Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 31/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice dott.ssa Maria Saieva
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta a ruolo con il n. R.G. 500/2021 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Ravenna - attore contro
(C.F. , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dall'Avv. Andrea Balzani - convenuta
Conclusioni delle parti: come da udienza del 12/6/2024, in cui le parti si sono riportate ai rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni, depositati entrambi telematicamente il 6/6/2024.
_______________________________
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha agito in giudizio contro l'ex compagna chiedendo Parte_1 CP_1
che questa fosse condannata a restituirgli la somma di euro 150.000 erogatale dall'attore
Resiste la contestando la natura liberale del pagamento, effettuato a suo dire CP_1
a titolo di corrispettivo per una cessione di quote realizzata l'11/12/2018 relativa alle partecipazioni della società Marimango a r.l. e della società e Framarcoche Srl fondate dalla coppia in Costa Rica;
in subordine, ha chiesto che il pagamento fosse dichiarato irripetibile in quanto effettuato in adempimento di un'obbligazione naturale, precisamente a titolo di ricompensa per avere la seguito i lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in CP_1
Costa Rica acquistato dalla coppia per tramite della suddetta Marimango;
in ulteriore subordine ha eccepito la natura indiretta della donazione, con la conseguente non soggezione dell'atto ai vincoli di forma di cui all'art. 782 c.c.
La causa è stata istruita mediante documenti e trattenuta in decisione all'udienza del
12/6/2024 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
La domanda è fondata.
Sull'avvenuto trasferimento di denaro, sulla data di esecuzione del relativo bonifico e sull'entità della somma versata, si osserva che vi è prova documentale, in ordine alla quale non vi è contestazione alcuna. Per dirimere la lite è sufficiente quindi stabilire se la causa del trasferimento possa essere quella dedotta dall'attore. A tal fine non ha alcuna rilevanza la circostanza allegata dalla convenuta secondo cui il bonifico, già eseguito dal in Pt_1
favore di un conto della ulla Cassa di Risparmio di Ravenna, sia stato trasferito CP_1
il giorno dopo – asseritamente ad opera di ignoti che approfittarono dalla sua assenza dall'Italia – su un conto della stessa in essere presso una banca keniota;
non si CP_1
vede in cosa possa essere consistito l'approfittamento, visto che la tessa dichiara CP_1
in citazione dichiara che era “in attesa dell'accredito sul conto Keniota dell'importo promesso dal
; la convenuta intende con tale prospettazione negare la paternità della causale Pt_1
inserita in questo secondo bonifico, che recava le parole “acquisto casa”, ma la causale del primo bonifico inserita dal “decennale e compleanno per acquisto casa”, esprimeva in Pt_1 termini sufficientemente chiari l'intento liberale del disponente, occasionato dal compleanno della compagna e al contempo dal compimento di un decennio di relazione sentimentale con la - la quale non spiega a cos'altro possa riferirsi la parola CP_1
“decennale”. Al contempo, non è logico ricondurre il bonifico al trasferimento di quote della società costaricana effettuato circa cinque mesi dopo: il fatto che l'atto di cessione taccia sul pagamento del prezzo non è elemento indiziario che consenta di stabilire un collegamento tra i due atti, perché chiunque si impegni a pagare un prezzo ingente per l'acquisto di un bene è ragionevole che abbia cura di far constare nell'atto scritto di trasferimento che il prezzo è stato pagato;
al contempo non vi è ragione di corrispondere con cinque mesi di anticipo rispetto alla data della stipula un prezzo – si ripete, ingente - senza peraltro munirsi di una quietanza da parte del cessionario ed anzi bonificando la somma con una causale che lascia intendere la liberalità dell'atto; in terzo luogo, se il cessionario effettua un bonifico con causale non attinente alla ragione di pagamento di un prezzo sottesa al pagamento ci si può attendere una reazione da parte del cedente, che nel caso di specie non risulta neppure allegata;
ancora, alcun contributo utile alla decisione si ritrae dal fatto che la convenuta abbia utilizzato la somma bonificata per l'acquisto di una casa in proprietà esclusiva in Kenya, essendo proprio dell'atto di liberalità che il beneficiario possa disporre della somma donata a suo piacimento. Vi è poi, in positivo, una conferma documentale della prospettazione del i messaggi istantanei whatsapp Pt_1
prodotti dall'attore – non contestati quanto ad autenticità e provenienza - documentano che il 16/7/2018, giorno del quarantanovesimo compleanno della convenuta, la CP_1
ringraziava il con le parole “Grazie! 49! Ciao amore! I soldi sono arrivati”, seguite da un Pt_1
disegnino di un bacio, in risposta ai molti cuori e baci inviati dall'attore il giorno prima, il che sconfessa in modo netto la tesi della convenuta secondo cui la somma contesa sarebbe da ricondurre ad una divisione del patrimonio comune attuata dagli odierni litiganti dopo che avevano deciso di “separare definitivamente le loro strade”. Deduce poi la convenuta che l'attore non avrebbe “dimostrato (mediante scritti, quietanze, ricevute, ecc.) di aver in altro o diverso modo saldato e/o onerato il corrispettivo-prezzo della cessione quote societarie ricevute dalla sig.ra CP_1
”, ma, a prescindere dal fatto che le considerazioni già svolte appaiono assorbenti,
[...]
si osserva che l'attore al riguardo non è rimasto silente, replicando che le quote erano state “restituite” dalla convenuta senza nulla pretendere per la ragione che le due società erano state costituite con risorse personali del e che i cespiti oggetto dei patrimoni sociali Pt_1
di entrambe erano stati pure acquistati con risorse proprie del solo attore, spiegazione che appare più plausibile di quella del versamento di un prezzo con un anticipo di circa cinque mesi rispetto alla cessione da concludere e senza il rilascio di alcuna quietanza.
