendita (06/11/2020) al pagamento effettivo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, magg. 15%, Cap ed Iva in rivalsa come per legge
Parte convenuta:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale, per i motivi dedotti e/o per i diversi ritenuti, dichiarare l'attrice decaduta dalle domande formulate in citazione e comunque rigettare le stesse in quanto infondate e non provate. Con vittoria di spese e compensi di lite”
R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con atto di citazione notificato in data 3 gennaio 2022, ha Parte_1 convenuto in giudizio chiedendo la risoluzione del contratto di Controparte_1 compravendita stipulato in data 6 novembre 2020, avente ad oggetto un appartamento ad uso civile abitazione sito in Vinci (FI), località Sovigliana, via
Empolese n. 250, acquistato al prezzo di € 128.000,00.
L'attrice ha dedotto che il bene alienato presentava gravi difformità rispetto alla planimetria allegata al rogito e agli elaborati grafici richiamati nei titoli edilizi, nonché vizi occulti e carenza dei requisiti di abitabilità.
In particolare, l'attrice ha dedotto che:
- solo dopo l'immissione nel possesso materiale dell'immobile, avvenuta il 9 gennaio 2021, ha potuto constatare la presenza di pareti oblique e angoli inferiori a
90°, nonché un'apertura non rilevata in sede di sopralluogo perché occultata da arredi;
- tali difformità hanno reso la conformazione dell'appartamento diversa da quella risultante dalla planimetria catastale dell'11 giugno 2018, allegata al contratto;
- ha denunciato i vizi con raccomandata del 13 gennaio 2021, lamentando l'impossibilità di arredare l'immobile secondo le previsioni e la necessità di pagina 3 di 12 sostenere spese per interventi edilizi e adattamento degli arredi;
- a seguito di perizia tecnica affidata al geom. ha accertato ulteriori CP_2 irregolarità: difformità tra stato dei luoghi e planimetrie, assenza di agibilità, altezza interna dei vani pari a m. 2,55 anziché m. 2,70 come prescritto dal D.M. 5 luglio 1975, mancata consegna delle attestazioni di conformità degli impianti elettrici e idrotermici, infiltrazioni nel solaio di copertura e fessurazioni sulle pareti della zona giorno.
Ha quindi chiesto: in via principale, dichiararsi la risoluzione del contratto con restituzione del bene e condanna del convenuto alla restituzione del prezzo e del danno patrimoniale e non subito;
in via subordinata, condanna del convenuto al pagamento di € 112.315,80 per spese di ripristino e danni.
Costituitosi in giudizio, ha contestato integralmente le Controparte_1 domande, eccependo in via preliminare, la decadenza dell'attrice dalla garanzia per vizi ex art. 1495 c.c., poiché la denuncia sarebbe stata effettuata oltre il termine di otto giorni dalla stipula del contratto, data in cui – secondo il convenuto –
l'attrice è stata immessa nel possesso legale del bene;
ha dedotto che l'acquirente aveva effettuato vari sopralluoghi prima dell'acquisto, visionando tutte le stanze e dichiarandosi soddisfatta, e che anche dopo il rogito ha visitato l'immobile più volte senza sollevare contestazioni;
ha negato la sussistenza delle difformità lamentate, sostenendo che la planimetria catastale è stata allegata al rogito per finalità fiscali e non costituisce garanzia di conformità architettonica, e che eventuali discrepanze negli elaborati grafici sono irrilevanti o frutto di errori formali;
ha escluso la mancanza di abitabilità, rilevando che l'immobile è stato costruito prima del 1967 e che le norme igienico-sanitarie non si applicano retroattivamente, oltre alla deroga prevista dal regolamento urbanistico per edifici storici;
ha affermato di aver consegnato le certificazioni degli impianti contestualmente al rogito, come attestato dal notaio;
ha negato la presenza di infiltrazioni e fessurazioni, contestando la veridicità delle allegazioni avverse e la quantificazione dei danni, ritenuta priva di riscontri documentali.
Ha quindi concluso chiedendo il rigetto delle domande, con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio è stata espletata CTU e all'udienza del 9.9.2025 la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190
pagina 4 di 12 c.p.c..
Per la prima volta nella comparsa conclusionale parte convenuta ha eccepito la nullità della consulenza in quanto espletata su fatti non tempestivamente allegati e documenti non prodotti. Parte attrice ha contestato l'eccezione poiché infondata e ne ha eccepito la tardività stante la mancata comparizione della controparte all'udienza di esame della ctu.
°°°
1. Preliminarmente, risulta infondata l'eccezione di nullità della CTU sollevata da parte convenute atteso che il consulente si è limitato ad approfondire profili tecnici a fronte delle allegazioni tempestivamente formulate da parte attrice e che, stante la natura percipiente dell'accertamento, sono state oggetto di approfondimento in sede istruttoria.
In particolare, in relazione alla difformità edilizia e alla mancata consegna del certificato di abitabilità il consulente -al fine di verificare la natura della violazione, ovvero la sanabilità dell'opera, e stimare i relativi costi- ha necessariamente dovuto verificare la sussistenza di tutti i requisiti igienico-sanitari dell'immobile, acquisire documenti presso i pubblici uffici e interloquire con l'ente locale.
Le operazioni peritali si sono svolte nel pieno rispetto del contraddittorio, profilo sul quale nessuna censura risulta formulata.
Ad ogni buon conto, come affermato dalle Sezioni Unite, "In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso" (Cass. Sez. un. 3086/2022).
