Sentenza 11 maggio 2012
Massime • 2
Ai fini dell'efficacia esimente della cronaca giudiziaria, occorre che la notizia propalata rispecchi fedelmente il contenuto del provvedimento giudiziario e qualora essa riguardi la fase delle indagini preliminari, in cui ordinariamente manca un provvedimento formale, l'obbligo del cronista giudiziario si specifica nel senso di fedele riproduzione del contenuto dell'addebito, oggetto di attenzione investigativa, idoneo ad integrare il requisito della verità oggettiva della notizia, presupposto ineludibile per il riconoscimento dell'esimente in questione. È, d'altra parte, necessaria, oltre all'interesse pubblico alla propalazione della notizia, la continenza, la quale non si risolve nella mera correttezza formale dell'esposizione ma, con riguardo alla delicata fase delle indagini preliminari, si specifica - in ragione della fluidità ed incertezza del contenuto delle investigazioni - nel dovere di un racconto asettico, senza enfasi od indebite anticipazioni di colpevolezza, non essendo consentito al giornalista - che ben può avere un'opinione al riguardo - rappresentare la vicenda in termini diversi da ciò che è realmente, effettuando aprioristiche scelte di campo o sbilanciamenti di sorta a favore dell'ipotesi accusatoria, capaci di ingenerare nel lettore facili suggestioni, in spregio del dettato costituzionale di presunzione di innocenza dell'imputato, ed a fortiori dell'indagato, sino a sentenza definitiva.
Non sussiste l'esimente del diritto di cronaca nei confronti del direttore responsabile di un quotidiano che abbia omesso il controllo sulla pubblicazione di un articolo che abbia, contrariamente al vero, affermato la notizia di un'indagine penale per corruzione nei confronti di un direttore della Motorizzazione civile, indagato, invece, solo per abuso d'ufficio e successivamente prosciolto.
Commentari • 14
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
FATTI DI CAUSA 1. D. Alessandro convenne in giudizio L. Domenico, quale giornalista redattore di un articolo, dal titolo "Truffa del superfinanziere", pubblicato il 24 giugno 2013 sull'edizione online del settimanale "L'Espresso", M. Bruno, in qualità di direttore responsabile del settimanale, e l'editore del settimanale, il Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., lamentando che l'anzidetto articolo avesse leso il proprio diritto all'onore, alla reputazione e all'immagine. A tal fine l'attore dedusse di esser stato individuato, nello scritto giornalistico, come imputato per truffa, mentre all'epoca egli era solo indagato, non essendo ancora stato raggiunto dalla richiesta di rinvio …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
- 3. Art. 51 - Esercizio di un diritto o adempimento di un doverehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Ai fini della configurazione di una causa di giustificazione, l'imputato è gravato da un mero onere di allegazione, essendo tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze altrimenti ignoti che siano in astratto idonei, ove riscontrati, a configurare in concreto la causa di giustificazione invocata; ove tale onere di allegazione sia positivamente adempiuto dall'imputato, l'onere di dimostrare la non configurabilità della causa di giustificazione invocata grava sulla parte pubblica e, nei casi in cui residui il dubbio sull'esistenza di essa, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione perché il fatto …
Leggi di più… - 4. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza con cui il tribunale di Cosenza, in data 11 aprile 2011, aveva condannato L. Paride, in qualità di direttore responsabile del periodico "Il quotidiano", alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione ai reati di cui agli artt. 595 c.p., 13 l. n. 47 del 1948, 57 c.p., per avere omesso di esercitare il controllo necessario ad impedire che, con il mezzo della pubblicazione, fosse commesso il reato di diffamazione, contestato a M. Antonio, autore dell'articolo "Sgominata banda di truffatori", …
