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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/04/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
RG 43 -1/2025 PROC. UNITARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 43-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Grippaldi
- RICORRENTI- nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede a Torino in via Condove n. 11 cap 10129
- CONVENUTA–
***
Con ricorso depositato il 29 gennaio 2025 e hanno Parte_1 Parte_2 domandato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...] C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede a Torino in via Condove n. 11 cap 10129.
Il Giudice designato alla trattazione con provvedimento 4.2.2025, rilevato che nel ricorso si dava atto del decesso del legale rappresentante della società convenuta, ha invitato parte ricorrente a depositare nel fascicolo telematico prova del decesso e istanza per la nomina di un curatore speciale.
Successivamente, il Tribunale con decreto 17.2.2025, vista l'integrazione fornita dai ricorrenti il 13 febbraio 2025, con cui è stata provata la morte del legale rappresentante della società convenuta ( ) e proposta istanza per la nomina di curatore speciale ex Persona_1 art. 80 co 1 ult parte c.p.c., ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento, mancando il soggetto a cui spetta la rappresentanza della società convenuta, ha nominato quale curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c. con rappresentanza della Controparte_1
'avv. Ilenia Bianchi. Quest'ultima ha accettato l'incarico con dichiarazione
[...]
17.2.2025.
Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati ad opera della Cancelleria alla convenuta a mezzo pec del 18.2.2025.
ha trasmesso l'informativa richiesta con il decreto di fissazione di udienza, datata CP_2
21.2.2025 ed inserita nel fascicolo telematico il 27.2.2025, con cui ha dichiarato che l'importo dei carichi iscritti al ruolo ed affidato all'agente della riscossione è pari a 494.307,76 euro, di cui euro 429.238,53 “Importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione o sgravio”, euro 3.806,22 “Importi a ruolo non scaduti o in attesa di notifica“ ed euro 61.263,01 “Importi oggetto di definizione agevolata”.
All'udienza del 18.3.2025 sono comparse per la società convenuta l'avv. Ilenia Bianchi, come si è detto, nominata curatore speciale dal Tribunale e qualificatasi Parte_3
come socio unico della società convenuta, senza che tale circostanza risulti dal registro delle imprese (che indica quali soci il defunto ed ). Persona_1 Persona_2
Il curatore speciale della convenuta ha dichiarato che, “pur risultando dalla visura camerale quale socia di maggioranza , e socio di minoranza il defunto Persona_2 [...]
, sono emersi trasferimenti di quota da parte di a Per_1 Persona_2 Parte_3
nonché da ad il quale è receduto con comunicazione in
[...] Persona_1 Parte_4 data 04.09.2024 il cui effetto si è perfezionato dopo 180 giorni e dunque il 03.03.2025”. Ha precisato che tali trasferimenti risultano da scritture private autenticate, che al momento non ha ritenuto necessario, rispetto al suo ruolo attuale, depositare.
2 Inoltre, ha affermato, “all'esito della consultazione del professionista contabile della società,
Dott. , che ha seguito per l'approvazione del bilancio per l'anno 2022 Persona_3 come risulta dal relativo verbale di approvazione”, di non avere argomenti per sostenere che la convenuta sia qualificabile come impresa minore. Nulla altro ha osservato. qualificatasi come socia, ha dichiarato di non essersi mai interessata Parte_3 dell'amministrazione della società e di non sapere nulla circa l'attivo e il passivo dell'ente.
Inoltre, ha riferito che le figlie hanno rinunciato all'eredità paterna e che le quote le sono state trasferite dalla figlia che doveva andare a vivere a Milano.
Parte ricorrente ha insistito per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e il giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione dei ricorrenti qualificatasi come creditori della società convenuta. Occorre osservare che appaiono applicabili i principi di diritto enunciati dalla
Suprema Corte in relazione alla legge fallimentare, secondo cui “In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 23/01/2013, n. 1521; Cass. civ. Sez.