Considerata la mancata comparizione del convenuto all'udienza di esame della
CTU in data 10.6.2026 e alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni del 09.06.2026 l'eccezione risulta comunque tardiva.
L'elaborato peritale è quindi pienamente utilizzabile e le relative risultanze possono essere poste a base della decisione.
2. Passando al merito, in punto di diritto, va premesso che nella vendita di immobili ad uso abitativo l'abitabilità è requisito indispensabile poiché incide pagina 5 di 12 sull'attitudine del bene a realizzare gli interessi perseguiti dai contraenti, assicurandone il legittimo godimento e la commerciabilità.
In ordine alle conseguenze relative alla mancata consegna del certificato di abitabilità, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che la carenza sostanziale o formale incida sulla validità del contratto in termini di nullità non essendovi alcuna norma imperativa che ne preveda l'incommerciabilità. La consegna del relativo certificato di abitabilità, se pur non costituisca di per sé requisito di validità dell'atto traslativo, cionondimeno integra un'obbligazione incombente sul venditore ai sensi dell' art. 1477, comma 3, c.c..
Le conseguenze vanno quindi ricercate sul piano funzionale, determinando l'assenza un'alterazione del sinallagma contrattuale.
La mancata consegna del certificato impone un'indagine tendente ad accertare la causa effettiva di tale situazione, posto che il suo omesso rilascio può dipendere da molteplici cause e l'inadempimento può assumere connotazioni di diversa gravità.
In particolare, sono state individuate tre diverse fattispecie.
La mancanza del certificato di abitabilità può configurare alternativamente:
- l'ipotesi di una vendita di aliud pro alio, qualora le difformità riscontrate non siano sanabili, tale da far degradare la cosa a genere del tutto diverso da quella dedotto in contratto e inidoneo ad assolvere alla sua funzione economica naturale o a quella concretamente assunta dalle parti;
- l'ipotesi della mancanza di qualità essenziali, ove i suddetti vizi siano sanabili;
- oppure l'ipotesi dell'inadempimento non grave, fonte di esclusiva responsabilità risarcitoria del venditore, qualora la mancanza della certificazione sia ascrivibile ad un semplice ritardo nella conclusione della relativa pratica amministrativa. (cfr. Cass. 22651/2025; Cass. 10449/2025;
Cass. 23605/2023).
“Il giudice, chiamato a pronunciarsi su una domanda di accertamento dei vizi della cosa venduta, ha il compito di qualificare d'ufficio l'azione proposta in termini di vendita di bene privo delle qualità essenziali ovvero, sulla base delle circostanze acquisite al processo a tal fine rilevanti, di vendita di aliud pro alio, la quale dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di inadempimento ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizioni previsti dall'art. 1495 c.c." (Cass. 28069/2021; Cass. 27279/2025).
pagina 6 di 12 3. Ciò posto, venendo al caso di specie, dalla relazione peritale è emerso che il bene oggetto di compravendita è costituito da un'unità immobiliare destinata a civile abitazione posta al secondo ed ultimo piano oltre soffitta in un edificio che si sviluppa per tre piani fuori terra, di origini remote, probabilmente già esistente alla fine del 1800. “Attraverso la scala fissa posta nel ripostiglio si accede quindi alla soffitta, il cui piano di calpestio risulta in parte praticabile (34,36 mq), ed in parte no (82,42 mq)”.
L'analisi dei titoli di provenienza (pag. 27 ss.) a partire dal 1926 e, in particolare, la descrizione ivi contenuta dell'immobile de quo ha evidenziato l'esecuzione di interventi edilizi successivi alla compravendita del 1980. In particolare, per quanto concernente la problematica allegata relativa alle altezze, nei primi atti è chiaramente specificato che le stanze erano “a tetto” senza alcun riferimento all'esistenza di una soffitta;
nell'atto di compravendita del 1970 è espressamente specificato che si tratta di “ultimo piano a tetto, cioè senza soffitti”.
Solo nell'atto di compravendita del 2006 è emersa per la prima volta l'esistenza di una soffitta con accesso dal ripostiglio mediante botola, circostanza che fa quindi presumere come la stessa sia stata realizzata probabilmente durante i lavori di copertura a seguito dell'acquisto nel 1980 e che la scala, in sostituzione della botola (non menzionata negli atti), sia stata costruita al fine di facilitare l'accesso e rendere la soffitta parzialmente calpestabile.
Se quindi è vero che il bene immobile risultava esistente prima del 1967, come dichiarato dalla parte venditrice, e comunque prima dell'entrata in vigore della normativa che ha richiesto il certificato di abitabilità, dall'istruttoria è emerso come siano state eseguite successivamente alcune opere (tra cui la realizzazione del solaio e della soffitta) non autorizzate e tali da aver fatto venir meno i requisiti igienico sanitari, determinando un'altezza inferiore a 2,70 m.
In particolare, gli accertamenti effettuati hanno permesso di riscontrare svariate problematiche ovvero carenze non solo formali ma di natura sostanziale, che impediscono -allo stato- l'attestazione della abitabilità.
Tali valutazioni sono coerenti e condivisibili in quanto compiute all'esito dell'interlocuzione con l'Amministrazione competente e tenendo in considerazione la disciplina edilizia applicabile. Il consulente tecnico, nella relazione, ha compiutamente riscontrato le osservazioni del CTP di parte convenuta con argomentazioni esaustive che vanno recepite.