Leggi di più… - 5. Diffamazione: non punibile il giornalista che pubblica per errore la notizia di un rinvio a giudizioAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di cronaca giudiziaria, non integra un'ipotesi di diffamazione a mezzo della stampa la divulgazione di una notizia d'agenzia riportante l'erronea affermazione che taluno sia stato raggiunto da richiesta di rinvio a giudizio anziché da avviso di conclusione delle indagini preliminari, dal momento che, in tal caso, la divergenza tra quanto propalato e l'effettivo stato del procedimento costituisce una mera inesattezza su un elemento secondario del fatto storico, che non intacca la verità della notizia principale, secondo cui il procedimento, nella prospettiva della pubblica accusa, è approdato ad una cristallizzazione delle risultanze d'indagine funzionale alla sua …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2012, n. 39503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39503 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 11/05/2012
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 1237
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 28022/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EN LE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno del 31 gennaio 2011;
Sentita la relazione del Consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Salerno confermava la sentenza del 17 maggio 2007 con la quale il Tribunale di quella stessa città aveva dichiarato LE LE colpevole del delitto di cui all'art. 57 c.p. perché quale direttore responsabile del quotidiano "La Gazzetta di Caserta", omettendo di esercitare sul contenuto del periodico il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione venissero commessi reati, consentiva la pubblicazione dell'articolo apparso sullo stesso quotidiano il 31.1.2004 dal titolo Tangenti sulle patenti, tutti corrotti i funzionari con l'occhiello: Si vendevano gli esami anche per centomila L., alcuni riuscivano a spuntare mezzo milione delle vecchie L.. In tal modo, era stata offesa la reputazione di NO LE, direttore della Motorizzazione Civile, ingenerando nei lettori il falso convincimento che tra i corrotti vi fosse anche lo stesso direttore, ove invece questi era stato accusato solo del reato di cui all'art. 323 c.p. (dal quale, peraltro, sarebbe stato poi assolto); e, per l'effetto, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia nonché al risarcimento dei danni in favore della persona offesa costituitasi parte civile.
Avverso la pronuncia anzidetta, il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo d'impugnazione, parte ricorrente denuncia violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all'art.129 c.p.p. ed in relazione all'art. 337 c.p.p. e all'art. 333 c.p.p., comma 2. Ripropone, in particolare, la questione di rito sollevata in sede di appello in ordine all'irritualità della querela siccome presentata non personalmente, ma da un avvocato all'uopo incaricato, peraltro privo di procura.
Il secondo motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all'art. 51 c.p. ed in relazione all'art. 21 Cost., lamentando il mancato riconoscimento del diritto di cronaca. Il terzo motivo lamenta identico vizio di legittimità con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 57 c.p.. Il quarto motivo denuncia illogicità di motivazione con riferimento ai parametri di valutazione di cui all'art. 133 c.p.. 2. - In limine va rilevata l'infondatezza della questione di rito riguardante la ritualità della querela, a parte il pur evidente profilo d'inammissibilità che la connota, siccome meramente reiterativa di questione già dedotta in sede di gravame. In proposito, la struttura giustificativa della pronuncia in esame è senz'altro corretta nel rilievo della piena regolarità della querela in questione, in quanto recante la sottoscrizione del danneggiato con autentica del legale officiato della difesa, che ha poi provveduto alla relativa presentazione. Al riguardo, è indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice che, ai fini della presentazione dell'atto querelatorio, non occorre apposita procura (cfr., in termini, Cass Sez. 6, 10.2.2009, n. 19805 rv. 243851). 3. - All'esame del merito dell'impugnativa giova premettere una pur sintetica puntualizzazione della fattispecie sostanziale in questione.
Orbene, LE LE, in qualità di direttore responsabile del quotidiano La Gazzetta di Caserta, è stato ritenuto - con doppia conforme - colpevole del reato di cui all'art. 57 c.p., per avere omesso il dovuto controllo sulla pubblicazione in oggetto, che sarebbe valso ad impedire la commissione del reato di diffamazione in danno di NO LE, direttore della Motorizzazione Civile di quella stessa città.
