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Sentenza 14 ottobre 2024
Sentenza 14 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/10/2024, n. 3777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3777 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA- R.G. n.4624-2023
PROMOSSO DA
N. Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 CP_2
2 Controparte_3
3 Controparte_4
4 Controparte_5
5 Controparte_6
6 Controparte_7
7 Controparte_8
8 Controparte_9
9 Controparte_10
10 Persona_1 Per_
11 da CP_11
12 Controparte_12 Per_
13 da Persona_3
14 Controparte_13
15 CP_14
16 Controparte_15
17 CP_16
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_17
Verbale di causa Udienza 14.10.2024 alle ore 14,40 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. CP_2 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente che la discendenza è materna e post Unità D'Italia. Si riporta al CP_2 ricorso e ne chiede l'accoglimento. Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza alle ore 17,20
IL GOP
Dott.Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 4624/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
Giovanni Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 4624 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
.
N. Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 CP_2
2 Controparte_3
3 Controparte_4
4 CP_5 CP_4
5 Controparte_6
6 Controparte_7
7 Controparte_8
8 Controparte_9
9 Controparte_10
10 Persona_1 Per_
11 Persona_4 Per_
12 Controparte_12 Per_
13 da Persona_3
14 Controparte_13
15 CP_14
16 Controparte_15
17 CP_16
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_17
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai
Dott. Giovanni Calasso 2
procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del 14.10.2024
I. Con ricorso depositato in data 29.03.2023
1 (codice fiscale ) nata il [...] a [...], stato di Rio Controparte_1 C.F._1
Grande do Sul, Brasile e residente a [...], stato di Rio Grande do Sul, Brasile;
l
2. (codice fiscale ) nata il [...] a [...], stato di Controparte_3 C.F._2
Rio Grande do Sul, Brasile e residente a [...]do Sul, stato di Rio Grande do Sul,
Brasile, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori
3. nato il [...] a [...], stato di Rio Grande do Sul, Brasile, Controparte_4
4. nato il [...] a [...], stato di Rio Grande do Sul, Controparte_5
Brasile;
5. (codice fiscale ) nata il [...] a [...], stato di Rio Controparte_6 C.F._3
Grande do Sul, Brasile e residente a [...], stato di Rio Grande do Sul, Brasile, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori
6. , nata il [...] a [...], stato di Rio Grande do Sul, Controparte_7
Brasile,
7. , nata il [...] a [...], stato di Rio Grande do Sul, Controparte_8
Brasile;
8. (codice fiscale ) nata il [...] a [...] Controparte_9 C.F._4
Patrulha, stato di Rio Grande do Sul, Brasile e residente a [...], stato di Paranà Brasile;
9. (codice fiscale nata il [...] a [...], stato di Controparte_10 C.F._5
Rio Grande do Sul, Brasile e residente a [...], stato di Paranà, Brasile;
10. (codice fiscale ) nata il [...] a [...], stato Persona_1 C.F._6 di Paranà, Brasile e residente a [...], stato di Paranà, Brasile;
11. (codice fiscale ) nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._7 stato di Rio Grande do Sul, Brasile e residente a [...], stato di Rio Grande do Sul,
Brasile, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
12. , nato il [...] a [...], stato di Rio Grande Controparte_12 do Sul, Brasile;
13. (codice fiscale ) nato il [...] a Parte_2 C.F._8
Porto Alegre, stato di Rio Grande do Sul, Brasile e residente a [...], stato di Rio
Grande do Sul, Brasile;
Dott. Giovanni Calasso 3
14. (codice fiscale ) nata il [...] a [...], Controparte_13 C.F._9 stato di Rio Grande do Sul, Brasile e residente a [...], stato di Rio Grande do Sul, Brasile;
15. (codice fiscale ) nata il [...] a [...], stato CP_14 C.F._10 di Rio Grande do Sul, Brasile, residente a [...], stato di Rio Grande do Sul, Brasile, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
16. nato il [...] a [...], stato di Rio Grande do Sul, Controparte_15
Brasile,
17.. (codice fiscale ) nato il [...] a [...], stato di CP_16 C.F._11
Rio Grande do Sul, Brasile, residente a [...], stato di Rio Grande do Sul, Brasile;
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il formulando Controparte_17 le seguenti conclusioni:
accertare in capo ai ricorrenti in proprio e in qualità di Controparte_1 Controparte_3 genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e Controparte_4
in proprio e in qualità di genitore esercente la Controparte_5 Controparte_6 responsabilità genitoriale sulle figlie minori e Controparte_7 Controparte_8
in
[...] Controparte_9 Controparte_10 Persona_1 Parte_1 proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...] Per_ Per_ da , da , CP_12 Persona_3 Controparte_13 [...]
, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio CP_14 minore e , la sussistenza dei requisiti per il Controparte_15 CP_16 riconoscimento della cittadinanza italiana, e, per l'effetto,
- condannare il , in persona del Ministro pro tempore, a riconoscere la Controparte_17 cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti , in proprio e Controparte_1 Controparte_3 in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori Controparte_4
e in proprio e in qualità di genitore
[...] Controparte_5 Controparte_6 esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori e Controparte_7 [...]
, Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 Persona_1 Parte_1
in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio
[...] Per_ Per_ minore da , da , Controparte_12 Persona_3 Controparte_13
, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità
[...] CP_14 genitoriale sul figlio minore e , nonché a compiere tutti Controparte_15 CP_16 gli adempimenti a ciò conseguenti, ivi compreso il rilascio della documentazione comprovante l'avvenuto riconoscimento della cittadinanza italiana;
- ordinare all'ufficiale dello stato civile competente o all'Ufficio consolare territorialmente competente per i residenti all'estero di provvedere alle dovute iscrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile;
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti di nato a [...] il 08 Persona_5 settembre 1879;
-al matrimonio di con , il 18 aprile 1903 a Barao, Rio Persona_5 Persona_6
Dott. Giovanni Calasso 4
Grande do Sul, Brasile, nasceva che sposava Persona_7 Persona_8 dando alla luce il 30 maggio 1925 a Estrela, Rio Grande do Sul, Brasile;
Per_9
-dal matrimonio di con nascevano: Per_9 Persona_10
• il 28 febbraio 1944 a Lajeado, Rio Grande do Sul, Brasile;
Persona_11 quest'ultimo sposava e dalla loro unione nascevano: Controparte_18
il 24 giugno 1971 a Estrela, Rio Grande do Sul, Brasile;
Persona_12
➢ il 19 aprile 1977 a Estrela, Rio Grande do Sul;
Controparte_3 quest'ultima sposava e dalla loro unione nascevano: CP_19
✓ e rispettivamente il Controparte_4 Controparte_5
06 aprile 2008 a Lajeado, Rio grande do Sul, Brasile e il 13 giugno
2014 a Porto Alegre, Rio Grande o Sul, Brasile;
➢ , il 01 maggio 1979 a Estrela, Rio Grande do Sul, Brasile, la Controparte_6 quale dava alla luce:
✓ e , nate Controparte_7 Controparte_8 rispettivamente il 17 gennaio 2007 e il 19 giugno 2011 a Lajeado,
Rio Grande do Sul, Brasile
• il 05 maggio 1945 a Lageado, Rio Grande do Sul, Brasile;
Persona_13 quest'ultimo si sposava con e dal loro matrimonio nasceva: Persona_14
il 10 dicembre 1972 a Santo Antonio da Patrulha, Rio Persona_15
Grande do Sul, Brasile, la quale successivamente sposava Persona_16
;
[...]
• il 28 maggio 1949 a Poço das Antas, Rio Grande do Sul, Brasile;
Persona_17 quest'ultimo si sposava con , dando alla luce Controparte_20
il 6 febbraio 1974 a Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Persona_18
Brasile, la quale successivamente sposava Persona_19 dalla cui unione nasceva:
✓ il 10 luglio 2003 a Curitiba, Paranà, Brasile Persona_1
• il 20 maggio 1954 a Montenegro, Rio Grande do Sul, Tes_1 Parte_3
Brasile; quest'ultima sposava Silva, dando alla luce: Persona_20
➢ Silva, il 3 luglio 1976 a Lajeado, Rio Grande do Sul, Persona_4
Brasile, il quale successivamente sposava e da Controparte_21 questo matrimonio nascevano:
✓ , il 15 giugno 2003 a Porto Alegre, Parte_2
Rio Grade do Sul, Brasile e il 6 Controparte_12 gennaio 2010 a Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasile;
• il 08 giugno 1965 a Poço das Antas, Rio Grande do Sul, Parte_4
Brasile, dall'unione di con Parte_4 Persona_21 nasceva , il 17 febbraio 2003 a Lajeado, Rio Grande do Controparte_13
Sul, Brasile
-Dal matrimonio di con nasceva anche Persona_7 Persona_8
il 05 luglio 1933 a Lageado, Rio Grande do Sul, Brasile, la quale Persona_22
Dott. Giovanni Calasso 5
successivamente sposava (35) dando alla luce: Persona_23
• , il 25 febbraio 1953 a Montenegro, Rio Grande do Sul, Brasile Persona_24 che sposava e dal loro matrimonio nasceva: Persona_25
➢ , il 05 settembre 1990 a Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CP_14
Brasile, la quale dava alla luce:
✓ il 28 febbraio 2016 a Porto Alegre, Rio Controparte_15
Grande do Sul, Brasile;
➢ , il 19 marzo 1958 a Montenegro, Rio Grande do Sul, Brasile, il Persona_26 quale sposava e dal loro matrimonio nasceva: Persona_27
✓ , il 24 gennaio 1989 a Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CP_16
Brasil
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti del sig. Persona_5
nato a [...] il [...] e ha trasmesso la cittadinanza
[...] italiana a che sposava cittadino brasiliano e Persona_7 Persona_8 procreando prima dell'anno 1948, non ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti.
Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero.
Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n.
362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n.
555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna.
Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte
Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912 n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna
Dott. Giovanni Calasso 6
stessa.
Detta sentenza hanno trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_17 conseguenti.
Per quanto concerne le spese di lite, parte ricorrente, per il numero elevato di richieste a definire in via amministrativa i procedimenti (linea paterna), o per la mancata previsione legislativa (linea materna)- è stata, di fatto, costretta a proporre ricorso in via giudiziale, tanto che il , considerato il numero di ricorsi, non è si costituito in giudizio. CP_17 Invero se da una parte i ricorrenti sono obbligati -o per il numero elevato di richieste a definire in via amministrativa i procedimenti (linea paterna), o per la mancata previsione legislativa (linea materna)- a proporre ricorso in via giudiziale, dall'altra, ai sensi dell'art. 7 bis della Legge n. 89/2014 parte ricorrente era tenuta a corrispondere, al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza in via amministrativa, la somma di €.300,00 per ciascuno dei ricorrenti e che, con la proposizione del ricorso, dette somme non vengono corrisposte Tali considerazioni tenuto conto del numero elevato dei ricorrenti, giustificano l'irripetibilità delle spese di lite, comprese quelle successive al deposito della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_17 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) dichiara le spese di lite, comprese quelle successive al deposito della sentenza , irripetibili
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata allegazione al verbale alle ore 17,20 Lecce-Venezia 14.10.2024 IL GOP
Dott. Giovanni Calasso 7
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 8
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA- R.G. n.4624-2023
PROMOSSO DA
N. Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 CP_2
2 Controparte_3
3 Controparte_4
4 Controparte_5
5 Controparte_6
6 Controparte_7
7 Controparte_8
8 Controparte_9
9 Controparte_10
10 Persona_1 Per_
11 da CP_11
12 Controparte_12 Per_
13 da Persona_3
14 Controparte_13
15 CP_14
16 Controparte_15
17 CP_16
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_17
Verbale di causa Udienza 14.10.2024 alle ore 14,40 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. CP_2 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente che la discendenza è materna e post Unità D'Italia. Si riporta al CP_2 ricorso e ne chiede l'accoglimento. Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza alle ore 17,20
IL GOP
Dott.Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 4624/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
Giovanni Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 4624 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
.
N. Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 CP_2
2 Controparte_3
3 Controparte_4
4 CP_5 CP_4
5 Controparte_6
6 Controparte_7
7 Controparte_8
8 Controparte_9
9 Controparte_10
10 Persona_1 Per_
11 Persona_4 Per_
12 Controparte_12 Per_
13 da Persona_3
14 Controparte_13
15 CP_14
16 Controparte_15
17 CP_16
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_17
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai
Dott. Giovanni Calasso 2
procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del 14.10.2024
I. Con ricorso depositato in data 29.03.2023
1 (codice fiscale ) nata il [...] a [...], stato di Rio Controparte_1 C.F._1
Grande do Sul, Brasile e residente a [...], stato di Rio Grande do Sul, Brasile;
l
2. (codice fiscale ) nata il [...] a [...], stato di Controparte_3 C.F._2
Rio Grande do Sul, Brasile e residente a [...]do Sul, stato di Rio Grande do Sul,
Brasile, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori
3. nato il [...] a [...], stato di Rio Grande do Sul, Brasile, Controparte_4
4. nato il [...] a [...], stato di Rio Grande do Sul, Controparte_5
Brasile;
5. (codice fiscale ) nata il [...] a [...], stato di Rio Controparte_6 C.F._3
Grande do Sul, Brasile e residente a [...], stato di Rio Grande do Sul, Brasile, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori
6. , nata il [...] a [...], stato di Rio Grande do Sul, Controparte_7
Brasile,
7. , nata il [...] a [...], stato di Rio Grande do Sul, Controparte_8
Brasile;
8. (codice fiscale ) nata il [...] a [...] Controparte_9 C.F._4
Patrulha, stato di Rio Grande do Sul, Brasile e residente a [...], stato di Paranà Brasile;