La questione relativa alle altezze rappresenta uno degli aspetti più rilevanti tra pagina 7 di 12 le molteplici difformità riscontrate in sede di CTU ed è assorbente rispetto agli ulteriori vizi riscontrati atteso che la sanatoria richiederebbe l'esecuzione di interventi radicali e strutturali, tra cui la rimozione del solaio posto a delimitazione tra il primo ed il secondo piano, la conseguente eliminazione della apertura orizzontale di collegamento, della scala con cui si accede alla soffitta oltreché la demolizione di ulteriori porzioni di muro indicate analiticamente nella relazione.
Occorrerebbe inoltre procedere alla rimozione di tutti gli impianti e della caldaia situati nella soffitta ed al ripristino di quelli esclusivi dell'abitazione. Ai fini del deposito dell'attestazione asseverata di agibilità si renderebbe inoltre necessaria la redazione del certificato di idoneità statica del fabbricato che richiede ulteriori elementi di consolidamento individuati dal CTU alla pag. 65 della relazione.
In sintesi, l'inadempimento non può ritenersi di scarsa importanza atteso che l'abitabilità è requisito essenziale necessario per il legittimo godimento e la commerciabilità.
Le violazioni dipendono da gravi violazioni urbanistiche e le modifiche richieste per avviare il procedimento di sanatoria sono significative e dispendiose:
- sotto il profilo materiale, comportando interventi radicali, come la demolizione di un intero solaio;
- sotto il profilo funzionale, in quanto richiedono l'eliminazione del locale accessorio della soffitta e una diversa configurazione planovolumetrica dell'immobile;
- sotto il profilo economico, essendo il costo complessivo stimato dal ctu in euro 103.651,56, a fronte di un prezzo di vendita di € 128.000,00 con un tempo stimato per l'esecuzione dei lavori di 264 giorni effettivi.
La giurisprudenza di legittimità ha confermato la necessità di valutare in concreto il requisito della sanabilità rispetto alla consistenza del bene e agli interventi che si rendono necessari.
In particolare, in fattispecie similare, la Cassazione ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato una ipotesi di consegna di aliud pro alio in relazione alla circostanza che il rilascio del certificato di abitabilità, di cui l'immobile mancava, avrebbe comportato la ristrutturazione completa del tetto, con una spesa pari a trenta milioni di lire, equivalente a quasi la metà del prezzo di vendita dell'immobile. (Cass. 24786/2006).
Nel caso di specie, oltre al profilo economico, gli interventi richiesti hanno una pagina 8 di 12 rilevanza anche sotto il profilo strutturale e funzionale tale da incidere in maniera ancor più significativa sul sinallagma contrattuale;
la sanatoria richiederebbe infatti la creazione di un organismo edilizio avente una consistenza diversa rispetto a quella rappresentata nel contratto e risultante dallo stato di fatto.
4. Dovendo la fattispecie inquadrarsi nella categoria dell'aliud pro alio non trova applicazione il termine di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che la consegna del certificato di abitabilità dell'immobile da adibire ad abitazione, pur non costituendo di per sé condizione di validità della compravendita, integra comunque un'obbligazione incombente sul venditore ai sensi dell' art. 1477 c.c. rilevante nella fase attuativa del contratto e concernente la possibilità di adibire l'immobile all'uso contrattualmente previsto. Per tale ragione l'inadempimento, non configurando in se un vizio materiale dell'immobile, non è rimesso ai termini di decadenza e prescrizione previsti dall' art 1495 c.c. (Cass. 4307/2018).
5. La gravità dell'inadempimento, riguardando l'assenza sostanziale dei requisiti di abitabilità, garantita dal venditore nel contratto, giustifica quindi l'accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale.
Sotto il profilo soggettivo, parte convenuta non ha né allegato né dimostrato elementi idonei ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento, che si presume
(artt. 1453 e 1218 c.c.).
E' vero che la realizzazione del solaio viene ricondotta dal CTU ad una fase antecedente all'acquisto dell'immobile da parte del e che le relazioni CP_1 tecniche allegate attestavano la conformità urbanistica dell'immobile, tuttavia, non risulta che il venditore abbia compiuto alcuna indagine specifica in ordine alla sussistenza del requisito dell'abitabilità e alle altezze pur garantendo nel contratto tale requisito.
Invero, neppure può ritenersi che abbia fatto incolpevole affidamento sul fatto che il solaio facesse parte dell'originaria struttura dell'immobile atteso che nessun approfondimento è stato diligentemente eseguito in tal senso prima della vendita nonostante dalla documentazione fotografica allegata alla CTU i materiali utilizzati non appaiono ictu oculi riconducibili ad un immobile di fine 800.
Infatti, “i materiali utilizzati per la realizzazione del relativo impalcato, costituiti da profili in acciaio NP e tavelloni, oltre riempimento a cemento e pavimento (dove presente), risultano del tutto incongrui, per annoverare tale elemento come originario” (pag. 38
pagina 9 di 12 relazione), circostanza che non poteva essere ignorata dal venditore.
6. Nessun rilievo assume l'eventuale conoscenza da parte dell'acquirente dell'altezza dei locali (di cui non vi è prova comunque dell'avvenuta misurazione nella fase precontrattuale), a fronte della espressa garanzia fornita dal venditore.
L'esonero del venditore è ammissibile solo in presenza di una rinuncia espressa e specifica da parte dell'acquirente al requisito dell'agibilità o di un'assunzione esplicita dell'onere di regolarizzazione. Le formule generiche o le “clausole di stile” che attestano una generica conoscenza dello stato urbanistico del bene sono inidonee a configurare tale rinuncia espressa, e non coprono la mancanza di requisiti essenziali come il certificato di agibilità (Cass. n. 442/1996, Cass. n.
