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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/06/2025, n. 2006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2006 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile Il giudice designato del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott.
Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9589/2024 del Registro Generale Contenzioso
TRA nato a [...], l'[...], residente in [...]
De' Neri, n. 6, c.f. , CodiceFiscale_1
, nata a [...], il [...], residente Parte_2
in Firenze, via De' Neri, n. 6, c.f. CodiceFiscale_2 entrambi elettivamente domiciliati in Lucca, Via A. Saffi, n. 3, presso lo studio dell'Avv.
Renzo BECCARI dal quale sono rappresentati e difesi;
RICORRENTE
CONTRO con sede in Bologna, Via Enrico Mattei 106, Controparte_1
c.f.: in persona del Consigliere di Amministrazione Dott. P.IVA_1 CP_2
con sede in Bologna, Via Enrico Mattei 106, P. IVA: , CP_3 P.IVA_2
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Controparte_4
residente a [...], c.f.: Controparte_5 [...]
, C.F._3
residente a [...]9, c.f.: , Parte_3 C.F._4
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Manfredi BURGIO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Firenze, Via F.D. Guerrazzi 8 e telematicamente alla pec
Email_1
RESISTENTE avente per OGGETTO: diffamazione a mezzo stampa.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
“Piaccia all' Ill.mo Giudice monocratico del Tribunale di Firenze, contrariis reiectis
e per le causali tutte di cui alla parte motiva, condannare i convenuti in solido tra loro: - al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dagli attori nella misura equitativamente determinata di euro 50.000,00 a favore di ciascuno degli attori, ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
- al pagamento della somma ulteriore di euro 10.000,00 per ciascuno degli attori ex art. 12 della Legge n. 47 del
1948, oltre interessi e rivalutazione;
- a provvedere a loro cura e spese ad effettuare ogni cancellazione e rettifica dovuta a ristoro dei diffamati, ivi compreso negli archivi on line del quotidiano La Nazione. - con ogni consequenziale pronunzia di ragione o di legge, tenuto conto anche della mancata partecipazione dei convenuti alla mediazione obbligatoria. Con vittoria di spese e compenso di causa e della mediazione”.
PARTE CONVENUTA:
“PIACCIA all'Ecc.mo Tribunale di Firenze respingere le domande tutte proposte dagli attori in quanto inammissibili, improcedibili, infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, con vittoria di spese anche generali e compenso di difesa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 20 agosto 2024 gli attori, e Parte_1
, evocavano in giudizio in Parte_2 Controparte_1
persona del Consigliere di Amministrazione Dott. in persona CP_2 CP_3
del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Controparte_4 CP_5
chiedendo la condanna solidale dei convenuti al risarcimento del
[...] Parte_3
danno non patrimoniale per asserita diffamazione a mezzo stampa (quantificato in €
50.000,00), nonché al pagamento di € 10.000,00 ciascuno a titolo di sanzione ex art. 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (legge sulla stampa), con ordine di cancellazione e rettifica dell'articolo anche dagli archivi online del quotidiano “La Nazione”.
Gli attori esponevano che in data 9 luglio 2020, “ pubblicava un articolo CP_6
a firma intitolato “TPL, gli intrecci in gara – l'incarico a , Controparte_5 Persona_1
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
pubblicato nella cronaca sia di Firenze, che di Viareggio e ampliamente reperibile online, nel quale si dava conto di indagini penali per il reato di turbata libertà degli incanti relativamente a una gara regionale toscana per il trasporto pubblico locale (TPL), coinvolgenti anche il all'epoca componente della commissione di gara;
indagini, queste, allora in corso, Pt_1
ma oggi definitivamente archiviate (v. richiesta di archiviazione e decreto del GIP di cui ai docc. 2 e 3 del fascicolo di parte attrice). Vi si riportava, in particolare, che il “già Pt_1
commissario straordinario del Carnevale di Viareggio e attualmente membro del cda del
Festival Pucciniano è stato indagato dalla procura di Firenze per turbativa d'asta nell'ambito dell'inchiesta sull'appalto per il trasporto pubblico locale” (v. articolo di cui al doc. 1 del fascicolo di parte attrice).
A tale informazione veniva accostata la circostanza, ritenuta irrilevante nella prospettazione attorea, che “la moglie (moglie del nonché odierna attrice Pt_1 Pt_2
) di uno dei membri della commissione della gara per il trasporto pubblico
[...]
locale, vinta da Autolinee Toscane, è una componente dell'Organismo Indipendente di
Valutazione (Oiv) della Regione Toscana”; un dettaglio, questo, non “sfuggito” alla guardia di finanza che lo aveva messo “nero su bianco” in una delle ultime informative, precedenti una perquisizione a carico degli indagati (v. doc. 1 già richiamato).
Al riguardo, gli attori contestavano la pubblicazione di dati contenuti nell'informativa della Guardia di Finanza, in primo luogo, poiché coperta segreto istruttorio ex artt. 329 e 114
c.p.p., quindi non legittimamente divulgabile nel suo contenuto lesivo della reputazione. E poi, gli stessi si dolevano della narrazione allusiva e suggestiva dell'articolo, che – mediante l'uso del soprannome “ nel titolo – suggeriva indebiti intrecci di interessi tra i Persona_1
coniugi, con finalità diffamatorie.
Si dolevano, inoltre, della descrizione sproporzionata e datata di cariche pubbliche e incarichi precedenti del privi di reale attinenza con i fatti oggetto di indagine (una Pt_1
“presunta incompatibilità” di “con il ruolo di commissario nella gara in Parte_1 cui i 'francesi' di Autolinee Toscane si sono aggiudicati per undici anni il trasporto locale su
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gomma, un appalto del valore complessivo di quasi 4 miliardi di euro”; la concessione di un mutuo infruttifero di due milioni di euro, sottoposto all'attenzione della Corte dei Conti da parte della Guardia di Finanza, da ATAF a tramite il consorzio Rasena;
il Controparte_7
tutto in un periodo in cui il icopriva incarichi societari in ATAF, quale sindaco, e Pt_1
poi in altre partecipate regionali, tra cui Alexa, una società di , Sviluppo Toscana spa, CP_7
Firenze fiera).
Nella prospettazione degli attori, quindi, l'accostamento tra le rispettive posizioni
(quella di indagato;
quella di , pacificamente estranea all'indagine) Pt_1 Pt_2
risultava artificioso e suggestivo, privo di qualsiasi rilevanza penale o amministrativa per la moglie, e tale da indurre il lettore a ritenere sussistente una situazione illecita di interferenza.