Gli estremi del reato di diffamazione a mezzo stampa sono stati ravvisati nell'edizione del 31 gennaio 2004 del detto quotidiano, recante, con grande risalto grafico, la notizia di un'indagine penale relativa ad ipotesi di corruzione in danno di funzionari di quell'ufficio, accusati di percepire danaro in cambio del rilascio di patenti di guida. In particolare, l'articolo recava il titolo Tangenti sulle patenti, tutti corrotti i funzionari. Alla sbarra il direttore NO, a fianco, era pubblicata una foto a colori di banconote, con la scritta: Clamorosa iniziativa del titolare della Argo di Casagiove, costituitosi parte civile. Si vendevano gli esami per L. 100,000, alcuni riuscivano a spuntare mezzo milione di vecchie L..
In siffatto contesto ricostruttivo, riconosciuta la diffamazione, i giudici di merito hanno conseguentemente affermato anche la sussistenza del reato colposo in capo al direttore.
L'assunto è sicuramente condivisibile e va, dunque, confermato. È certo, infatti, siccome incontestato, che il direttore NO, pur coinvolto nell'indagine penale riguardante l'ufficio da lui diretto, non è stato mai inquisito per corruzione, ma solo per abuso di ufficio, accusa dalla quale sarebbe stato poi prosciolto. La notizia giornalistica lo accostava, invece, agli altri funzionari, accusati di corruzione, in termini diretti ed immediati, così come annunciato, con tanto clamore, dallo stesso titolo, recante la locuzione alla sbarra il direttore NO. Espressione, in sè, oggettivamente equivoca, perché poteva pur alludere ad una condizione di custodia cautelare o, comunque, nella più favorevole delle accezioni, al rinvio a giudizio dello stesso NO innanzi al Tribunale, con l'infamante addebito di corruzione;
significazione, questa, anch'essa incontrovertibilmente inveritiera. Nulla quaestio sul contenuto obiettivamente diffamatorio della falsa accusa anzidetta, il solo profilo problematico, oggetto del secondo motivo, attiene all'applicabilità del diritto di cronaca giornalistica, nella speciale configurazione della cronaca giudiziaria.
2. - Al riguardo, è principio di pacifica acquisizione giurisprudenziale che, ai fini del riconoscimento dell'efficacia esimente della cronaca giudiziaria, ai sensi dell'art. 51 c.p., occorre che la notizia propalata rispecchi fedelmente il contenuto del provvedimento giudiziario.
Dovendosi calibrare l'arresto anzidetto al particolare stato della vicenda processuale in questione, l'obbligo a carico del cronista giudiziario, rispetto alla delicata fase delle indagini preliminari, in cui ordinariamente manca un provvedimento formale (ove non sia stato emesso un titolo custodiale od un tipico atto investigativo), deve intendersi nel senso di fedele riproduzione del contenuto dell'addebito oggetto di attenzione investigativa. Affermazione da intendere, ovviamente, non già nel senso della verifica del contenuto della stessa accusa perché, altrimenti, il lavoro del giornalista verrebbe a sovrapporsi a quello della polizia giudiziaria e della magistratura, quanto piuttosto della puntuale corrispondenza della narrazione al progetto accusatorio dell'attività d'indagine e degli accertamenti compiuti dalla magistratura al momento in cui la notizia viene diffusa (cfr., pure, Cass, sez. 3 civile. 9.3.2010, n. 5657, rv 611819). Tanto basta per ravvisare, nel caso di specie, la valenza diffamatoria della distorsione giornalistica che, addebitava allo NO un'accusa affatto inesistente (cfr. Cass. sez. 5, 9.12.2010, n. 4558, rv. 249264, sulla capacità diffamatoria dell'attribuzione di condotta sostanzialmente diversa da quella oggetto di procedimento penale, persino se contenuta nel titolo dell'articolo).
