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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 27/10/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Paolo Sordi Presidente di Corte di Appello dr. Vito Colucci Presidente di Sezione d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel.est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.552/2024
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Milano Parte_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Teora(AV) alla via Roma n.52- appellante
E rappresentato e difeso dall'avv.Pasquale De Maio Controparte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Oliveto Citra (SA) alla via L.Guercio n.61- appellato
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza del
Tribunale di Salerno n.915/2024 pubblicata il 19/2/2024 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: chiedeva in via istruttoria che fossero ammesse le prove richieste e disattese dal Giudice di primo grado ivi compreso l'accertamento tramite la Guardia Di Finanza di Salerno sulle reali consistenze economiche dell'appellato; nel merito che fosse disposta la compensazione tra le parti dell'assegno di mantenimento per la figlia minore, che fosse disposta la ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori nella misura del 50%, che fosse statuita la conservazione ai soli fini anagrafici della residenza della figlia presso la genitrice, il tutto con la vittoria delle spese di lite del doppio grado con attribuzione al procuratore antistatario;
per l'appellato: chiedeva il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza impugnata e con la vittoria delle spese e delle competenze professionali.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note scritte dopo la scadenza del termine del 2 ottobre 2025 e della successiva ordinanza del 9 ottobre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
adiva il Tribunale di Salerno chiedendo Parte_1
che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio
2 contratto con il 27/8/1988 e dal quale erano nate le Controparte_1
figlie il 26/7/1990 e il 17/1/2011. Per_1 Per_2
si costituiva ed aderiva alla richiesta avanzata Controparte_1
dalla ricorrente e per il resto chiedeva l'affido condiviso della minore con collocazione alternata presso ciascuno dei genitori. Per_2
All'esito della fase presidenziale, con ordinanza depositata il
31/5/2,1 all'esito della comparizione delle parti e dell'audizione della minore, il Tribunale affidava ad entrambi i genitori con Per_2
collocazione presso ciascuno di essi a settimane alterne e poneva a carico della ricorrente un assegno di mantenimento per la minore di €
100,00 mensili oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e contribuzione di entrambi i genitori al 50% delle spese straordinarie;
infine, rimetteva le parti innanzi al giudice istruttore per la trattazione del giudizio.
Con sentenza non definitiva emessa in data 14/1/22, il Tribunale
di Salerno pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e rimetteva la causa sul ruolo per il prosieguo.
Con la sentenza impugnata il Giudice di prime cure emetteva le seguenti statuizioni:
3 disponeva l'affido condiviso della figlia con collocazione presso ciascuno dei genitori a settimane alterne, con facoltà per ciascuno, nel rispettivo tempo di permanenza, di esercitare la responsabilità in via disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione;
disciplinava il diritto di visita dei genitori in relazione ai periodi di vacanze e alle ricorrenze;
determinava in € 100,00 l'assegno che era Parte_1
tenuta versare al resistente entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento per la figlia;
disponeva che entrambi i genitori contribuissero nella misura del
50% al pagamento delle spese straordinarie;
compensava tra le parti le spese di lite.
In particolare, per quanto di interesse in relazione ai motivi di appello, il Tribunale determinava l'assegno di mantenimento per considerando che: Per_2
la ricorrente non aveva depositato le dichiarazioni dei redditi, ma aveva dichiarato di percepire un reddito da lavoro dipendente pari a €
1.500,00 mensili;
4 il resistente, invece, percepiva un reddito mensile di € 1.000,00,
risultava proprietario di diversi terreni e di tre immobili, e aveva dichiarato redditi imponibili pari a € 4.682,00 per l'anno 2019, €
1.828,00 per il 2020 e € 1.896,00 per il 2021;
l'affidamento paritetico alternato non escludeva la possibilità di riconoscere un assegno perequativo, finalizzato a garantire che ciascun genitore potesse far fronte in modo proporzionato alle esigenze dei figli, assicurando loro un tenore di vita analogo nei rispettivi periodi di permanenza.