Inoltre, tutte le ulteriori informazioni riferite in merito al – riferite benché non Pt_1
oggetto, queste, di indagine penale – venivano ritenute lesive della sua reputazione, in quanto scollegate fra loro e volutamente assemblate per evocare un quadro di commistione tra interessi pubblici e privati, idoneo a screditarne pubblicamente la figura.
I convenuti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto integrale delle domande, in quanto: inammissibili e improcedibili (mancata prova del danno, pretesa sanzione ingiustificata), infondate in fatto e in diritto.
Essi contestavano la violazione del segreto investigativo, sostenendosi che l'informativa della Guardia di Finanza fosse legittimamente pubblicabile, in quanto già disponibile nel fascicolo del riesame, e dunque accessibile alle parti e agli organi di stampa.
Nel merito, i convenuti rilevavano la liceità dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica politica, quale espressione della libertà di stampa, nel contesto di una vicenda giudiziaria di evidente rilevanza pubblica. Nello specifico, veniva sottolineata l'assenza di contenuti diffamatori, evidenziandosi come l'articolo riportasse fedelmente il contenuto dell'informativa della GdF (v. doc. 13 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, p. 36
e 40), esponendo gli snodi significativi di una vicenda giudiziaria complessa, ampiamente
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seguita dal giornale, senza alcuna alterazione, né attacco personale (v. docc. da 2 a 12 allegati alla comparsa di costituzione e risposta); anche la successiva archiviazione della posizione di era stata correttamente notiziata dal quotidiano. Il tutto veniva presentato nel rispetto Pt_1 della verità obiettiva dei fatti narrati (quale presupposto scriminante ai sensi dell'art. 51 c.p.), nonché del canone di pertinenza della narrazione giornalistica, per essere state riportate fedelmente le cariche pubbliche e i ruoli obiettivamente ricoperti dal nonché le Pt_1
circostanze rilevanti evidenziate dalla stessa Guardia di Finanza nell'ambito delle indagini.
Indiscutibili, quindi anche l'interesse pubblico alla conoscenza delle notizie riportate, nonché il rispetto del requisito della continenza espositiva, sia nei toni che nella struttura dell'articolo, il quale non conteneva espressioni offensive, ma si limitava a esporre fatti documentati in accertamenti ufficiali o estratti da fonti primarie.
I convenuti contestavano altresì l'esistenza di un danno risarcibile, rilevando l'assenza di allegazioni specifiche e circostanziate da parte degli attori: la mera menzione di generiche
“ombre” e ripercussioni reputazionali non sarebbe idonea a fondare una pretesa risarcitoria, mancando qualsiasi elemento idoneo alla quantificazione del pregiudizio;
ciò costituirebbe ragione più liquida idonea a definire il presente giudizio ed a fondare l'immediato rigetto della domanda. Infine, gli stessi negavano l'obbligatorietà della loro partecipazione alla mediazione obbligatoria ex lege, in presenza di una controversia manifestamente infondata, con accollo di oneri e spese.
Chiamata la causa all'udienza del 18.02.2025, il giudice, ritenuta la causa meramente documentale, fissava al 3.06.2025 udienza ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per note conclusive fino a 15 giorni prima della data dell'udienza stessa. Alla suddetta udienza, esaurita la discussione orale il giudice riserva il deposito della sentenza ai sensi dell'art.281 sexies c. 3 c.p.c.
La prima questione da esaminare attiene all'utilizzabilità o meno della informativa della guardia di finanza tramite la quale è stato redatto l'articolo ritenuto diffamatorio.
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Al riguardo occorre osservare che il giornalista può incorrere in caso di violazione di divieti di pubblicazione in conseguenze sul piano deontologico e o penale, ma tali elementi sono estranei alla natura diffamatoria o meno di un articolo, la quale va valutata indipendentemente da come il giornalista ha reperito la notizia.
Al fine di risolvere la presente controversia è dunque necessario chiedersi entro quali limiti all'esercizio del diritto di cronaca politica/giudiziaria possa essere riconosciuta portata scriminante, premettendo che una condotta oggettivamente diffamatoria può essere giustificata se essa stessa espressione di altro parallelo diritto di pari rango costituzionale, quale, nello specifico, il diritto di cronaca giornalistica;
espressione, questo, delle libertà riconosciute dall'art. 21 Cost. e che si sostanzia nel potere-dovere conferito al giornalista di portare a conoscenza dell'opinione pubblica fatti, notizie e vicende interessanti la vita associata (Cass. Civ. Sez. 5, n. 4492 del 12/01/1982).
Come anticipato, in tema di esimenti del diritto di critica e di cronaca, la giurisprudenza della Corte di Legittimità si esprime ormai in termini consolidati in riferimento ai requisiti caratterizzanti il necessario bilanciamento degli interessi in conflitto, individuati nella descrizione della realtà coerente con la verità oggettiva (o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), nella rispondenza della rappresentazione offerta all'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti narrati (tale da legittimare la compressione dei simmetrici diritti della persona incisi dalla divulgazione dei fatti), e nella continenza verbale, intesa come rispetto della forma “civile” tanto nell'esposizione dei fatti, quanto nella loro valutazione (v., tra le tante, Cass. civ. n. 690 del 2010; Cass. civ. n. 22190 del 2009; Cass. civ. n. 17172 del 2007, nonché Cass. pen. n. 19102/2025).
A tale riguardo, è stato evocato anche il parametro dell'attualità della notizia, nel senso che una delle ragioni fondanti della esclusione della antigiuridicità della condotta lesiva della altrui reputazione deve essere ravvisata nell'interesse generale alla conoscenza del fatto nel momento storico, e dunque nell'attitudine della informazione a contribuire alla formazione della pubblica opinione, in modo che il cittadino possa liberamente orientare le proprie scelte
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nel campo della formazione sociale, culturale e scientifica (tra le tante, Cass. Pen. Sez. 5, n.
39503 del 11/05/2012).
Con specifico riferimento al diritto di cronaca politico-giudiziaria, la giurisprudenza ha poi avuto modo di precisare che anche il rispetto del principio di verità si declina peculiarmente: nel c.d. giornalismo d'inchiesta – in cui i fatti, esposti nel rispetto del criterio della verità, possono essere analizzati, interpretati e posti in correlazione tra loro, col contributo di originalità proprio dell'approfondimento giornalistico – il giornalista è scriminato allorché rimanga chiaro, all'interno dell'articolo, quali sono i fatti obiettivi e quale la loro lettura e valutazione, cosicché non sia alterata la percezione del lettore (v. Cass. civ.
n.15755 del 05/06/2024). Detto altrimenti, quando il giornalista non si limita alla divulgazione della notizia, ma svolge un'opera personale di elaborazione valutazione critica al fine di informare i cittadini su tematiche di interesse pubblico, “il requisito della verità (anche putativa) va inteso in un'accezione meno rigorosa, implicando una valutazione non tanto dell'attendibilità e della veridicità della notizia, quanto piuttosto il rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede gravanti sul giornalista” (v. Cass. civ. n. 30522 del
03/11/2023).