10703/1994, Cass. n. 6576/1991).
7. Alla risoluzione consegue ex art. 1458 c.c. la restituzione del prezzo del bene pari ad € 128.000,00.
Sulla tale somma sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla domanda
(19.4.2021 – doc. 5).
In proposito, la Suprema Corte ha affermato che “accertata la mancanza di una causa adquirendi in ragione della risoluzione del contratto per inadempimento,
l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo”. Ai fini della regolazione della spettanza dei frutti e degli interessi su quanto deve essere oggetto di ripetizione, la buona fede di cui all'art. 2033 c.c. è da intendersi come buona fede soggettiva e si identifica nella “ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, dal momento che non trova applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso, sicché, dovendo quest'ultima essere presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l'accipiens, al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere il diritto a conseguirlo” (Cass. 423/2025).
Nel caso di specie, pur non avendo parte convenuta provato la non imputabilità dell'inadempimento, non vi è prova che il venditore avesse la certezza dell'assenza dei requisiti di abitabilità.
Gli interessi decorrono quindi dalla domanda formulata in via stragiudiziale.
8. E' altresì dovuto, a titolo risarcitorio, il rimborso delle spese inutilmente sostenute dall'acquirente per l'acquisizione dell'immobile.
In particolare:
pagina 10 di 12 - € 2.200,00 per spese notarili relative alla compravendita (doc. 8);
- € 1.200,00 per spese notarili relative al contratto di mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto del bene (doc. 9);
- € 1.100,00 per imposta di registro (doc. 10);
- € 35,00 per tassa ipotecaria (doc. 10);
- € 1.525,00 per spese di mediazione immobiliare (doc. 11).
Sono dovute altresì le spese di assistenza tecnica quantificate in € 2.440,80
(doc. 12). (Cass. 24188/2021).
Anche in tal caso sono dovuti gli interessi legali dalla domanda.
Non è dovuta la rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta.
9. Non è invece fondata la domanda di pagamento delle spese di locazione per il reperimento di nuovo immobile in quanto non documentate, riferendosi peraltro ad un pregiudizio futuro e incerto.
10. In ordine alla risarcibilità del danno non patrimoniale patito dall'acquirente si osserva che esso, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, quali, nella specie, il diritto di proprietà e di godimento della casa di abitazione, non è in re ipsa, ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento. Nel caso di specie la domanda è generica ed il concreto pregiudizio patito non è provato, non potendo tale carenza essere superata attraverso la richiesta di liquidazione equitativa.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
I compensi vanno liquidati con applicazione dei parametri medi di cui al DM
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) dichiara la risoluzione del contratto di compravendita stipulato tra CP_1
e con atto ai rogiti del Notaio , in data
[...] Parte_1 Persona_1
06/11/2020 avente ad oggetto un appartamento ad uso civile abitazione, posto al secondo piano di uno stabile condominiale ubicato a Vinci (FI), località Sovigliana, in Via Empolese n° 250 e censito al Catasto Fabbricati del medesimo comune al foglio 52, mappale 162, sub 11;
2) condanna alla restituzione in favore di del Controparte_1 Parte_1
pagina 11 di 12 prezzo d'acquisto del bene immobile , che dovrà essere al medesimo riconsegnato, pari ad € 128.000,00 oltre interessi legali dal 19.4.2021
3) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'ulteriore somma pari ad € 8.500,80 , oltre interessi legali dal 19.4.2021;
4) pone definitivamente le spese di CTU già liquidate separatamente a carico di;
Controparte_1
5) condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite che liquida in € 14.103,00 per compensi, € 813,00 per esborsi oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Firenze il 9 dicembre 2025
Il Giudice dott. Umberto Castagnini
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 174/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BA PO
ATTORE
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
BE TT
CONVENUTO
C O N C L U S I O N I
Parte attrice:
IN TESI: accertare e dichiarare che, a carico dell'immobile alienato alla Dott.ssa
[...] dal Sig. sussistono i vizi e le difformità edilizie ed urbanistiche Pt_1 Controparte_1 descritte nella premessa dell' atto di citazione, nonché, che il medesimo immobile è privo dei necessari requisiti di agibilità e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto
d'acquisto, con restituzione del bene al Sig. e conseguente condanna del Controparte_1
pagina 1 di 12 medesimo convenuto alla restituzione del prezzo d'acquisto del bene ed al rimborso di tutte le spese connesse alla vendita, mediante versamento in favore della Dott.ssa Parte_1 del complessivo importo di € 134.060,00, di cui € 128.000,00 a titolo di prezzo del bene;
€
2.200,00 per le spese notarili relative al contratto d'acquisto dell'immobile; € 1.200,00 per spese notarili relative al contratto di mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto del bene;
€
1.100,00 per imposta di registro;
€ 35,00 per tassa ipotecaria ed € 1.525,00 per spese di mediazione immobiliare, nonché, accertare e dichiarare che, in dipendenza dei vizi e delle difformità edilizie ed urbanistiche, nonché, dell'assenza dei requisiti di agibilità dell'immobile, la Dott.ssa ha subito danni quantificabili in complessivi € Parte_1