ha proposto appello avverso tale sentenza, Parte_1
deducendo i seguenti motivi:
1) erronea valutazione delle prove offerte in giudizio, mancata ammissione, travisamento delle circostanze di fatto, errore di diritto in sentenza, inesistente omessa motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio: violazione e/o errata applicazione delle norme di cui agli artt. 99, 112, 115, 116, 132 IIc n. 4 cpc, all'art. 111 VIc
Cost, all'art. 118 c. 1 e 2 disp. att. cpc: nel regime di affido turnario -
con permanenza settimanale alternata della minore presso ciascun genitore - non era necessario disporre un assegno di mantenimento per
5 le spese ordinarie, in quanto ciascun genitore provvedeva direttamente alle esigenze della figlia durante i periodi di propria competenza,
mentre restavano, invece, a carico di entrambi, in pari misura, le sole spese straordinarie;
la previsione dell'assegno di mantenimento a suo carico era ingiusta ed iniqua in quanto adottata in assenza di un effettivo accertamento delle sue condizioni reddituali;
invero il
[...]
era titolare di un'azienda agricola ed agrituristica inserita nel CP_1
contesto della Valle del Sele, particolarmente frequentata durante il fine settimana ed il pellegrinaggio al Santuario di S. Persona_3
di Materdomini e della Madonna SS Addolorata di Oliveto ed era proprietario di terreni e fabbricati, oltre quelli donati alle figlie così
come stabilito per convenzione nella separazione;
chiedeva, pertanto,di disporre un accertamento sul reddito dell'ex coniuge a mezzo Guardia
di Finanza: in virtù della sent. Cass. n.5738/23, anche in presenza di frequentazione paritetica, l'obbligo di mantenimento doveva permanere ed essere quantificato sulla base del principio di proporzionalità, tenendo conto delle concrete capacità economiche di ciascun genitore e delle esigenze effettive del minore.
6 si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
per i seguenti motivi:
la sentenza impugnata era corretta in quanto l'affidamento paritetico alternato non escludeva il riconoscimento di un assegno perequativo che serviva a garantire una ripartizione equa degli oneri economici tra i genitori, assicurando ai figli un tenore di vita analogo nei rispettivi periodi di permanenza;
l'agriturismo “Piceglia”, redditizio soltanto durante la gestione della – che lo aveva ricevuto in eredità dal padre – aveva Parte_1
progressivamente perso ogni capacità produttiva, circostanza che aveva indotto l'appellante ad intraprendere un'attività lavorativa subordinata, tuttora svolta;
dopo che aveva perso il suo impiego per il fallimento dell'azienda presso cui lavorava, unitamente al coniuge avevano deciso di proseguire l'attività agrituristica, trasferendo formalmente in suo favore la titolarità nel tentativo di evitarne la chiusura e la conseguente perdita di valore economico;
l'agriturismo “Piceglia”, tuttavia, era inattivo durante l'inverno e operativo in modo saltuario nei fine settimana estivi e per poche
7 settimane ad agosto, quindi, non traeva alcun vantaggio dalle ricorrenze religiose richiamate in atti, poiché era lontano dai percorsi abitualmente seguiti dai pellegrini, che viaggiavano principalmente in pullman lungo la strada fondovalle Sele;
inoltre nel 2023 il aveva emesso Controparte_2
ordinanze di demolizione relative a opere abusive realizzate all'interno dell'agriturismo, opere che erano state sequestrate dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Salerno;
nonostante il dissequestro tale vicenda aveva ulteriormente inciso in senso negativo sulla già
compromessa capacità dell'attività di generare reddito.
L'appello è infondato e come tale va rigettato.
L'appellante ha insistito nelle richieste istruttorie avanzate in primo grado e precisamente ha reiterato la richiesta di interrogatorio formale del che è stata rigettata in primo grado in quanto CP_1
l'oggetto di tale mezzo istruttorio poteva essere provato per via documentale.
A fronte di tale motivazione di rigetto l'appellante non ha contestato alcunché e ha reiterato semplicemente la richiesta in sede di precisazione delle conclusioni e in sede di appello.