Il ruolo centrale dell'attività giornalistica per il corretto funzionamento di una società democratica è stato più volte sottolineato anche sul piano internazionale ed europeo: la richiamata impostazione, infatti, si pone in linea con la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, secondo cui la incriminazione della diffamazione costituisce una interferenza con la libertà di espressione e quindi contrasta, in principio, con l'art. 10 CEDU,
a meno che non sia “prescritta dalla legge”, non persegua uno o più degli obiettivi legittimi ex art. 10 par. 2 e non sia “necessaria in una società democratica”. Sul punto, è risalente e ormai consolidata la giurisprudenza della Corte EDU sul «public-watchdog role» della stampa, sulla sua funzione di “guardiano” a tutela del bene pubblico e dei valori democratici
(v.ex multis: C. EDU, Observer e Guardian c. Regno Unito, ric. 13585/88 (1991); CEDU,
Goodwin c. Regno Unito, ric. 17488/90 (1996); Corte EDU, Thorgeirson c. (25.6.92); Per_2
7 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
C. EDU, c. Azerbaigian, (22.4.2010): C.EDU, v. Parte_4 Persona_3 Per_4
(20.10.2015); C.EDU, e altri v. (19.01.2016). Per_5 Per_6
Con specifico riferimento agli enunciati limiti, la Corte EDU ha ,in varie pronunce, sviluppato il principio inerente la verità del fatto narrato per ritenere giustificabile la divulgazione lesiva dell'onore e della reputazione: ed ha declinato l'argomento in una duplice prospettiva, distinguendo tra dichiarazioni relative a fatti e dichiarazioni che contengano un giudizio di valore, sottolineando come anche in quest'ultimo sia comunque sempre contenuto un nucleo fattuale che deve essere sia veritiero che oggettivamente sufficiente per permettere di trarvi il giudizio, versandosi, altrimenti, in affermazione offensiva eccessiva, non scriminabile perché assolutamente priva di fondamento o di concreti riferimenti fattuali. Il riferimento va al diritto di critica politica (da tenere distinto rispetto al diritto di cronaca), espressione del diritto di opinione: la Corte ha infatti distinto gli statement of facts (oggetto di prova) dai value judgements (non suscettibili di dimostrazione), rilevando come, rispetto ai secondi, il potenziale offensivo dell'articolo o dello scritto – nel quale è per natura tollerabile una certa exaggeration or even provocation – sia neutralizzato dal fatto che lo scritto si basi su di un nucleo fattuale (veritiero e rigorosamente controllabile) sufficiente per poter trarre il giudizio di valore negativo;
se il nucleo fattuale è insufficiente, il giudizio è gratuito e pertanto ingiustificato e diffamatorio. Come per la giurisprudenza nazionale (v.
Cass. Pen. Sez. 5, n. 2247 del 02/07/2004), anche per la giurisprudenza sovranazionale restano poi certamente centrali sia la rilevanza sociale dell'argomento, sia la correttezza di espressione. Il limite immanente tanto all'esercizio di cronaca quanto a quello di critica politico-giudiziaria è, pertanto, costituito dal fatto che la questione trattata sia di interesse pubblico e che, comunque, non si trascenda in gratuiti attacchi personali (Cass. Civ. n. 8824 del 01/12/2010, Cass. Civ. Sez. 5, n. 38448 del 25/09/2001).
Tutto ciò premesso occorre valutare il contenuto e il tenore dell'articolo pubblicato dal quotidiano “La Nazione”, tenendo anzitutto presente che se le affermazioni che possono risultare lesive della reputazione sono riferite a chi ricopre un ruolo politico o comunque
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istituzionale, per la giurisprudenza europea l'estensione del diritto di cronaca è amplissima e la restrizione (ambito di censura operabile) minima, proprio per permettere alla stampa di fungere da cane da guardia della democrazia. Siffatto “guardiano” ricopre un ruolo così vitale da non poter soffrire eccessive limitazioni qualora si tratti di materia definita di 'serious public concern', quali innegabilmente sono la spesa dei soldi pubblici e il corretto espletamento delle gare per la concessione di servizi di centrale importanza per lo svolgimento della vita associata, nonché la valutazione dei curricula dei soggetti che ricoprono cariche di diretta nomina politica.
Prendendo anzitutto in esame il primo parametro – quello della verità del fatto narrato, della precisione nella sua descrizione e della derivazione da fonti affidabili –l'articolo contestato, come molti altri precedenti e successivi dello stesso quotidiano (v. docc.
2-12 cit.), si fonda su un insieme di dati tratti da fonti documentali pubbliche, segnatamente l'informativa n. 6005/20 della Guardia di Finanza datata 6 febbraio 2020 (doc. 13) relativa a un caso di cronaca di indubbio interesse pubblico (l'indagine per turbata libertà degli incanti nell'affidamento di un servizio locale). Il fatto che il ruolo del fosse, secondo Pt_1
l'attore, “marginale” o “non determinante”, costituisce valutazione soggettiva e non rileva ai fini della legittimità della cronaca. L'articolo non si è discostato dal dato documentale, ma ha riferito fatti obiettivi, senza operare indebite manipolazioni, né attribuire all'attore condotte non veritiere. Anche in merito alla posizione della , quanto di lei riferito è un Pt_2
semplice fatto (il suo essere componente dell'OIV della Regione Toscana), estrapolato dalla medesima informativa (e perciò ritenuto rilevante dalla GdF nell'ambito dell'indagine che si era aperta) e riferito senza alcun attacco 'ad personam'.