22.440,80, di cui € 2.440,80 per spese di assistenza tecnica, € 5.000,00, forfettariamente quantificati, per spese di locazione temporanea in vista del reperimento ed acquisto di nuova unità abitativa ed € 15.000,00, equitativamente quantificati, per danno non patrimoniale imputabile ai disagi derivati dall'erroneo acquisto e, per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento, in favore della Dott.ssa del complessivo Controparte_1 Pt_1 importo di € 156.500,80 (€ 134.060,00 per restituzione del prezzo d'acquisto e rimborso spese + € 22.440,80 per risarcimento danni) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'atto di compravendita (06/11/2020) al pagamento effettivo;
IN IPOTESI: accertare e dichiarare che, a carico dell'immobile alienato alla Dott.ssa
[...] dal Sig. sussistono i vizi e le difformità edilizie ed urbanistiche Pt_1 Controparte_1 descritte nella premessa dell'atto di citazione, nonché, che il medesimo immobile è privo dei necessari requisiti di agibilità; accertare e dichiarare che per l'eliminazione dei vizi e delle difformità e per il conseguimento dell'agibilità è necessario effettuare, a carico dell'immobile, interventi di ristrutturazione edilizia ed adeguamento impiantistico, con una spesa pari ad € 94.875,00-, nonché ancora, accertare e dichiarare che, in dipendenza dei vizi
e delle difformità edilizie ed urbanistiche, nonché, dell'assenza dei requisiti di agibilità dell'immobile, la Dott.ssa ha subito danni quantificabili in complessivi € Parte_1
17.440,80-, di cui € 2.440,80- per spese di assistenza tecnica ed € 15.000,00-, forfettariamente quantificati, per danno non patrimoniale imputabile ai disagi derivati dall'erroneo acquisto e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento in favore
pagina 2 di 12 dell'attrice del complessivo importo di € 112.315,80- (€ 94.875,00 per spese di ripristino dell'immobile + € 17.440,80 per risarcimento danni), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'atto di compravendita (06/11/2020) al pagamento effettivo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, magg. 15%, Cap ed Iva in rivalsa come per legge
Parte convenuta:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale, per i motivi dedotti e/o per i diversi ritenuti, dichiarare l'attrice decaduta dalle domande formulate in citazione e comunque rigettare le stesse in quanto infondate e non provate. Con vittoria di spese e compensi di lite”
R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con atto di citazione notificato in data 3 gennaio 2022, ha Parte_1 convenuto in giudizio chiedendo la risoluzione del contratto di Controparte_1 compravendita stipulato in data 6 novembre 2020, avente ad oggetto un appartamento ad uso civile abitazione sito in Vinci (FI), località Sovigliana, via
Empolese n. 250, acquistato al prezzo di € 128.000,00.
L'attrice ha dedotto che il bene alienato presentava gravi difformità rispetto alla planimetria allegata al rogito e agli elaborati grafici richiamati nei titoli edilizi, nonché vizi occulti e carenza dei requisiti di abitabilità.
In particolare, l'attrice ha dedotto che:
- solo dopo l'immissione nel possesso materiale dell'immobile, avvenuta il 9 gennaio 2021, ha potuto constatare la presenza di pareti oblique e angoli inferiori a
90°, nonché un'apertura non rilevata in sede di sopralluogo perché occultata da arredi;
- tali difformità hanno reso la conformazione dell'appartamento diversa da quella risultante dalla planimetria catastale dell'11 giugno 2018, allegata al contratto;
- ha denunciato i vizi con raccomandata del 13 gennaio 2021, lamentando l'impossibilità di arredare l'immobile secondo le previsioni e la necessità di pagina 3 di 12 sostenere spese per interventi edilizi e adattamento degli arredi;
- a seguito di perizia tecnica affidata al geom. ha accertato ulteriori CP_2 irregolarità: difformità tra stato dei luoghi e planimetrie, assenza di agibilità, altezza interna dei vani pari a m. 2,55 anziché m. 2,70 come prescritto dal D.M. 5 luglio 1975, mancata consegna delle attestazioni di conformità degli impianti elettrici e idrotermici, infiltrazioni nel solaio di copertura e fessurazioni sulle pareti della zona giorno.
Ha quindi chiesto: in via principale, dichiararsi la risoluzione del contratto con restituzione del bene e condanna del convenuto alla restituzione del prezzo e del danno patrimoniale e non subito;
in via subordinata, condanna del convenuto al pagamento di € 112.315,80 per spese di ripristino e danni.
Costituitosi in giudizio, ha contestato integralmente le Controparte_1 domande, eccependo in via preliminare, la decadenza dell'attrice dalla garanzia per vizi ex art. 1495 c.c., poiché la denuncia sarebbe stata effettuata oltre il termine di otto giorni dalla stipula del contratto, data in cui – secondo il convenuto –
l'attrice è stata immessa nel possesso legale del bene;
ha dedotto che l'acquirente aveva effettuato vari sopralluoghi prima dell'acquisto, visionando tutte le stanze e dichiarandosi soddisfatta, e che anche dopo il rogito ha visitato l'immobile più volte senza sollevare contestazioni;
ha negato la sussistenza delle difformità lamentate, sostenendo che la planimetria catastale è stata allegata al rogito per finalità fiscali e non costituisce garanzia di conformità architettonica, e che eventuali discrepanze negli elaborati grafici sono irrilevanti o frutto di errori formali;
ha escluso la mancanza di abitabilità, rilevando che l'immobile è stato costruito prima del 1967 e che le norme igienico-sanitarie non si applicano retroattivamente, oltre alla deroga prevista dal regolamento urbanistico per edifici storici;
ha affermato di aver consegnato le certificazioni degli impianti contestualmente al rogito, come attestato dal notaio;
ha negato la presenza di infiltrazioni e fessurazioni, contestando la veridicità delle allegazioni avverse e la quantificazione dei danni, ritenuta priva di riscontri documentali.
