Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 10/03/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00840/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03224/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3224 del 2024, proposto da
-OMISSIS-a, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Petillo, Antonello Delprete, con domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Petillo in Milano, via Medici n.15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Lombardia, Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Milano, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. XXX/2023 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 15.03.2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Vista la Dichiarazione di rinunzia al ricorso del 10.02.2025, notificata nella stessa data, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 il dott. Luigi Rossetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell’art. 112 e ss cod.proc.amm., notificato in data 08.11.2024, la ricorrente chiedeva l’ottemperanza dell’amministrazione resistente alla sentenza n. XXX/2023 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro.
In data 10.02.2025 la ricorrente ha provveduto al deposito e alla notifica di formale atto di rinuncia al ricorso, ai sensi e per gli effetti di cui art. 84 cod.proc.amm., chiedendo la compensazione delle spese di giudizio.
Considerato dunque che al Collegio non resta che dar atto dell’elisione dell’interesse alla definizione del merito del presente giudizio;
visto l’art. 84 comma 3 cod.proc.amm.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e, per l’effetto, dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Ada Russo, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
Luigi Rossetti, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Rossetti | Maria Ada Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.