A tale riguardo, sulla base della richiamata giurisprudenza sul diritto di cronaca giudiziaria, deve concludersi che il semplice collegamento tra le svariate circostanze riportate
– peraltro accostate dalla stessa GdF nella sua informativa, prima che dal giornalista convenuto (cfr. doc. 13 già citato, pag. 40) – non sia stato tale distorcere la verità dei fatti obiettivi, con esagerazioni o provocazioni suscettibili di confondere il lettore. Il tenore
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dell'articolo, infatti, non arriva a instillare il dubbio che la fosse indagata nella Pt_2
vicenda, ma evidenzia chiaramente quali fossero i soggetti implicati senza alcun richiamo alla moglie del v. ultimo paragrafo dell'articolo, doc. 1 cit.) Pt_1
Nemmeno assume rilievo dirimente il fatto che alcune circostanze riferite (quali, ad esempio, le cariche ricoperte in passato dal il richiamato mutuo infruttifero di cui Pt_1 dava conto una “vecchia” informativa della Gdf alla C. Conti) fossero datate: con specifico riferimento al giornalismo di inchiesta, infatti, proprio il ruolo civile – utile alla vita democratica di una collettività – svolto attraverso la divulgazione della notizia, richiede che la valutazione dell'attualità si fatta con riferimento al momento in cui la conoscenza dei fatti
è sorta ed al contesto sociale in cui è proposta la pubblicazione, piuttosto che al momento in cui si sono svolti i fatti che la integrano (così Cass. civ. n.15755 del 05/06/2024). Nel caso in esame è certo che le diverse circostanze riportate nell'articolo assumessero rilevanza sociale proprio perché inserite nel contesto dell'indagine giudiziaria aperta, questa attuale al momento della pubblicazione.
Passando al secondo requisito, si è già detto della rilevanza sociale di tutte le informazioni riportate nell'articolo, essendo la corretta allocazione delle commesse pubbliche un tema di indubbio interesse per la collettività. Sul punto non vi è che da richiamare la giurisprudenza sovranazionale sul ruolo della stampa, che permette di ritenere senz'altro lecito anche il riferimento all'incarico obiettivamente ricoperto dalla moglie dell'indagato: il giornalista non ha fatto altro che riportare un dato veritiero, contenuto in una informativa relativa a importanti indagini in corso – di indiscusso rilievo mediatico data la successione di pubblicazioni che ci sono state sulla vicenda (cfr. articoli allegati alla comparsa di costituzione e risposta) – collegandolo agli altri dati disponibili, proprio come aveva fatto la Guardia di
Finanza stessa. Non può quindi certo sostenersi che l'informazione sia stata surrettiziamente inserita dal giornalista per fare allusioni di sorta (era infatti riportata nello stesso documento della Gdf di cui si voleva informare il pubblico), né che tale accostamento sia stato tale da distorcere il quadro obiettivo dei fatti raccontati. L'interesse pubblico all'informazione
10 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
nemmeno può ritenersi escluso per la semplice oggettiva estraneità della EV rispetto ai fatti oggetto dell'indagine penale;
circostanza, questa che – alla luce delle funzioni di interesse generale svolte dal dalla moglie (componente dell'OIV), oltre che dei Pt_1
significativi interessi economici gestiti – in alcun modo incide sull'attitudine dei fatti narrati a contribuire alla formazione della pubblica opinione, offrendo al cittadino dati astrattamente utili affinché egli stesso possa liberamente orientare le proprie scelte. L'articolo, infatti, dopo aver chiarito l'estraneità della rispetto alle indagini, si è limitato a dare atto, Pt_2
fedelmente, del contenuto di un atto di indagine, rappresentando i fatti in esso evidenziati
(così anche Cass. pen., sez. V, n. 1902 del 22/05/2025).
Quanto infine alla continenza espositiva, il rispetto del suddetto requisito non è qui in discussione con riferimento alla figura del ZO. Parte attrice lo ritiene invece travalicato per quanto attiene alla EV, stante l'appellativo di “ contenuto nel Persona_1
titolo della pubblicazione. Nemmeno tale doglianza merita tuttavia accoglimento:
l'accostamento del termine “Lady” al cognome da sposata della donna non è di per sé offensivo o denigratorio, né può ritenersi espressione di un attacco personale alla stessa;
ma viene comunemente impiegato ad indicare ruoli di spicco nella società, negli affari o nelle professioni. In ogni caso, anche a ritenerlo riconducibile a una forma di ironia o evocazione critica, questo risulta pienamente sussumibile nel diritto di critica giornalistica, per come elaborato dalla giurisprudenza sia sovranazionale, che costituzionale e di legittimità. Come anticipato infatti, stante il ruolo centrale della stampa nella vita democratica, la giurisprudenza tende ad interpretare in maniera ampia i margini di liceità della cronaca e della critica politico- giudiziarie;
affermandosi, quanto alla seconda, che una volta rispettato il limite immanente dell'interesse pubblico e assenti gratuiti attacchi alla persona (requisiti qui già ritenuti rispettati) “l'esercizio di tale diritto (ndr. di critica politica) consente l'utilizzo di espressioni forti e anche suggestive al fine di rendere efficace il discorso e richiamare l'attenzione di chi ascolta.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/05/2019, n.14370).
11 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Alla luce di queste complessive argomentazioni, la pubblicazione della notizia deve ritenersi giustificata dal diritto di cronaca giornalistica, il contenuto della pubblicazione oggetto della presente controversia non può qualificarsi come diffamatorio, e la domanda del ricorrente deve essere rigettata.
Quanto, invece, alla mancata partecipazione dei convenuti alla mediazione obbligatoria ex lege, la giustificazione addotta dai convenuti (il fatto di non potersi fare carico di spese ed oneri a fronte di una vicenda di chiara soluzione) non risulta avere alcun fondamento giuridico;
trattasi invece di una condotta volontaria giuridicamente sanzionabile alla luce della ratio dell'art. 12 bis, co. 2, del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, che punisce il fatto oggettivo della mancata partecipazione della parte costituita al primo incontro di mediazione, laddove manchi un motivo giustificativo.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico di parti attrici in solido, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, liquidate in favore delle parti convenute in solido, in complessivi €11.000,00 per onorari di avvocato, di cui € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, 3.000,00 di fase di trattazione, nonché € 4.000,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso avanzato da e nei Parte_1 Parte_2
confronti di Controparte_1 CP_3 CP_5
per le motivazioni di cui in parte narrativa;
[...] Parte_3
2) condanna al pagamento, in solido, Parte_1 Parte_2
delle spese processuali in favore di Controparte_1 CP_3
e in solido, che quantifica in
[...] Controparte_5 Parte_3
complessivi €11.000,00 oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
12 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
3) condanna Controparte_1 CP_3 CP_5
al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una
[...] Parte_3
somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio per violazione dell'art. 12 bis, co. 2, del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, il 11.06.2025
Alla stesura della presente sentenza ha collaborato la dott.ssa Carolina Buzio Magistrato
Ordinario in Tirocinio.