Ha quindi concluso chiedendo il rigetto delle domande, con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio è stata espletata CTU e all'udienza del 9.9.2025 la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190
pagina 4 di 12 c.p.c..
Per la prima volta nella comparsa conclusionale parte convenuta ha eccepito la nullità della consulenza in quanto espletata su fatti non tempestivamente allegati e documenti non prodotti. Parte attrice ha contestato l'eccezione poiché infondata e ne ha eccepito la tardività stante la mancata comparizione della controparte all'udienza di esame della ctu.
°°°
1. Preliminarmente, risulta infondata l'eccezione di nullità della CTU sollevata da parte convenute atteso che il consulente si è limitato ad approfondire profili tecnici a fronte delle allegazioni tempestivamente formulate da parte attrice e che, stante la natura percipiente dell'accertamento, sono state oggetto di approfondimento in sede istruttoria.
In particolare, in relazione alla difformità edilizia e alla mancata consegna del certificato di abitabilità il consulente -al fine di verificare la natura della violazione, ovvero la sanabilità dell'opera, e stimare i relativi costi- ha necessariamente dovuto verificare la sussistenza di tutti i requisiti igienico-sanitari dell'immobile, acquisire documenti presso i pubblici uffici e interloquire con l'ente locale.
Le operazioni peritali si sono svolte nel pieno rispetto del contraddittorio, profilo sul quale nessuna censura risulta formulata.
Ad ogni buon conto, come affermato dalle Sezioni Unite, "In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso" (Cass. Sez. un. 3086/2022).
Considerata la mancata comparizione del convenuto all'udienza di esame della
CTU in data 10.6.2026 e alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni del 09.06.2026 l'eccezione risulta comunque tardiva.
L'elaborato peritale è quindi pienamente utilizzabile e le relative risultanze possono essere poste a base della decisione.
2. Passando al merito, in punto di diritto, va premesso che nella vendita di immobili ad uso abitativo l'abitabilità è requisito indispensabile poiché incide pagina 5 di 12 sull'attitudine del bene a realizzare gli interessi perseguiti dai contraenti, assicurandone il legittimo godimento e la commerciabilità.
In ordine alle conseguenze relative alla mancata consegna del certificato di abitabilità, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che la carenza sostanziale o formale incida sulla validità del contratto in termini di nullità non essendovi alcuna norma imperativa che ne preveda l'incommerciabilità. La consegna del relativo certificato di abitabilità, se pur non costituisca di per sé requisito di validità dell'atto traslativo, cionondimeno integra un'obbligazione incombente sul venditore ai sensi dell' art. 1477, comma 3, c.c..
Le conseguenze vanno quindi ricercate sul piano funzionale, determinando l'assenza un'alterazione del sinallagma contrattuale.
La mancata consegna del certificato impone un'indagine tendente ad accertare la causa effettiva di tale situazione, posto che il suo omesso rilascio può dipendere da molteplici cause e l'inadempimento può assumere connotazioni di diversa gravità.
In particolare, sono state individuate tre diverse fattispecie.
La mancanza del certificato di abitabilità può configurare alternativamente:
- l'ipotesi di una vendita di aliud pro alio, qualora le difformità riscontrate non siano sanabili, tale da far degradare la cosa a genere del tutto diverso da quella dedotto in contratto e inidoneo ad assolvere alla sua funzione economica naturale o a quella concretamente assunta dalle parti;
- l'ipotesi della mancanza di qualità essenziali, ove i suddetti vizi siano sanabili;
- oppure l'ipotesi dell'inadempimento non grave, fonte di esclusiva responsabilità risarcitoria del venditore, qualora la mancanza della certificazione sia ascrivibile ad un semplice ritardo nella conclusione della relativa pratica amministrativa. (cfr. Cass. 22651/2025; Cass. 10449/2025;
Cass. 23605/2023).
“Il giudice, chiamato a pronunciarsi su una domanda di accertamento dei vizi della cosa venduta, ha il compito di qualificare d'ufficio l'azione proposta in termini di vendita di bene privo delle qualità essenziali ovvero, sulla base delle circostanze acquisite al processo a tal fine rilevanti, di vendita di aliud pro alio, la quale dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di inadempimento ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizioni previsti dall'art. 1495 c.c." (Cass. 28069/2021; Cass. 27279/2025).
pagina 6 di 12 3. Ciò posto, venendo al caso di specie, dalla relazione peritale è emerso che il bene oggetto di compravendita è costituito da un'unità immobiliare destinata a civile abitazione posta al secondo ed ultimo piano oltre soffitta in un edificio che si sviluppa per tre piani fuori terra, di origini remote, probabilmente già esistente alla fine del 1800. “Attraverso la scala fissa posta nel ripostiglio si accede quindi alla soffitta, il cui piano di calpestio risulta in parte praticabile (34,36 mq), ed in parte no (82,42 mq)”.
L'analisi dei titoli di provenienza (pag. 27 ss.) a partire dal 1926 e, in particolare, la descrizione ivi contenuta dell'immobile de quo ha evidenziato l'esecuzione di interventi edilizi successivi alla compravendita del 1980. In particolare, per quanto concernente la problematica allegata relativa alle altezze, nei primi atti è chiaramente specificato che le stanze erano “a tetto” senza alcun riferimento all'esistenza di una soffitta;
nell'atto di compravendita del 1970 è espressamente specificato che si tratta di “ultimo piano a tetto, cioè senza soffitti”.
