Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2012, n. 39503
CASS
Sentenza 11 maggio 2012

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Ai fini dell'efficacia esimente della cronaca giudiziaria, occorre che la notizia propalata rispecchi fedelmente il contenuto del provvedimento giudiziario e qualora essa riguardi la fase delle indagini preliminari, in cui ordinariamente manca un provvedimento formale, l'obbligo del cronista giudiziario si specifica nel senso di fedele riproduzione del contenuto dell'addebito, oggetto di attenzione investigativa, idoneo ad integrare il requisito della verità oggettiva della notizia, presupposto ineludibile per il riconoscimento dell'esimente in questione. È, d'altra parte, necessaria, oltre all'interesse pubblico alla propalazione della notizia, la continenza, la quale non si risolve nella mera correttezza formale dell'esposizione ma, con riguardo alla delicata fase delle indagini preliminari, si specifica - in ragione della fluidità ed incertezza del contenuto delle investigazioni - nel dovere di un racconto asettico, senza enfasi od indebite anticipazioni di colpevolezza, non essendo consentito al giornalista - che ben può avere un'opinione al riguardo - rappresentare la vicenda in termini diversi da ciò che è realmente, effettuando aprioristiche scelte di campo o sbilanciamenti di sorta a favore dell'ipotesi accusatoria, capaci di ingenerare nel lettore facili suggestioni, in spregio del dettato costituzionale di presunzione di innocenza dell'imputato, ed a fortiori dell'indagato, sino a sentenza definitiva.

Non sussiste l'esimente del diritto di cronaca nei confronti del direttore responsabile di un quotidiano che abbia omesso il controllo sulla pubblicazione di un articolo che abbia, contrariamente al vero, affermato la notizia di un'indagine penale per corruzione nei confronti di un direttore della Motorizzazione civile, indagato, invece, solo per abuso d'ufficio e successivamente prosciolto.

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  • 1Corte di cassazione
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    FATTI DI CAUSA 1. D. Alessandro convenne in giudizio L. Domenico, quale giornalista redattore di un articolo, dal titolo "Truffa del superfinanziere", pubblicato il 24 giugno 2013 sull'edizione online del settimanale "L'Espresso", M. Bruno, in qualità di direttore responsabile del settimanale, e l'editore del settimanale, il Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., lamentando che l'anzidetto articolo avesse leso il proprio diritto all'onore, alla reputazione e all'immagine. A tal fine l'attore dedusse di esser stato individuato, nello scritto giornalistico, come imputato per truffa, mentre all'epoca egli era solo indagato, non essendo ancora stato raggiunto dalla richiesta di rinvio …

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  • 2Corte di cassazione
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  • 3Art. 51 - Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere
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    Rassegna di giurisprudenza Ai fini della configurazione di una causa di giustificazione, l'imputato è gravato da un mero onere di allegazione, essendo tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze altrimenti ignoti che siano in astratto idonei, ove riscontrati, a configurare in concreto la causa di giustificazione invocata; ove tale onere di allegazione sia positivamente adempiuto dall'imputato, l'onere di dimostrare la non configurabilità della causa di giustificazione invocata grava sulla parte pubblica e, nei casi in cui residui il dubbio sull'esistenza di essa, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione perché il fatto …

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  • 4Corte di cassazione
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    FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza con cui il tribunale di Cosenza, in data 11 aprile 2011, aveva condannato L. Paride, in qualità di direttore responsabile del periodico "Il quotidiano", alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione ai reati di cui agli artt. 595 c.p., 13 l. n. 47 del 1948, 57 c.p., per avere omesso di esercitare il controllo necessario ad impedire che, con il mezzo della pubblicazione, fosse commesso il reato di diffamazione, contestato a M. Antonio, autore dell'articolo "Sgominata banda di truffatori", …

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  • 5Diffamazione: non punibile il giornalista che pubblica per errore la notizia di un rinvio a giudizio
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023

    La massima In tema di cronaca giudiziaria, non integra un'ipotesi di diffamazione a mezzo della stampa la divulgazione di una notizia d'agenzia riportante l'erronea affermazione che taluno sia stato raggiunto da richiesta di rinvio a giudizio anziché da avviso di conclusione delle indagini preliminari, dal momento che, in tal caso, la divergenza tra quanto propalato e l'effettivo stato del procedimento costituisce una mera inesattezza su un elemento secondario del fatto storico, che non intacca la verità della notizia principale, secondo cui il procedimento, nella prospettiva della pubblica accusa, è approdato ad una cristallizzazione delle risultanze d'indagine funzionale alla sua …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2012, n. 39503
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39503
Data del deposito : 11 maggio 2012

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