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile Il giudice designato del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott.
Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9589/2024 del Registro Generale Contenzioso
TRA nato a [...], l'[...], residente in [...]
De' Neri, n. 6, c.f. , CodiceFiscale_1
, nata a [...], il [...], residente Parte_2
in Firenze, via De' Neri, n. 6, c.f. CodiceFiscale_2 entrambi elettivamente domiciliati in Lucca, Via A. Saffi, n. 3, presso lo studio dell'Avv.
Renzo BECCARI dal quale sono rappresentati e difesi;
RICORRENTE
CONTRO con sede in Bologna, Via Enrico Mattei 106, Controparte_1
c.f.: in persona del Consigliere di Amministrazione Dott. P.IVA_1 CP_2
con sede in Bologna, Via Enrico Mattei 106, P. IVA: , CP_3 P.IVA_2
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Controparte_4
residente a [...], c.f.: Controparte_5 [...]
, C.F._3
residente a [...]9, c.f.: , Parte_3 C.F._4
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Manfredi BURGIO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Firenze, Via F.D. Guerrazzi 8 e telematicamente alla pec
Email_1
RESISTENTE avente per OGGETTO: diffamazione a mezzo stampa.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
“Piaccia all' Ill.mo Giudice monocratico del Tribunale di Firenze, contrariis reiectis
e per le causali tutte di cui alla parte motiva, condannare i convenuti in solido tra loro: - al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dagli attori nella misura equitativamente determinata di euro 50.000,00 a favore di ciascuno degli attori, ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
- al pagamento della somma ulteriore di euro 10.000,00 per ciascuno degli attori ex art. 12 della Legge n. 47 del
1948, oltre interessi e rivalutazione;
- a provvedere a loro cura e spese ad effettuare ogni cancellazione e rettifica dovuta a ristoro dei diffamati, ivi compreso negli archivi on line del quotidiano La Nazione. - con ogni consequenziale pronunzia di ragione o di legge, tenuto conto anche della mancata partecipazione dei convenuti alla mediazione obbligatoria. Con vittoria di spese e compenso di causa e della mediazione”.
PARTE CONVENUTA:
“PIACCIA all'Ecc.mo Tribunale di Firenze respingere le domande tutte proposte dagli attori in quanto inammissibili, improcedibili, infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, con vittoria di spese anche generali e compenso di difesa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 20 agosto 2024 gli attori, e Parte_1
, evocavano in giudizio in Parte_2 Controparte_1
persona del Consigliere di Amministrazione Dott. in persona CP_2 CP_3
del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Controparte_4 CP_5
chiedendo la condanna solidale dei convenuti al risarcimento del
[...] Parte_3
danno non patrimoniale per asserita diffamazione a mezzo stampa (quantificato in €
50.000,00), nonché al pagamento di € 10.000,00 ciascuno a titolo di sanzione ex art. 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (legge sulla stampa), con ordine di cancellazione e rettifica dell'articolo anche dagli archivi online del quotidiano “La Nazione”.
Gli attori esponevano che in data 9 luglio 2020, “ pubblicava un articolo CP_6
a firma intitolato “TPL, gli intrecci in gara – l'incarico a , Controparte_5 Persona_1
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pubblicato nella cronaca sia di Firenze, che di Viareggio e ampliamente reperibile online, nel quale si dava conto di indagini penali per il reato di turbata libertà degli incanti relativamente a una gara regionale toscana per il trasporto pubblico locale (TPL), coinvolgenti anche il all'epoca componente della commissione di gara;
indagini, queste, allora in corso, Pt_1
ma oggi definitivamente archiviate (v. richiesta di archiviazione e decreto del GIP di cui ai docc. 2 e 3 del fascicolo di parte attrice). Vi si riportava, in particolare, che il “già Pt_1
commissario straordinario del Carnevale di Viareggio e attualmente membro del cda del
Festival Pucciniano è stato indagato dalla procura di Firenze per turbativa d'asta nell'ambito dell'inchiesta sull'appalto per il trasporto pubblico locale” (v. articolo di cui al doc. 1 del fascicolo di parte attrice).
A tale informazione veniva accostata la circostanza, ritenuta irrilevante nella prospettazione attorea, che “la moglie (moglie del nonché odierna attrice Pt_1 Pt_2
) di uno dei membri della commissione della gara per il trasporto pubblico
[...]
locale, vinta da Autolinee Toscane, è una componente dell'Organismo Indipendente di
Valutazione (Oiv) della Regione Toscana”; un dettaglio, questo, non “sfuggito” alla guardia di finanza che lo aveva messo “nero su bianco” in una delle ultime informative, precedenti una perquisizione a carico degli indagati (v. doc. 1 già richiamato).
Al riguardo, gli attori contestavano la pubblicazione di dati contenuti nell'informativa della Guardia di Finanza, in primo luogo, poiché coperta segreto istruttorio ex artt. 329 e 114
c.p.p., quindi non legittimamente divulgabile nel suo contenuto lesivo della reputazione. E poi, gli stessi si dolevano della narrazione allusiva e suggestiva dell'articolo, che – mediante l'uso del soprannome “ nel titolo – suggeriva indebiti intrecci di interessi tra i Persona_1
coniugi, con finalità diffamatorie.
Si dolevano, inoltre, della descrizione sproporzionata e datata di cariche pubbliche e incarichi precedenti del privi di reale attinenza con i fatti oggetto di indagine (una Pt_1
“presunta incompatibilità” di “con il ruolo di commissario nella gara in Parte_1 cui i 'francesi' di Autolinee Toscane si sono aggiudicati per undici anni il trasporto locale su
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gomma, un appalto del valore complessivo di quasi 4 miliardi di euro”; la concessione di un mutuo infruttifero di due milioni di euro, sottoposto all'attenzione della Corte dei Conti da parte della Guardia di Finanza, da ATAF a tramite il consorzio Rasena;
il Controparte_7
tutto in un periodo in cui il icopriva incarichi societari in ATAF, quale sindaco, e Pt_1
poi in altre partecipate regionali, tra cui Alexa, una società di , Sviluppo Toscana spa, CP_7
Firenze fiera).
Nella prospettazione degli attori, quindi, l'accostamento tra le rispettive posizioni
(quella di indagato;
quella di , pacificamente estranea all'indagine) Pt_1 Pt_2
risultava artificioso e suggestivo, privo di qualsiasi rilevanza penale o amministrativa per la moglie, e tale da indurre il lettore a ritenere sussistente una situazione illecita di interferenza.