Solo nell'atto di compravendita del 2006 è emersa per la prima volta l'esistenza di una soffitta con accesso dal ripostiglio mediante botola, circostanza che fa quindi presumere come la stessa sia stata realizzata probabilmente durante i lavori di copertura a seguito dell'acquisto nel 1980 e che la scala, in sostituzione della botola (non menzionata negli atti), sia stata costruita al fine di facilitare l'accesso e rendere la soffitta parzialmente calpestabile.
Se quindi è vero che il bene immobile risultava esistente prima del 1967, come dichiarato dalla parte venditrice, e comunque prima dell'entrata in vigore della normativa che ha richiesto il certificato di abitabilità, dall'istruttoria è emerso come siano state eseguite successivamente alcune opere (tra cui la realizzazione del solaio e della soffitta) non autorizzate e tali da aver fatto venir meno i requisiti igienico sanitari, determinando un'altezza inferiore a 2,70 m.
In particolare, gli accertamenti effettuati hanno permesso di riscontrare svariate problematiche ovvero carenze non solo formali ma di natura sostanziale, che impediscono -allo stato- l'attestazione della abitabilità.
Tali valutazioni sono coerenti e condivisibili in quanto compiute all'esito dell'interlocuzione con l'Amministrazione competente e tenendo in considerazione la disciplina edilizia applicabile. Il consulente tecnico, nella relazione, ha compiutamente riscontrato le osservazioni del CTP di parte convenuta con argomentazioni esaustive che vanno recepite.
La questione relativa alle altezze rappresenta uno degli aspetti più rilevanti tra pagina 7 di 12 le molteplici difformità riscontrate in sede di CTU ed è assorbente rispetto agli ulteriori vizi riscontrati atteso che la sanatoria richiederebbe l'esecuzione di interventi radicali e strutturali, tra cui la rimozione del solaio posto a delimitazione tra il primo ed il secondo piano, la conseguente eliminazione della apertura orizzontale di collegamento, della scala con cui si accede alla soffitta oltreché la demolizione di ulteriori porzioni di muro indicate analiticamente nella relazione.
Occorrerebbe inoltre procedere alla rimozione di tutti gli impianti e della caldaia situati nella soffitta ed al ripristino di quelli esclusivi dell'abitazione. Ai fini del deposito dell'attestazione asseverata di agibilità si renderebbe inoltre necessaria la redazione del certificato di idoneità statica del fabbricato che richiede ulteriori elementi di consolidamento individuati dal CTU alla pag. 65 della relazione.
In sintesi, l'inadempimento non può ritenersi di scarsa importanza atteso che l'abitabilità è requisito essenziale necessario per il legittimo godimento e la commerciabilità.
Le violazioni dipendono da gravi violazioni urbanistiche e le modifiche richieste per avviare il procedimento di sanatoria sono significative e dispendiose:
- sotto il profilo materiale, comportando interventi radicali, come la demolizione di un intero solaio;
- sotto il profilo funzionale, in quanto richiedono l'eliminazione del locale accessorio della soffitta e una diversa configurazione planovolumetrica dell'immobile;
- sotto il profilo economico, essendo il costo complessivo stimato dal ctu in euro 103.651,56, a fronte di un prezzo di vendita di € 128.000,00 con un tempo stimato per l'esecuzione dei lavori di 264 giorni effettivi.
La giurisprudenza di legittimità ha confermato la necessità di valutare in concreto il requisito della sanabilità rispetto alla consistenza del bene e agli interventi che si rendono necessari.
In particolare, in fattispecie similare, la Cassazione ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato una ipotesi di consegna di aliud pro alio in relazione alla circostanza che il rilascio del certificato di abitabilità, di cui l'immobile mancava, avrebbe comportato la ristrutturazione completa del tetto, con una spesa pari a trenta milioni di lire, equivalente a quasi la metà del prezzo di vendita dell'immobile. (Cass. 24786/2006).
Nel caso di specie, oltre al profilo economico, gli interventi richiesti hanno una pagina 8 di 12 rilevanza anche sotto il profilo strutturale e funzionale tale da incidere in maniera ancor più significativa sul sinallagma contrattuale;
la sanatoria richiederebbe infatti la creazione di un organismo edilizio avente una consistenza diversa rispetto a quella rappresentata nel contratto e risultante dallo stato di fatto.
4. Dovendo la fattispecie inquadrarsi nella categoria dell'aliud pro alio non trova applicazione il termine di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che la consegna del certificato di abitabilità dell'immobile da adibire ad abitazione, pur non costituendo di per sé condizione di validità della compravendita, integra comunque un'obbligazione incombente sul venditore ai sensi dell' art. 1477 c.c. rilevante nella fase attuativa del contratto e concernente la possibilità di adibire l'immobile all'uso contrattualmente previsto. Per tale ragione l'inadempimento, non configurando in se un vizio materiale dell'immobile, non è rimesso ai termini di decadenza e prescrizione previsti dall' art 1495 c.c. (Cass. 4307/2018).
5. La gravità dell'inadempimento, riguardando l'assenza sostanziale dei requisiti di abitabilità, garantita dal venditore nel contratto, giustifica quindi l'accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale.
Sotto il profilo soggettivo, parte convenuta non ha né allegato né dimostrato elementi idonei ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento, che si presume
(artt. 1453 e 1218 c.c.).