9. (codice fiscale nata il [...] a [...], stato di Controparte_10 C.F._5
Rio Grande do Sul, Brasile e residente a [...], stato di Paranà, Brasile;
10. (codice fiscale ) nata il [...] a [...], stato Persona_1 C.F._6 di Paranà, Brasile e residente a [...], stato di Paranà, Brasile;
11. (codice fiscale ) nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._7 stato di Rio Grande do Sul, Brasile e residente a [...], stato di Rio Grande do Sul,
Brasile, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
12. , nato il [...] a [...], stato di Rio Grande Controparte_12 do Sul, Brasile;
13. (codice fiscale ) nato il [...] a Parte_2 C.F._8
Porto Alegre, stato di Rio Grande do Sul, Brasile e residente a [...], stato di Rio
Grande do Sul, Brasile;
Dott. Giovanni Calasso 3
14. (codice fiscale ) nata il [...] a [...], Controparte_13 C.F._9 stato di Rio Grande do Sul, Brasile e residente a [...], stato di Rio Grande do Sul, Brasile;
15. (codice fiscale ) nata il [...] a [...], stato CP_14 C.F._10 di Rio Grande do Sul, Brasile, residente a [...], stato di Rio Grande do Sul, Brasile, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
16. nato il [...] a [...], stato di Rio Grande do Sul, Controparte_15
Brasile,
17.. (codice fiscale ) nato il [...] a [...], stato di CP_16 C.F._11
Rio Grande do Sul, Brasile, residente a [...], stato di Rio Grande do Sul, Brasile;
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il formulando Controparte_17 le seguenti conclusioni:
accertare in capo ai ricorrenti in proprio e in qualità di Controparte_1 Controparte_3 genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e Controparte_4
in proprio e in qualità di genitore esercente la Controparte_5 Controparte_6 responsabilità genitoriale sulle figlie minori e Controparte_7 Controparte_8
in
[...] Controparte_9 Controparte_10 Persona_1 Parte_1 proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...] Per_ Per_ da , da , CP_12 Persona_3 Controparte_13 [...]
, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio CP_14 minore e , la sussistenza dei requisiti per il Controparte_15 CP_16 riconoscimento della cittadinanza italiana, e, per l'effetto,
- condannare il , in persona del Ministro pro tempore, a riconoscere la Controparte_17 cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti , in proprio e Controparte_1 Controparte_3 in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori Controparte_4
e in proprio e in qualità di genitore
[...] Controparte_5 Controparte_6 esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori e Controparte_7 [...]
, Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 Persona_1 Parte_1
in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio
[...] Per_ Per_ minore da , da , Controparte_12 Persona_3 Controparte_13
, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità
[...] CP_14 genitoriale sul figlio minore e , nonché a compiere tutti Controparte_15 CP_16 gli adempimenti a ciò conseguenti, ivi compreso il rilascio della documentazione comprovante l'avvenuto riconoscimento della cittadinanza italiana;
- ordinare all'ufficiale dello stato civile competente o all'Ufficio consolare territorialmente competente per i residenti all'estero di provvedere alle dovute iscrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile;
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti di nato a [...] il 08 Persona_5 settembre 1879;
-al matrimonio di con , il 18 aprile 1903 a Barao, Rio Persona_5 Persona_6
Dott. Giovanni Calasso 4
Grande do Sul, Brasile, nasceva che sposava Persona_7 Persona_8 dando alla luce il 30 maggio 1925 a Estrela, Rio Grande do Sul, Brasile;
Per_9
-dal matrimonio di con nascevano: Per_9 Persona_10
• il 28 febbraio 1944 a Lajeado, Rio Grande do Sul, Brasile;
Persona_11 quest'ultimo sposava e dalla loro unione nascevano: Controparte_18
il 24 giugno 1971 a Estrela, Rio Grande do Sul, Brasile;
Persona_12
➢ il 19 aprile 1977 a Estrela, Rio Grande do Sul;
Controparte_3 quest'ultima sposava e dalla loro unione nascevano: CP_19
✓ e rispettivamente il Controparte_4 Controparte_5
06 aprile 2008 a Lajeado, Rio grande do Sul, Brasile e il 13 giugno
2014 a Porto Alegre, Rio Grande o Sul, Brasile;
➢ , il 01 maggio 1979 a Estrela, Rio Grande do Sul, Brasile, la Controparte_6 quale dava alla luce:
✓ e , nate Controparte_7 Controparte_8 rispettivamente il 17 gennaio 2007 e il 19 giugno 2011 a Lajeado,
Rio Grande do Sul, Brasile
• il 05 maggio 1945 a Lageado, Rio Grande do Sul, Brasile;
Persona_13 quest'ultimo si sposava con e dal loro matrimonio nasceva: Persona_14
il 10 dicembre 1972 a Santo Antonio da Patrulha, Rio Persona_15
Grande do Sul, Brasile, la quale successivamente sposava Persona_16
;
[...]