Inoltre, tutte le ulteriori informazioni riferite in merito al – riferite benché non Pt_1
oggetto, queste, di indagine penale – venivano ritenute lesive della sua reputazione, in quanto scollegate fra loro e volutamente assemblate per evocare un quadro di commistione tra interessi pubblici e privati, idoneo a screditarne pubblicamente la figura.
I convenuti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto integrale delle domande, in quanto: inammissibili e improcedibili (mancata prova del danno, pretesa sanzione ingiustificata), infondate in fatto e in diritto.
Essi contestavano la violazione del segreto investigativo, sostenendosi che l'informativa della Guardia di Finanza fosse legittimamente pubblicabile, in quanto già disponibile nel fascicolo del riesame, e dunque accessibile alle parti e agli organi di stampa.
Nel merito, i convenuti rilevavano la liceità dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica politica, quale espressione della libertà di stampa, nel contesto di una vicenda giudiziaria di evidente rilevanza pubblica. Nello specifico, veniva sottolineata l'assenza di contenuti diffamatori, evidenziandosi come l'articolo riportasse fedelmente il contenuto dell'informativa della GdF (v. doc. 13 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, p. 36
e 40), esponendo gli snodi significativi di una vicenda giudiziaria complessa, ampiamente
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seguita dal giornale, senza alcuna alterazione, né attacco personale (v. docc. da 2 a 12 allegati alla comparsa di costituzione e risposta); anche la successiva archiviazione della posizione di era stata correttamente notiziata dal quotidiano. Il tutto veniva presentato nel rispetto Pt_1 della verità obiettiva dei fatti narrati (quale presupposto scriminante ai sensi dell'art. 51 c.p.), nonché del canone di pertinenza della narrazione giornalistica, per essere state riportate fedelmente le cariche pubbliche e i ruoli obiettivamente ricoperti dal nonché le Pt_1
circostanze rilevanti evidenziate dalla stessa Guardia di Finanza nell'ambito delle indagini.
Indiscutibili, quindi anche l'interesse pubblico alla conoscenza delle notizie riportate, nonché il rispetto del requisito della continenza espositiva, sia nei toni che nella struttura dell'articolo, il quale non conteneva espressioni offensive, ma si limitava a esporre fatti documentati in accertamenti ufficiali o estratti da fonti primarie.
I convenuti contestavano altresì l'esistenza di un danno risarcibile, rilevando l'assenza di allegazioni specifiche e circostanziate da parte degli attori: la mera menzione di generiche
“ombre” e ripercussioni reputazionali non sarebbe idonea a fondare una pretesa risarcitoria, mancando qualsiasi elemento idoneo alla quantificazione del pregiudizio;
ciò costituirebbe ragione più liquida idonea a definire il presente giudizio ed a fondare l'immediato rigetto della domanda. Infine, gli stessi negavano l'obbligatorietà della loro partecipazione alla mediazione obbligatoria ex lege, in presenza di una controversia manifestamente infondata, con accollo di oneri e spese.
Chiamata la causa all'udienza del 18.02.2025, il giudice, ritenuta la causa meramente documentale, fissava al 3.06.2025 udienza ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per note conclusive fino a 15 giorni prima della data dell'udienza stessa. Alla suddetta udienza, esaurita la discussione orale il giudice riserva il deposito della sentenza ai sensi dell'art.281 sexies c. 3 c.p.c.
La prima questione da esaminare attiene all'utilizzabilità o meno della informativa della guardia di finanza tramite la quale è stato redatto l'articolo ritenuto diffamatorio.
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Al riguardo occorre osservare che il giornalista può incorrere in caso di violazione di divieti di pubblicazione in conseguenze sul piano deontologico e o penale, ma tali elementi sono estranei alla natura diffamatoria o meno di un articolo, la quale va valutata indipendentemente da come il giornalista ha reperito la notizia.
Al fine di risolvere la presente controversia è dunque necessario chiedersi entro quali limiti all'esercizio del diritto di cronaca politica/giudiziaria possa essere riconosciuta portata scriminante, premettendo che una condotta oggettivamente diffamatoria può essere giustificata se essa stessa espressione di altro parallelo diritto di pari rango costituzionale, quale, nello specifico, il diritto di cronaca giornalistica;
espressione, questo, delle libertà riconosciute dall'art. 21 Cost. e che si sostanzia nel potere-dovere conferito al giornalista di portare a conoscenza dell'opinione pubblica fatti, notizie e vicende interessanti la vita associata (Cass. Civ. Sez. 5, n. 4492 del 12/01/1982).
Come anticipato, in tema di esimenti del diritto di critica e di cronaca, la giurisprudenza della Corte di Legittimità si esprime ormai in termini consolidati in riferimento ai requisiti caratterizzanti il necessario bilanciamento degli interessi in conflitto, individuati nella descrizione della realtà coerente con la verità oggettiva (o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), nella rispondenza della rappresentazione offerta all'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti narrati (tale da legittimare la compressione dei simmetrici diritti della persona incisi dalla divulgazione dei fatti), e nella continenza verbale, intesa come rispetto della forma “civile” tanto nell'esposizione dei fatti, quanto nella loro valutazione (v., tra le tante, Cass. civ. n. 690 del 2010; Cass. civ. n. 22190 del 2009; Cass. civ. n. 17172 del 2007, nonché Cass. pen. n. 19102/2025).
A tale riguardo, è stato evocato anche il parametro dell'attualità della notizia, nel senso che una delle ragioni fondanti della esclusione della antigiuridicità della condotta lesiva della altrui reputazione deve essere ravvisata nell'interesse generale alla conoscenza del fatto nel momento storico, e dunque nell'attitudine della informazione a contribuire alla formazione della pubblica opinione, in modo che il cittadino possa liberamente orientare le proprie scelte
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nel campo della formazione sociale, culturale e scientifica (tra le tante, Cass. Pen. Sez. 5, n.
39503 del 11/05/2012).
Con specifico riferimento al diritto di cronaca politico-giudiziaria, la giurisprudenza ha poi avuto modo di precisare che anche il rispetto del principio di verità si declina peculiarmente: nel c.d. giornalismo d'inchiesta – in cui i fatti, esposti nel rispetto del criterio della verità, possono essere analizzati, interpretati e posti in correlazione tra loro, col contributo di originalità proprio dell'approfondimento giornalistico – il giornalista è scriminato allorché rimanga chiaro, all'interno dell'articolo, quali sono i fatti obiettivi e quale la loro lettura e valutazione, cosicché non sia alterata la percezione del lettore (v. Cass. civ.
n.15755 del 05/06/2024). Detto altrimenti, quando il giornalista non si limita alla divulgazione della notizia, ma svolge un'opera personale di elaborazione valutazione critica al fine di informare i cittadini su tematiche di interesse pubblico, “il requisito della verità (anche putativa) va inteso in un'accezione meno rigorosa, implicando una valutazione non tanto dell'attendibilità e della veridicità della notizia, quanto piuttosto il rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede gravanti sul giornalista” (v. Cass. civ. n. 30522 del
03/11/2023).