Infine, quanto all'eccezione della convenuta secondo cui la datio sarebbe irripetibile ai sensi dell'art. 2034 c.c. perché effettuata dal n adempimento di un obbligo morale, Pt_1
precisamente per compensare l'attività della consistita nella “quotidiana direzione CP_1
lavori e costante organizzazione di tutte le opere di ristrutturazione” dell'immobile in Costa Rica, la somma è all'evidenza del tutto sproporzionata rispetto all'attività descritta (cfr. Cass. Sez.
2, Sentenza n. 19578 del 30/09/2016); non è poi possibile individuare quale contropartita di un dovere morale la dismissione da parte della delle sue quote sociali, CP_1
innanzitutto perché in questo caso dovrebbe parlarsi più propriamente di “prezzo”, ed in secondo luogo perché la datio contestata è stata effettuata diversi mesi prima del trasferimento delle quote, quando il preteso obbligo morale non era ancora sorto.
Da quanto sopra esposto deriva che la più probabile causa del trasferimento della somma effettuata dal in favore della è quella della donazione, come Pt_1 CP_1
evincibile da quanto dichiarato nella causale del primo bonifico e non sconfessato dai documenti prodotti e dagli argomenti indicati dalla convenuta, il cui unico capitolo di prova orale articolato sul punto era di tenore generico e per questo inammissibile.
La donazione, contrariamente a quanto affermato dalla difesa della nella CP_1
comparsa conclusionale, è da qualificarsi diretta, in mancanza di sufficienti elementi di segno contrario. Infatti ai fini della configurabilità della donazione indiretta d'immobile è necessario che il denaro venga corrisposto dal donante al donatario “allo specifico scopo dell'acquisto del bene o mediante il versamento diretto dell'importo all'alienante o mediante la previsione della destinazione della somma donata al trasferimento immobiliare”, mentre, di contro, non ricorre tale fattispecie quando il danaro costituisca il bene di cui il donante ha inteso beneficiare il donatario e il successivo reimpiego sia rimasto estraneo alla previsione del donante (cfr.
Cass. Sentenza n. 26746/2008). Nel caso di specie, nel bonifico effettuato dal era Pt_1 menzionata, oltre alla ricorrenza del “compleanno” e del “decennale”, la finalità dell'acquisto della casa in da parte della ma nei messaggi dell'11/7/2018 Per_1 CP_1
si legge che la informata dal el fatto che i “zoddini”, ossia i “soldini”, erano CP_1 Pt_1
stati accreditati sul suo conto, si augurava la conclusione dell'affare (“sono davvero felice se concludiamo. La casa è bella e il prezzo è buono”), che dunque non era ancora di certa realizzazione a quella data;
a ciò aggiungasi che seppure la casa in è stata poi, Per_1
pacificamente, acquistata, non se ne conosce il prezzo di acquisto, non avendolo documentato né indicato nessuna delle parti, e dunque non si può affermare una riferibilità univoca della somma versata all'acquisto immobiliare;
né è stato dedotto dalla CP_1
quali fossero gli accordi nel caso l'affare fosse sfumato, se cioè la convenuta, pur espressamente beneficiata in occasione del suo compleanno e dell'anniversario, fosse ciononostante tenuta a restituire in tutto o in parte la somma entrata nella sua disponibilità,
e ciò impedisce di ritenere che la dazione del denaro fosse il “mezzo per l'unico e specifico fine dell'acquisto dell'immobile” e che dunque integrasse un'ipotesi di donazione indiretta del bene
(cfr. in termini Cass. Sentenza n. 3642/2004).
Da quanto sopra esposto consegue che la donazione oggetto di causa non si sottraeva al vincolo di forma di cui all'art. 782 c.c., ed è dunque nulla per difetto di forma solenne, non trattandosi di somma modica ai sensi dell'art. 783 c.c.; deve dunque condannarsi la convenuta a restituire al disponente, insieme con gli interessi, la somma di euro 150.000.
Stante l'integrale accoglimento della domanda dell'attore, a questi spetta la rifusione delle spese di lite, liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
- Dichiara la nullità per mancanza di forma solenne ex art. 782 c.c. dell'atto di donazione con cui a mezzo di bonifico bancario ha elargito in data Parte_1
11/7/2018 alla resistente la somma di €. 150000,00; CP_1 - Condanna a restituire a la somma di €. 150000,00 oltre CP_1 Parte_1
interessi al tasso legale ex art. 1284.4 c.c. dalla domanda giudiziale all'effettivo versamento;
- Condanna a corrispondere a le spese del presente CP_1 Parte_1
giudizio, che si liquidano in euro 14.103 oltre accessori di legge.
Così deciso in Rimini, il 3/1/2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Saieva