E' vero che la realizzazione del solaio viene ricondotta dal CTU ad una fase antecedente all'acquisto dell'immobile da parte del e che le relazioni CP_1 tecniche allegate attestavano la conformità urbanistica dell'immobile, tuttavia, non risulta che il venditore abbia compiuto alcuna indagine specifica in ordine alla sussistenza del requisito dell'abitabilità e alle altezze pur garantendo nel contratto tale requisito.
Invero, neppure può ritenersi che abbia fatto incolpevole affidamento sul fatto che il solaio facesse parte dell'originaria struttura dell'immobile atteso che nessun approfondimento è stato diligentemente eseguito in tal senso prima della vendita nonostante dalla documentazione fotografica allegata alla CTU i materiali utilizzati non appaiono ictu oculi riconducibili ad un immobile di fine 800.
Infatti, “i materiali utilizzati per la realizzazione del relativo impalcato, costituiti da profili in acciaio NP e tavelloni, oltre riempimento a cemento e pavimento (dove presente), risultano del tutto incongrui, per annoverare tale elemento come originario” (pag. 38
pagina 9 di 12 relazione), circostanza che non poteva essere ignorata dal venditore.
6. Nessun rilievo assume l'eventuale conoscenza da parte dell'acquirente dell'altezza dei locali (di cui non vi è prova comunque dell'avvenuta misurazione nella fase precontrattuale), a fronte della espressa garanzia fornita dal venditore.
L'esonero del venditore è ammissibile solo in presenza di una rinuncia espressa e specifica da parte dell'acquirente al requisito dell'agibilità o di un'assunzione esplicita dell'onere di regolarizzazione. Le formule generiche o le “clausole di stile” che attestano una generica conoscenza dello stato urbanistico del bene sono inidonee a configurare tale rinuncia espressa, e non coprono la mancanza di requisiti essenziali come il certificato di agibilità (Cass. n. 442/1996, Cass. n.
10703/1994, Cass. n. 6576/1991).
7. Alla risoluzione consegue ex art. 1458 c.c. la restituzione del prezzo del bene pari ad € 128.000,00.
Sulla tale somma sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla domanda
(19.4.2021 – doc. 5).
In proposito, la Suprema Corte ha affermato che “accertata la mancanza di una causa adquirendi in ragione della risoluzione del contratto per inadempimento,
l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo”. Ai fini della regolazione della spettanza dei frutti e degli interessi su quanto deve essere oggetto di ripetizione, la buona fede di cui all'art. 2033 c.c. è da intendersi come buona fede soggettiva e si identifica nella “ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, dal momento che non trova applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso, sicché, dovendo quest'ultima essere presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l'accipiens, al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere il diritto a conseguirlo” (Cass. 423/2025).
Nel caso di specie, pur non avendo parte convenuta provato la non imputabilità dell'inadempimento, non vi è prova che il venditore avesse la certezza dell'assenza dei requisiti di abitabilità.
Gli interessi decorrono quindi dalla domanda formulata in via stragiudiziale.
8. E' altresì dovuto, a titolo risarcitorio, il rimborso delle spese inutilmente sostenute dall'acquirente per l'acquisizione dell'immobile.
In particolare:
pagina 10 di 12 - € 2.200,00 per spese notarili relative alla compravendita (doc. 8);
- € 1.200,00 per spese notarili relative al contratto di mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto del bene (doc. 9);
- € 1.100,00 per imposta di registro (doc. 10);
- € 35,00 per tassa ipotecaria (doc. 10);
- € 1.525,00 per spese di mediazione immobiliare (doc. 11).
Sono dovute altresì le spese di assistenza tecnica quantificate in € 2.440,80
(doc. 12). (Cass. 24188/2021).
Anche in tal caso sono dovuti gli interessi legali dalla domanda.
Non è dovuta la rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta.
9. Non è invece fondata la domanda di pagamento delle spese di locazione per il reperimento di nuovo immobile in quanto non documentate, riferendosi peraltro ad un pregiudizio futuro e incerto.
10. In ordine alla risarcibilità del danno non patrimoniale patito dall'acquirente si osserva che esso, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, quali, nella specie, il diritto di proprietà e di godimento della casa di abitazione, non è in re ipsa, ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento. Nel caso di specie la domanda è generica ed il concreto pregiudizio patito non è provato, non potendo tale carenza essere superata attraverso la richiesta di liquidazione equitativa.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
I compensi vanno liquidati con applicazione dei parametri medi di cui al DM
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) dichiara la risoluzione del contratto di compravendita stipulato tra CP_1
e con atto ai rogiti del Notaio , in data
[...] Parte_1 Persona_1
06/11/2020 avente ad oggetto un appartamento ad uso civile abitazione, posto al secondo piano di uno stabile condominiale ubicato a Vinci (FI), località Sovigliana, in Via Empolese n° 250 e censito al Catasto Fabbricati del medesimo comune al foglio 52, mappale 162, sub 11;
2) condanna alla restituzione in favore di del Controparte_1 Parte_1
pagina 11 di 12 prezzo d'acquisto del bene immobile , che dovrà essere al medesimo riconsegnato, pari ad € 128.000,00 oltre interessi legali dal 19.4.2021
3) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'ulteriore somma pari ad € 8.500,80 , oltre interessi legali dal 19.4.2021;
4) pone definitivamente le spese di CTU già liquidate separatamente a carico di;
Controparte_1
5) condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite che liquida in € 14.103,00 per compensi, € 813,00 per esborsi oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Firenze il 9 dicembre 2025
Il Giudice dott. Umberto Castagnini
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