Il ruolo centrale dell'attività giornalistica per il corretto funzionamento di una società democratica è stato più volte sottolineato anche sul piano internazionale ed europeo: la richiamata impostazione, infatti, si pone in linea con la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, secondo cui la incriminazione della diffamazione costituisce una interferenza con la libertà di espressione e quindi contrasta, in principio, con l'art. 10 CEDU,
a meno che non sia “prescritta dalla legge”, non persegua uno o più degli obiettivi legittimi ex art. 10 par. 2 e non sia “necessaria in una società democratica”. Sul punto, è risalente e ormai consolidata la giurisprudenza della Corte EDU sul «public-watchdog role» della stampa, sulla sua funzione di “guardiano” a tutela del bene pubblico e dei valori democratici
(v.ex multis: C. EDU, Observer e Guardian c. Regno Unito, ric. 13585/88 (1991); CEDU,
Goodwin c. Regno Unito, ric. 17488/90 (1996); Corte EDU, Thorgeirson c. (25.6.92); Per_2
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C. EDU, c. Azerbaigian, (22.4.2010): C.EDU, v. Parte_4 Persona_3 Per_4
(20.10.2015); C.EDU, e altri v. (19.01.2016). Per_5 Per_6
Con specifico riferimento agli enunciati limiti, la Corte EDU ha ,in varie pronunce, sviluppato il principio inerente la verità del fatto narrato per ritenere giustificabile la divulgazione lesiva dell'onore e della reputazione: ed ha declinato l'argomento in una duplice prospettiva, distinguendo tra dichiarazioni relative a fatti e dichiarazioni che contengano un giudizio di valore, sottolineando come anche in quest'ultimo sia comunque sempre contenuto un nucleo fattuale che deve essere sia veritiero che oggettivamente sufficiente per permettere di trarvi il giudizio, versandosi, altrimenti, in affermazione offensiva eccessiva, non scriminabile perché assolutamente priva di fondamento o di concreti riferimenti fattuali. Il riferimento va al diritto di critica politica (da tenere distinto rispetto al diritto di cronaca), espressione del diritto di opinione: la Corte ha infatti distinto gli statement of facts (oggetto di prova) dai value judgements (non suscettibili di dimostrazione), rilevando come, rispetto ai secondi, il potenziale offensivo dell'articolo o dello scritto – nel quale è per natura tollerabile una certa exaggeration or even provocation – sia neutralizzato dal fatto che lo scritto si basi su di un nucleo fattuale (veritiero e rigorosamente controllabile) sufficiente per poter trarre il giudizio di valore negativo;
se il nucleo fattuale è insufficiente, il giudizio è gratuito e pertanto ingiustificato e diffamatorio. Come per la giurisprudenza nazionale (v.
Cass. Pen. Sez. 5, n. 2247 del 02/07/2004), anche per la giurisprudenza sovranazionale restano poi certamente centrali sia la rilevanza sociale dell'argomento, sia la correttezza di espressione. Il limite immanente tanto all'esercizio di cronaca quanto a quello di critica politico-giudiziaria è, pertanto, costituito dal fatto che la questione trattata sia di interesse pubblico e che, comunque, non si trascenda in gratuiti attacchi personali (Cass. Civ. n. 8824 del 01/12/2010, Cass. Civ. Sez. 5, n. 38448 del 25/09/2001).
Tutto ciò premesso occorre valutare il contenuto e il tenore dell'articolo pubblicato dal quotidiano “La Nazione”, tenendo anzitutto presente che se le affermazioni che possono risultare lesive della reputazione sono riferite a chi ricopre un ruolo politico o comunque
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istituzionale, per la giurisprudenza europea l'estensione del diritto di cronaca è amplissima e la restrizione (ambito di censura operabile) minima, proprio per permettere alla stampa di fungere da cane da guardia della democrazia. Siffatto “guardiano” ricopre un ruolo così vitale da non poter soffrire eccessive limitazioni qualora si tratti di materia definita di 'serious public concern', quali innegabilmente sono la spesa dei soldi pubblici e il corretto espletamento delle gare per la concessione di servizi di centrale importanza per lo svolgimento della vita associata, nonché la valutazione dei curricula dei soggetti che ricoprono cariche di diretta nomina politica.
Prendendo anzitutto in esame il primo parametro – quello della verità del fatto narrato, della precisione nella sua descrizione e della derivazione da fonti affidabili –l'articolo contestato, come molti altri precedenti e successivi dello stesso quotidiano (v. docc.
2-12 cit.), si fonda su un insieme di dati tratti da fonti documentali pubbliche, segnatamente l'informativa n. 6005/20 della Guardia di Finanza datata 6 febbraio 2020 (doc. 13) relativa a un caso di cronaca di indubbio interesse pubblico (l'indagine per turbata libertà degli incanti nell'affidamento di un servizio locale). Il fatto che il ruolo del fosse, secondo Pt_1
l'attore, “marginale” o “non determinante”, costituisce valutazione soggettiva e non rileva ai fini della legittimità della cronaca. L'articolo non si è discostato dal dato documentale, ma ha riferito fatti obiettivi, senza operare indebite manipolazioni, né attribuire all'attore condotte non veritiere. Anche in merito alla posizione della , quanto di lei riferito è un Pt_2
semplice fatto (il suo essere componente dell'OIV della Regione Toscana), estrapolato dalla medesima informativa (e perciò ritenuto rilevante dalla GdF nell'ambito dell'indagine che si era aperta) e riferito senza alcun attacco 'ad personam'.