8 L'istanza in questa sede è inammissibile in assenza della formulazione di un motivo specifico (sent.Cass.n.1532/2018).
La richiesta di accertamento del reddito del da parte CP_1
della Guardia di Finanza non è accoglibile in quanto in questo procedimento l'unica parte che ha sempre esibito la documentazione fiscale è proprio l'appellato; sotto tale profilo si evidenzia che l'appellante anche in sede di gravame non ha documentato in alcun modo la sua condizione economica, il che può costituire argomento di prova in senso a lei sfavorevole ai sensi dell'art.116 IIc cpc e dell'art.473 bis 18 cpc,
ha censurato la decisione affermando che l'assegno CP_3
di mantenimento di 100,00 E al mese da versare al padre per il mantenimento della figlia minore fosse iniquo perché le condizioni economiche dell'ex marito erano superiori a quelle documentate.
Prima di tutto dagli accordi di separazione è emerso che:
l'attività dell'agriturismo era prima intestata alla e che Parte_1
tale attività fosse caratterizzata da una forte esposizione debitoria;
il si impegnava a trasferire alle due figlie la nuda CP_1
proprietà di due immobile e documentava il rispetto di tale previsione.
9 Sotto il profilo reddituale la non ha mai esibito nulla e Parte_1
ha dichiarato in sede di comparizione di guadagnare 1500,00 E netti al mese, mentre il ha esibito sia le dichiarazioni dei redditi che CP_1
gli estratti conto bancari e ha dichiarato in sede di comparizione
10000,00 E netti all'anno.
Sulla base della documentazione esibita l'appellato percepisce un reddito inferiore ai 10 mila E e, quindi, le sue dichiarazioni sono significative al fine della decisione.
Dall'esame degli estratti conto può desumersi che negli anni
2022- 2024 il ha versato più volte somme in contanti e ha CP_1
percepito pagamenti mediante per l'attività di agriturismo.
Verso la metà del 2023 sono diminuiti i versamenti in contanti e sono aumentati i pagamenti tracciabili.
Il trend in aumento si è registrato nell'ultimo trimestre del 2024
durante il quale ha percepito circa 3000,00 E pervenendo dopo molto tempo ad un saldo del conto corrente pari a circa 4000,00 E.
Sulla base dell'esame di tale documentazione bancaria può
ritenersi che il reddito del sia arrivato a circa 1000,00 E al CP_1
10 mese rispetto agli 850,00 E che guadagnava in precedenza ( 10 mila E
dichiarati in sede di comparizione divisi per 12 mesi).
Il problema è che non è data sapere se anche il reddito dell'appellante sia rimasto lo stesso o sia aumentato e, quindi, tale situazione fa persistere quella differenza reddituale utile ai fini della determinazione dell'assegno ai sensi dell'art. 337 ter cc.
In tema di contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (cfr.
11 sent. Cass. n. 4145/2023; sent. Cass. n. 2536/2024; sent. Cass.
n.4561/2025).
L'art.337 ter cc, infatti, stabilisce;
"Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando;
1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore".
Nel caso di specie il Tribunale ha stabilito l'entità dell'assegno di mantenimento facendo applicazione di questi criteri ritenendo che,
malgrado i tempi di collocazione dei minori presso ciascun genitore fossero paritari, doveva essere confermata la previsione di un contributo di mantenimento perequativo a carico della madre che gode di una condizione economico reddituale migliore.
12 L'appellante ha richiamato la sent.Cass.n.5738/2023 che in realtà
non è pertinente al presente contenzioso, in quanto è incentrata su una questione afferente la revoca dell'assegnazione della casa coniugale con assorbimento del motivo che riguardava l'erronea valutazione in fatto in ordine alla sussistenza di una condizione paritaria reddituale dei genitori in un caso di affidamento paritetico.
Le spese seguono la soccombenza ( scaglione di riferimento per
2400,00 E ovvero 100,00 per due annualità ex art.13 Ic cpc- 5201,00-
26.000,00 E- valori minimi- tutte le fasi per il primo grado – per questo grado fase introduttiva- fase dello studio e fase decisionale- per la fase della trattazione scarsamente significativa va riconosciuto il
50%).
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma le sentenze impugnate;
13 2) condanna l'appellante a pagare le spese del presente giudizio a favore della parte appellata, spese che liquida in 2445,00 E oltre IVA
e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali e con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002.
Salerno, 21 ottobre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Paolo Sordi
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