Mancava, dunque, il requisito della verità oggettiva della notizia, che, per consolidato insegnamento di questa Corte regolatrice, costituisce uno dei presupposti ineludibili per il riconoscimento dell'esimente, non riconoscibile, peraltro, neanche in chiave putativa, non risultando in alcun modo che l'autore dell'articolo avesse adempiuto all'elementare dovere deontologico di verifica della fondatezza dell'informazione, svolgendo all'uopo un serio e diligente controllo (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 5.3.2010, n. 23695, rv. 247524), tanto più in ragione della delicatezza e gravità di quanto si apprestava a diffondere.
E per ciò che concerne gli altri due requisiti, pacifico ed incontroverso l'interesse pubblico alla propalazione della notizia (ed. pertinenza) - ordinariamente connesso all'esercizio della cronaca giudiziaria - nel caso di specie non risultava, invece, rispettato neanche l'altro presupposto della continenza, nella peculiare configurazione che anche questo limite trova nell'ambito della cronaca giudiziaria. Il requisito in parola non si risolve, infatti, nella mera correttezza formale dell'esposizione, assumendo pure un riflesso sostanziale, in rapporto alla globalità del resoconto giudiziario (cfr. Cass. sez. 3 civ, 31.3.2007, n. 8065, rv. 598568). In particolare, in tema di cronaca giudiziaria relativa alla delicata fase dell'indagine preliminare, è doveroso - proprio in ragione della fluidità ed incertezza ontologica del contenuto delle investigazioni - un racconto asettico, senza enfasi od indebite anticipazioni di colpevolezza, non essendo consentito al giornalista aprioristiche scelte di campo o sbilanciamenti di sorta a favore dell'ipotesi accusatoria, capaci di ingenerare nel lettore facili suggestioni, in spregio del dettato costituzionale di innocenza dell'imputato (ed a fortiori dell'indagato) sino a sentenza definitiva.
Se, infatti, il cronista non è certamente tenuto, per quanto si è detto, a verificare la fondatezza dell'accusa (dovendo, piuttosto, controllarne rigorosamente i termini di formulazione), parimenti non può indulgere ad alcuna preconcetta opzione di responsabilità, rendendo una ricostruzione in chiave colpevolista. Se, di certo, non gli si può impedire di avere, al riguardo, un'opinione da manifestare, non gli è però consentito rappresentare la vicenda in termini diversi da ciò che è realmente: allo stato, null'altro che un mero progetto di accusa attorno ad ipotesi d'illecito e di penale responsabilità, tutte però da verificare.
E, nel caso di specie, sulla base del costrutto motivazionale della sentenza impugnata, il limite della continenza appariva ampiamente violato, in quanto l'articolo era tutto sbilanciato a sostegno della rappresentazione accusatoria, offrendo all'opinione pubblica l'immagine di un direttore corrotto, aduso, come i suoi sottoposti, a percepire tangenti in cambio del rilascio di titoli abilitativi alla guida.
4. - Il terzo motivo è privo di fondamento, posto che la responsabilità penale è stata correttamente affermata ai sensi dell'art. 57 c.p., che è responsabilità a titolo colposo, legata alla posizione di garanzia attribuita al direttore responsabile, che, nel caso di specie, non aveva adempiuto all'onere probatorio in ordine ad eventuale impossibilità di assolvere agli obblighi di controllo istituzionalmente inerenti al suo incarico. 6. - Il quarto motivo è, invece, inammissibile, riguardando questione prettamente di merito, in tema di regime sanzionatorio, che risulta assistita da motivazione congrua, al di là del non pertinente richiamo - verosimilmente dovuto a mero refuso da sovrapposizione di videoscrittura - al contesto di particolare sensibilità dell'opinione pubblica per eventuali attentati terroristici.
7. - Per quanto precede, il ricorso - globalmente considerato - deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 maggio 2012. Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2012