A tale riguardo, sulla base della richiamata giurisprudenza sul diritto di cronaca giudiziaria, deve concludersi che il semplice collegamento tra le svariate circostanze riportate
– peraltro accostate dalla stessa GdF nella sua informativa, prima che dal giornalista convenuto (cfr. doc. 13 già citato, pag. 40) – non sia stato tale distorcere la verità dei fatti obiettivi, con esagerazioni o provocazioni suscettibili di confondere il lettore. Il tenore
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dell'articolo, infatti, non arriva a instillare il dubbio che la fosse indagata nella Pt_2
vicenda, ma evidenzia chiaramente quali fossero i soggetti implicati senza alcun richiamo alla moglie del v. ultimo paragrafo dell'articolo, doc. 1 cit.) Pt_1
Nemmeno assume rilievo dirimente il fatto che alcune circostanze riferite (quali, ad esempio, le cariche ricoperte in passato dal il richiamato mutuo infruttifero di cui Pt_1 dava conto una “vecchia” informativa della Gdf alla C. Conti) fossero datate: con specifico riferimento al giornalismo di inchiesta, infatti, proprio il ruolo civile – utile alla vita democratica di una collettività – svolto attraverso la divulgazione della notizia, richiede che la valutazione dell'attualità si fatta con riferimento al momento in cui la conoscenza dei fatti
è sorta ed al contesto sociale in cui è proposta la pubblicazione, piuttosto che al momento in cui si sono svolti i fatti che la integrano (così Cass. civ. n.15755 del 05/06/2024). Nel caso in esame è certo che le diverse circostanze riportate nell'articolo assumessero rilevanza sociale proprio perché inserite nel contesto dell'indagine giudiziaria aperta, questa attuale al momento della pubblicazione.
Passando al secondo requisito, si è già detto della rilevanza sociale di tutte le informazioni riportate nell'articolo, essendo la corretta allocazione delle commesse pubbliche un tema di indubbio interesse per la collettività. Sul punto non vi è che da richiamare la giurisprudenza sovranazionale sul ruolo della stampa, che permette di ritenere senz'altro lecito anche il riferimento all'incarico obiettivamente ricoperto dalla moglie dell'indagato: il giornalista non ha fatto altro che riportare un dato veritiero, contenuto in una informativa relativa a importanti indagini in corso – di indiscusso rilievo mediatico data la successione di pubblicazioni che ci sono state sulla vicenda (cfr. articoli allegati alla comparsa di costituzione e risposta) – collegandolo agli altri dati disponibili, proprio come aveva fatto la Guardia di
Finanza stessa. Non può quindi certo sostenersi che l'informazione sia stata surrettiziamente inserita dal giornalista per fare allusioni di sorta (era infatti riportata nello stesso documento della Gdf di cui si voleva informare il pubblico), né che tale accostamento sia stato tale da distorcere il quadro obiettivo dei fatti raccontati. L'interesse pubblico all'informazione
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nemmeno può ritenersi escluso per la semplice oggettiva estraneità della EV rispetto ai fatti oggetto dell'indagine penale;
circostanza, questa che – alla luce delle funzioni di interesse generale svolte dal dalla moglie (componente dell'OIV), oltre che dei Pt_1
significativi interessi economici gestiti – in alcun modo incide sull'attitudine dei fatti narrati a contribuire alla formazione della pubblica opinione, offrendo al cittadino dati astrattamente utili affinché egli stesso possa liberamente orientare le proprie scelte. L'articolo, infatti, dopo aver chiarito l'estraneità della rispetto alle indagini, si è limitato a dare atto, Pt_2
fedelmente, del contenuto di un atto di indagine, rappresentando i fatti in esso evidenziati
(così anche Cass. pen., sez. V, n. 1902 del 22/05/2025).
Quanto infine alla continenza espositiva, il rispetto del suddetto requisito non è qui in discussione con riferimento alla figura del ZO. Parte attrice lo ritiene invece travalicato per quanto attiene alla EV, stante l'appellativo di “ contenuto nel Persona_1
titolo della pubblicazione. Nemmeno tale doglianza merita tuttavia accoglimento:
l'accostamento del termine “Lady” al cognome da sposata della donna non è di per sé offensivo o denigratorio, né può ritenersi espressione di un attacco personale alla stessa;
ma viene comunemente impiegato ad indicare ruoli di spicco nella società, negli affari o nelle professioni. In ogni caso, anche a ritenerlo riconducibile a una forma di ironia o evocazione critica, questo risulta pienamente sussumibile nel diritto di critica giornalistica, per come elaborato dalla giurisprudenza sia sovranazionale, che costituzionale e di legittimità. Come anticipato infatti, stante il ruolo centrale della stampa nella vita democratica, la giurisprudenza tende ad interpretare in maniera ampia i margini di liceità della cronaca e della critica politico- giudiziarie;
affermandosi, quanto alla seconda, che una volta rispettato il limite immanente dell'interesse pubblico e assenti gratuiti attacchi alla persona (requisiti qui già ritenuti rispettati) “l'esercizio di tale diritto (ndr. di critica politica) consente l'utilizzo di espressioni forti e anche suggestive al fine di rendere efficace il discorso e richiamare l'attenzione di chi ascolta.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/05/2019, n.14370).
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Alla luce di queste complessive argomentazioni, la pubblicazione della notizia deve ritenersi giustificata dal diritto di cronaca giornalistica, il contenuto della pubblicazione oggetto della presente controversia non può qualificarsi come diffamatorio, e la domanda del ricorrente deve essere rigettata.
Quanto, invece, alla mancata partecipazione dei convenuti alla mediazione obbligatoria ex lege, la giustificazione addotta dai convenuti (il fatto di non potersi fare carico di spese ed oneri a fronte di una vicenda di chiara soluzione) non risulta avere alcun fondamento giuridico;
trattasi invece di una condotta volontaria giuridicamente sanzionabile alla luce della ratio dell'art. 12 bis, co. 2, del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, che punisce il fatto oggettivo della mancata partecipazione della parte costituita al primo incontro di mediazione, laddove manchi un motivo giustificativo.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico di parti attrici in solido, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, liquidate in favore delle parti convenute in solido, in complessivi €11.000,00 per onorari di avvocato, di cui € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, 3.000,00 di fase di trattazione, nonché € 4.000,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso avanzato da e nei Parte_1 Parte_2
confronti di Controparte_1 CP_3 CP_5
per le motivazioni di cui in parte narrativa;
[...] Parte_3
2) condanna al pagamento, in solido, Parte_1 Parte_2
delle spese processuali in favore di Controparte_1 CP_3
e in solido, che quantifica in
[...] Controparte_5 Parte_3
complessivi €11.000,00 oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
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3) condanna Controparte_1 CP_3 CP_5
al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una
[...] Parte_3
somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio per violazione dell'art. 12 bis, co. 2, del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, il 11.06.2025
Alla stesura della presente sentenza ha collaborato la dott.ssa Carolina Buzio Magistrato
Ordinario in Tirocinio.
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
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