I Sent., 22/05/2014, n. 11421; Cass. civ. Sez. I Ord., 28/11/2018, n. 30827).Con maggiore dettaglio, la Suprema Corte ha chiarito che “La dichiarazione di fallimento presuppone un'autonoma delibazione incidentale, da parte del tribunale fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento. In tale ambito il giudice deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione” (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 27/10/2020, n. 23494). Nel caso di specie la legittimazione dei ricorrenti può ritenersi provata sulla base dei documenti prodotti, in particolare lettera di assunzione,
CU per l'anno 2023, buste paga e moduli di recesso dal rapporto di lavoro aventi quale causale “mancato pagamento retribuzione mesi di giugno, luglio, agosto 2024 e saldo febbraio 2024” per e “mancato pagamento mesi di giugno, luglio, agosto 2024” per Pt_1
3 (docc. da 1 a 11), senza che rilevi, al fine di ritenere sussistente la legittimazione, Pt_2
la esatta quantificazione dei crediti;
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, atteso che la sede legale della società è a Torino, in via Condove n. 11 cap 10129 (cfr. visura camerale del 18.2.2025 in atti);
- la società debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata con notifica effettuata nelle modalità sopra riportate.
Stante il decesso del legale rappresentante il Tribunale ha nominato quale curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c. con rappresentanza della Controparte_1
l'avv. Ilenia Bianchi, che comparsa all'udienza sopra citata e nulla ha eccepito in
[...]
ordine ai requisiti della domanda;
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società a responsabilità limitata, avente quale oggetto sociale l'installazione di impianti elettrici, radiotelevisivi ed elettronici, impianti di scariche atmosferiche e impianti di protezione antincendio, come risulta dalla visura in atti) e la mancata prova da parte della convenuta del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII. Al riguardo deve osservarsi che, all'udienza 18.2.2025, il Curatore speciale ha dichiarato anche all'esito della consultazione del professionista contabile della società, Dott. , che ha seguito per Persona_3
l'approvazione del bilancio per l'anno 2022 come risulta dal relativo verbale di approvazione, di non avere argomenti per sostenere i requisiti di impresa minore. Dal bilancio 2022 (ultimo depositato), infatti, l'attivo circolante risulta pari ad euro 425.949. Inoltre, quanto alla situazione debitoria, l'importo dei carichi iscritti al ruolo ed affidato all'agente della riscossione è pari a 494.307,76 euro e, se sommato al debito nei confronti dei ricorrenti, da questi quantificato in complessivi euro 52.140,57 ma che sarebbe sufficiente allo sforamento delle soglie se risultasse anche solo di circa 6.000,00, l'ammontare dei debiti è superiore a
500.000,00 euro, così da doversi escludere che si tratti di impresa minore e come tale sottratta alla liquidazione giudiziale;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. La sussistenza dello stato di insolvenza, non contestato peraltro dalla convenuta, si ricava dalla valutazione congiunta dei seguenti elementi: l'esposizione
4 debitoria ingente risultante dall'informativa trasmessa da;
il mancato pagamento delle CP_2
retribuzioni dei lavoratori ricorrenti già in data antecedente la morte del legale rappresentante (avvenuta il 29 luglio 2024); le circostanze riferite da e dal Parte_3 curatore speciale all'udienza 18.3.2025, relative ad asseriti trasferimenti di quote, che non risultano dalla visura camerale (che indica quali soci il defunto ed Persona_1 Persona_2
) e che, a prescindere dalla validità ed efficacia in assenza di deposito degli atti
[...]
presso il registro delle imprese (art. 2470 c.c.), sono significative, se considerate unitamente agli altri elementi, ai fini della valutazione di insolvenza;
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00, tenuto conto anche del solo credito di . CP_2
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
Infine, appare opportuno precisare che, essendo defunto il legale rappresentante della società convenuta e la nomina del Curatore speciale efficace limitatamente al presente procedimento, per la comunicazione del rendiconto al debitore (art. 231 CCII) e per altre comunicazioni previste dalla legge, il curatore chiederà preventivamente al G.D. la nomina di un curatore speciale ex art. 78 ss cpc.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
con sede a Torino in via Condove n. 11 cap 10129; nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore il dott. , che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta Persona_4 allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
5 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 15 luglio 2025 alle ore 14:45 nell'aula 9, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in
6 mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII.
