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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/04/2025, n. 2640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2640 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice Dott.ssa Maria Pia Mazzocca, in qualità di giudice del lavoro, all'udienza del
13.3.2025 tenutasi ex art 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero R.G. 17053/2024
TRA
nata a [...] il [...](CF. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Maria Luisa Esposito nata a [...] il [...] (CF. ) presso la quale è elett.te C.F._2 domiciliata in Napoli alla Via Arenaccia n. 67, giusta procura in calce al presente atto, fax 081.20.12.18 PEC , Email_1
RICORRENTE
CONTRO
l , (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 Rappresentante pro tempore con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'AVV. CARMINE BARONE (c.f. ; p.e.c. t;
), giusta C.F._3 Email_2 procura generale alle liti per Notar in Fiumicino del 22.03.2024, n. rep. 37875 e n. Persona_1 racc. 7313, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Napoli, Via A. CP_1
De Gasperi 55
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' esponendo che: CP_1
Che, in quanto era affetta da “ Malattia di Parkinson in terapia farmacologica, Ipertensione arteriosa, Pregressa Quadrantectomia Mammaria a sx per CA e successiva Radioterapia,
Scoliosi del Rachide, Spondilodiscoartrosi, Alluce valgo, Spina , in data Per_2
01.09.2022 presentava domanda per ottenere il riconoscimento dello stato di invalidità civile con
1 necessità di accompagnamento, nonché per il riconoscimento della minorazione prevista dalla definizione di handicap con connotazione di gravità, di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 3 della
L.104/1992;
- che la Commissione Sanitaria di prima istanza, nella seduta del 20.02.2023 riconosceva la sig.ra con Parte_2
difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88,
L.124/98) grave con percentuale invalidante del 100%, nonché portatrice di handicap in misura superiore ai 2/3 ex art. 3 comma 1 L.104/92,
- che pertanto aveva proposto ricorso giudiziario per ATP ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.
- che depositava regolare dichiarazione di dissenso dalla relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento così sorto che non riconosceva i presupposti per l' indennità di accompagnamento e l' accertamento della condizione di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell' art 3 co3 L. 104/92 ,
- che, all'esito, depositava ricorso giurisdizionale.
Chiedeva pertanto che il Tribunale adito, avuto riguardo alle patologie da cui essa parte ricorrente era affetta, dichiarasse il suo diritto all' accertamento dell' invalidità al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap con connotazione di gravità ex art 3 co3 L. 104/92 L. 104/92 a far data dalla domanda amministrativa dell'1.9.2022 dalla diversa decorrenza accertata, con condanna alle spese
L' si costituiva in giudizio, contestando la ritualità e la fondatezza della domanda CP_1
e chiedendone il rigetto.
Il giudice invitava il CTU a rendere chiarimenti e, sulla documentazione in atti, la causa è stata decisa con la presente contestuale sentenza.
Va rilevato che gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio e riportati nella sua relazione – che deve intendersi qui richiamata – hanno comportato che le infermità di cui il ricorrente è affetto non compromettono la sua autonomia nel compimento degli atti quotidiani della vita e che pertanto non esistono i requisiti previsti dalla normativa per aver diritto al riconoscimento dell' indennità di accompagnamento, confermando il giudizio già espresso dalla Commissione medica e riconoscendo in capo al ricorrente una invalidità solo del 100% Anche a seguito dei
2 rilievi mossi in sede di opposizione non è mutata la valutazione effettuata dal CTU già nella fase sommaria
Osserva il ctu “ Come già affermato nella relazione peritale, le oggettive limitazioni indotte dalle patologie da cui è affetta la perizianda, a giudizio del sottoscritto, dopo quanto emerso dalla visita medica e dalla consultazione delle visite specialistiche prodotte, presenti nel fascicolo e successivamente allegate al ricorso presentato dal legale di parte, non sono ancora tali da impedirne l'autonomia. Nella relazione della visita medica neurologica effettuata presso l'ASL NA 27 in data 8/6/2023, si legge, Pt_3 tra l'altro: “(…) Allo stato pz vigile, andatura lenta, precauzionale. Presenza di tremore a riposo (…)” che non significa impossibilità a deambulare o a compiere qualsiasi movimento anche degli arti superiori.
È innegabile che la patologia parkinsoniana, progressiva, sia destinata a limitare ulteriormente l'autonomia della perizianda, ma noi siamo chiamati a giudicare le condizioni attuali delle persone che si sottopongono alla nostra osservazione e non quelle nelle quali si troveranno nel futuro e, alla nostra osservazione è giunta una persona relativamente autonoma o con limitazioni non tanto gravi da precluderne qualsiasi attività necessaria allo svolgimento dei comuni atti della vita quotidiana.
Le patologie osteo-articolari che complicano il quadro clinico nel suo insieme, non hanno, purtroppo eccessiva valenza medico-legale e, comunque, come il diabete mellito, insorto successivamente, potrebbero solo aumentare il punteggio finale che è già massimo e di più non può aumentare. L'accompagnamento è assegnato seguendo altri criteri che, sempre a giudizio del sottoscritto, non sembrano rispettati.
Per queste ragioni, le conclusioni a cui giunge la Commissione Medica ci sembrano condivisibili e ancora una volta si confermano. Viene assegnato il massimo punteggio di Invalidità, pur senza i benefici della legge 18/80 che richiede la totale incapacità di autogestione dei comuni atti della vita quotidiana, al momento non dimostrabile.
Nel caso subietto non si concretizzano i requisiti previsti dalla legge 18/80 e 508/88 per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento” .
Pertanto le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto in sede di CTU e (che appare completa, esaustiva, oltre che scevra
3 di vizi logici o giuridici) anche a seguito dei chiarimenti resi e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
La domanda va pertanto rigettata difettando il presupposto sanitario necessario per il suo accoglimento.
Quanto al regime delle spese trova applicazione l'art. 152 disp att. c.p.c nella formulazione successiva all'entrata in vigore della legge 326/2003 di conversione del
DL 269/2003 che così dispone: Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino
a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e dell'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 115 del 2002.
Nel caso di specie nel ricorso introduttivo del giudizio è presente la dichiarazione sostitutiva di certificazione e, pertanto, parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando:
a) dichiara concluso il procedimento di ATP RG 16905/2023 e dispone l'archiviazione degli atti liquidando il CTU come da separato decreto.
b) rigetta il ricorso;
c) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Si comunichi
Napoli 13.3.2025
4 Il Giudice del Lavoro
Maria Pia Mazzocca
5