• il 28 maggio 1949 a Poço das Antas, Rio Grande do Sul, Brasile;
Persona_17 quest'ultimo si sposava con , dando alla luce Controparte_20
il 6 febbraio 1974 a Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Persona_18
Brasile, la quale successivamente sposava Persona_19 dalla cui unione nasceva:
✓ il 10 luglio 2003 a Curitiba, Paranà, Brasile Persona_1
• il 20 maggio 1954 a Montenegro, Rio Grande do Sul, Tes_1 Parte_3
Brasile; quest'ultima sposava Silva, dando alla luce: Persona_20
➢ Silva, il 3 luglio 1976 a Lajeado, Rio Grande do Sul, Persona_4
Brasile, il quale successivamente sposava e da Controparte_21 questo matrimonio nascevano:
✓ , il 15 giugno 2003 a Porto Alegre, Parte_2
Rio Grade do Sul, Brasile e il 6 Controparte_12 gennaio 2010 a Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasile;
• il 08 giugno 1965 a Poço das Antas, Rio Grande do Sul, Parte_4
Brasile, dall'unione di con Parte_4 Persona_21 nasceva , il 17 febbraio 2003 a Lajeado, Rio Grande do Controparte_13
Sul, Brasile
-Dal matrimonio di con nasceva anche Persona_7 Persona_8
il 05 luglio 1933 a Lageado, Rio Grande do Sul, Brasile, la quale Persona_22
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successivamente sposava (35) dando alla luce: Persona_23
• , il 25 febbraio 1953 a Montenegro, Rio Grande do Sul, Brasile Persona_24 che sposava e dal loro matrimonio nasceva: Persona_25
➢ , il 05 settembre 1990 a Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CP_14
Brasile, la quale dava alla luce:
✓ il 28 febbraio 2016 a Porto Alegre, Rio Controparte_15
Grande do Sul, Brasile;
➢ , il 19 marzo 1958 a Montenegro, Rio Grande do Sul, Brasile, il Persona_26 quale sposava e dal loro matrimonio nasceva: Persona_27
✓ , il 24 gennaio 1989 a Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CP_16
Brasil
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti del sig. Persona_5
nato a [...] il [...] e ha trasmesso la cittadinanza
[...] italiana a che sposava cittadino brasiliano e Persona_7 Persona_8 procreando prima dell'anno 1948, non ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti.
Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero.
Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n.
362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n.
555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna.
Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte
Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912 n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna
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stessa.
Detta sentenza hanno trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_17 conseguenti.
Per quanto concerne le spese di lite, parte ricorrente, per il numero elevato di richieste a definire in via amministrativa i procedimenti (linea paterna), o per la mancata previsione legislativa (linea materna)- è stata, di fatto, costretta a proporre ricorso in via giudiziale, tanto che il , considerato il numero di ricorsi, non è si costituito in giudizio. CP_17 Invero se da una parte i ricorrenti sono obbligati -o per il numero elevato di richieste a definire in via amministrativa i procedimenti (linea paterna), o per la mancata previsione legislativa (linea materna)- a proporre ricorso in via giudiziale, dall'altra, ai sensi dell'art. 7 bis della Legge n. 89/2014 parte ricorrente era tenuta a corrispondere, al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza in via amministrativa, la somma di €.300,00 per ciascuno dei ricorrenti e che, con la proposizione del ricorso, dette somme non vengono corrisposte Tali considerazioni tenuto conto del numero elevato dei ricorrenti, giustificano l'irripetibilità delle spese di lite, comprese quelle successive al deposito della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_17 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) dichiara le spese di lite, comprese quelle successive al deposito della sentenza , irripetibili
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata allegazione al verbale alle ore 17,20 Lecce-Venezia 14.10.2024 IL GOP
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