Nella fattispecie, essendo defunto il legale rappresentante della società debitrice, per la comunicazione del rendiconto al debitore (art. 231 CCII) e per altre comunicazioni previste dalla legge, il curatore chiederà preventivamente al G.D. la nomina di un curatore speciale ex art. 78 ss cpc;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché ai ricorrenti ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 20.3.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 43-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Grippaldi
- RICORRENTI- nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede a Torino in via Condove n. 11 cap 10129
- CONVENUTA–
***
Con ricorso depositato il 29 gennaio 2025 e hanno Parte_1 Parte_2 domandato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...] C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede a Torino in via Condove n. 11 cap 10129.
Il Giudice designato alla trattazione con provvedimento 4.2.2025, rilevato che nel ricorso si dava atto del decesso del legale rappresentante della società convenuta, ha invitato parte ricorrente a depositare nel fascicolo telematico prova del decesso e istanza per la nomina di un curatore speciale.
Successivamente, il Tribunale con decreto 17.2.2025, vista l'integrazione fornita dai ricorrenti il 13 febbraio 2025, con cui è stata provata la morte del legale rappresentante della società convenuta ( ) e proposta istanza per la nomina di curatore speciale ex Persona_1 art. 80 co 1 ult parte c.p.c., ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento, mancando il soggetto a cui spetta la rappresentanza della società convenuta, ha nominato quale curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c. con rappresentanza della Controparte_1
'avv. Ilenia Bianchi. Quest'ultima ha accettato l'incarico con dichiarazione
[...]
17.2.2025.
Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati ad opera della Cancelleria alla convenuta a mezzo pec del 18.2.2025.
ha trasmesso l'informativa richiesta con il decreto di fissazione di udienza, datata CP_2
21.2.2025 ed inserita nel fascicolo telematico il 27.2.2025, con cui ha dichiarato che l'importo dei carichi iscritti al ruolo ed affidato all'agente della riscossione è pari a 494.307,76 euro, di cui euro 429.238,53 “Importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione o sgravio”, euro 3.806,22 “Importi a ruolo non scaduti o in attesa di notifica“ ed euro 61.263,01 “Importi oggetto di definizione agevolata”.
All'udienza del 18.3.2025 sono comparse per la società convenuta l'avv. Ilenia Bianchi, come si è detto, nominata curatore speciale dal Tribunale e qualificatasi Parte_3
come socio unico della società convenuta, senza che tale circostanza risulti dal registro delle imprese (che indica quali soci il defunto ed ). Persona_1 Persona_2
Il curatore speciale della convenuta ha dichiarato che, “pur risultando dalla visura camerale quale socia di maggioranza , e socio di minoranza il defunto Persona_2 [...]
, sono emersi trasferimenti di quota da parte di a Per_1 Persona_2 Parte_3
nonché da ad il quale è receduto con comunicazione in
[...] Persona_1 Parte_4 data 04.09.2024 il cui effetto si è perfezionato dopo 180 giorni e dunque il 03.03.2025”. Ha precisato che tali trasferimenti risultano da scritture private autenticate, che al momento non ha ritenuto necessario, rispetto al suo ruolo attuale, depositare.
2 Inoltre, ha affermato, “all'esito della consultazione del professionista contabile della società,
Dott. , che ha seguito per l'approvazione del bilancio per l'anno 2022 Persona_3 come risulta dal relativo verbale di approvazione”, di non avere argomenti per sostenere che la convenuta sia qualificabile come impresa minore. Nulla altro ha osservato. qualificatasi come socia, ha dichiarato di non essersi mai interessata Parte_3 dell'amministrazione della società e di non sapere nulla circa l'attivo e il passivo dell'ente.
Inoltre, ha riferito che le figlie hanno rinunciato all'eredità paterna e che le quote le sono state trasferite dalla figlia che doveva andare a vivere a Milano.
Parte ricorrente ha insistito per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e il giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione dei ricorrenti qualificatasi come creditori della società convenuta. Occorre osservare che appaiono applicabili i principi di diritto enunciati dalla
Suprema Corte in relazione alla legge fallimentare, secondo cui “In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 23/01/2013, n. 1521; Cass. civ. Sez.
