Articolo 45 della Legge 26 luglio 1975, n. 354
Articolo 47 terArticolo 46
Versione
24 agosto 1975
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Versione
10 novembre 2018
Art. 45.
Assistenza alle famiglie ((e aiuti economico-sociali))

Il trattamento dei detenuti e degli internati e' integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie.
Tale azione e' rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficolta' che possono ostacolarne il reinserimento sociale.
E' utilizzata, all'uopo, la collaborazione degli enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale.
((Ai fini della realizzazione degli obiettivi indicati dall'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328, il detenuto o l'internato privo di residenza anagrafica e' iscritto, su segnalazione del direttore, nei registri della popolazione residente del comune dove e' ubicata la struttura. Al condannato e' richiesto di optare tra il mantenimento della precedente residenza anagrafica e quella presso la struttura ove e' detenuto o internato. L'opzione puo' essere in ogni tempo modificata.))
Entrata in vigore il 10 novembre 2018
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