I Sent., 22/05/2014, n. 11421; Cass. civ. Sez. I Ord., 28/11/2018, n. 30827).Con maggiore dettaglio, la Suprema Corte ha chiarito che “La dichiarazione di fallimento presuppone un'autonoma delibazione incidentale, da parte del tribunale fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento. In tale ambito il giudice deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione” (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 27/10/2020, n. 23494). Nel caso di specie la legittimazione dei ricorrenti può ritenersi provata sulla base dei documenti prodotti, in particolare lettera di assunzione,
CU per l'anno 2023, buste paga e moduli di recesso dal rapporto di lavoro aventi quale causale “mancato pagamento retribuzione mesi di giugno, luglio, agosto 2024 e saldo febbraio 2024” per e “mancato pagamento mesi di giugno, luglio, agosto 2024” per Pt_1
3 (docc. da 1 a 11), senza che rilevi, al fine di ritenere sussistente la legittimazione, Pt_2
la esatta quantificazione dei crediti;
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, atteso che la sede legale della società è a Torino, in via Condove n. 11 cap 10129 (cfr. visura camerale del 18.2.2025 in atti);
- la società debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata con notifica effettuata nelle modalità sopra riportate.
Stante il decesso del legale rappresentante il Tribunale ha nominato quale curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c. con rappresentanza della Controparte_1
l'avv. Ilenia Bianchi, che comparsa all'udienza sopra citata e nulla ha eccepito in
[...]
ordine ai requisiti della domanda;
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società a responsabilità limitata, avente quale oggetto sociale l'installazione di impianti elettrici, radiotelevisivi ed elettronici, impianti di scariche atmosferiche e impianti di protezione antincendio, come risulta dalla visura in atti) e la mancata prova da parte della convenuta del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII. Al riguardo deve osservarsi che, all'udienza 18.2.2025, il Curatore speciale ha dichiarato anche all'esito della consultazione del professionista contabile della società, Dott. , che ha seguito per Persona_3
l'approvazione del bilancio per l'anno 2022 come risulta dal relativo verbale di approvazione, di non avere argomenti per sostenere i requisiti di impresa minore. Dal bilancio 2022 (ultimo depositato), infatti, l'attivo circolante risulta pari ad euro 425.949. Inoltre, quanto alla situazione debitoria, l'importo dei carichi iscritti al ruolo ed affidato all'agente della riscossione è pari a 494.307,76 euro e, se sommato al debito nei confronti dei ricorrenti, da questi quantificato in complessivi euro 52.140,57 ma che sarebbe sufficiente allo sforamento delle soglie se risultasse anche solo di circa 6.000,00, l'ammontare dei debiti è superiore a
500.000,00 euro, così da doversi escludere che si tratti di impresa minore e come tale sottratta alla liquidazione giudiziale;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. La sussistenza dello stato di insolvenza, non contestato peraltro dalla convenuta, si ricava dalla valutazione congiunta dei seguenti elementi: l'esposizione
4 debitoria ingente risultante dall'informativa trasmessa da;
il mancato pagamento delle CP_2
retribuzioni dei lavoratori ricorrenti già in data antecedente la morte del legale rappresentante (avvenuta il 29 luglio 2024); le circostanze riferite da e dal Parte_3 curatore speciale all'udienza 18.3.2025, relative ad asseriti trasferimenti di quote, che non risultano dalla visura camerale (che indica quali soci il defunto ed Persona_1 Persona_2
) e che, a prescindere dalla validità ed efficacia in assenza di deposito degli atti
[...]
presso il registro delle imprese (art. 2470 c.c.), sono significative, se considerate unitamente agli altri elementi, ai fini della valutazione di insolvenza;
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00, tenuto conto anche del solo credito di . CP_2
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
Infine, appare opportuno precisare che, essendo defunto il legale rappresentante della società convenuta e la nomina del Curatore speciale efficace limitatamente al presente procedimento, per la comunicazione del rendiconto al debitore (art. 231 CCII) e per altre comunicazioni previste dalla legge, il curatore chiederà preventivamente al G.D. la nomina di un curatore speciale ex art. 78 ss cpc.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
con sede a Torino in via Condove n. 11 cap 10129; nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore il dott. , che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta Persona_4 allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
5 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 15 luglio 2025 alle ore 14:45 nell'aula 9, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in
6 mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII.
Nella fattispecie, essendo defunto il legale rappresentante della società debitrice, per la comunicazione del rendiconto al debitore (art. 231 CCII) e per altre comunicazioni previste dalla legge, il curatore chiederà preventivamente al G.D. la nomina di un curatore speciale ex art. 78 ss cpc;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché ai ricorrenti ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 20.3.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
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